[Note's] DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 19 APRILE 1994, N.701

(G.U. 24-12-1994, n.300)

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'AUTOMAZIONE DELLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI CATASTALI E DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI.

Art.1. DOCUMENTI TECNICI
1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art.56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1-12-1949, n.1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art.20 del regio decreto legge 13-4-1939, n.652, convertito in legge 11-8-1939, n.1249, come sostituito dall'art.2 del decreto legislativo 8-4-1948, n.514, unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti.
2. Le dichiarazioni, di cui al primo comma, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o, per le unità a destinazione speciale o particolare, l'attribuzione della categoria e della rendita. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unità immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati, in conformità alle istruzioni dettate con il provvedimento di cui al primo comma.
3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede alla determinazione della rendita catastale definitiva, con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al primo comma. E' facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art.4, ventunesimo comma, del decreto legge 19-12-1984, n.853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n.17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al primo comma ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al primo comma.
4. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art.8 della legge 1-10-1969, n.679, ed agli artt. 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.650, e le denunce di variazione, di cui all'art.27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.917, sono redatti conformemente ai modelli e alle procedure vigenti o in uso alla data di presentazione degli atti stessi. Le denunce di variazione sono redatte in conformità al modello 26 A, riportato nell'allegato B.
5. Le modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali vengono uniformate, qualora detti tipi comportino costituzione di corti urbane, a quelle previste per i tipi di frazionamento, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni.
6. Ai fini dell'iscrizione in catasto, le unità immobiliari oggetto delle dichiarazioni di cui al primo comma, nonché delle particelle presenti negli atti e denunce di cui al quarto comma, sono individuate attraverso parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, detti parametri, su istanza dell'interessato, vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima.
7. Le dichiarazioni di cui al primo comma, nonché gli atti e le denunce di cui al quarto comma, sono presentati su supporto magnetico secondo le istruzioni fornite dal dipartimento del territorio e le procedure vigenti al momento della presentazione degli atti, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici periferici. A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti. Tali documenti sono destinati all'aggiornamento continuo e automatico degli archivi catastali e al rilascio di consultazioni o certificazioni con modalità informatizzate. La loro definizione si completa solo con la variazione dei dati catastali in atti.
8. I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al quarto comma sono sottoscritti, ad eccezione di quelli finalizzati a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, dai soggetti che hanno la titolarietà di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni e dal tecnico che li ha redatti. Di tali elaborati viene fatta menzione negli atti traslativi, costitutivi o estintivi di diritti reali sulle particelle individuate dagli elaborati medesimi, nonché nelle relative note di trascrizione.
9. Per l'attestazione dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui al primo comma, nonché degli atti e delle denunce di cui al quarto comma, l'ufficio rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazioni effettuate.
10. L'ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni di cui al primo comma nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte.
11. La documentazione, presentata ai sensi dei precedenti commi, è conservata secondo le disposizioni vigenti e le istruzioni di cui al settimo comma.

Art.2. VOLTURE
1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data, a partire dalla quale le volture catastali relative ad atti civili, giudiziari e amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate, sono eseguite automaticamente ai sensi dell'art.2, comma 1-septies del decreto legge 23-1-1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n.75. Con lo stesso provvedimento vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura, relative ai suddetti atti, di cui agli artt. 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.650.
2. Per le volture catastali relative ad atti, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei registri immobiliari non ancora meccanizzate, in sostituzione delle domande di cui agli artt. 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.650, può essere presentata agli uffici tecnici erariali la nota di trascrizione redatta su supporto informatico, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze del 9-1-1990, pubblicato nel supplemento ordinario n.8 alla Gazzetta Ufficiale n.25 dell'1-2-1990, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini ed ai collegi professionali dagli uffici periferici. A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti.
3. Ai fini della registrazione di variazioni di diritti censiti in catasto, le unità immobiliari e le particelle sono individuate attraverso i parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, tali parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale con le modalità ed entro i termini indicati nel sesto comma dell'art.1.
4. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali e le corrispondenti scritture catastali, è fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali che ricevono atti o autenticano firme su atti civili, giudiziari e amministrativi, che danno origine a variazione di diritti censiti in catasto, di fare menzione, nell'atto medesimo e nella relativa nota di trascrizione, dei titoli che hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi o delle discordanze.
5. Nel caso in cui l'atto traslativo non sia stato preceduto da una dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, nello stesso atto, nonché nella relativa nota di trascrizione, è fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici uffici roganti di riportare, secondo le modalità previste dal presente regolamento, la superficie convenzionale catastale, espressa in metri quadrati, in conformità alle istruzioni previste dall'art.1, secondo comma, del presente regolamento. Tale superficie è certificata da un tecnico ed accompagnata da planimetria catastale conforme a quella già presentata in catasto e relativa alla unità immobiliare urbana oggetto dell'atto medesimo. La planimetria è presentata con le modalità prescritte dall'amministrazione finanziaria. I documenti di cui sopra e le note di trascrizione sono presentati agli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari e sono conservati secondo le disposizioni normative vigenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni di successione ai sensi dell'art.28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31-10-1990, n.346.

