(G.U. 26-4-1994, n.95)
APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE.
E' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi
per le attività ricettive turistico-alberghiere,
allegata al presente decreto.
Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente
in vigore in materia.
Il presente decreto entra in vigore l'11 maggio 1994.
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE
E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RICETTIVE
TURISTICO-ALBERGHIERE
Titolo I
GENERALITA'
1. OGGETTO
La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata
allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone
e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio,
ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi
agli edifici ed ai locali adibiti ad attività
ricettive turistico-alberghiere, definiti dall'art.6
della legge n.217 del 17-5-1983 e come di seguito elencate:
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) villaggi turistici;
e) esercizi di affittacamere;
f) case ed appartamenti per vacanze;
g) alloggi agroturistici;
h) ostelli per la gioventù;
i) residenze turistico-alberghiere;
l) rifugi alpini.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed
ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di
nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti,
già adibiti ad attività di cui al punto
1, si applicano le disposizioni previste per le nuove
costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50%
dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni
si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo
a quelli.
3. CLASSIFICAZIONE
Le attività di cui al punto 1, in relazione alla
capacità ricettiva (numero dei posti letto a
disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali
facenti parte di una unità immobiliare, le attività
di cui al punto 1 si distinguono in:
a) attività con capienza superiore a venticinque
posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni
di cui al titolo II;
b) attività con capienza sino a venticinque posti
letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui
al titolo III.
Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui
al titolo IV.
4. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali
si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale
30-11-1983. Inoltre, ai fini della presente regola
tecnica, si definisce:
- corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio
dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione.
La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio
dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal
quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni,
o fino al più prossimo luogo sicuro o via di
esodo verticale;
- spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante
con un via di esodo verticale od in essa inserito.
Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla
fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche
tali da garantire la permanenza di persone con ridotte
o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi;
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' RICETTIVE CON CAPACITA' SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
Parte prima
ATTIVITA' DI NUOVA COSTRUZIONE
5. UBICAZIONI
5.1. Generalità.
Gli edifici da destinare ad attività ricettive
devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di
sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da
altre attività che comportino rischi di esplosione
od incendio.
Le attività ricettive possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti, costruiti per la tale specifica
destinazione ed isolati da altri;
b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi
destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza
di quanto disposto nelle specifiche normative, tali
destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione
incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64,
83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto
ministeriale 16-2-1982.
5.2. Separazioni - Comunicazioni.
Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche,
le attività ricettive:
a) non possono comunicare con attività non ad
esse pertinenti;
b) possono comunicare direttamente con attività
ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili
del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16-2-1982;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo
o spazi scoperti con le attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi ad esse pertinenti,
elencate al punto 5.1;
d) devono essere separate dalle attività indicate
alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture
di caratteristiche almeno REI 90.
Per le attività pertinenti di cui al punto 83
del decreto ministeriale 16-2-1982, si applicano le
specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto
8.4.
5.3. Accesso all'area.
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei
vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono
gli edifici oggetto della presente norma devono avere
i seguenti requisiti minimi:
- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse
anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m.
5.4. Accostamento mezzi di soccorso.
Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore
a 12 m, deve essere assicurata la possibilità
di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili
del fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere
tramite percorsi interni di piano i vari locali. Qualora
tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di
altezza superiore a 12 m devono essere dotati di scale
a prova di fumo.
6. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
6.1. Resistenza al fuoco delle strutture.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
devono essere valutati secondo le prescrizioni e le
modalità di prova stabilite dalla circolare
del Ministero dell'interno n.91 del 14-9-1961, prescindendo
dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione
degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio,
legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi.
Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in
uno dei Paesi della Comunità europea sulla base
di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere
riconosciute equivalenti ovvero originari di Paesi
contraenti l'accordo SEE possono essere commercializzati
in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto.
A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà
presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno
- Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi, che comunicherà al richiedente
l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale
diniego.
L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere
corredata dalla documentazione necessaria all'identificazione
del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati
o riconosciuti dalle competenti autorità dello
Stato membro.
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni
da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti,
nonché la classificazione degli edifici in funzione
del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle
e con le modalità specificate nella circolare
n.91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute
nel decreto ministeriale 6-3-1986, per quanto attiene
il calcolo del carico di incendio per locali aventi
strutture portanti in legno.
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli
altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati
in conformità al decreto del Ministero dell'interno
del 14-12-1993.
Le strutture portanti dovranno garantire resistenza
al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato
nella successiva tabella:
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
6.2. Reazione al fuoco dei materiali.
I materiali devono essere conformi a quanto di seguito
specificato:
a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle
scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è
consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione
del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento
+ pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle
scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati
materiali di classe 0 (non combustibili);
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che
le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti,
siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento
siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza
di impianti di spegnimento automatico o di sistemi
di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione
degli incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché
i materiali isolanti in vista di cui alla successiva
lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione
al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza
agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi
vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni
previste alla precedente lettera a), è consentita
l'installazione di controsoffitti nonché di
materiali di rivestimento e di materiali isolanti in
vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi,
purché abbiano classe di reazione al fuoco non
superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto
delle effettive condizioni di impiego anche in relazione
alle possibili fonti di innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe
le facce (tendaggi, etc.) devono essere di classe di
reazione al fuoco non superiore ad 1;
e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di
classe 1 IM;
f) i materiali isolanti in vista con componente isolante
direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe
di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di
materiale isolante in vista con componente isolante
non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse
le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.
