(G.U. 14-7-1994, n.163)
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI COMPITI DELL'ISPESL, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, SECONDO COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1993, N. 268.
(Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico).
Capo I
FUNZIONI
Art.1. COMPITI ED ATTRIBUZIONI
1. Le attività dell'I.S.P.E.S.L. di cui all'art.1,
quarto comma, del decreto legislativo 30-6-1993, n.268,
sono integrate e coordinate con le competenze attribuite
all'Istituto dall'art.3 del decreto del Presidente
della Repubblica 31-7-1980, n.619, dall'art.2 della
legge 12-8-1982, n.597, dal decreto del Presidente
della Repubblica 27-5-1988, n.175, dal decreto legislativo
15-8-1991, n.277, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 10-9-1982, n.915. In particolare:
a) relativamente all'art.1, quarto comma, lettera a),
del decreto legislativo 30-6-1993, n.268, l'attività
di consulenza è effettuata attraverso:
1) la definizione di criteri, modalità e procedure
per la valutazione dei rischi e dei danni per la salute
ai fini della loro eliminazione in base al progresso
tecnico e normativo in sede di consulenza nella elaborazione
dei piani sanitari nazionali e regionali;
2) lo studio delle procedure organizzative e tecniche
nel campo dell'igiene del lavoro e della prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali;
3) la consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione
e ad organismi pubblici e privati, ai fini della valutazione
dei rischi e dei danni per la salute e della loro eliminazione
in base al progresso tecnico;
b) relativamente all'art.1, quarto comma, lettera b),
del citato decreto legislativo 30-6-1993, n.268, la
standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche
e procedure di valutazione dei rischi è attuato
con gli enti normatori nazionali sulla base di appositi
protocolli di intesa, anche in collaborazione con l'Istituto
superiore di sanità;
c) relativamente all'art.1, quarto comma, lettera c),
del citato decreto legislativo 30-6-1993, n.268, per
quanto attiene agli ambienti di lavoro, già
di competenza dell'Istituto, e agli ambienti di vita,
di nuova attribuzione, il compito dell'Istituto si
esplica in via prioritaria nella proposta normativa
all'autorità di vigilanza e nella consulenza
per indicare le misure idonee all'eliminazione dei
fattori di rischio e al risanamento degli ambienti
di vita e di lavoro, ivi compresa la definizione dei
valori limite di esposizione a livello nazionale e
la partecipazione alla formulazione di proposte normative
a livello comunitario;
d) relativamente all'art.1, quarto comma, lettera d),
del citato decreto legislativo 30-6-1993, n.268, l'assistenza
alle imprese si attua attraverso l'indicazione di metodologie
e procedure mirate alla prevenzione degli infortuni
derivanti dall'uso di macchine, attrezzature ed impianti
tecnologici e di processo, nonché alla prevenzione
medesima nelle condizioni ambientali, ivi comprese
l'igiene e la medicina del lavoro. L'assistenza alle
imprese si esplica altresì anche attraverso
la formulazione e la realizzazione di progetti e la
definizione di metodologie per l'informazione e la
formazione del personale, nonché attraverso
la definizione di fattori ergonomici nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature
e nella disposizione di metodi di lavoro e di produzione.
Tutte le iniziative devono essere comunicate alle regioni
interessate;
e) relativamente all'art.1, quarto comma, lettera e),
del citato decreto legislativo 30-6-1993, n.268, l'Istituto
esplica attività di certificazione previa specifica
autorizzazione ministeriale ed in conformità
delle procedure vigenti previste negli atti di recepimento
delle direttive comunitarie e svolge attività
di collaborazione per l'accreditamento di laboratori
sulla base di norme comunitarie;
f) nell'ambito dei compiti di cui all'art.3 del decreto
del Presidente della Repubblica 31-7-1980, n.619, e
dell'art.2 del decreto legge 30-6-1982, n.390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12-8-1982, n.597, l'Istituto
attesta la conformità in fase di costruzione
dei prodotti industriali o parti di essi ovvero dei
materiali ad essi destinati, nonché delle procedure
di fabbricazione, alle disposizioni di legge o di norme
vigenti in materia di omologazione;
g) nell'ambito del reciproco riconoscimento con Paesi
non aderenti alla Comunità europea, a seguito
di accordi di reciprocità stipulati dall'I.S.P.E.S.L.,
l'Istituto attesta la rispondenza dei prodotti, degli
apparecchi e dei dispositivi di cui alla lettera f)
agli standards oggetto dell'accordo. Gli accordi di
reciprocità, sottoscritti dall'I.S.P.E.S.L.,
sono approvati con decreto dei Ministri degli affari
esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale;
h) su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenze
per la vigilanza sulla conformità dei prodotti
industriali finiti alle disposizioni vigenti, finalizzata
alla verifica della loro idonea e corretta installazione,
nonché dell'utilizzazione e dell'esercizio.
Per prodotto industriale finito si intende l'impianto,
la macchina o l'attrezzatura in genere costituita da
componenti o prodotti industriali semplici già
certificati da organismi autorizzati ovvero muniti
di attestazione di conformità da parte del fabbricante,
secondo le procedure imposte dalle direttive comunitarie.
Ancora su richiesta del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato l'I.S.P.E.S.L. effettua
consulenza in tema di pianificazione e omogeneizzazione
delle procedure di certificazione, in armonia alle
disposizioni di legge comunitaria e presta assistenza
sulla corretta applicazione delle stesse sul territorio
nazionale;
i) la certificazione, di cui all'art.1, quarto comma,
lettera i), del decreto legislativo 30-6-1993, n.268,
nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi
sanitari, si effettua, a richiesta e in conformità
alle direttive comunitarie, su macchine e attrezzature
nuove e su nuovi impianti ed è finalizzata alla
prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del lavoro.
