[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 16 GIUGNO 1994, N.527

(G.U. 6-9-1994, n.208)

REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241, RIGUARDANTI I TERMINI E I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

Art.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'amministrazione dell'ambiente, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, ove già non disciplinati da puntuali disposizioni normative relativamente ai termini e alle modalità di partecipazione al procedimento e di informazione.
2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione dell'ambiente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art.2 della legge 7-8-1990, n.241.

Art.2. DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI D'UFFICIO
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'ambiente abbia notizia legale del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione dell'ambiente, della richiesta o della proposta.

Art.3. DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI A INIZIATIVA DI PARTE
1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme, nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art.8 della legge 7-8-1990, n.241. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art.7 della citata legge n.241 e all'art.4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 10 della legge 4-1-1968, n.15, nonché il disposto di cui all'art.18 della legge 7-8-1990, n.241.

Art.4. COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO
1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al primo comma sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art.3, terzo comma, le indicazioni di cui all'art.8 della legge 7-8-1990, n.241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art.8, terzo comma, della legge 7-8-1990, n.241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
3. L'omissione, il ritardo e l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art.3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art.5. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi dell'art.10, lettera a), della legge 7-8-1990, n.241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art.10, lettera b), della medesima legge n.241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentata oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art.6. TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 16 e 17 della legge 7-8-1990, n.241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione dell'ambiente, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro dell'ambiente provvede alla variazione del termine, nella prescritta forma regolamentare, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3. I termini di cui ai commi primo e secondo costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. Per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, ove non sia diversamente disposto, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art.7. ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI E DI VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI OD ENTI APPOSITI
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art.16, commi primo e quarto, della legge 7-8-1990, n.241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art.17, commi primo e terzo, della legge 7-8-1990, n.241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art.17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro dell'ambiente individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro dell'ambiente non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvede di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art.8. ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI E DI VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI OD ENTI APPOSITI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO-TERRITORIALE E DELLA SALUTE DEI CITTADINI
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente conclude accordi procedimentali con gli organi consultivi competenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, volti ad accelerare le procedure di adozione dei pareri necessari all'emissione di provvedimenti di competenza del Ministero, al fine della adozione dei pareri stessi entro il termine di novanta giorni decorrente dal ricevimento della richiesta.
2. Nello stesso termine e con le stesse modalità sono definiti i tempi e le modalità per l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi ed enti competenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, necessarie, ai sensi di legge o regolamento, ai fini dell'adozione di provvedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente.
3. Sulla base delle intese previste dai commi precedenti, il Ministro dell'ambiente adeguerà i termini indicati nelle tabelle allegate.

Art.9. PARERE FACOLTATIVO DEL CONSIGLIO DI STATO
1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art.16, commi primo e quarto, della legge 7-8-1990, n.241.
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art.10. UNITA' ORGANIZZATIVE
1. Per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale deve intendersi la divisione competente.

Art.11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art.6 della legge 7-8-1990, n.241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4-8-1968, n.15.

Art.12. INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art.13. PUBBLICITA' AGGIUNTIVA
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro dell'ambiente. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art.14. NORME TRANSITORIE
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai procedimenti amministrativi iniziati con la comunicazione di cui all'art.8 della legge 7-8-1990, n.241, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano i termini di durata stabiliti nelle tabelle allegate, detratto il periodo di tempo già trascorso tra la comunicazione stessa e la data suddetta.

Art.15. ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALI
1. Con successivo regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno definiti i termini entro i quali il Ministero dell'ambiente deve compiere gli atti in procedimenti per i quali un'altra amministrazione è competente all'adozione dell'atto finale.

ALLEGATO
(Si riportano solo le voci di più specifico interesse tecnico)

SERVIZIO ACQUE - RIFIUTI SUOLO

Procedimento Unità organizzativa Termine (giorni)
Ordinanze cautelari per le misure di salvaguardia ambientale. (Art.8 legge 8-7-1986, n.349 - Art.3 legge 3-3-1987, n.59)
Divisione I
90
Potere sostitutivo nei confronti delle regioni inadempienti per l'affidamento in concessione di costruzione ed esercizio impianti di smaltimento. (Art.7 legge 9-11-1988, n.475)
Divisione I
360
Iscrizione all'Albo nazionale smaltitori. (Art.10 legge 29-10-1987, n.441 - Art.13 D.M.21-6-1991, n.324) Comitato nazionale dell'albo
180
Provvedimenti per disporre opere necessarie all'eliminazione del danno ambientale. (Art.19, comma 1, D.leg. 27-1-1992, n.132)
Divisione II
150
Provvedimento motivato prescrivente opere per eliminare il danno o prevenirlo. (Art.14, comma 1 D.leg. 27-1-1992, n.133)
Divisione II
200
Ordinanze cautelari per le misure di salvaguardia dell'ambiente. (Art.8 legge 8-7-1986, n.349 Art.8 legge 3-3-1987, n.59)
Divisione II
90

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONE AI CITTADINI E PER LA REALIZZAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE
Procedimento Unità organizzativa Termine (giorni)
Note
Valutazione di impatto ambientale:
Art.6 legge n.349/1986 e D.P.C.M. attuativi:
Istruttoria .............................................
Predisposizione del provvedimento....................................

Com.ne V.I.A.

Divisione I

75

15

Tempi previsti dalla legge
Autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva:
Art.2 legge n.349/1986 ed art.1 legge n.431/1985..............................................

Divisione I

60 Tempi previsti dalla legge
Annullamento autorizzazioni paesaggistiche:
Art.2 legge n.349/1986 ed art.1 legge n.431/1985 .............................................

Divisione I

60

Tempi previsti dalla legge
Sospensione lavori difformi:
Art.6, comma 6, legge n.349/1986:
Fase preparatoria .......................
Conclusione istruttoria e preparazione atti ...............................

Divisione I

Divisione I

30

90
Ordinanze cautelari per la misura della salvaguardia dell'ambiente:
Art.8 legge n.349/1986 ed art.8 legge n.59/1987...............................................

Divisione I

90

SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED INDUSTRIE A RISCHIO

Procedimento Unità organizzativa Termine (giorni)
Note
D.P.R. 17-5-1988, n.175:
Per i rischi di incidente rilevante connessi con determinate attività industriali:
Art.18 - Istruttoria ................
Emanazione provvedimento finale......................................................

365

90
D.P.R. n.203/1988 - Inquinamento atmosferico:
Autorizzazione in sostituzione della regione art.7 ..........................................

Art.17 - Parere ......................................

Divisione I

30

90 (Termine previsto dall'art.7, comma 2, D.P.R. n.203/88)




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