(G.U. 1-7-1994, N. 425)
REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ABITABILITA', DI COLLAUDO STATICO E DI ISCRIZIONE AL CATASTO.
Art.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento
di autorizzazione all'abitabilità ed i collegati
procedimenti di collaudo statico e di iscrizione al
catasto, e si applica alle opere indicate dall'art.220
del regio decreto 27-7-1934, n.1265.
Art.2. COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ARMATO E A STRUTTURA METALLICA
1. Per le opere di cui all'art.1, contestualmente alla
denuncia dei lavori prevista dall'art.4 della legge
5-11-1971, n.1086, il committente dell'opera conferisce
ad un ingegnere o ad un architetto, iscritto all'albo
professionale da almeno dieci anni, l'incarico di effettuare
il collaudo statico. Il costruttore, nel presentare
la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione
del collaudatore designato, che attesta l'accettazione
dell'incarico, l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo
professionale e l'impegno a non prendere parte alla
direzione e alla esecuzione dei lavori.
2. Completata la struttura con la copertura dell'edificio,
il direttore dei lavori ne dà comunicazione
al comune, al genio civile ed al collaudatore, che
ha sessanta giorni di tempo per effettuare il collaudo.
Art.3. ISCRIZIONE AL CATASTO DELL'IMMOBILE
1. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare,
in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione
al catasto dell'immobile, di cui all'art.52 della legge
28-2-1985, n.47), immediatamente dopo l'ultimazione
dei lavori di finitura e, comunque, entro trenta giorni
dalla installazione degli infissi.
2. Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto
stesso della presentazione, una copia della dichiarazione
con l'attestazione dell'avvenuta presentazione.
3. Sono fatte salve le norme delle regioni e delle province
autonome in materia.
Art.4. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA'
1. Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati
nell'art.220 del regio decreto 27-7-1934, n.1265, possano
essere utilizzati, è necessario che il proprietario
richieda il certificato di abitabilità al sindaco,
allegando alla richiesta il certificato di collaudo,
la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto
dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con
l'attestazione dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione
del direttore dei lavori che deve certificare, sotto
la propria responsabilità, la conformità
rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura
dei muri e la salubrità degli ambienti.
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità;
entro questo termine, può disporre una ispezione
da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza
dei requisiti richiesti alla costruzione per essere
dichiarata abitabile.
3. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale,
trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione
della domanda, l'abitabilità si intende attestata.
In tal caso, l'autorità competente, nei successivi
centottanta giorni, può disporre l'ispezione
di cui al secondo comma del presente articolo, e, eventualmente,
dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui
verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione
per essere dichiarata abitabile.
4. Il termine fissato al secondo comma del presente
articolo, può essere interrotto una sola volta
dall'amministrazione comunale esclusivamente per la
tempestiva richiesta all'interessato di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata,
che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire
autonomamente.
5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta
di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente
dalla data di presentazione degli stessi.
Art.5. ABROGAZIONE DI NORME
1. Ai sensi dell'art.2, ottavo comma, della legge 24-12-1993,
n.537 (concernente la semplificazione e l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi), dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento sono abrogati il
primo comma dell'art.221 del regio decreto 27-7-1934,
n.1265, e il decimo comma dell'art.4 del decreto legge
5-10-1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4-12-1993, n.493, limitatamente alla disciplina
per il rilascio del certificato di abitabilità.
Art.6. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il 29-12-1994.
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