[Note's] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 MARZO 1994, N.268

(G.U. 3-5-1994, n.101)

REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.90/486/CEE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEGLI ASCENSORI ELETTRICI, IDRAULICI OD OLEOELETTRICI.

Art.1.
1. Il presente regolamento recepisce la direttiva del Consiglio del 17-9-1990, n.90/486/CEE, che modifica la direttiva del Consiglio del 17-9-1984, n.84/529/CEE, recepita con l'art.14 della legge 16-4-1987, n.183, e con decreto 9-12-1987, n.587.
2. La direttiva del Consiglio 17-9-1990, n.90/486/CEE, è pubblicata unitamente al presente regolamento.

Art.2.
1. Le disposizioni della direttiva del Consiglio del 17-9-1984, n.84/529/CEE, si applicano agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone o cose, sospesa mediante catene o cavi o retta da uno o più martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15o, denominati ascensori.
2. Si omette

Art.3.
Si omette in quanto modificativo di alcuni punti della Direttiva 84/529/CEE recepita con D.M. 9-12-1987 n.587.

Art.4.
1. Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento è consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano stati presentati all'amministrazione competente entro il termine di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.5.
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 2 giugno 1994.




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