(G.U. 24-12-1994, n.300)
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'AUTOMAZIONE DELLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI CATASTALI E DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI.
Art.1. DOCUMENTI TECNICI
1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento
del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni
per l'accertamento delle unità immobiliari urbane
di nuova costruzione, di cui all'art.56 del regolamento
per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
1-12-1949, n.1142, e le dichiarazioni di variazione
dello stato dei beni, di cui all'art.20 del regio decreto
legge 13-4-1939, n.652, convertito in legge 11-8-1939,
n.1249, come sostituito dall'art.2 del decreto legislativo
8-4-1948, n.514, unitamente ai relativi elaborati grafici,
sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato
A al presente regolamento e alle procedure vigenti
o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data
di presentazione degli atti.
2. Le dichiarazioni, di cui al primo comma, ad eccezione
di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi
iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti
che ha la titolarità di diritti reali sui beni
denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici
di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati
e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto
con attribuzione di rendita catastale, senza visita
di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione
della categoria, classe e relativa rendita catastale,
per le unità a destinazione ordinaria, o, per
le unità a destinazione speciale o particolare,
l'attribuzione della categoria e della rendita. Nelle
stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unità
immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri
quadrati, in conformità alle istruzioni dettate
con il provvedimento di cui al primo comma.
3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita
proposta" fino a quando l'ufficio non provvede
alla determinazione della rendita catastale definitiva,
con mezzi di accertamento informatici o tradizionali,
anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla
data di presentazione delle dichiarazioni di cui al
primo comma. E' facoltà dell'amministrazione
finanziaria di verificare, ai sensi dell'art.4, ventunesimo
comma, del decreto legge 19-12-1984, n.853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n.17, le
caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni
di cui al primo comma ed eventualmente modificarne
le risultanze censuarie iscritte in catasto. Per il
primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni,
il predetto termine è fissato in ventiquattro
mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento
indicato al primo comma.
4. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art.8
della legge 1-10-1969, n.679, ed agli artt. 5 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972,
n.650, e le denunce di variazione, di cui all'art.27
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986,
n.917, sono redatti conformemente ai modelli e alle
procedure vigenti o in uso alla data di presentazione
degli atti stessi. Le denunce di variazione sono redatte
in conformità al modello 26 A, riportato nell'allegato
B.
5. Le modalità di presentazione e trattazione
dei tipi mappali vengono uniformate, qualora detti
tipi comportino costituzione di corti urbane, a quelle
previste per i tipi di frazionamento, previo stralcio
da particelle di maggiori dimensioni.
6. Ai fini dell'iscrizione in catasto, le unità
immobiliari oggetto delle dichiarazioni di cui al primo
comma, nonché delle particelle presenti negli
atti e denunce di cui al quarto comma, sono individuate
attraverso parametri di identificazione definitivi,
rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale
e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui non
risultino ancora attribuiti, detti parametri, su istanza
dell'interessato, vengono assegnati dall'ufficio tecnico
erariale entro quindici giorni dalla data di presentazione
dell'istanza medesima.
7. Le dichiarazioni di cui al primo comma, nonché
gli atti e le denunce di cui al quarto comma, sono
presentati su supporto magnetico secondo le istruzioni
fornite dal dipartimento del territorio e le procedure
vigenti al momento della presentazione degli atti,
a partire dalla data che viene comunicata agli ordini
e collegi professionali dagli uffici periferici. A
tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione
programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei
suddetti documenti. Tali documenti sono destinati all'aggiornamento
continuo e automatico degli archivi catastali e al
rilascio di consultazioni o certificazioni con modalità
informatizzate. La loro definizione si completa solo
con la variazione dei dati catastali in atti.
8. I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al
quarto comma sono sottoscritti, ad eccezione di quelli
finalizzati a procedimenti amministrativi iniziati
d'ufficio, dai soggetti che hanno la titolarietà
di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni
e dal tecnico che li ha redatti. Di tali elaborati
viene fatta menzione negli atti traslativi, costitutivi
o estintivi di diritti reali sulle particelle individuate
dagli elaborati medesimi, nonché nelle relative
note di trascrizione.
9. Per l'attestazione dell'avvenuta presentazione delle
dichiarazioni di cui al primo comma, nonché
degli atti e delle denunce di cui al quarto comma,
l'ufficio rilascia al dichiarante una copia degli esiti
delle elaborazioni effettuate.
10. L'ufficio notifica al contribuente le risultanze
delle dichiarazioni di cui al primo comma nei soli
casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate
o proposte dalla parte.
11. La documentazione, presentata ai sensi dei precedenti
commi, è conservata secondo le disposizioni
vigenti e le istruzioni di cui al settimo comma.
Art.2. VOLTURE
1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento
del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
viene fissata la data, a partire dalla quale le volture
catastali relative ad atti civili, giudiziari e amministrativi,
la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie
dei registri immobiliari meccanizzate, sono eseguite
automaticamente ai sensi dell'art.2, comma 1-septies
del decreto legge 23-1-1993, n.16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n.75. Con lo
stesso provvedimento vengono disciplinate le condizioni
per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle
domande di voltura, relative ai suddetti atti, di cui
agli artt. 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 26-10-1972, n.650.
2. Per le volture catastali relative ad atti, la cui
trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei
registri immobiliari non ancora meccanizzate, in sostituzione
delle domande di cui agli artt. 3, 4 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.650,
può essere presentata agli uffici tecnici erariali
la nota di trascrizione redatta su supporto informatico,
con le modalità stabilite dal decreto del Ministro
delle finanze del 9-1-1990, pubblicato nel supplemento
ordinario n.8 alla Gazzetta Ufficiale n.25 dell'1-2-1990,
a partire dalla data che viene comunicata agli ordini
ed ai collegi professionali dagli uffici periferici.