Art.3. TRASMISSIONE IN VIA TELEMATICA
1. I documenti di cui agli artt. 1 e 2, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici tecnici erariali interessati, possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria, e con le modalità e le procedure dalla stessa definite.

Art.4. AGGIORNAMENTO
1. Nel caso in cui le unità immobiliari, oggetto di dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione, risultino prive di rendita catastale, può essere presentata agli uffici tecnici erariali, con le modalità ed i supporti informatici previsti dall'art.1 e dal successivo terzo comma, una dichiarazione sostitutiva.
2. E' consentito ai proprietari o ai titolari di altro diritto reale di aggiornare la posizione catastale, relativa ai soggetti o ai beni, mediante presentazione di domanda di voltura corredata da relazione notarile, alla quale è annessa, ove la discordanza interessi i beni, apposita relazione tecnica, redatta da professionista abilitato alla presentazione di documenti tecnici e catastali. La relazione notarile contiene gli estremi dei titoli pregressi, delle relative trascrizioni che hanno dato luogo a trasferimenti, costituzioni o estinzioni di diritti reali, e delle correlative domande di voltura, nonché altri elementi comunque giustificativi della legittimità delle variazioni catastali richieste.
3. Le dichiarazioni di cui al primo comma, nonché le domande di voltura, di cui al secondo comma e all'art.2, sono presentate su supporto informatico, le cui modalità di redazione ed elaborazione sono stabilite con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio.
4. Gli uffici tecnici erariali possono utilizzare, ai sensi dell'art.2, comma 1-quinquies, del decreto legge 23-1-1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n.75, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria per integrare i dati relativi alle unità immobiliari ed ai soggetti, iscritti in catasto.

Art.5. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Gli elaborati prodotti conformemente alle procedure informatiche fornite dal dipartimento del territorio hanno efficacia equivalente ai corrispondenti modelli cartacei vigenti o in uso alla data di presentazione dei relativi atti di aggiornamento.
2. I programmi o i supporti informatici di cui agli artt. 1, settimo comma, 2, comma 2 e 5, 3 e 4, terzo comma, nonché gli aggiornamenti e le relative istruzioni, sono forniti dal dipartimento del territorio gratuitamente ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. E' cura dei suddetti consigli nazionali, anche attraverso i rispettivi organi provinciali, rendere pubblici e diffondere i supporti informatici e le relative istruzioni.
3. I modelli, le formalità e le procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente regolamento possono essere modificati o integrati, con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, anche in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informatici in dotazione all'amministrazione finanziaria.
4. Al fine di perseguire obiettivi di massima trasparenza nei rapporti con i contribuenti, e di fornire strumenti di sicura efficacia e di univoco riferimento agli operativi interni ed esterni all'amministrazione finanziaria, il dipartimento del territorio provvede a raccogliere le disposizioni contenute o previste dal presente regolamento e dall'art.9 del decreto legge 30-12-1993, n.557, convertito in legge 26-2-1994, n.133, nonché quelle da emanare ai sensi dell'art.2, commi 1, 1-sexies e 2 del decreto legge 23-1-1993, n.16, convertito in legge 24-3-1993, n.75, con l'intero corpo delle disposizioni che disciplinano attualmente le procedure di conservazione dei catasti urbano e terreni.




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