[Note's] DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 28 DICEMBRE 1994 (stralcio)

(G.U. 30-3-1995, n.75)

APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI CRITERI SELETTIVI PER I CONTROLLI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI, DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE, NONCHE' DEI CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI GLOBALI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SCELTI MEDIANTE SORTEGGIO, PER L'ANNO 1995.

Art.10.
1. Gli uffici del registro destineranno non meno del venti per cento della propria capacità operativa, espressa in termini di giorni-uomo riferiti agli impiegati con qualifica non inferiore alla sesta, al controllo:
a) della cessione di immobili effettuata mediante conferimento societario;
b) degli atti intercorsi fra vivi e trasferimenti mortis causa ai fini delle valutazioni riguardanti le cessioni di azienda. La selezione sarà fatta d'intesa con le direzioni regionali competenti territorialmente, con riferimento agli atti in scadenza nel 1995 ed anche sulla base del divario tra prezzo e valore contabile del patrimonio netto dell'azienda ceduta. Gli uffici eserciteranno i poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dal quarto comma dell'art.51 del decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131, anche in attività congiunta con gli uffici distrettuali delle imposte dirette;
c) dei soggetti che hanno venduto beni o diritti negli ultimi sei mesi di vita, al fine di riscontrare la corretta applicazione dell'art.10 del decreto legislativo 31-10-1990, n.346;
d) dei soggetti che hanno effettuato donazioni in favore di eredi o legatari, al fine di riscontrare la corretta osservanza dell'ultimo comma dell'art.8 del decreto legislativo 31-10-1990, n.346;
e) dei soggetti che più volte, anche in uffici diversi, hanno fatto richiesta della medesima agevolazione connessa all'acquisto di un immobile.

Art.14.
1. La Guardia di finanza procederà ai controlli globali per le posizioni sorteggiate nell'ambito delle seguenti categorie di contribuenti:
a) soggetti IVA che hanno dichiarato per il 1992 un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e nei cui confronti sono stati redatti, in tempi diversi, nel corso degli anni 1992, 1993 e 1994 almeno tre verbali di violazione degli obblighi in materia di bolle di accompagnamento quali mittenti e destinatari della merce, ovvero di emissioni di scontrini o ricevute fiscali, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1994 infrazioni in materia di fatturazione;
b) soggetti IVA che per l'anno 1992 hanno dichiarato un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire ed effettuato operazioni di importazione o di esportazione.

Art.15.
1. I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:
- categoria a): sessanta per cento;
- categoria b): quaranta per cento.
2. Se il numero dei sorteggi da effettuarsi in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella categoria medesima, l'eccedenza è computata nella categoria successiva.
3. I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalità di cui all'art.5 del decreto ministeriale 23-12-1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.1 del 3-1-1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà essere assicurata anche da due ufficiali inferiori.
4. Non si applica il quinto comma dell'art.5 del citato decreto ministeriale 23-12-1982 (che impone l'invio delle buste contenenti i risultati del sorteggio a cura della Guardia di finanza, ai competenti comandi in sede provinciale).

Art.16.
1. I controlli globali, anche se disposti negli anni precedenti, dovranno interessare i due periodi di imposta più recenti e quello in corso.
2. I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica dopo il 31 dicembre 1991 oppure risultino sottoposti a procedure concorsuali.
3. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui al secondo comma o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art.15, comma 3. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale.
4. Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività del soggetto da una provincia all'altra.
5. Le risorse impiegate saranno graduate in relazione alle caratteristiche del soggetto dagli elementi emersi nella prima fase del controllo.
6. Le verifiche, salvo i casi di cui al seguente comma, dovranno avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni.
7. Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti a controllo, per gli stessi periodi d'imposta, anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

CONTROLLI FORMALI

Art.17.
1. I controlli previsti nell'art.36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.600, e successive modificazioni, sono effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio sulle segnalazioni trasmesse dal centro informativo del Dipartimento delle entrate, sulla base della loro capacità operativa, ai sensi del quarto comma dell'art.1.
2. Le segnalazioni riguarderanno i mancati o insufficienti versamenti di imposta, nonché altri elementi o anomalie più rilevanti e significativi, con particolare riguardo a quelli concernenti i dati identificativi dei contribuenti, i dati contabili, l'esposizione di ritenute, crediti di imposte e oneri personali, tenendo anche conto del loro ammontare, salva una quota da basare su un criterio di casualità con obbligo di controllo.
3. L'attività di controllo deve, altresì, tendere ad una più rapida effettuazione dei rimborsi, nei limiti delle compatibilità di bilancio, e mediante l'assegnazione di titoli di Stato.

Art.18.
1. I controlli formali delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto sono effettuati sulle segnalazioni di irregolarità trasmesse dal centro informativo del Dipartimento delle entrate sulla base della capacità operativa degli uffici, ai sensi del quarto comma dell'art.1.
2. Sarà data precedenza alle segnalazioni concernenti insufficienti o mancati versamenti di imposta, le dichiarazioni annuali a rimborso di rilevante entità e le dichiarazioni annuali presentate nel 1994, tenendo conto delle irregolarità di maggiore rilievo e di quelle che non consentono l'immediata identificazione del contribuente, salva una quota da basare su un criterio di casualità con obbligo di controllo.
3. In relazione a quanto previsto dal quinto comma dell'art.1, il Dipartimento delle entrate procederà, per gli uffici che dovessero ancora effettuare la liquidazione di un numero rilevante di richieste di rimborso relative a precedenti annualità, ad una pianificazione per l'assorbimento, possibilmente entro l'anno, dell'arretrato sulla base della consistenza del personale disponibile presso gli uffici stessi, indipendentemente dalle segnalazioni di cui al primo comma.

Art.19.
1. Gli uffici finanziari interessati all'applicazione delle disposizioni agevolative di cui agli artt.32 e seguenti della legge 30-12-1991, n.413, provvedono al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute, anche in base a criteri selettivi, avvalendosi di procedure automatizzate predisposte dal centro informativo del Dipartimento delle entrate, sulla base della loro capacità operativa, ai sensi dell'art.1, quarto comma.
2. Fino all'attivazione delle procedure automatizzate gli uffici finanziari procedono al riscontro della validità delle sole dichiarazioni integrative per le quali sussistano richieste da parte dell'autorità giudiziaria.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.20.
1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate metterà a disposizione delle direzioni regionali e degli uffici procedure automatiche di ausilio alla predisposizione ed alla gestione del programma dei controlli, nonché pacchetti di software applicativo diagnostico. Inoltre, ad integrazione dei dati disponibili via terminale, lo stesso centro informativo periodicamente trasmetterà le elaborazioni statistiche relative all'andamento ed ai risultati anche di carattere qualitativo, dell'attività di accertamento degli uffici stessi, nonché ai raffronti comparativi con gli andamenti e i risultati generali.
2. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sarà stabilito il piano annuale di verifiche, in attuazione di quanto previsto dall'art.62-sexies, comma 2, del decreto legge 30-8-1993, n.331, convertito dalla legge 29-10-1993, n.427.

Art.21.
1. In sede di controllo periodico dell'attuazione del presente programma si procederà alla eventuale revisione degli obiettivi o della ripartizione della capacità operativa, tenuto conto, in particolare, delle esigenze operative manifestatesi nel corso dell'anno e della loro incidenza sulle risorse disponibili.




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