(G.U. 30-3-1995, n.75)
APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI CRITERI SELETTIVI PER I CONTROLLI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI, DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE, NONCHE' DEI CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI GLOBALI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SCELTI MEDIANTE SORTEGGIO, PER L'ANNO 1995.
Art.10.
1. Gli uffici del registro destineranno non meno del
venti per cento della propria capacità operativa,
espressa in termini di giorni-uomo riferiti agli impiegati
con qualifica non inferiore alla sesta, al controllo:
a) della cessione di immobili effettuata mediante conferimento
societario;
b) degli atti intercorsi fra vivi e trasferimenti mortis
causa ai fini delle valutazioni riguardanti le cessioni
di azienda. La selezione sarà fatta d'intesa
con le direzioni regionali competenti territorialmente,
con riferimento agli atti in scadenza nel 1995 ed anche
sulla base del divario tra prezzo e valore contabile
del patrimonio netto dell'azienda ceduta. Gli uffici
eserciteranno i poteri di accesso, ispezione e verifica
previsti dal quarto comma dell'art.51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131, anche
in attività congiunta con gli uffici distrettuali
delle imposte dirette;
c) dei soggetti che hanno venduto beni o diritti negli
ultimi sei mesi di vita, al fine di riscontrare la
corretta applicazione dell'art.10 del decreto legislativo
31-10-1990, n.346;
d) dei soggetti che hanno effettuato donazioni in favore
di eredi o legatari, al fine di riscontrare la corretta
osservanza dell'ultimo comma dell'art.8 del decreto
legislativo 31-10-1990, n.346;
e) dei soggetti che più volte, anche in uffici
diversi, hanno fatto richiesta della medesima agevolazione
connessa all'acquisto di un immobile.
Art.14.
1. La Guardia di finanza procederà ai controlli
globali per le posizioni sorteggiate nell'ambito delle
seguenti categorie di contribuenti:
a) soggetti IVA che hanno dichiarato per il 1992 un
volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e nei
cui confronti sono stati redatti, in tempi diversi,
nel corso degli anni 1992, 1993 e 1994 almeno tre verbali
di violazione degli obblighi in materia di bolle di
accompagnamento quali mittenti e destinatari della
merce, ovvero di emissioni di scontrini o ricevute
fiscali, nonché soggetti a cui carico sono state
constatate nel 1994 infrazioni in materia di fatturazione;
b) soggetti IVA che per l'anno 1992 hanno dichiarato
un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire
ed effettuato operazioni di importazione o di esportazione.
Art.15.
1. I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni
provincia ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare
con le seguenti percentuali, con arrotondamento per
eccesso o per difetto a seconda che la parte decimale
sia o non inferiore a 0,5:
- categoria a): sessanta per cento;
- categoria b): quaranta per cento.
2. Se il numero dei sorteggi da effettuarsi in una delle
categorie indicate risulta superiore al numero dei
soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella
categoria medesima, l'eccedenza è computata
nella categoria successiva.
3. I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai
controlli globali sono effettuati, salve le predette
percentuali, con le modalità di cui all'art.5
del decreto ministeriale 23-12-1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.1 del 3-1-1983, concernente criteri
per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione
per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia
di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà
essere assicurata anche da due ufficiali inferiori.
4. Non si applica il quinto comma dell'art.5 del citato
decreto ministeriale 23-12-1982 (che impone l'invio
delle buste contenenti i risultati del sorteggio a
cura della Guardia di finanza, ai competenti comandi
in sede provinciale).
Art.16.
1. I controlli globali, anche se disposti negli anni
precedenti, dovranno interessare i due periodi di imposta
più recenti e quello in corso.
2. I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo
quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia
iniziato una verifica dopo il 31 dicembre 1991 oppure
risultino sottoposti a procedure concorsuali.
3. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti
opera la causa di esclusione di cui al secondo comma
o determinata da forza maggiore, sarà estratto
per provincia un congruo numero di soggetti di riserva,
con le stesse modalità indicate nell'art.15,
comma 3. Le buste che dovessero risultare inutilizzate,
relative ai soggetti di riserva, saranno eliminate
mediante incenerimento, previa redazione di apposito
processo verbale.
4. Non costituisce causa di esclusione dal controllo
l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività
del soggetto da una provincia all'altra.
5. Le risorse impiegate saranno graduate in relazione
alle caratteristiche del soggetto dagli elementi emersi
nella prima fase del controllo.
