(G.U. 20-8-1994, n.194)
DETERMINAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI COSTO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA.
Titolo I NUOVA EDIFICAZIONE
Art.1
1. Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione
(C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti
addendi:
1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che
rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per
interventi di nuova edificazione. Tale costo è
determinato dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano in misura variabile tra L. 800.000
e L. 1.050.000 per metro quadrato di superficie complessiva
(S.C.), così come determinata all'art.6, anche
in funzione delle condizioni localizzative e geomorfologiche
delle aree;
2) differenziale di costo connesso alla qualità
aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni
di costo da riconoscersi in relazione alle indicazioni
fornite dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano con riferimento:
a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative
postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei
rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione
dello stesso;
b) all'adozione di un piano di qualità relativo
all'intervento e/o al programma di manutenzione;
c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento
agli aspetti acustici ed igrotermici;
3) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione
lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche
tecniche, ecc.);
- prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini
archeologiche;
- accantonamento per imprevisti;
- acquisizione area e urbanizzazioni;
- condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione
dell'intervento e relative ad oneri complementari alla
realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa
e quantitativa è demandata alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano.
2. La dotazione di polizze assicurative di cui al punto
2), lettera a), costituisce elemento imprescindibile
dall'intervento.
3. I costi per la qualità aggiuntiva dell'intervento
possono essere riconosciuti nel loro complesso fino
ad un massimo del 15% del costo base di realizzazione
tecnica e, comunque, fino ad un importo tale che la
somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva
del costo di realizzazione tecnica dell'intervento
di nuova edificazione (C.R.N.), non ecceda il limite
massimo del medesimo costo stabilito in L. 1.200.000
per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
4. Gli oneri complementari possono essere riconosciuti
nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma
degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva
del costo totale dell'intervento di nuova edificazione
(C.T.N.), non ecceda il limite massimo del medesimo
costo stabilito in L. 1.700.000 per metro quadrato
di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi,
per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A.
gravante.
Titolo II
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Art.2 RECUPERO PRIMARIO
1. Per recupero primario si intende il recupero della
funzionalità e della sicurezza anche sismica
dell'edificio. Tale recupero riguarda le parti comuni
e comprende il consolidamento statico delle strutture
portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle
murature, delle scale, delle coperture e delle parti
comuni degli impianti compresi gli allacciamenti.
2. Il costo totale del recupero primario (C.T.P.) è
costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) che
rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per
interventi di recupero primario. Tale costo è
determinato dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano in misura variabile tra L. 480.000
e L. 630.000 per metro quadrato di superficie complessiva
(S.C.), così come determinata all'art.6, anche
in funzione delle condizioni localizzative e geomorfologiche
delle aree;
2) differenziale di costo connesso alla qualità
aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni
di costo da riconoscersi, fino al massimo del 15% del
costo base di realizzazione tecnica, in relazione alle
indicazioni fornite dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano con riferimento:
a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative
postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei
rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione
dello stesso;
b) all'adozione di un piano di qualità relativo
all'intervento e/o al programma di manutenzione;
c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento
agli aspetti acustici ed igrotermici;
3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano
i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto
a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei
seguenti casi:
a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art.43,
lettera a) della legge 5-8-1978, n.457, è superiore
o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq
netto è superiore a 1,2;
b) per demolizioni di superfetazioni;
c) per particolari difficoltà di attrezzatura
di cantiere e di trasporto materiali;
d) per demolizioni e dismissioni di utenze in casi di
ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
e) in presenza di particolari situazioni la cui determinazione
qualitativa e quantitativa è demandata alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;
4) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione
lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche
tecniche, ecc.);
- rilievi e indagini preliminari;
- accantonamento per imprevisti;
- urbanizzazioni;
- condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione
dell'intervento e relative ad oneri complementari alla
realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa
e quantitativa è demandata alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano.
3. La dotazione di polizze assicurative di cui al punto
2), lettera a), costituisce elemento imprescindibile
dall'intervento.
4. I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono
essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo
tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1),
2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica
del recupero primario (C.R.P.), non ecceda il limite
massimo del medesimo costo stabilito in L. 880.000
per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
5. Gli oneri complementari possono essere riconosciuti
nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma
degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva
del costo totale dell'intervento di recupero primario
(C.T.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo
costo stabilito in L. 1.270.000 per metro quadrato
di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi,
per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A.
gravante.
Art.3 RECUPERO SECONDARIO
1. Per recupero secondario si intende il recupero della
agibilità e funzionalità dei singoli
alloggi.