I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere
omologati ai sensi del decreto ministeriale 26-6-1984.
Per i materiali già in opera, per quelli installati
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto nonché per quelli rientranti
negli altri casi specificatamente previsti dall'art.10
del decreto ministeriale 26-6-1984, è consentito
che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata
ai sensi del medesimo articolo.
E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei,
opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati
di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità
e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale
6-3-1992.
I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini
devono essere incombustibili. E' consentita l'installazione
di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini
delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili
ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.
6.3. Compartimentazione.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti
(costituiti al massimo da due piani) di superficie
non superiore a quella indicata in tabella A.
E' consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio
costituiscano un unico compartimento, avente superficie
complessiva non superiore a 4.000 mq. e che il primo
piano interrato, per gli spazi destinati ad aree comuni
a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente
1.000 mq., faccia parte del compartimento sovrastante.
Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti
devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco
indicati al punto 6.1.
Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio
specifico devono essere congruenti con quanto previsto
dalle specifiche regole tecniche, ove emanate, oppure
con quanto specificato nel presente decreto.
Tabella A
(1) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.
6.4. Piani interrati.
Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere
ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla
quota di -10,00 m. Le predette aree, ubicate a quota
compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette
mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua
frazionata comandato da impianto di rivelazione di
incendio.
Nei piani interrati non possono essere ubicate camere
per ospiti.
6.5. Corridoi.
I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi
devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco
non inferiori a REI 30. Le porte delle camere devono
avere caratteristiche non inferiori a REI 30 con dispositivo
di autochiusura.
6.6. Scale. Le caratteristiche di resistenza al fuoco
dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto
al punto 6.1.
Le scale a servizio di edifici a più di due piani
fuori terra e non più di sei piani fuori terra,
devono essere almeno di tipo protetto. Le scale a servizio
di edifici a più di sei piani fuori terra devono
essere del tipo a prova di fumo.
La larghezza delle scale non può essere inferiore
a 1,20 m.
Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere
non meno di tre gradini e non più di quindici.
I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono
avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non
superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse
rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli
di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata
del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal
montante centrale o dal parapetto interno. Il vano
scala deve avere superficie netta di aerazione permanente
in sommità non inferiore ad 1 mq. Nel vano di
aerazione è consentita l'installazione di dispositivi
per la protezione dagli agenti atmosferici, da realizzare
anche tramite infissi apribili automaticamente a mezzo
di dispositivo di comandato da rivelatori automatici
di incendio o manualmente a distanza.
6.7. Ascensori e montacarichi.
Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati
in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio
definiti al punto 6.8.
Gli ascensori ed i montacarichi che non siano installati
all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono
avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche
di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto
al punto 6.1.
Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono
rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di
prevenzione incendi.
6.8. Ascensori antincendio.
Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi
altezza antincendio superiore a 54 m dovranno essere
previsti "ascensori antincendio" da poter
utilizzare, in caso di incendio, nelle operazioni di
soccorso e da realizzare come segue:
1) le strutture del vano corsa e del macchinario devono
possedere resistenza al fuoco REI 120; l'accesso allo
sbarco dei piani deve avvenire da filtro a prova di
fumo di resistenza al fuoco REI 120. L'accesso al locale
macchinario deve avvenire direttamente dall'esterno
o tramite filtro a prova di fumo, realizzato con strutture
di resistenza al fuoco REI 120;
2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione
elettrica, una delle quali di sicurezza;
3) in caso di incendio si deve realizzare il passaggio
automatico da alimentazione normale ad alimentazione
di sicurezza;
4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori
deve essere riservata al personale appositamente incaricato
ed ai vigili del fuoco;
5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e
di sicurezza del locale macchinario devono essere protetti
contro l'azione del fuoco e tra di loro nettamente
separati;
6) gli ascensori debbono essere muniti di un sistema
citofonico tra cabina, locale macchinario e pianerottoli;
7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale
macchinario distinti dagli altri ascensori.
7. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA
7.1. Affollamento. Il massimo affollamento è
fissato in:
- aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
- aree comuni a servizio del pubblico: densità
di affollamento pari a 0,4 persone/m2, salvo quanto
previsto al punto 8.4.4;
- aree destinate ai servizi: persone effettivamente
presenti più il 20%.
7.2. Capacità di deflusso.
Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità
di deflusso devono essere non superiori ai seguenti
valori:
- 50 per il piano terra;
- 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
- 37,5 per i piani interrati;
- 33 per gli edifici a più di tre piani fuori
terra.
7.3. Sistemi di vie di uscita.
Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura
ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato
di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento
previsto in funzione della capacità di deflusso
e che adduca in luogo sicuro.
Il percorso può comprendere corridoi, vani di
accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale,
rampe e passaggi.
Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni
piano ove hanno accesso persone con capacità
motorie ridotte o impedite. Gli spazi calmi devono
essere dimensionati in base al numero di utilizzatori
previsto dalle normative vigenti.
La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro
di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli
estintori.
Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli
posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano
lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.
E' vietato disporre specchi che possano trarre in inganno
sulla direzione dell'uscita.
Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono
all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso
dell'esodo a semplice spinta.
Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate
di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate
dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso
di pericolo.
Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono
ridurre la larghezza utile delle stesse.
