(G.U. 30-6-1994, n.151)
REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI LAVORAZIONE O DI DEPOSITO DI OLI MINERALI.
Art.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina le procedure di
concessione e autorizzazione per l'installazione di
impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per "Ministero",
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art.2. OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
1. Ai sensi dell'art.16, primo comma, della legge 9-1-1991,
n.9, sono soggette a concessione da parte del Ministero
la costruzione e la gestione di:
a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali
e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;
b) nuovi impianti che amplino la capacità di
lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli
stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;
c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale
liquefatto, di capacità superiore a 100.000
metri cubi, non compresi nei decreti di concessione
degli stabilimenti di cui alla lettera a);
d) nuove opere che incrementino la capacità di
stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già
esistenti, in misura superiore al 30 per cento della
capacità autorizzata anche se l'ampliamento
è realizzato per fasi. Sono comunque soggetti
a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas
di petrolio liquefatti.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il
biodiesel è assimilabile agli oli minerali.
Art.3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE
1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro quindici
giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento,
il Ministero disciplinerà le modalità
di presentazione della domanda di concessione e di
autorizzazione e specificherà il contenuto delle
stesse nonché i documenti che dovranno essere
allegati.
Art.4. PROCEDURA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE
1. Il Ministero, dopo un preliminare esame della domanda
di concessione, entro trenta giorni dal ricevimento
della stessa, provvede ad inviarne copia alle amministrazioni
ed agli enti, tra quelli indicati nei commi da 2 a
8 del presente articolo, di cui sia necessario acquisire
il parere, sulla base dei criteri indicati. Dell'avvio
del procedimento viene data notizia all'interessato.
In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine
di trenta giorni decorre dal ricevimento della documentazione
integrativa richiesta.
2. Il Ministero delle finanze emette un parere circa
gli aspetti fiscali connessi con la realizzazione o
l'ampliamento degli impianti di cui all'art.2. Il parere
del Ministero delle finanze è vincolante ai
fini dell'adozione del decreto di concessione di cui
al successivo dodicesimo comma.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione esprime
il proprio parere in merito alla installazione e all'ampliamento
degli impianti di cui all'art.2 qualora gli stessi
siano costieri secondo la definizione dell'art.44 del
R.D. 20-7-1934, n.1303 (esecutivo del R.D. 2-11-1933,
n.1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione,
il deposito e la distribuzione degli oli minerali e
dei loro residui).
4. Il Ministero dell'interno esprime il proprio parere
sulla sicurezza delle opere di cui all'art.2 ai sensi
della normativa concernente i servizi di prevenzione
di vigilanza antincendi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29-7-1982, n.577. In particolare,
per le attività a rischio di incidente rilevante
soggette all'obbligo di notifica di cui all'art.9 del
decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988,
n.175, e successive modificazioni, il parere in materia
di sicurezza si intende acquisito una volta pervenuto
il nulla osta di fattibilità espresso dal comitato
tecnico regionale di cui all'art.20 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29-7-1982, n.577. A
tal fine il comitato è integrato da un funzionario
del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, un funzionario tecnico designato dalla
regione e un esperto indicato dal Ministero dell'ambiente.
5. Il Ministero della difesa esprime parere di competenza
nei casi di cui all'art.2, lettere a) e c). Nei casi
di cui all'art.2, lettere b) e d), il Ministero della
difesa esprime il proprio parere secondo gli accordi
conclusi ai sensi del successivo undicesimo comma.
6. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità
esprimono il parere di competenza ai sensi degli artt.
15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.203, solo con riguardo all'installazione
o all'ampliamento degli impianti di lavorazione di
cui all'art.2, primo comma, lettere a) e b).
7. La regione interessata dalla installazione o dall'ampliamento
degli impianti di cui all'art.2 esprime il proprio
parere con riguardo agli aspetti territoriali ed ambientali,
ed in tutti i casi in cui detto parere sia chiesto
da specifiche disposizioni di legge. In caso di impianti
destinati al contenimento delle emissioni inquinanti
in atmosfera tale parere non è previsto; delle
relative autorizzazioni il Ministero tuttavia dà
comunicazione alla regione.
8. Il comune esprime una valutazione di conformità
dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni
dei piani regolatori. Nelle opere previste dall'art.2,
lettere b) e d), il parere di conformità verrà
richiesto qualora le stesse comportino occupazione
di nuove aree. L'eventuale temporanea indisponibilità
del suolo non costituisce pregiudizio nel proseguimento
dell'iter istruttorio. La concessione verrà
tuttavia rilasciata solo quando sia comprovata la disponibilità
del suolo stesso. Il parere del comune costituisce
valutazione preliminare ai fini del rilascio delle
autorizzazioni previste dall'art.216 del regio decreto
27-7-1934, n.1265 (testo unico delle leggi sanitarie)
e dalla legge 10-5-1976, n.319, e successive modificazioni.
