(G.U. 14-12-1994, n.291)
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELLE CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DELL'ART.24, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241, E DELL'ART.8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N.352, I MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
Art.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le categorie di documenti formati o comunque rientranti
nella disponibilità del Ministero per i beni
culturali e ambientali, sottratti al diritto di accesso
ai sensi dell'art.24, quarto comma, della legge 7-8-1990,
n.241 , e dell'art.8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27-6-1992, n.352, sono individuate dal presente
regolamento.
Art.2. CATEGORIE DI DOCUMENTI INACCESSIBILI PER MOTIVI
DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA OVVERO AI FINI DI PREVENZIONE
E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ
1. Ai sensi dell'art.8, quinto comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 27-6-1992,
n.352, ed in relazione all'esigenza di tutelare l'ordine
pubblico e per la prevenzione e la repressione della
criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti
categorie di documenti:
a) documentazione relativa a progetti di allestimento
e ristrutturazione di edifici destinati alla conservazione
di beni culturali con particolare riferimento alle
planimetrie e ubicazione delle sale espositive e dei
depositi, nonché degli impianti in genere e
di quelli di sicurezza in particolare;
b) documentazione relativa a progetti di restauro e/o
ristrutturazione di edifici pubblici e privati con
particolare riferimento alle planimetrie, nei limiti
in cui detti documenti contengono notizie rilevanti
al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica
nonché la prevenzione e repressione della criminalità;
c) documentazione relativa alle richieste di scorta
armata per il trasporto di beni culturali;
d) documentazione relativa ai beni del demanio militare;
e) documentazione relativa alla vigilanza sul commercio
dei beni culturali, nei limiti in cui detti documenti
contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine
e la sicurezza pubblica nonché la prevenzione
e repressione della criminalità;
f) documentazione relativa all'applicazione dell'art.9
della legge 20-11-1971, n.1062 (norme penali sulla
contraffazione delle opere d'arte), nei limiti in cui
detti documenti contengono notizie rilevanti al fine
di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché
la prevenzione e repressione della criminalità;
g) documentazione relativa a rapporti con autorità
e organismi nazionali e internazionali di polizia e
con il comando carabinieri tutela patrimonio artistico.
Art.3. CATEGORIE DI DOCUMENTI INACCESSIBILI PER MOTIVI
DI RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI, ASSOCIAZIONI
ED IMPRESE
1. Ai sensi dell'art.8, quinto comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 27-6-1992,
n.352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare
la vita privata e la riservatezza di terzi, persone,
gruppi, associazioni ed imprese, garantendo, peraltro,
ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i loro interessi giuridici,
sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di
documenti:
a) documentazione riguardante il dipendente dell'amministrazione
contenente notizie sulla sua situazione familiare,
sanitaria, professionale, finanziaria o comunque collegate
alla sua persona;
b) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi
e amministrativo-contabili, nei limiti in cui detti
documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire
la vita privata e la riservatezza di terzi, persone,
gruppi, associazioni ed imprese;
c) documentazione concernente lavori di commissioni
e organi collegiali fino alla conclusione del relativo
procedimento, nei limiti in cui detti documenti contengono
notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata
e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni
ed imprese;
d) rapporti alla procura generale della Corte dei conti
e richieste o relazioni di detta procura ove siano
nominativamente individuati soggetti per i quali si
appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative,
patrimoniali, contabili o penali;
e) atti di promovimento di azioni di responsabilità
di fronte alla procura generale della Corte dei conti,
nonché alle competenti autorità giudiziarie;
f) documentazione relativa alla situazione finanziaria,
economica e patrimoniale di persone, gruppi, associazioni
ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività
amministrativa;
g) segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti
informali di privati, di organizzazioni sindacali e
di categoria o altre associazioni, per la durata dell'attività
istruttoria, nei limiti in cui detti documenti contengono
notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata
e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni
ed imprese.
Art.4. ESCLUSIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO GIA' PREVISTE
DALL'ORDINAMENTO
1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti,
anche se non espressamente citati nel presente regolamento,
per i quali l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione.
2. Sono, altresì, esclusi dal diritto di accesso
i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso
e che il Ministero per i beni culturali e ambientali
detiene in quanto atti di un procedimento di propria
competenza.
Art.5. DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
1. Il differimento del diritto di accesso è disposto
ai sensi dell'art.7 del decreto del Presidente della
Repubblica 27-6-1992, n.352. La durata del differimento
è determinata in relazione all'esigenza di assicurare
una temporanea tutela agli interessi di cui all'art.24,
secondo comma, della legge 7-8-1990, n.241, ed all'art.8,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
27-6-1992, n.352, o in relazione all'esigenza di riservatezza
dell'amministrazione specie nella fase preparatoria
di provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza
possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. L'atto che dispone il differimento ne deve indicare
la durata.
Art.6. DOCUMENTI ACCESSIBILI
1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie
elencate negli artt. 2, 3 e 4 sono accessibili da parte
di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti, secondo le modalità
stabilite dalla legge 7-8-1990, n.241, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 27-6-1992, n.352.
Art.7. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
1. Con successivo provvedimento sarà istituito,
ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 3-2-1993,
n.29, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al
fine di agevolare, anche mediante l'adozione di idonee
misure organizzative, l'esercizio del diritto di accesso
di cui alla legge 7-8-1990, n.241.
Art.8. MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento e successivamente almeno ogni
tre anni, l'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali verifica la congruità delle categorie
di documenti sottratti all'accesso individuate dagli
articoli precedenti.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della
verifica di cui al precedente comma vengono adottate
nelle medesime modalità e forme del presente
regolamento.
Art.9. PUBBLICITÀ AGGIUNTIVA
1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può
disporre forme o modalità di pubblicità
aggiuntive del presente regolamento.
Il presente decreto entra in vigore il 29 dicembre 1994.
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