7.4. Larghezza delle vie di uscita.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla
del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20
m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà
eseguita nel punto più stretto della luce. Fa
eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti
per gli ospiti e delle porte delle camere.
7.5. Lunghezza delle vie di uscite.
Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali
comuni deve essere possibile raggiungere una uscita
su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con
un percorso non superiore a 40 m.
E' consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra,
che il percorso per raggiungere una uscita su scala
protetta sia non superiore a 30 m, purché la
stessa immetta direttamente su luogo sicuro.
La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare
i 15 m.
7.6. Larghezza totale delle uscite.
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa
in numero di moduli, è determinata dal rapporto
tra il massimo affollamento previsto e la capacità
di deflusso del piano.
Per le strutture ricettive che occupano più di
due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie
di uscita che immettono all'aperto viene calcolata
sommando il massimo affollamento previsto in due piani
consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore
affollamento.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate
anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili
verso l'esterno.
E' consentito installare porte d'ingresso:
a) di tipo girevole, se accanto è installata
una porta apribile a spinta verso l'esterno avente
le caratteristiche di uscita;
b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente
se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con
dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione
di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.
Le eventuali scale mobili non devono essere computate
ai fini della larghezza delle uscite.
7.7. Numero di uscite.
Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio
non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in
punti ragionevolmente contrapposti. E' consentito che
gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da
una sola scala, purché la lunghezza dei corridoi
che adducono alla stessa non superi i 15 m, e ferma
restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma.
Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le
camere per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno
non è richiesta la realizzazione della seconda
via di esodo limitatamente all'area riservata alle
camere.
8. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO
8.1. Locali adibiti a depositi.
8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 mq,
destinati a deposito di materiale combustibile.
Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture
di separazione nonché le porte devono possedere
caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo
di autochiusura. Il carico di incendio deve essere
limitato a 60 kg/m2 e deve essere installato un impianto
automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La
ventilazione naturale non deve essere inferiore ad
1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile
raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di
superficie predetto, è ammesso il ricorso alla
aerazione meccanica con portata di due ricambi orari,
da garantire anche in situazioni di emergenza, semprechè
sia assicurata una superficie di aerazione naturale
pari al 25% di quella prevista.
In prossimità delle porte di accesso al locale
deve essere installato un estintore.
8.1.2. Locali di superficie massima di 500 mq, destinati
a deposito di materiale combustibile.
Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con
esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione
e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo
di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno
REI 90. Deve essere installato un impianto automatico
di rivelazione ed allarme incendio. Il carico d'incendio
deve essere limitato a 60 kg/m2; qualora sia superato
tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto
di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere
non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.
8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili.
Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.
E' consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio
in armadi metallici dotati di bacino di contenimento,
prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari
per le esigenze igienico- sanitarie. Tali armadi devono
essere ubicati nei locali deposito.
8.2. Servizi tecnologici.
8.2.1. Impianti di produzione calore.
Gli impianti di produzione di calore devono essere di
tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere
realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche
disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo
e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito,
in considerazione della specifica destinazione, che
le singole unità abitative siano servite da
impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o
cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza
delle seguenti prescrizioni:
a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas,
le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico
devono essere realizzate a regola d'arte in conformità
alle vigenti norme di sicurezza;
b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione
acqua calda alimentati a gas, devono essere ubicati
all'esterno;
c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo
a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso
del gas in caso di spegnimento della fiamma;
d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas
combustibile devono essere posti all'esterno;
e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati
a gas deve essere limitata a 34,89 Kw (30.000 Kcal/h);
f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione
regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono
essere chiaramente esposte.
8.2.1.1. Distribuzione dei gas combustibili
Le condutture principali dei gas combustibili devono
essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa,
nel caso di gas con densità relativa inferiore
a 0,8, è ammessa la sistemazione a vista, in
cavedi direttamente aerati in sommità. Nei locali
dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni
devono essere poste in guaina di classe zero, aerata
alle due estremità verso l'esterno e di diametro
superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.
La conduttura principale del gas deve essere munita
di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno,
direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente
segnalato.
8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.
Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione
possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti
devono possedere i requisiti che garantiscano il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione
o di altri gas ritenuti pericolosi;
3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri,
fumi che si diffondano nei locali serviti;
4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o
fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti
sono realizzati come di seguito specificato:
8.2.2.1. Impianti centralizzati.
Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi
frigoriferi non possono essere installati nei locali
dove sono installati gli impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi
locali, realizzati con strutture di separazione di
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori
a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite
disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito
di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi
frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata
dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie
minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta
del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come
fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non
tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni
acquose di ammoniaca possono essere installati solo
all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche
analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate
a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi
termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta
devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi
in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti
ai tipi di combustibile impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo
proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi
a rischio specifico.
8.2.2.2. Condotte.
Le condotte devono essere realizzate in materiale di
classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili
di raccordo devono essere di classe di reazione al
fuoco non superiore alla classe 2.
Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione
e di scoppio.
L'attraversamento dei soprarichiamati locali può
tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse
in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari
a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano
i compartimenti, nelle condotte deve essere installata,
in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una
serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della
struttura che attraversano, azionata automaticamente
e direttamente dai rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno
alle condotte deve essere sigillato con materiale di
classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni
delle stesse.
8.2.2.3. Dispositivi di controllo.
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di
comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile,
per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio
di più compartimenti, devono essere muniti,
all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che
comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori
e la chiusura delle serrande tagliafuoco.