6. Le verifiche, salvo i casi di cui al seguente comma,
dovranno avere, di regola, una durata non superiore
a trenta giorni.
7. Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno
sottoposti a controllo, per gli stessi periodi d'imposta,
anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, ovvero componenti del nucleo familiare
delle persone fisiche sorteggiate.
CONTROLLI FORMALI
Art.17.
1. I controlli previsti nell'art.36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.600, e
successive modificazioni, sono effettuati dagli uffici
distrettuali delle imposte dirette e dai centri di
servizio sulle segnalazioni trasmesse dal centro informativo
del Dipartimento delle entrate, sulla base della loro
capacità operativa, ai sensi del quarto comma
dell'art.1.
2. Le segnalazioni riguarderanno i mancati o insufficienti
versamenti di imposta, nonché altri elementi
o anomalie più rilevanti e significativi, con
particolare riguardo a quelli concernenti i dati identificativi
dei contribuenti, i dati contabili, l'esposizione di
ritenute, crediti di imposte e oneri personali, tenendo
anche conto del loro ammontare, salva una quota da
basare su un criterio di casualità con obbligo
di controllo.
3. L'attività di controllo deve, altresì,
tendere ad una più rapida effettuazione dei
rimborsi, nei limiti delle compatibilità di
bilancio, e mediante l'assegnazione di titoli di Stato.
Art.18.
1. I controlli formali delle dichiarazioni relative
all'imposta sul valore aggiunto sono effettuati sulle
segnalazioni di irregolarità trasmesse dal centro
informativo del Dipartimento delle entrate sulla base
della capacità operativa degli uffici, ai sensi
del quarto comma dell'art.1.
2. Sarà data precedenza alle segnalazioni concernenti
insufficienti o mancati versamenti di imposta, le dichiarazioni
annuali a rimborso di rilevante entità e le
dichiarazioni annuali presentate nel 1994, tenendo
conto delle irregolarità di maggiore rilievo
e di quelle che non consentono l'immediata identificazione
del contribuente, salva una quota da basare su un criterio
di casualità con obbligo di controllo.
3. In relazione a quanto previsto dal quinto comma dell'art.1,
il Dipartimento delle entrate procederà, per
gli uffici che dovessero ancora effettuare la liquidazione
di un numero rilevante di richieste di rimborso relative
a precedenti annualità, ad una pianificazione
per l'assorbimento, possibilmente entro l'anno, dell'arretrato
sulla base della consistenza del personale disponibile
presso gli uffici stessi, indipendentemente dalle segnalazioni
di cui al primo comma.
Art.19.
1. Gli uffici finanziari interessati all'applicazione
delle disposizioni agevolative di cui agli artt.32
e seguenti della legge 30-12-1991, n.413, provvedono
al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla
conseguente liquidazione delle imposte dovute, anche
in base a criteri selettivi, avvalendosi di procedure
automatizzate predisposte dal centro informativo del
Dipartimento delle entrate, sulla base della loro capacità
operativa, ai sensi dell'art.1, quarto comma.
2. Fino all'attivazione delle procedure automatizzate
gli uffici finanziari procedono al riscontro della
validità delle sole dichiarazioni integrative
per le quali sussistano richieste da parte dell'autorità
giudiziaria.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.20.
1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate
metterà a disposizione delle direzioni regionali
e degli uffici procedure automatiche di ausilio alla
predisposizione ed alla gestione del programma dei
controlli, nonché pacchetti di software applicativo
diagnostico. Inoltre, ad integrazione dei dati disponibili
via terminale, lo stesso centro informativo periodicamente
trasmetterà le elaborazioni statistiche relative
all'andamento ed ai risultati anche di carattere qualitativo,
dell'attività di accertamento degli uffici stessi,
nonché ai raffronti comparativi con gli andamenti
e i risultati generali.
2. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sarà
stabilito il piano annuale di verifiche, in attuazione
di quanto previsto dall'art.62-sexies, comma 2, del
decreto legge 30-8-1993, n.331, convertito dalla legge
29-10-1993, n.427.
Art.21.
1. In sede di controllo periodico dell'attuazione del
presente programma si procederà alla eventuale
revisione degli obiettivi o della ripartizione della
capacità operativa, tenuto conto, in particolare,
delle esigenze operative manifestatesi nel corso dell'anno
e della loro incidenza sulle risorse disponibili.
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