2. Tale recupero riguarda un insieme sistematico di
opere che comprendono la riorganizzazione funzionale,
l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o
l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino
delle parti interessate dal recupero primario.
3. Il costo totale del recupero secondario (C.T.S.)
è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) che
rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per
interventi di recupero secondario. Tale costo è
determinato dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano in misura variabile tra L. 310.000
e L. 350.000 per metro quadrato di superficie complessiva
(S.C.), così come determinata all'art.6;
2) differenziale di costo connesso alla qualità
aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni
di costo da riconoscersi, fino al massimo del 10% del
costo base di realizzazione tecnica, in relazione alle
indicazioni fornite dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano con riferimento:
a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative
postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei
rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione
dello stesso;
b) all'adozione di un piano di qualità relativo
all'intervento e/o al programma di manutenzione;
c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento
agli aspetti acustici ed igrotermici;
3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano
i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto
a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei
seguenti casi:
a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art.43,
lettera a) della legge 5-8-1978, n.457, è superiore
o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq
netto è superiore a 1,2;
b) per particolari difficoltà di attrezzatura
di cantiere e di trasporto materiali;
c) in presenza di particolari situazioni, la cui determinazione
qualitativa e quantitativa è demandata alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;
4) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione
lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche
tecniche, ecc.);
- accantonamento per imprevisti;
- condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione
dell'intervento e relative ad oneri complementari alla
realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa
e quantitativa è demandata alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano.
4. La dotazione di polizze assicurative di cui al punto
2), lettera a), costituisce elemento imprescindibile
dall'intervento.
5. I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono
essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo
tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1),
2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica
del recupero secondario (C.R.S.), non ecceda il limite
massimo del medesimo costo stabilito in L. 470.000
per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
6. Gli oneri complementari possono essere riconosciuti
nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma
degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva
del costo totale dell'intervento di recupero secondario
(C.T.S.), non ecceda il limite massimo del medesimo
costo stabilito in L. 600.000 per metro quadrato di
superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi, per
gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A.
gravante.
Art.4 RECUPERO DI EDIFICI DA ACQUISIRE
1. Nel caso in cui è necessario procedere all'acquisizione
dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.)
costituito dalla somma dei costi degli interventi di
recupero, da valutarsi secondo i criteri di cui agli
artt. 2 e 3 del presente decreto, e dei costi di acquisizione
dell'immobile, comprensivi degli oneri notarili, non
può eccedere, riferito a metro quadrato di superficie
complessiva (S.C.), così come determinata all'art.6,
il limite massimo di L. 2.030.000, da incrementarsi,
per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A.
gravante.
2. Lo stesso limite di L. 2.030.000 si applica sia nel
caso in cui, unitamente all'acquisizione, siano effettuati
entrambi gli interventi di recupero primario e secondario,
o il solo intervento di recupero primario, o il solo
intervento di recupero secondario.
Titolo III
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Art.5.
1. Il costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.)
è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) che
è determinato dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano in misura variabile tra
L. 350.000 e L. 390.000 per metro quadrato di superficie
complessiva (S.C.), così come determinata all'art.6;
2) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano
i maggiori costi di realizzazione tecnica riscontrabili
nei seguenti casi:
a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art.43,
lettera a), della legge 5-8-1978, n.457, è superiore
o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq
netto è superiore a 1,2;
b) per particolari difficoltà di attrezzatura
di cantiere e di trasporto materiali;
c) quando ricorrono particolari condizioni, la cui determinazione
qualitativa e quantitativa è demandata alle
singole regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano;
3) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione
lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche
tecniche, ecc.);
- accantonamento per imprevisti.
2. I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono
essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo
tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1)
e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica
dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.R.M.),
non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito
in L. 480.000 per metro quadrato di superficie complessiva
(S.C.).
3. Gli oneri complementari possono essere riconosciuti
nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma
degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva
del costo totale dell'intervento di manutenzione straordinaria
(C.T.M.), non ecceda il limite massimo del medesimo
costo stabilito in L. 620.000 per metro quadrato di
superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi, per
gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A.
gravante.