L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella
centrale di controllo di cui al punto 12.2. L'intervento
dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve
consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza
l'intervento manuale dell'operatore.
8.2.2.4. Schemi funzionali.
Per ciascun impianto dovrà essere predisposto
uno schema funzionale in cui risultino:
- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle macchine;
- l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando
manuale;
- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni
previste in emergenza.
8.2.2.5. Impianti localizzati.
E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di
armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante
non sia infiammabile. E' comunque escluso l'impiego
di apparecchiature a fiamma libera.
8.3. Autorimesse.
Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive
devono essere realizzate in conformità e con
le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.
8.4. Spazi per riunioni, trattenimento e simili.
Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite
o non dell'attività, inseriti nell'ambito di
un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti
e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti
norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo
le suddette manifestazioni possono comprendere:
- conferenze;
- convegni;
- sfilate di moda;
- riunioni conviviali;
- piccoli spettacoli di cabaret;
- piccoli spettacoli;
- feste danzanti;
- esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio
di mezzi audiovisivi.
8.4.1. Ubicazione.
I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi
quota al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati,
purché non oltre 10 m al di sotto del piano
stradale.
8.4.2. Comunicazioni.
I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100
persone possono essere posti in comunicazione diretta
con altri ambienti dell'attività ricettiva,
salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle
aree a rischio specifico.
Per gli altri locali, le relative comunicazioni con
altri ambienti dell'attività ricettiva devono
avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno
REI 30, purché ciò non sia in contrasto
con le norme di prevenzione incendi relative alle aree
a rischio specifico.
8.4.3. Strutture e materiali.
Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco
degli elementi strutturali e le caratteristiche di
reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di
arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti
punti 6.1 e 6.2.
8.4.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.
L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali
in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti
in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero
dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato
pari a quanto risulta in base ad una densità
di affollamento non superiore a 0,7 persone per mq.
e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto
la diretta responsabilità del titolare dell'attività.
I locali devono disporre di un sistema organizzato
di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti
disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:
a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono
essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni,
siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo
e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite
deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro
dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema
di vie di esodo del piano;
b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone:
devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza
sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi
sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel
sistema di vie di esodo del piano;
c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è
ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita,
di larghezza non inferiore a 0,90 m, che immetta nel
sistema di vie di uscita del piano. 8.4.5. Distribuzione
dei posti a sedere. La distribuzione dei posti a sedere
deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con
eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni
conviviali etc. per i quali è consentito che
i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti
secondo le necessità del caso, a condizione
che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo
sfollamento delle persone in caso di emergenza.
9. IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità
alla legge n.186 del 1-3-1968.
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi,
gli impianti elettrici:
- non devono costituire causa primaria di incendio o
di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di
propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco
della membratura deve essere compatibile con la specifica
destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto
non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema
(utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in
posizioni <<protette>> e devono riportare
chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti
di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve
essere attestata con la procedura di cui alla legge
n.46 del 5-3-1990 e successivi regolamenti di applicazione.
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica
ad interruzione breve ( <= 0,5 sec) per gli impianti
di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione
media ( <= 15 sec) per ascensori antincendio ed
impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere
di tipo automatico e tale da consentire la ricarica
completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire
lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento
per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima
viene stabilita per ogni impianto come segue:
- rivelazione allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.
- ascensori antincendio: 1 ora;
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme
alle regole tecniche vigenti. L'impianto di illuminazione
di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione
non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano
di calpestio lungo le vie di uscita.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma,
purché assicurino il funzionamento per almeno
1 ora.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in
posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta
dall'incendio.
10. SISTEMI DI ALLARME
Gli edifici o la parte di essi destinata ad attività
ricettiva, devono essere muniti di un sistema di allarme
acustico in grado di avvertire gli ospiti ed il personale
presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e
ubicazioni tali da poter segnalare il pericolo a tutti
gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso
coinvolte dall'incendio.
Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi
sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto
il continuo controllo del personale preposto: può
essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato
in un locale distinto dal precedente che non presenti
particolari rischi d'incendio.
Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione
e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve
funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto
nel punto 12.
Il funzionamento del sistema di allarme deve essere
garantito anche in assenza di alimentazione elettrica
principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.
11. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
11.1. Generalità.
Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli
incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed
in conformità a quanto di seguito indicato.
11.2. Estintori.
Tutte le attività ricettive devono essere dotate
di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle
more della emanazione di una apposita norma armonizzata,
gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero
dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20-12-1982
e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere, è comunque necessario
che almeno alcuni si trovino:
- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori
devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.
Gli estintori portatili devono essere installati in
ragione di uno ogni 200 mq. di pavimento, o frazione,
con un minimo di un estintore per piano. Gli estintori
portatili dovranno avere capacità estinguente
non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed
impianti a rischio specifico devono essere previsti
estintori di tipo idoneo. Per attività fino
a 25 posti letto è sufficiente la sola installazione
di estintori.
11.3. Impianti idrici antincendio. Gli idranti ed i
naspi, correttamente corredati, devono essere:
- distribuiti in modo da consentire l'intervento in
tutte le aree dell'attività;
- collocati in ciascun piano negli edifici a più
piani;
- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile.
Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne l'individuazione
a distanza.
Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno
delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle
persone. In presenza di scale a prova di fumo interne,
al fine di agevolare le operazioni di intervento dei
vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati
all'interno dei filtri a prova di fumo.
11.3.1. Naspi DN 20.
Le attività con numero di posti letto superiore
a 25 e fino a 100, devono essere almeno dotate di naspi
DN 20.
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida
lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica,
purché questa sia in grado di alimentare in
ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale,
i due naspi in posizione idraulicamente più
sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata
non inferiore a 351/min ed una pressione non inferiore
a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore
a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di
assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta
una alimentazione di riserva, capace di fornire le
medesime prestazioni.
11.3.2. Idranti DN 45.
Le attività con capienza superiore a 100 posti
letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45.
Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione
flessibile lunga 20 m.
11.3.2.1. Rete di tubazioni.
L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere
costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente
ad anello, con montanti disposti nei vani scala.
Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano,
deve essere derivato, con tubazione di diametro interno
non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.
La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella
dei servizi sanitari.
Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti
e qualora non metalliche, dal fuoco.
11.3.2.2. Caratteristiche idrauliche.
L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali
da garantire una portata minima di 360 1/min per ogni
colonna montante e nel caso di più colonne il
funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve
essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti
in posizione idraulica più sfavorita, assicurando
a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120
1/min con una pressione al bocchello di 2 bar.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno
60 minuti.
11.3.2.3. Alimentazione.
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto
pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione
di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata
una riserva idrica di idonea capacità.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio
deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione
elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento
automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.
11.3.2.4. Alimentazione ad alta affidabilità.
Per le attività con oltre 500 posti letto e per
quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio
superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio
deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinché
una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità
dovrà essere realizzata in uno dei seguenti
modi:
- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità
singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto
e dotati di rincalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra
loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa
sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio
tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o
più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare
le prestazioni richieste secondo una delle seguenti
modalità:
- una elettropompa ed una motopompa, una di riserva
all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà
del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata
pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni
elettriche indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
11.3.3. Idranti DN 70.
Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto
e in quelle ubicate in edifici con altezza antincendio
oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in posizione
accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un
idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi
dei Vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare
una portata non inferiore a 460 1/min per almeno 60
minuti.
Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni
che quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare
almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.
11.3.4. Collegamento delle autopompe VV.F.
Al piede di ogni colonna montante di edifici con più
di tre piani fuori terra, deve essere installato un
attacco di mandata per il collegamento con le autopompe
VV.F.
11.3.5. Impianti di spegnimento automatico.
Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con
oltre 1.000 posti letto, deve essere previsto l'impianto
di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.
12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI
12.1. Generalità.
Nelle attività ricettive con capienza superiore
a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione
di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare
a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi
nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito,
indipendentemente dal numero di posti letto, devono
essere comunque installati tali impianti come previsto
dal precedente punto 8.1.
12.2. Caratteristiche.
L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola
d'arte.
La segnalazione di allarme proveniente proveniente da
uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà
sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica
di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione,
la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento
automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività
entro:
a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme
proveniente da due o più rilevatori o dall'azionamento
di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione incendio;
b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme
proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la
segnalazione presso la centrale di allarme non sia
tacitata dal personale preposto.
I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione
della tipologia dell'attività e dei rischi in
essa esistenti.
Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella
progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione
dovrà consentire l'attivazione automatica di
una o più delle seguenti azioni:
- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco,
normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio
da cui è pervenuta la segnalazione, tramite
l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di
ventilazione o condizionamento esistente;
- attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti
poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione
o condizionamento, riferite al compartimento da cui
proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni
di allarme in posti predeterminati in un piano operativo
interno di emergenza.
Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300
posti letto o con numero superiore a 100 posti letto
ubicate all'interno di edifici di altezza superiore
a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici
di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i per
i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali
ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei
rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.
13. SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della Repubblica 8-6-1982, n.524. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.
14. GESTIONE DELLA SICUREZZA
14.1. Generalità.
Il responsabile dell'attività deve provvedere
affinché nel corso della gestione non vengano
alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare
che:
- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli
(depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione
delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano
rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in
occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni,
risistemazioni, ecc.;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti
elettrici, in conformità a quanto previsto dalle
vigenti norme;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti
antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali
manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte
periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori
a sei mesi;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti
di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In
particolare, il controllo dovrà essere finalizzato
alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una
prova periodica degli stessi con cadenza non superiore
ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate
a personale qualificato in conformità a quanto
previsto dalle vigenti regole tecniche.
14.2. Chiamata servizi di soccorso.
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti
facilmente, con la rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata,
a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale
questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete
telefonica pubblica, il numero di chiamata dei vigili
del fuoco deve essere esposto bene in vista presso
l'apparecchio telefonico dell'esercizio.
15. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
15.1. Primo intervento ed azionamento del sistema di
allarme.
Il responsabile dell'attività deve provvedere
affinché, in caso di incendio, il personale
sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili
per le operazioni di primo intervento, nonché
di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata
di soccorso.
Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al
personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo
conto delle condizioni di esercizio, il personale deve
essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno
a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso
dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di
soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione
dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente
predisposto.
15.2. Azioni da svolgere.
In caso di incendio, il personale di un'attività
ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti
azioni:
- applicare le istruzioni che gli sono state impartite
per iscritto;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti
gli occupanti dell'attività ricettiva.
