(G.U. 6-10-1995)
REGOLAMENTO CONTENENTE NORME ED INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO ED ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI
Capo I
NORME SUL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO
Art.1 COMUNICAZIONE DEL MANCATO RICONOSCIMENTO ALL'ORDINE
DEGLI ARCHITETTI
1. Ai sensi dell'art.4, comma 5, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n.129, di seguito denominato decreto
legislativo, il provvedimento relativo al mancato riconoscimento
del diploma, del certificato o del titolo viene trasmesso
da parte del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica all'Ordine degli
architetti competente per territorio, al quale era
stata trasmessa in precedenza dal Ministero stesso
copia della domanda dell'interessato.
Capo II
NORME SUL DIRITTO DI STABILIMENTO
Art.2 ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI
1. Ai fini dell'iscrizione all'albo degli architetti,
i cittadini degli Stati membri delle Comunità
europee in possesso di un titolo riconosciuto che li
abilita all'esercizio in Italia dell'attività
nel settore dell'architettura, presentano all'Ordine
degli architetti, nella cui circoscrizione intendono
stabilirsi, domanda redatta in lingua italiana e in
carta da bollo, corredata dai documenti in bollo indicati
negli articoli successivi.
Art.3 ISCRIZIONE SULLA BASE DEL DECRETO DI RICONOSCIMENTO
1. Coloro nei cui confronti sia intervenuto il decreto
di riconoscimento del titolo ai sensi dell'art.4 del
decreto legislativo, presentano, con la domanda di
iscrizione, soltanto il certificato di residenza o
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.4
della legge 4 gennaio 1968, n.15, attestante il proprio
domicilio in Italia, qualora la presentazione della
domanda avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione
all'interessato del decreto di riconoscimento da parte
del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente,
la domanda deve essere corredata anche del certificato,
attestato o dichiarazione solenne di cui all'art.4,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo e del
certificato di cittadinanza.
Art.4 ISCRIZIONE SULLA BASE DI TITOLO RICONOSCIUTO IN
VIA TRANSITORIA
1. Coloro i quali siano in possesso di un diploma, certificato
o titolo riconosciuto in via transitoria, ai sensi
dell'art.11 del decreto legislativo, presentano, con
la domanda di iscrizione, i seguenti documenti:
a) il titolo medesimo in originale o in copia autenticata;
b) il certificato, attestato o dichiarazione solenne
di cui all'art.4 comma 2, lettera b), del decreto legislativo;
c) il certificato di cittadinanza;
d) il certificato di residenza o la dichiarazione sostitutiva
attestante il proprio domicilio in Italia.
2. Nel caso di fondato dubbio sull'autenticità
del titolo presentato, o nel caso che l'Ordine venga
a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori
del territorio nazionale che potrebbero avere conseguenze
sulla ammissione all'esercizio della professione o
sulla libera prestazione dei servizi, il Consiglio
dell'Ordine chiede informazioni al riguardo, per il
tramite del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, alla competente
autorità dello Stato membro di origine o di
provenienza del professionista.
Art.5 ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE PERSONE DISTINTESI NELL'AMBITO
DELL'ARCHITETTURA
1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità
europee, di cui all'art.6 del decreto legislativo,
devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai
documenti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art.4,
il provvedimento, in originale o in copia autenticata,
dell'autorità competente dello Stato membro
d'origine o di provenienza, con il quale l'interessato
è stato autorizzato a servirsi del titolo di
architetto, ovvero un certificato rilasciato dalla
medesima autorità dal quale risultino gli estremi
del provvedimento di autorizzazione e della disposizione
legislativa in forza della quale il provvedimento stesso
è stato emanato.
Capo III
NORME PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Art.6 ISTITUZIONE DEI REGISTRI DELLE PRESTAZIONI DI
SERVIZI
1. Presso gli Ordini provinciali degli architetti e
presso il Consiglio nazionale degli architetti sono
istituiti i registri delle prestazioni di servizi nei
quali sono iscritti i cittadini degli Stati membri
delle Comunità europee che effettuano in Italia
prestazioni professionali secondo le disposizioni dell'art.9
del decreto legislativo.