9. Le amministrazioni e gli enti interessati devono
perfezionare gli atti procedimentali di propria competenza
ai sensi dell'art.2, nono comma, lettera b), della
legge 9-1-1991, n.9, entro centoventi giorni dal ricevimento
della richiesta di parere. Tale termine è prorogato
di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione
delle integrazioni richieste ovvero dalla sua prima
scadenza, ove l'amministrazione o l'ente interessato
dia comunicazione motivata al Ministero rispettivamente
di ulteriori esigenze istruttorie o di eventuali impedimenti.
Decorso il termine suindicato, i pareri si intendono
acquisiti in senso favorevole.
10. Qualora pervengano pareri discordanti o negativi
e risulti opportuno effettuare un esame contestuale
dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento
di concessione, il Ministero, anche su richiesta delle
amministrazioni interessate, indice una conferenza
di servizi secondo le modalità previste dall'art.14
della legge 7-8-1990, n.241, così come modificato
dall'art.2, commi 12 e 13 della legge 24-12-1993, n.537.
11. Il Ministero può concludere accordi con le
amministrazioni e gli enti interessati per la definizione
comune di fasi istruttorie, secondo quanto stabilito
dall'art.15 della legge 7-8-1990, n.241.
12. Il Ministero emana il decreto di concessione, salvo
il caso di indisponibilità del suolo previsto
all'ottavo comma, entro nove mesi dalla data di ricevimento
della domanda o della documentazione integrativa richiesta
ai sensi del primo comma.
Art.5. OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
1. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge 9-1-1991,
n.9, sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero,
la costruzione e la gestione di nuovi impianti che
non amplino la capacità di lavorazione di oli
minerali stabilita nel decreto di concessione relativo
ad uno stabilimento esistente, di nuovi serbatoi di
stoccaggio annessi a stabilimenti esistenti, nonché
le opere di cui all'art.2, lettere c) e d), di dimensioni
inferiori a quelle ivi previste.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, il Ministero individua con
proprio decreto tutte le opere minori non specificate
all'art.16, comma 2, della legge 9-1-1991, n.9, per
le quali, fatti salvi gli eventuali obblighi fiscali,
di sicurezza ed ambientali, nonché gli altri
adempimenti previsti dalla normativa vigente, è
sufficiente l'autorizzazione da parte del Ministero
senza richiesta di pareri preventivi alle altre amministrazioni
o enti.
3. Nel medesimo decreto di cui al secondo comma sono
indicati gli elementi che devono essere contenuti nelle
relative domande, i termini per l'adozione dei relativi
provvedimenti finali e le semplificazioni procedurali,
ivi compresi gli eventuali casi di autorizzazione tacita
per mero decorso del termine, di inizio di attività
a seguito di denuncia, ai sensi dell'art.2, comma 10,
della legge 24-12-1993, n.537, nonché i casi
di esenzione dal collaudo di cui all'art.11, comma
1.
Art.6. PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
1. Il Ministero esamina la domanda, richiede entro trenta
giorni il parere del Ministero delle finanze e, qualora
sia necessario, quello di altre amministrazioni o enti
tra quelli di cui ai commi da 3 a 8 del precedente
art.4. Dell'avvio del procedimento viene data notizia
all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare,
il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento
della documentazione integrativa richiesta.
2. Ai fini dell'acquisizione dei pareri richiesti si
applica la procedura di cui ai commi 9 e 10 dell'art.4,
con i termini ridotti di un terzo.
3. Il Ministero può concludere accordi con le
amministrazioni e gli enti interessati per la definizione
comune di fasi del procedimento istruttorio, secondo
quanto stabilito dall'art.15 della legge 7-8-1990,
n.241.
4. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione,
salvo il caso di indisponibilità del suolo previsto
dal comma 8 dell'art.4, entro sette mesi dalla data
di ricevimento della domanda o della documentazione
integrativa richiesta ai sensi del primo comma.
Art.7. SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE PETROLIFERA
1. E' soppressa la commissione interministeriale per
la disciplina petrolifera di cui al decreto ministeriale
10-1-1953 e successive modificazioni.
Art.8. TERMINI DEI PROCEDIMENTI
1. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in
vigore del presente regolamento provvede alla rettifica
del decreto ministeriale 26-3-1993, n.329, di attuazione
degli artt. 2 e 4 della legge 7-8-1990, n.241, indicando
i termini previsti dal presente regolamento.
2. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi
dell'art.2 della legge 7-8-1990, n.241, di stabilire
ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente
regolamento.
Art.9. AUTORIZZAZIONE PER INIZIO LAVORI
1. In attesa del perfezionamento del provvedimento di
concessione di cui all'art.2 o del provvedimento di
autorizzazione di cui all'art.5, completata la fase
istruttoria, il Ministero, su richiesta dell'interessato,
può autorizzare l'inizio dei lavori di costruzione
o di modifica dell'impianto di lavorazione o di deposito
di oli minerali e gas di petrolio liquefatti (G.P.L.),
nonché delle installazioni di gas naturali liquefatti
(G.N.L.).
2. Ultimati i lavori di costruzione, il Ministero può
autorizzare un periodo di prova semestrale, eventualmente
rinnovabile, finalizzato alla messa a punto degli impianti
ed all'espletamento delle verifiche previste dagli
altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti
di sicurezza ed ambientali.
Art.10. ESERCIZIO PROVVISORIO
1. Il Ministero, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza
ed ambientali, può autorizzare l'esercizio provvisorio
degli impianti o delle modifiche realizzate.
2. I prodotti ottenuti in fase di prova o di esercizio
provvisorio possono essere immessi in consumo, ove
corrispondano alle caratteristiche merceologiche previste
dalla normativa vigente o fissate da commissioni tecniche
nazionali e recepite con decreto del Ministero.
3. Nei casi di rinnovo della concessione o autorizzazione
e nei casi di voltura, il Ministero, su istanza dell'interessato,
contestualmente all'avvio dell'istruttoria, e in attesa
del relativo provvedimento, può autorizzare
la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di lavorazione
o di deposito degli oli minerali e di gas di petrolio
liquefatti, ovvero delle installazioni di gas naturale
liquefatto.
Art.11. COLLAUDO
1. I titolari di concessione o autorizzazione di cui
al presente decreto non possono condurre in via definitiva
la gestione dei propri impianti o delle modifiche degli
stessi prima che questi siano stati collaudati o verificati
dagli organi designati nell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Ai collaudi ed alle verifiche di cui al primo comma
provvede il Ministero ai sensi dell'art.4 della legge
10-3-1986, n.61 (modificativa del R.D. 2-11-1933, n.1741).
3. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza
delle opere realizzate al progetto di massima approvato.
4. Restano fermi i controlli ed i collaudi delle altre
autorità competenti in base alle singole specifiche
discipline.
Art.12. COMPETENZA DEI PREFETTI
1. Restano salve le competenze dei prefetti di cui alla
legge 21-3-1958, n.327 e 2-2-1973, n.7, per il rilascio
della concessione relativa ai depositi di gas di petrolio
liquefatti, e di quelle di cui alla legge 7-5-1965,
n.460, per il rilascio dell'autorizzazione relativa
ai depositi di oli minerali.
Art.13. NORME TRANSITORIE
1. Il presente regolamento si applica anche alle domande
pervenute prima della data di entrata in vigore dello
stesso, ancorché la relativa istruttoria sia
stata completata. Ove l'istruttoria non sia stata completata,
per i pareri non ancora pervenuti a tale data, il termine
di cui all'art.4, comma 9 e all'art.6, comma 2 decorre
dal primo sollecito formulato ai sensi delle nuove
disposizioni.
2. Ai fini dell'attuazione del primo comma, il riesame
dei procedimenti istruttori ancora in corso è
effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento. Da tale scadenza
decorrono in ogni caso i termini di cui all'art.4,
comma 12, ed all'art.6, comma 4.
Art.14. ABROGAZIONE E MODIFICAZIONE DI NORME
1. Ai sensi dell'art.2, ottavo comma, della legge 24-12-1993,
n.537, dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono da intendersi abrogati gli artt. 13,
14, 16 primo comma, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23,
28, 41 commi 1 e 2, e 46 del regio decreto 20-7-1934,
n.1303, in quanto risultino incompatibili con le disposizioni
del presente decreto in relazione alle materie da esso
disciplinate.
2. Il secondo comma dell'art.17 del decreto del Presidente
della Repubblica 24-5-1988, n.203, ai fini delle concessioni
e delle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento,
deve intendersi modificato nel senso che le stesse
sono rilasciate sentita la regione interessata, nonché,
limitatamente alle opere di cui all'art.2, comma 1,
lettera a) e b) del presente regolamento, previo parere
dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.
3. Limitatamente alle procedure di concessione e di
autorizzazione disciplinate dal presente regolamento,
non si applicano le norme che prevedono l'acquisizione
del parere della Commissione consultiva per le sostanze
esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno,
di cui all'art.49 del R.D. 18-6-1931, n.773.
(c) 1996 Note's