15.3. Attività di capienza superiore a 500 posti
letto.
Nelle attività ricettive di capienza superiore
a 500 posti letto deve essere previsto un servizio
di sicurezza opportunamente organizzato, composto da
un responsabile, e da addetti addestrati per il pronto
intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.
16. REGISTRO DEI CONTROLLI
Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco.
17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
17.1. Istruzioni da esporre all'ingresso.
All'ingresso della struttura ricettiva devono essere
esposte bene in vista precise istruzioni relative al
comportamento del personale e del pubblico in caso
di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio
per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:
- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione
del gas e dell'elettricità;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di
allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio
speciale;
- degli spazi calmi.
17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano.
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria
d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo.
La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere
adeguatamente segnalata.
17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera.
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene
in vista, devono indicare il comportamento da tenere
in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste
istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere,
tenendo conto della provenienza della clientela abituale
della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono
essere accompagnate da una planimetria semplificata
del piano, che indichi schematicamente la posizione
della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle
scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare
l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in
caso di incendio.
Inoltre devono essere indicati i divieti di:
- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento
di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o
di illuminazione in genere a funzionamento elettrico
con resistenza in vista o alimentati con combustibili
solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili
nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.
Parte seconda
ATTIVITA' ESISTENTI
18. UBICAZIONE
Devono essere rispettati i punti 5.1 e 5.2, salvo quanto
previsto al punto 20.5.
Per gli alloggi agrituristici è consentita la
congruità con i depositi di paglia, fieno o
legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio
utilizzato per l'attività ricettiva, purché
la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno
REI 120.
19. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
19.1. Resistenza al fuoco delle strutture.
I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo
quanto previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei
valori minimi sotto riportati:
19.2. Reazione al fuoco dei materiali.
E' richiesto il rispetto del punto 6.2 con esclusione
della lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.
19.3. Compartimentazioni.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti
(costituiti al massimo da due piani) come previsto
al punto 6.3. Sono consentiti compartimenti, di superficie
complessiva non superiore a 4.000 mq., su più
piani, a condizione che il carico d'incendio, in ogni
piano, non superi il valore di 30 Kg/mq. e che sia
installato un impianto automatico di rivelazione ed
allarme di incendio in tutti gli ambienti.
Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti
devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco
indicati al punto 19.1.
Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio
specifico devono essere congruenti con quanto previsto
dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo
quanto specificato nel presente decreto.
19.4. Piani interrati.
E' richiesto il rispetto del punto 6.4.
19.5. Corridoi.
E' richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione
delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche
non inferiori a RE 15 con autochiusura. La prescrizione
relativa all'installazione delle porte RE 15 non si
applica alle attività ubicate in edifici a non
più di 3 piani fuori terra in cui la capienza
non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio
in ciascun piano non superi i 20 Kg/mq. E' consentito,
altresì, che le porte delle camere non abbiano
caratteristiche RE 15, quando l'attività è
protetta da un impianto automatico di rivelazione ed
allarme di incendio installato nei corridoi e nelle
camere per ospiti.
19.6. Scale.
In edifici con più di due piani fuori terra e
di altezza antincendi fino a 32 m le scale ad uso esclusivo
devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza
superiore, le scale devono essere del tipo a prova
di fumo.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala
e delle porte di accesso alle scale devono essere conformi
con quanto previsto al punto 19.1.
Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione
permanente in sommità come previsto al punto
6.6. ultimo comma.
Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala
attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali
camere con i vani scala è consentita, purché
tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco
congrua con quanto richiesto al punto 19.1.
Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto
impartito al successivo punto 20.5 (strutture ricettive
servite da vie di uscita ad uso promiscuo).
19.7. Ascensori e montacarichi.
Deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche
di resistenza al fuoco devono essere congrue al punto
19.1.
20. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO
Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.
20.1. Affollamento - Capacità di deflusso.
Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il
caso indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad
uso promiscuo).
20.2. Larghezza delle vie di uscita.
E' consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale
e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati
pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso.
Le aree ove sia prevista la presenza d persone con
ridotte o impedite capacità motorie devono essere
dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni
in materia di superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche.
20.3. Larghezza totale delle uscite.
La larghezza totale delle uscite deve essere verificata
secondo quanto previsto al punto 7.6, con esclusione
delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.
20.4. Vie di uscita ad uso esclusivo.
20.4.1. L'edificio è servito da due o più
scale.
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta
di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non
può essere superiore a:
a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro
o su scala di sicurezza esterna;
b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia
parte del sistema di vie di uscita.
La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere
superiore a 15 m.
Le suddette lunghezze possono essere incrementate di
5 m, qualora venga realizzato quanto segue, in corrispondenza
del percorso interessato:
- i materiali installati a parete e soffitto siano di
classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato
materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe
le facce;
- sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere,
un impianto automatico di rivelazione ed allarme di
incendio. Limitatamente ai corridoi ciechi può
essere consentita una lunghezza di 25 metri a condizione
che:
- tutti i materiali installati in tali corridoi siano
di classe 0 di reazione al fuoco;
- le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi,
possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di
dispositivo di autochiusura;
- sia installato un impianto automatico di rivelazione
ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi.
In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati
con i vani scala devono essere installate porte aventi
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori
a REI 60, munite di congegno di autochiusura.