Art.7 ISCRIZIONE NEL REGISTRO
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, in occasione
della prima prestazione di servizi, da parte dell'interessato
è presentata domanda, redatta in lingua italiana
e in carta da bollo, all'Ordine degli architetti nella
cui circoscrizione sarà svolta la prestazione.
Alla domanda sono allegati:
a) un attestato comprovante il possesso dei requisiti
che lo abilitano alla professione di architetto;
b) un certificato, di data non anteriore a dodici mesi,
rilasciato dall'autorità competente dello Stato
membro d'origine o di provenienza dal quale risulti
che l'interessato esercita legalmente l'attività
nel settore dell'architettura nello Stato medesimo;
c) una dichiarazione relativa alla prestazione da effettuare,
nella quale deve indicare la natura e la presumibile
durata dell'attività da svolgere e la eventuale
sede temporanea in cui sarà svolta.
2. Per essere ammesso alle prestazioni dei servizi successive
alla prima, nella circoscrizione dell'Ordine provinciale
nel cui registro è iscritto, l'interessato deve
presentare all'Ordine medesimo la dichiarazione preliminare
di cui alla lettera c) del comma 1. Il Consiglio dell'Ordine,
qualora venga a conoscenza di fatti gravi e specifici
sopravvenuti, rilevanti ai fini dell'ammissione all'esercizio
della professione o della libera prestazione dei servizi,
ne informa al riguardo, per il tramite del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, la competente autorità dello
Stato membro in cui il professionista è stabilito.
Art.8 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
1. Il Consiglio dell'Ordine degli architetti delibera
sulla domanda dell'interessato entro trenta giorni
dalla data della presentazione e dispone l'iscrizione
nel registro delle prestazioni dei servizi.
2. Il presidente dell'Ordine dà immediata comunicazione
all'interessato dell'accoglimento o del rigetto della
domanda a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
3. Avverso la delibera con la quale viene respinta la
domanda è ammesso ricorso al Consiglio nazionale
degli architetti entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
4. L'interessato è ammesso all'espletamento della
prestazione dalla data della deliberazione di accoglimento
della domanda.
Art.9 TENUTA DEI REGISTRI
1. Nel registro delle prestazioni dei servizi tenuto
dal consiglio dell'Ordine provinciale degli architetti,
per ciascun iscritto, sono annotati:
a) le generalità complete;
b) la cittadinanza;
c) lo Stato di origine o provenienza;
d) il titolo che lo abilita all'attività nel
settore dell'architettura e gli eventuali estremi del
decreto di riconoscimento;
e) le prestazioni di servizi effettuate.
2. Nel registro tenuto dal Consiglio nazionale degli
architetti sono annotati, per ciascun professionista,
il nome e cognome, lo Stato di origine o provenienza
e gli estremi della deliberazione del competente Consiglio
dell'Ordine che lo iscrive nel registro provinciale.
3. Ai fini di cui al comma precedente, le deliberazioni
del Consiglio dell'Ordine concernenti le iscrizioni
nel registro provinciale e le dichiarazioni preliminari
relative alle prestazioni dei servizi successive alla
prima sono trasmesse, in copia conforme, al Consiglio
nazionale degli architetti.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art.10 TRADUZIONE E VALIDITÀ DEI DOCUMENTI
1. Ai documenti presentati a corredo delle domande di
iscrizione all'albo degli architetti o nel registro
delle prestazioni di servizi, ai sensi del presente
regolamento, si applicano le disposizioni dell'art.4,
commi 3 e 4, del decreto legislativo.