Titolo IV
DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI
Art.6
1. Ai fini della determinazione delle superfici e del
calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi
per la verifica della congruità dei costi degli
interventi di edilizia residenziale a totale o a parziale
contributo dello Stato valgono le seguenti definizioni:
a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie
di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri
perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio
e degli sguinci di porte e finestre;
b) superficie non residenziale (Snr) - si intende la
superficie risultante dalla somma delle superfici di
pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantinole
e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo
abitativo - quali androne d'ingresso, porticati liberi,
volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a
servizio della residenza - misurate al netto dei muri
perimetrali e di quelli interni;
c) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie
da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti
di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva
degli spazi di manovra.
2. Per gli interventi di nuova edificazione:
- la superficie non residenziale (Snr) dovrà
essere contenuta entro il 45% della superficie utile
abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo
alloggio ma riferito al totale della superficie utile
(Su) dell'organismo abitativo;
- la superficie parcheggi (Sp) dovrà essere contenuta
entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite
del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito
al totale della superficie utile (Su) dell'organismo
abitativo. Alla suddetta percentuale si potrà
derogare in presenza di organismi abitativi composti
prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile
(Su) inferiore a 60 mq;
- la superficie complessiva (Sc) è costituita
dalla superficie utile abitabile aumentata del 60%
della somma della superficie non residenziale e della
superficie parcheggi:
Sc = Su+60% (Snr+Sp)
3. Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione
straordinaria:
- la superficie complessiva è costituita dalla
somma delle superfici utili abitabili, delle superfici
nette non residenziali e delle superfici per parcheggi
coperti.
4. Per gli interventi di recupero secondario:
- la superficie complessiva è costituita dalle
superfici abitabili aumentata del 70% della somma delle
superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi
coperti di pertinenza dell'alloggio.
5. Per gli interventi di recupero che prevedono l'acquisizione
dell'edificio:
- la superficie complessiva è costituita dalla
somma delle superfici utili abitabili, delle superfici
nette non residenziali e delle superfici per parcheggi
coperti.
Titolo V
APPLICAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI COSTO IN AMBITO REGIONALE
Art.7
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
stabiliscono il costo base di realizzazione tecnica
degli interventi di nuova edificazione e disciplinano
le maggiorazioni da riconoscere per i singoli elementi
di costo aggiuntivi al costo base di realizzazione
tecnica delle diverse tipologie di intervento, compresi
quelli costituenti gli oneri complementari, entro i
limiti massimi di maggiorazione e di costo di cui agli
artt. 1, 2, 3, 4 e 5.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
autorizzano, dandone comunicazione al Segretariato
generale del C.E.R., deroghe motivate al limite massimo
di costo totale dell'intervento per maggiori costi
dell'area e degli oneri di urbanizzazione o di acquisizione
degli immobili con possibilità di accantonamento
delle risorse in fase di programmazione degli interventi.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
possono individuare costi totali di intervento inferiori
o superiori a quelli massimi stabiliti dagli artt.
1, 2, 3, 4 e 5 sulla base delle specifiche situazioni
territoriali, ferme restando le quantità fisiche
da realizzare.
Titolo VI
AMBITO PROGRAMMATICO DI APPLICAZIONE
Art.8
1. I costi definiti ai sensi del presente decreto si
applicano a tutti gli interventi finanziati con le
disponibilità ripartite con delibera CIPE 21-12-1993,
come modificata in data 16-3-1994. Gli stessi costi
possono essere applicati, in alternativa a quelli stabiliti
con decreto ministeriale 26-4-1991, n.61, secondo discrezionalità
dell'ente appaltante, agli interventi di edilizia sovvenzionata
finanziati con risorse ripartite con delibere precedenti
e non ancora appaltati, purché sia verificata
la copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti
da tale applicazione.
Titolo VII
AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
Art.9
1. Il limite di costo di realizzazione tecnica, definito
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano ai sensi del presente decreto, può essere
aggiornato, annualmente, sulla base della variazione
percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale
nazionale del costo di costruzione di un fabbricato
residenziale fra il mese di giugno 1994 e il mese di
giugno di ciascun anno successivo.
2. Il limite di costo totale dell'intervento è
parimenti incrementato dello stesso importo, stabilito
in valore assoluto, per l'aggiornamento dei costi di
realizzazione tecnica.
3. Tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla
data di comunicazione della variazione dell'indice
ISTAT suddetto da parte del Segretariato generale del
C.E.R.
Titolo VIII
QUADRI TECNICO-ECONOMICI (Q.T.E.)
Art.10
1. Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo
previsti dal presente decreto i progetti debbono essere
corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli
articoli precedenti secondo i modelli che all'uopo
saranno aggiornati e predisposti dal Segretariato generale
del Comitato per l'edilizia residenziale.
(c) 1996 Note's