20.4.2. L'edificio è servito da una sola scala.
E' ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate
in edifici con non più di 6 piani fuori terra,
disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo
protetto in edifici con più di due piani fuori
terra.
La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve
essere normalmente limitata a 15 m, incrementabile
a 20 m o 25 m, qualora siano realizzati gli accorgimenti
previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione
dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a
tutta l'attività.
La comunicazione del vano scala con i piani interrati
può avvenire esclusivamente tramite disimpegno,
anche non aerato, avente porte di tipo REI 60 munite
di congegno di autochiusura.
Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra,
è consentito non realizzare le scale di tipo
protetto a condizione che:
- tutti i locali dell'attività siano protetti
da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;
- il carico d'incendio ad ogni piano deve essere inferiore
a 20 Kg /mq., con esclusione dei depositi che devono
essere conformi a quanto indicato al punto 8.1;
- la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale
sia limitata a 20 metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti
previsti al punto 20.4.1.
Resta fermo, per gli edifici serviti da scale non protette,
che la lunghezza del percorso totale per addurre su
luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto
specificato al punto 20.4.1.
20.5. Vie di uscita ad uso promiscuo.
E' consentita la permanenza di strutture ricettive in
edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso
promiscuo, alle seguenti condizioni:
- le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati
e con le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio ai sensi
del punto 5.1, lettera b) , avvengano tramite porte
resistenti al fuoco almeno REI 60;
- l'edificio abbia altezza antincendi non superiore
a 24 m;
- le scale siano dotate di impianto di illuminazione
di sicurezza;
- l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta
da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;
- l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti
le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso
ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza
al fuoco almeno REI 60;
- il carico di incendio all'interno dei compartimenti
non sia superiore a 20 Kg/m2;
- la larghezza della scala e della via di esodo sia
commisurata al piano di massimo affollamento, ove è
ubicata l'attività ricettiva.
Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà
essere osservato quanto segue:
- ogni piano è servito da due o più scale:
il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale
dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi
ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m;
- ogni piano è servito da una sola scala: l'attività
ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie
non superiore a 250 mq.; il percorso massimo per raggiungere
la scala, dalla porta di ogni camera, non sia superiore
a 15 m.
21. ALTRE DISPOSIZIONI
21.1. Disposizioni tecniche.
Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare
i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente
decreto.
E' consentito che i dispositivi automatici di arresto
dei ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco,
negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità
non superiore a 30.000 mc/h, siano di tipo termostatico.
Tali dispositivi tarati a 70 oC, devono essere installati
in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria
di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna)
e della condotta principale di immissione dell'aria.
Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve
consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza
l'intervento manuale.
Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000
mc/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti
da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo
quanto previsto al punto 8.2.2.3.
21.2. Disposizioni transitorie.
Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi
alle disposizioni del presente decreto, a decorrere
dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti
termini:
a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali
di cui ai punti 14, 15 e 16;
b) cinque anni per quanto riguarda l'adeguamento alle
restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto
alla successiva lettera c);
c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere
per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi
e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2.
Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà
essere presentato ai Comandi provinciali dei vigili
del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori
di adeguamento a firma del responsabile dell'attività.
Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' RICETTIVE CON CAPACITA'
NON SUPERIORE A 25 POSTI LETTO
22. GENERALITA'
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza
al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte.
Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza
il sicuro esodo degli occupanti.
Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute
nei punti 11.2, 13, 14 e 17.
Titolo IV
RIFUGI ALPINI
23. GENERALITA'
Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini
sono classificati secondo i seguenti criteri:
- categoria A: raggiungibili con strada rotabile;
- categoria B: raggiungibili con mezzo meccanico di
risalita in servizio pubblico, con esclusione delle
sciovie;
- categoria C, D ed E: rifugi non rientranti nelle categorie
precedenti e che vengono classificati in relazione
alla situazione locale con riferimento alla quota,
durata e difficoltà di accesso, nonché
all'incidenza del sistema normalmente adottato per
i rifornimenti.
Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi
fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione
quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli
alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre
incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza
di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto
necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.
24. REGOLE GENERALI
Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la
protezione antincendio in ogni rifugio deve essere
mirata a:
- ridurre i rischi che possa divampare un incendio;
- limitare la propagazione del fuoco e dei fumi;
- consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.
In particolare devono essere rispettate le seguenti
disposizioni:
a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti
di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare
od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per
ciò appositamente predisposti di cui alla successiva
lettera f);
b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura
(fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti
a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono
essere installati rubinetti valvolati oltre ad una
valvola generale di intercettazione segnalata. Con
eccezione dei rifugi di cui al punto 25, le eventuali
bombole di gas vanno poste all'esterno del rifugio
e senza comunicazione diretta con questo;
c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili,
prodotti infiammabili, rifiuti, ecc. devono essere
ubicati all'esterno, od in locali separati senza diretta
comunicazione;
d) porte d'esodo: dalle porte di esodo devono essere
eliminate le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi
a catenaccio a scorrere, o similari, garantendo l'apertura
con l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale
chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei
periodi di inattività od in caso di cessazione
della stessa. Qualora le condizioni delle precipitazioni
nevose lo rendano necessario, le porte d'esodo attestate
sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;
e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione
fissa delle finestre che non ne consenta l'uso come
via d'esodo di emergenza e parimenti, l'accesso ai
soccorsi, devono essere eliminate;
f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi,
anche da parte degli ospiti, devono essere protetti
sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti
per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove
vi può essere fiamma libera, con materiali di
classe 0. La larghezza delle zone protette sulle pareti
deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
g) protezione delle sorgenti calore: attorno alle stufe
per un raggio di almeno 1 metro, sia in altezza che
in larghezza devono essere disposte protezioni incombustibili.