Art.11 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO IN
ALTRI STATI MEMBRI DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI
1. Qualora uno Stato membro delle Comunità europee
richieda, per l'accesso alle attività nel settore
dell'architettura, il compimento di un tirocinio professionale
per un certo periodo, l'Ordine degli architetti nel
cui albo il cittadino italiano è iscritto, rilascia
all'interessato un certificato attestante l'attività
professionale effettivamente svolta per una durata
corrispondente. Il rilascio del certificato è
subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato,
di idonea documentazione probatoria dell'attività
svolta. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
NOTE
AVVERTENZE
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
ai sensi dell'art.10 comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R.28 dicembre 1985, n.1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art.76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce
che essa non può avvenire se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art.87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
- Il comma 3 dell'art.17 della legge n.400/1988 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che
con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie
di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessità di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce
che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione
di <<regolamento>>, siano adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art.1:
- Il testo dell'art.4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.129,
recante <<Attuazione delle direttive n.85/384/CEE,
n.85/614/CEE e numero 86/17/CEE in materia di riconoscimento
dei diplomi delle certificazioni ed altri titoli nel
settore dell'architettura>> è il seguente:
<<Art.4 (Competenze e procedimento).
1. L'interessato deve presentare al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica domanda di
riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione
all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura
o della libera prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica italiana.
2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta
da bollo, deve indicare la provincia, in cui l'interessato
ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere
corredata dei seguenti documenti:
a) il diploma, certificato o titolo di cui si chiede
il riconoscimento, in originale o in copia autenticata;
b) un certificato rilasciato da un'autorità competente
dello Stato membro d'origine o di provenienza, che
dichiari soddisfatti i requisiti di moralità
o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso
all'attività nel settore dell'architettura.
Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede
un tale attestato, dovrà in sua vece essere
presentato un estratto del casellario giudiziario o,
in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla
competente autorità di quello Stato. Se nessuno
dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato
membro di origine o di provenienza, dovrà essere
presentato un attestalo che faccia fede dell'avere
l'interessato reso una dichiarazione giurata o - negli
Stati in cui tale giuramento non esista - una dichiarazione
solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria
o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale
qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza.
Dai documenti sopra indicati dovrà altresì
risultare che l'interessato non è stato in precedenza
dichiarato fallito o, se lo sia stato, che siano decorsi
almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione
di fallimento o, se sia decorso un termine più
breve, che in confronto dell'interessato sia stato
adottato provvedimento con effetti di riabilitazione
civile;
c) un certificato di cittadinanza.
3. I documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano,
devono essere accompagnati da una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo originale dalle
autorità diplomatiche o consolari italiane del
Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure
da un traduttore ufficiale.
4. Al momento della loro presentazione i documenti di
cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere
di data anteriore a tre mesi.
5. Il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica accerta la regolarità
della domanda e della relativa documentazione e ne
trasmette copia al Consiglio dell'Ordine degli architetti
competente per territorio. Nel caso di fondato dubbio,
chiede conferma dell'autenticità dei diplomi,
dei certificati e degli altri titoli alla competente
autorità dello Stato membro di origine o di
provenienza. Se venga a conoscenza di fatti gravi e
specifici avvenuti fuori del territorio nazionale o
di informazioni inesatte contenute nella dichiarazione
giurata o solenne, che potrebbero avere conseguenze
sull'ammissione all'esercizio della professione o sulla
libera prestazione dei servizi, chiede informazioni
al riguardo alla competente autorità dello Stato
membro di origine o di provenienza.
6. Il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica richiede sul riconoscimento
i pareri del Consiglio universitario nazionale e del
Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti che
debbono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta.
7. Il procedimento deve essere definito, con l'adozione
del decreto di riconoscimento o con il provvedimento
che lo rifiuta, entro tre mesi dalla presentazione
della domanda compiuta dei documenti necessari. Il
termine è sospeso dalla richiesta rivolta alla
competente autorità dello Stato membro di origine
o di provenienza ai sensi del comma 5 e il procedimento
è ripreso dopo la risposta, ma non oltre tre
mesi dalla richiesta se la risposta manchi.
8. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che
lo rifiuta sono adottati dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.
9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che
lo rifiuta sono comunicati all'interessato; il decreto
è altresì trasmesso al Consiglio dell'Ordine
degli architetti territorialmente competente per l'iscrizione
nell'albo ai sensi dell'art 5 o per l'iscrizione nel
registro ai sensi dell'art.9>>.
