(G.U. 14-3-1994, n.60)
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE-TIPO PREVISTA DALL'ART. 6, NONO COMMA, DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179, REGOLANTE I RAPPORTI TRA LE BANCHE E LE REGIONI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457.
Art.1
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della legge
17-2-1992, n.179, è approvata la convenzione-tipo
regolante i rapporti tra le Banche abilitate ad effettuare
le operazioni previste dalla stessa legge 179 e le
regioni, ai fini della concessione dei contributi di
edilizia agevolata di cui all'art.19 della legge 5-8-1978,
n.457.
2. A detta convenzione-tipo dovranno uniformarsi tutte
le banche interessate in sede di stipula degli atti
convenzionali con le regioni per le finalità
di cui al citato art.19 della legge 457.
(Si omette Il testo della convenzione-tipo inerente i rapporti tra le banche e le regioni).
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