(G.U. 6-9-1994, n.208)
REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241, RIGUARDANTI I TERMINI E I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI
Art.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza di organi dell'amministrazione
dell'ambiente, sia che conseguano obbligatoriamente
a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi
d'ufficio, ove già non disciplinati da puntuali
disposizioni normative relativamente ai termini e alle
modalità di partecipazione al procedimento e
di informazione.
2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione
dell'ambiente devono concludersi con un provvedimento
espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento,
nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante
del presente regolamento e che contengono, altresì,
l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della
fonte normativa. In caso di mancata inclusione del
procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà
nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare
o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui
all'art.2 della legge 7-8-1990, n.241.
Art.2. DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI
D'UFFICIO
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale
decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'ambiente
abbia notizia legale del fatto da cui sorge l'obbligo
di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio
di altra amministrazione, il termine iniziale decorre
dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione
dell'ambiente, della richiesta o della proposta.
Art.3. DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI
A INIZIATIVA DI PARTE
1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine
iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda
o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme,
nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati
e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e
deve essere corredata della prevista documentazione,
dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e
delle condizioni richiesti da legge o da regolamento
per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è
rilasciata all'interessato una ricevuta contenente,
ove possibile, le indicazioni di cui all'art.8 della
legge 7-8-1990, n.241. Tali indicazioni sono comunque
fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del
procedimento di cui all'art.7 della citata legge n.241
e all'art.4 del presente regolamento. Per le domande
o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta
è costituita dall'avviso stesso.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare
o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà
comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando
le cause della irregolarità o della incompletezza.
In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento
della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione
e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio
previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 10 della legge
4-1-1968, n.15, nonché il disposto di cui all'art.18
della legge 7-8-1990, n.241.
Art.4. COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO
1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerità, il responsabile
del procedimento dà comunicazione dell'inizio
del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione
al procedimento sia prevista da legge o regolamento
nonché ai soggetti, individuati o facilmente
individuabili, cui dal provvedimento possa derivare
un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al primo comma sono resi edotti
dell'avvio del procedimento mediante comunicazione
personale, contenente, ove già non rese note
ai sensi dell'art.3, terzo comma, le indicazioni di
cui all'art.8 della legge 7-8-1990, n.241. Qualora,
per il numero degli aventi titolo, la comunicazione
personale risulti, per tutti o per taluni di essi,
impossibile o particolarmente gravosa nonché
nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità,
il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art.8,
terzo comma, della legge 7-8-1990, n.241, mediante
forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione
e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni
che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo
dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del
Ministero.
3. L'omissione, il ritardo e l'incompletezza della comunicazione
può essere fatta valere anche nel corso del
procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla
comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta
al dirigente preposto all'unità organizzativa
competente, il quale è tenuto a fornire gli
opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie,
anche ai fini dei termini posti per l'intervento del
privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art.3
in ordine alla decorrenza del termine iniziale del
procedimento.
Art.5. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi dell'art.10, lettera a), della legge 7-8-1990,
n.241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione
sono rese note, mediante affissione in appositi albi
o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità
per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art.10, lettera b), della medesima
legge n.241, coloro che hanno titolo a prendere parte
al procedimento possono presentare memorie e documenti
entro un termine pari a due terzi di quello fissato
per la durata del procedimento, sempre che il procedimento
stesso non sia già concluso. La presentazione
di memorie e documenti presentata oltre il detto termine
non può comunque determinare lo spostamento
del termine finale.
Art.6. TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si
riferiscono alla data di adozione del provvedimento
ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data
in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di
fuori delle ipotesi previste dagli artt. 16 e 17 della
legge 7-8-1990, n.241, siano di competenza di amministrazioni
diverse dall'amministrazione dell'ambiente, il termine
finale del procedimento deve intendersi comprensivo
dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle
fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate
verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente regolamento, la congruità,
per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito
del termine finale, per il compimento delle fasi medesime.
Ove dalla verifica risulti la non congruità
del termine finale, il Ministro dell'ambiente provvede
alla variazione del termine, nella prescritta forma
regolamentare, a meno che lo stesso non sia fissato
dalla legge.