A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione
programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei
suddetti documenti.
3. Ai fini della registrazione di variazioni di diritti
censiti in catasto, le unità immobiliari e le
particelle sono individuate attraverso i parametri
di identificazione definitivi, rappresentati da sezione,
foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno.
Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti,
tali parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico
erariale con le modalità ed entro i termini
indicati nel sesto comma dell'art.1.
4. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione
dei soggetti titolari del diritto di proprietà
o di altri diritti reali e le corrispondenti scritture
catastali, è fatto obbligo al notaio ed agli
altri pubblici ufficiali che ricevono atti o autenticano
firme su atti civili, giudiziari e amministrativi,
che danno origine a variazione di diritti censiti in
catasto, di fare menzione, nell'atto medesimo e nella
relativa nota di trascrizione, dei titoli che hanno
dato luogo ai trasferimenti intermedi o delle discordanze.
5. Nel caso in cui l'atto traslativo non sia stato preceduto
da una dichiarazione di nuova costruzione o di variazione,
nello stesso atto, nonché nella relativa nota
di trascrizione, è fatto obbligo al notaio ed
agli altri pubblici uffici roganti di riportare, secondo
le modalità previste dal presente regolamento,
la superficie convenzionale catastale, espressa in
metri quadrati, in conformità alle istruzioni
previste dall'art.1, secondo comma, del presente regolamento.
Tale superficie è certificata da un tecnico
ed accompagnata da planimetria catastale conforme a
quella già presentata in catasto e relativa
alla unità immobiliare urbana oggetto dell'atto
medesimo. La planimetria è presentata con le
modalità prescritte dall'amministrazione finanziaria.
I documenti di cui sopra e le note di trascrizione
sono presentati agli uffici delle conservatorie dei
registri immobiliari e sono conservati secondo le disposizioni
normative vigenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche ai soggetti obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni di successione ai sensi dell'art.28 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31-10-1990, n.346.
Art.3. TRASMISSIONE IN VIA TELEMATICA
1. I documenti di cui agli artt. 1 e 2, a partire dalla
data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali
dagli uffici tecnici erariali interessati, possono
essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente,
mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito
dall'amministrazione finanziaria, e con le modalità
e le procedure dalla stessa definite.
Art.4. AGGIORNAMENTO
1. Nel caso in cui le unità immobiliari, oggetto
di dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione,
risultino prive di rendita catastale, può essere
presentata agli uffici tecnici erariali, con le modalità
ed i supporti informatici previsti dall'art.1 e dal
successivo terzo comma, una dichiarazione sostitutiva.
2. E' consentito ai proprietari o ai titolari di altro
diritto reale di aggiornare la posizione catastale,
relativa ai soggetti o ai beni, mediante presentazione
di domanda di voltura corredata da relazione notarile,
alla quale è annessa, ove la discordanza interessi
i beni, apposita relazione tecnica, redatta da professionista
abilitato alla presentazione di documenti tecnici e
catastali. La relazione notarile contiene gli estremi
dei titoli pregressi, delle relative trascrizioni che
hanno dato luogo a trasferimenti, costituzioni o estinzioni
di diritti reali, e delle correlative domande di voltura,
nonché altri elementi comunque giustificativi
della legittimità delle variazioni catastali
richieste.
3. Le dichiarazioni di cui al primo comma, nonché
le domande di voltura, di cui al secondo comma e all'art.2,
sono presentate su supporto informatico, le cui modalità
di redazione ed elaborazione sono stabilite con provvedimento
del direttore generale del dipartimento del territorio.
4. Gli uffici tecnici erariali possono utilizzare, ai
sensi dell'art.2, comma 1-quinquies, del decreto legge
23-1-1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24-3-1993, n.75, le informazioni in possesso
dell'amministrazione finanziaria per integrare i dati
relativi alle unità immobiliari ed ai soggetti,
iscritti in catasto.
Art.5. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Gli elaborati prodotti conformemente alle procedure
informatiche fornite dal dipartimento del territorio
hanno efficacia equivalente ai corrispondenti modelli
cartacei vigenti o in uso alla data di presentazione
dei relativi atti di aggiornamento.
2. I programmi o i supporti informatici di cui agli
artt. 1, settimo comma, 2, comma 2 e 5, 3 e 4, terzo
comma, nonché gli aggiornamenti e le relative
istruzioni, sono forniti dal dipartimento del territorio
gratuitamente ai consigli nazionali delle categorie
professionali abilitate alla presentazione degli atti
di aggiornamento catastale. E' cura dei suddetti consigli
nazionali, anche attraverso i rispettivi organi provinciali,
rendere pubblici e diffondere i supporti informatici
e le relative istruzioni.
3. I modelli, le formalità e le procedure per
gli adempimenti degli obblighi di cui al presente regolamento
possono essere modificati o integrati, con provvedimento
del direttore generale del dipartimento del territorio,
anche in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi
informatici in dotazione all'amministrazione finanziaria.
4. Al fine di perseguire obiettivi di massima trasparenza
nei rapporti con i contribuenti, e di fornire strumenti
di sicura efficacia e di univoco riferimento agli operativi
interni ed esterni all'amministrazione finanziaria,
il dipartimento del territorio provvede a raccogliere
le disposizioni contenute o previste dal presente regolamento
e dall'art.9 del decreto legge 30-12-1993, n.557, convertito
in legge 26-2-1994, n.133, nonché quelle da
emanare ai sensi dell'art.2, commi 1, 1-sexies e 2
del decreto legge 23-1-1993, n.16, convertito in legge
24-3-1993, n.75, con l'intero corpo delle disposizioni
che disciplinano attualmente le procedure di conservazione
dei catasti urbano e terreni.
(c) 1996 Note's