(G.U. 3-5-1994, n.101)
REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.90/486/CEE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEGLI ASCENSORI ELETTRICI, IDRAULICI OD OLEOELETTRICI.
Art.1.
1. Il presente regolamento recepisce la direttiva del
Consiglio del 17-9-1990, n.90/486/CEE, che modifica
la direttiva del Consiglio del 17-9-1984, n.84/529/CEE,
recepita con l'art.14 della legge 16-4-1987, n.183,
e con decreto 9-12-1987, n.587.
2. La direttiva del Consiglio 17-9-1990, n.90/486/CEE,
è pubblicata unitamente al presente regolamento.
Art.2.
1. Le disposizioni della direttiva del Consiglio del
17-9-1984, n.84/529/CEE, si applicano agli apparecchi
elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati
stabilmente, che servono piani definiti, aventi una
cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di
persone o cose, sospesa mediante catene o cavi o retta
da uno o più martinetti e che si sposta, almeno
parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione
sulla verticale è inferiore a 15o, denominati
ascensori.
2. Si omette
Art.3.
Si omette in quanto modificativo di alcuni punti della
Direttiva 84/529/CEE recepita con D.M. 9-12-1987 n.587.
Art.4.
1. Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed
oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione
del presente regolamento è consentita l'installazione
secondo le normative ad esso preesistenti a condizione
che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione
prima della messa in servizio siano stati presentati
all'amministrazione competente entro il termine di
entrata in vigore del presente regolamento.
Art.5.
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano
in vigore il 2 giugno 1994.
(c) 1996 Note's