[Note's] DECRETO MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI 26 OTTOBRE 1994, N.682

(G.U. 14-12-1994, n.291)

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELLE CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DELL'ART.24, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241, E DELL'ART.8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N.352, I MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Art.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero per i beni culturali e ambientali, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art.24, quarto comma, della legge 7-8-1990, n.241 , e dell'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 27-6-1992, n.352, sono individuate dal presente regolamento.

Art.2. CATEGORIE DI DOCUMENTI INACCESSIBILI PER MOTIVI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA OVVERO AI FINI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ
1. Ai sensi dell'art.8, quinto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27-6-1992, n.352, ed in relazione all'esigenza di tutelare l'ordine pubblico e per la prevenzione e la repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) documentazione relativa a progetti di allestimento e ristrutturazione di edifici destinati alla conservazione di beni culturali con particolare riferimento alle planimetrie e ubicazione delle sale espositive e dei depositi, nonché degli impianti in genere e di quelli di sicurezza in particolare;
b) documentazione relativa a progetti di restauro e/o ristrutturazione di edifici pubblici e privati con particolare riferimento alle planimetrie, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e repressione della criminalità;
c) documentazione relativa alle richieste di scorta armata per il trasporto di beni culturali;
d) documentazione relativa ai beni del demanio militare;
e) documentazione relativa alla vigilanza sul commercio dei beni culturali, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e repressione della criminalità;
f) documentazione relativa all'applicazione dell'art.9 della legge 20-11-1971, n.1062 (norme penali sulla contraffazione delle opere d'arte), nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e repressione della criminalità;
g) documentazione relativa a rapporti con autorità e organismi nazionali e internazionali di polizia e con il comando carabinieri tutela patrimonio artistico.

Art.3. CATEGORIE DI DOCUMENTI INACCESSIBILI PER MOTIVI DI RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI, ASSOCIAZIONI ED IMPRESE
1. Ai sensi dell'art.8, quinto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27-6-1992, n.352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese, garantendo, peraltro, ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) documentazione riguardante il dipendente dell'amministrazione contenente notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria o comunque collegate alla sua persona;
b) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese;
c) documentazione concernente lavori di commissioni e organi collegiali fino alla conclusione del relativo procedimento, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese;
d) rapporti alla procura generale della Corte dei conti e richieste o relazioni di detta procura ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, patrimoniali, contabili o penali;
e) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla procura generale della Corte dei conti, nonché alle competenti autorità giudiziarie;
f) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, associazioni ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
g) segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni, per la durata dell'attività istruttoria, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.

Art.4. ESCLUSIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO GIA' PREVISTE DALL'ORDINAMENTO
1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, per i quali l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione.
2. Sono, altresì, esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il Ministero per i beni culturali e ambientali detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Art.5. DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
1. Il differimento del diritto di accesso è disposto ai sensi dell'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 27-6-1992, n.352. La durata del differimento è determinata in relazione all'esigenza di assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art.24, secondo comma, della legge 7-8-1990, n.241, ed all'art.8, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27-6-1992, n.352, o in relazione all'esigenza di riservatezza dell'amministrazione specie nella fase preparatoria di provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. L'atto che dispone il differimento ne deve indicare la durata.

Art.6. DOCUMENTI ACCESSIBILI
1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli artt. 2, 3 e 4 sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7-8-1990, n.241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27-6-1992, n.352.

Art.7. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
1. Con successivo provvedimento sarà istituito, ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 3-2-1993, n.29, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di agevolare, anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, l'esercizio del diritto di accesso di cui alla legge 7-8-1990, n.241.

Art.8. MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.

Art.9. PUBBLICITÀ AGGIUNTIVA
1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può disporre forme o modalità di pubblicità aggiuntive del presente regolamento.
Il presente decreto entra in vigore il 29 dicembre 1994.




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