3. I termini di cui ai commi primo e secondo costituiscono
termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione
dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine,
fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza
del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione
procedente abbia carattere preventivo, il periodo di
tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia
del provvedimento non è computato ai fini del
termine di conclusione del procedimento. In calce al
provvedimento soggetto a controllo il responsabile
del procedimento indica l'organo competente al controllo
medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso
deve essere esercitato.
5. Per i procedimenti di modifica di provvedimenti già
emanati, ove non sia diversamente disposto, si applicano
gli stessi termini finali indicati per il procedimento
principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato
si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso
di un determinato tempo dalla presentazione della domanda
stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento
per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso
costituisce altresì il termine entro il quale
l'amministrazione deve adottare la propria determinazione.
Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini
di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini
contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati
o modificati in conformità.
Art.7. ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI E DI VALUTAZIONI
TECNICHE DI ORGANI OD ENTI APPOSITI
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo
consultivo e il parere non intervenga entro il termine
stabilito da legge o regolamento o entro i termini
previsti in via suppletiva dall'art.16, commi primo
e quarto, della legge 7-8-1990, n.241, l'amministrazione
richiedente può procedere indipendentemente
procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale
facoltà, partecipa agli interessati la determinazione
di attendere il parere per un ulteriore periodo di
tempo, che non viene computato ai fini del termine
finale del procedimento, ma che non può comunque
essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione
di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione
di valutazioni tecniche di organi od enti appositi
e questi non provvedano e non rappresentino esigenze
istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art.17,
commi primo e terzo, della legge 7-8-1990, n.241, il
responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni
tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato
art.17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta.
In tali casi, per un periodo di un anno dall'entrata
in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente
per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene
computato ai fini del termine finale del procedimento.
Entro il medesimo termine annuale, il Ministro dell'ambiente
individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni
od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che
siano dotati di qualificazione e capacità tecnica
equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali
sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni
tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse
devono essere rese; procede altresì, ove occorra,
ad apportare, con la prescritta forma regolamentare,
le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti
nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino
a quando il Ministro dell'ambiente non avrà
provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il
responsabile del procedimento provvede di volta in
volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali
richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
Art.8. ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI E DI VALUTAZIONI
TECNICHE DI ORGANI OD ENTI APPOSITI IN MATERIA DI TUTELA
AMBIENTALE, PAESAGGISTICO-TERRITORIALE E DELLA SALUTE
DEI CITTADINI
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento, il Ministro dell'ambiente conclude accordi
procedimentali con gli organi consultivi competenti
in materia ambientale, paesaggistico-territoriale e
della salute dei cittadini, volti ad accelerare le
procedure di adozione dei pareri necessari all'emissione
di provvedimenti di competenza del Ministero, al fine
della adozione dei pareri stessi entro il termine di
novanta giorni decorrente dal ricevimento della richiesta.
2. Nello stesso termine e con le stesse modalità
sono definiti i tempi e le modalità per l'acquisizione
di valutazioni tecniche di organi ed enti competenti
in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale
e della salute dei cittadini, necessarie, ai sensi
di legge o regolamento, ai fini dell'adozione di provvedimenti
di competenza del Ministero dell'ambiente.
3. Sulla base delle intese previste dai commi precedenti,
il Ministro dell'ambiente adeguerà i termini
indicati nelle tabelle allegate.
Art.9. PARERE FACOLTATIVO DEL CONSIGLIO DI STATO
1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio,
ritenga di dover promuovere la richiesta di parere
in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile
del procedimento partecipa la determinazione ministeriale
agli interessati, indicandone concisamente le ragioni.
In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione
del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non
è computato nel termine finale del procedimento,
ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui
all'art.16, commi primo e quarto, della legge 7-8-1990,
n.241.
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di
valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti,
al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha
luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Art.10. UNITA' ORGANIZZATIVE
1. Per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale deve intendersi
la divisione competente.
Art.11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile dell'unità organizzativa può
affidare ad altro dipendente addetto all'unità
la responsabilità dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente al singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni
contemplate dall'art.6 della legge 7-8-1990, n.241,
e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri
compiti indicati nelle disposizioni organizzative e
di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione
della legge 4-8-1968, n.15.