I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza
di materiali combustibili, devono essere protetti evitando
che vi siano punti con temperature in grado di provocare
innesco sugli stessi. Per l'operazione di asciugatura
degli indumenti devono essere predisposti appositi
appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle
sorgenti di calore onde evitare la possibilità
di innesco;
h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile
per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà
essere installato, in posizione segnalata e protetta,
un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma,
su banda fissa, in grado di inviare automaticamente
la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore
alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento
richiesto e codificata per l'individuazione;
i) dotazione d'emergenza: quando la quota del rifugio
superi i 200 m sul livello del mare o, pur a quote
inferiori, le condizioni meteorologiche locali che
si possano presentare siano riconducibili a quelle
di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile
il sacco d'emergenza. Questo, disposto in custodie
sigillate, sarà costituito da un telo alluminato
a forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista,
o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno
le stesse caratteristiche di salvaguardia termica.
I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza
massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere
custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente
segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo
uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto
dall'eventuale incendio;
l) schede tecniche: a cura del titolare dovranno essere
redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche
di ogni rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà
essere indicato nome e cognome del gestore e del responsabile
della sicurezza, nominato dal titolare. Il responsabile
della sicurezza dovrà provvedere almeno annualmente
al controllo generale della situazione, delle dotazioni
previste e dell'efficienza degli impianti.
25. RIFUGI DI CAPIENZA NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI
I rifugi alpini, di qualsiasi categoria, con capienza
non superiore a venticinque posti letto, devono rispettare
quanto di seguito indicato:
a) le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di
nuova costruzione devono possedere caratteristiche
di resistenza al fuoco non inferiori a R 30. Tale prescrizione
non si applica ai rifugi esistenti;
b) devono essere svolte le prove periodiche di cui al
punto 14.1. con frequenza almeno annuale;
c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del
punto 24, è consentito mantenere all'interno
del locale una sola bombola di G.P.L., di peso non
eccedente i 25 Kg, purché la stessa sia utilizzata
per l'alimentazione di apparecchi di cottura;
d) devono essere installati estintori conformemente
a quanto richiesto nel precedente punto 11.2.
26. RIFUGI DI CAPIENZA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
26.1. Rifugi di categoria A.
Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a
seconda che siano nuovi o esistenti, le disposizioni
di cui alle parti I e II del titolo secondo del presente
decreto.
26.2. Rifugi nuovi di categoria B, C, D, ed E. Per i
rifugi di queste categorie, valgono le disposizioni
di cui al titolo II parte prima.
E' però ammesso che:
- non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3
e 5.4 e siano, invece, disponibili almeno scale a pioli
in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio.
Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere
fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente
indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte
dei soccorritori;
- la frequenza delle prove periodiche di cui al punto
14.1, sia almeno annuale;
- per i rifugi di cat. C, D ed E sino a due piani fuori
terra, è consentito che il numero delle uscite
sia di una per ogni piano.
26.3. Rifugi esistenti di categoria B.
Per tali rifugi valgono le disposizioni impartite al
titolo II parte seconda. E' inoltre richiesto che:
- siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere
tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori
a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle
scale deve essere chiaramente indicata per un facile
ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
- vi sia, per edifici con più di due piani fuori
terra, per ogni piano, una seconda via di esodo e sia
garantito il necessario sfollamento.
E' però ammesso che:
a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente
dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio,
sia non inferiore a R 30;
b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni
con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi
e stanze di cui al punto 19.5;
c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più
di tre piani fuori terra;
d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore
a cm 60, senza ulteriori riduzioni in ragione delle
tolleranze dimensionali, conteggiando la stessa con
una capacità di deflusso pari a 30. Per larghezze
pari o superiori a cm 90, si rimanda a quanto previsto
al punto 20.2;
e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite
da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili,
poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate
e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza
non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta
non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15
cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili
attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori
a cm 60 di larghezza e cm 80 di altezza. Ciascuna scala
a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata
con una capacità di deflusso pari a 20. Tali
scale devono essere realizzate in conformità
alle norme antinfortunistiche ed inoltre, occorre prevedere
anche un corrimano continuo che sporga per almeno 30
cm dal filo dei pioli, o altro equivalente riparo.
Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre
prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza
e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto
normale e fermapiede, da cui sia possibile riprendere
la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);
f) nell'impossibilità di realizzare un impianto
idrico antincendio per assenza di fonti idriche o riserve
adeguate, le prescrizioni del punto 11.3 siano sostituite
dalla disposizione di almeno un estintore di capacità
estinguente 13 A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50
mq. e comunque uno ogni piano;
g) i dispositivi di illuminazioni di sicurezza, e di
allarme siano alimentati, qualora non sia disponibile
l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa
(gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico,
ecc.);
h) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto
14.1, sia almeno annuale.
26.4. Rifugi esistenti di categoria C, D ed E.
A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al
precedente punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto
alle lettere a) e c). Inoltre non è richiesta
l'osservanza del punto 19 del presente decreto. E'
però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo
di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza
sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione
autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento
manuale.
27. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I rifugi alpini esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.
(c) 1996 Note's