Note all'art.3:
- Per il testo dell'art.4 del D.Lgs 27 gennaio 1992,
n 129, si veda in nota all'art.1.
- Il testo dell'art 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15,
recante <<Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme>>
è il seguente:
<<Art.4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà).
- L'atto di notorietà concernente fatti, stati
o qualità personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione
resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario
competente a ricevere la documentazione, o dinanzi
ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede
alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza
delle modalità di cui all'art.20>>.
Note all'art.4
- Il testo dell'art.11 del D.Lgs n.129/1992 è
il seguente:
<<Art.11 (Riconoscimento di titoli in via transitoria).
-1. Sono in via transitoria riconosciuti, ai fini dell'accesso
alle attività disciplinate dal presente decreto
e del loro esercizio:
a) i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati
negli Stati membri delle Comunità europee, fino
al 5 agosto 1985, elencati nell'allegato A;
b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati
negli Stati membri delle Comunità europee a
coloro che abbiano iniziato la relativa formazione
al massimo durante il terzo anno accademico successivo
al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;
c) gli attestati, rilasciati negli Stati membri delle
Comunità europee, sulla base di disposizioni
anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare
è stato autorizzato, prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, a far uso del titolo
di architetto ed ha effettivamente svolto per almeno
tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti
il rilascio dell'attestato, le attività relative;
d) gli attestati, rilasciati negli Stati membri delle
Comunità europee, sulla base di disposizioni
emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e la data
di entrata in vigore del presente decreto, da cui risulti
che il titolare è stato autorizzato, alla data
suddetta, a fare uso del titolo di architetto ed ha
effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi,
nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato,
le attività relative>>.
- Per il testo dell'art 4 del D.Lgs n.129/1992 si veda
in nota all'art.1.
Nota all'art.5:
- Il testo dell'art.6 del D.Lgs n.129/1992 è
il seguente:
<<Art.6 (Ammissione all'esercizio della professione
delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura).
- 1. Sono ammessi altresì all'esercizio dell'attività
nel settore dell'architettura con l'uso del relativo
titolo e sono iscritti all'albo degli architetti, ai
sensi dell'art.5, i cittadini di uno Stato membro delle
Comunità europee autorizzati a servizi di tale
titolo in applicazione d'una disposizione legislativa,
che conferisce all'autorità competente di uno
Stato membro la facoltà di attribuire questo
titolo ai cittadini degli Stati membri, che si siano
particolarmente distinti per la qualità delle
loro realizzazioni nel campo dell'architettura>>.
Nota all'art.6:
- Il testo dell'art.9 del D.Lgs. n.129/1992 è
il seguente:
<<Art.6 (Ammissione alla prestazione di servizi).
1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata
dal presente decreto con carattere di temporaneità
e senza stabilimento in Italia della sede principale
o secondaria d'uno studio professionale, i cittadini
degli Stati membri delle Comunità europee che:
a) sono in possesso di un titolo riconosciuto o si trovano
nella situazione prevista dall'art.6;
b) esercitano legalmente l'attività nello Stato
membro in cui sono stabiliti.
2. Se la prestazione di servizi comporta la realizzazione
d'un progetto nel territorio italiano, l'interessato
fa al Consiglio dell'Ordine degli architetti nella
cui circoscrizione ha luogo la prestazione di servizi
una dichiarazione preliminare relativa a tali prestazioni.
3. La prestazione di servizi comporta l'iscrizione in
appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli
provinciali ed il Consiglio nazionale dell'Ordine degli
architetti, con oneri a carico degli ordini.
4. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità
europee iscritti nel registro si applicano le disposizioni
relative al godimento dei diritti ed alla osservanza
degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale
in quanto compatibili>>.
Nota all'art.10:
- Per il testo dell'art 4 del D.Lgs n.129/1992 si veda
in nota all'art.1.
(c) 1996 Note's