Art.12. INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi
individuati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento saranno disciplinati
con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, e successivamente ogni tre anni,
il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione
della normativa emanata e apporta, nelle prescritte
forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.
Art.13. PUBBLICITA' AGGIUNTIVA
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è
reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità
stabilite dal Ministro dell'ambiente. Le stesse forme
e modalità sono utilizzate per le successive
modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi
abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione
delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria
e del procedimento nonché del provvedimento
finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento
amministrativo.
Art.14. NORME TRANSITORIE
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano
ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle
allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Ai procedimenti amministrativi iniziati con la comunicazione
di cui all'art.8 della legge 7-8-1990, n.241, prima
della data di entrata in vigore del presente regolamento,
si applicano i termini di durata stabiliti nelle tabelle
allegate, detratto il periodo di tempo già trascorso
tra la comunicazione stessa e la data suddetta.
Art.15. ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALI
1. Con successivo regolamento, da emanarsi entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno
definiti i termini entro i quali il Ministero dell'ambiente
deve compiere gli atti in procedimenti per i quali
un'altra amministrazione è competente all'adozione
dell'atto finale.
ALLEGATO
(Si riportano solo le voci di più specifico interesse
tecnico)
SERVIZIO ACQUE - RIFIUTI SUOLO
Procedimento Unità organizzativa Termine (giorni)
Ordinanze cautelari per le misure di salvaguardia ambientale.
(Art.8 legge 8-7-1986, n.349 - Art.3 legge 3-3-1987,
n.59)
Divisione I
90
Potere sostitutivo nei confronti delle regioni inadempienti
per l'affidamento in concessione di costruzione ed
esercizio impianti di smaltimento. (Art.7 legge 9-11-1988,
n.475)
Divisione I
360
Iscrizione all'Albo nazionale smaltitori. (Art.10 legge
29-10-1987, n.441 - Art.13 D.M.21-6-1991, n.324) Comitato
nazionale dell'albo
180
Provvedimenti per disporre opere necessarie all'eliminazione
del danno ambientale. (Art.19, comma 1, D.leg. 27-1-1992,
n.132)
Divisione II
150
Provvedimento motivato prescrivente opere per eliminare
il danno o prevenirlo. (Art.14, comma 1 D.leg. 27-1-1992,
n.133)
Divisione II
200
Ordinanze cautelari per le misure di salvaguardia dell'ambiente.
(Art.8 legge 8-7-1986, n.349 Art.8 legge 3-3-1987,
n.59)
Divisione II
90
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONE
AI CITTADINI E PER LA REALIZZAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE
Procedimento Unità organizzativa Termine (giorni)
Note
Valutazione di impatto ambientale:
Art.6 legge n.349/1986 e D.P.C.M. attuativi:
Istruttoria .............................................
Predisposizione del provvedimento....................................
Com.ne V.I.A.
Divisione I
75
15
Tempi previsti dalla legge
Autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva:
Art.2 legge n.349/1986 ed art.1 legge n.431/1985..............................................
Divisione I
60 Tempi previsti dalla legge
Annullamento autorizzazioni paesaggistiche:
Art.2 legge n.349/1986 ed art.1 legge n.431/1985 .............................................
Divisione I
60
Tempi previsti dalla legge
Sospensione lavori difformi:
Art.6, comma 6, legge n.349/1986:
Fase preparatoria .......................
Conclusione istruttoria e preparazione atti ...............................
Divisione I
Divisione I
30
90
Ordinanze cautelari per la misura della salvaguardia
dell'ambiente:
Art.8 legge n.349/1986 ed art.8 legge n.59/1987...............................................
Divisione I
90
SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED INDUSTRIE A RISCHIO
Procedimento Unità organizzativa Termine (giorni)
Note
D.P.R. 17-5-1988, n.175:
Per i rischi di incidente rilevante connessi con determinate
attività industriali:
Art.18 - Istruttoria ................
Emanazione provvedimento finale......................................................
365
90
D.P.R. n.203/1988 - Inquinamento atmosferico:
Autorizzazione in sostituzione della regione art.7 ..........................................
Art.17 - Parere ......................................
Divisione I
30
90 (Termine previsto dall'art.7, comma 2, D.P.R. n.203/88)
(c) 1996 Note's