Essa consiste in un accertamento delle caratteristiche
costruttive delle macchine, attrezzature ed impianti
per verificarne la rispondenza alla regola d'arte ed
in un esame della loro corretta ubicazione nelle strutture
sanitarie.
2. Le competenze di cui al primo comma sono esercitate:
a) mediante le strutture dell'Istituto articolate secondo
quanto previsto dal capo III del presente regolamento;
b) mediante la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. a consorzi
aventi oggetto e finalità conformi con i suoi
compiti istituzionali. In particolare la partecipazione
dell'I.S.P.E.S.L. ai consorzi è consentita nei
casi in cui non sia opportuno o possibile l'intervento
diretto mediante gli strumenti operativi tipici dell'Istituto
e quando si renda necessaria la collaborazione con
soggetti pubblici o privati mediante la costituzione
di una organizzazione comune; la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L.
è in ogni caso limitata a consorzi che non hanno
fini di lucro. La partecipazione dell'I.S.P.E.S.L.
ai consorzi deve essere autorizzata in via preventiva
dal comitato amministrativo dell'Istituto su proposta
del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico
scientifico. La precisazione delle finalità
da perseguire attraverso ciascun consorzio e l'individuazione
dei soggetti con i quali consociarsi è effettuata
dall'I.S.P.E.S.L. sulla base di uno studio di fattibilità,
tenendo conto di un disciplinare e di uno statuto.
Quanto sopra ai fini della valutazione della convenienza
sotto il profilo tecnico scientifico e giuridico-amministrativo
della partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. Gli statuti
e gli atti costitutivi del consorzio in nessun caso
possono far carico all'I.S.P.E.S.L. di assumere personale
dipendente dai consorzi ai quali l'Istituto partecipa;
c) mediante programmi di ricerca finalizzata. Tali programmi
di durata definitiva, in particolare, riguardano attività
di ricerca, informazione, documentazione, sviluppo
e dimostrazione di prototipi e dispositivi relativi
a prodotti, processi, protocolli e servizi, con particolare
riguardo alla sicurezza, l'igiene e la medicina del
lavoro negli ambienti di lavoro, trasferibili al sistema
produttivo e al tessuto economico-sociale sulla base
della programmazione annuale stabilita dai piani di
attività dell'Istituto. Ai programmi di ricerca
finalizzata possono partecipare dipartimenti dell'I.S.P.E.S.L.,
regioni, unità sanitarie locali e presidi multizonali,
università, enti o consorzi di ricerca, enti
locali, altre amministrazioni dello Stato, imprese
e consorzi di imprese. L'I.S.P.E.S.L. assicura adeguata
pubblicità ai programmi di ricerca proposti
per favorire la massima partecipazione della comunità
scientifica e delle categorie produttive. L'Istituto,
in quanto centro nazionale di informazione, documentazione,
ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario
nazionale, opera, su richiesta, per organismi pubblici
e privati e per le imprese, in materia di tutela della
salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di
lavoro. In relazione, in particolare, alla finalità
di centro nazionale di informazione e documentazione
l'I.S.P.E.S.L. promuove, in collaborazione con le regioni,
un sistema informativo prevenzionale, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato al fine di uniformare
i flussi informativi ed ottimizzare le risorse.
Capo II
(Si omette)
Capo III
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ISTITUTO
Art.6. ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO
1. L'I.S.P.E.S.L. è organizzato in sei dipartimenti
centrali, trentacinque dipartimenti periferici che
operano territorialmente nelle circoscrizioni di cui
alla tabella D del presente regolamento e, con funzioni
di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti,
da tre dipartimenti centrali amministrativi e da un
servizio per la valutazione ed i controlli di gestione.
Art.7. DIPARTIMENTI CENTRALI
1. I dipartimenti centrali sono:
a) igiene del lavoro;
b) medicina del lavoro;
c) tecnologie di sicurezza;
d) insediamenti produttivi ed interazione con l'ambiente;
e) omologazione e certificazione;
f) documentazione, informazione e formazione.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Si omettono perché
inerenti il funzionamento dei Dipartimenti centrali.
13. Il dipartimento igiene del lavoro svolge compiti
di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza
alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli
di laboratorio e standardizzazione delle metodiche
e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti
i rischi di varia natura negli ambienti di lavoro ai
fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali. Il dipartimento inoltre
effettua esami e formula proposte sulle questioni generali
relative alla tutela della salute ed alla sicurezza
negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale
e comunitario. Il dipartimento è articolato
in unità funzionali e laboratori.
14. Il dipartimento medicina del lavoro svolge compiti
di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza
alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli
di laboratorio e standardizzazione delle metodiche
e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti
la salute ed il benessere dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, ai fini della prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali. Il dipartimento effettua
inoltre esami e formula proposte sulle questioni generali
relative alla tutela della salute ed alla sicurezza
negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale
e comunitario. Il dipartimento è articolato
in unità funzionali e laboratori.
15. Il dipartimento tecnologie di sicurezza svolge compiti
di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza
alle imprese, proposta normativa, controlli di laboratorio,
standardizzazione delle metodiche e delle procedure
di valutazione del rischio in materia di sicurezza
e qualità dei materiali, prodotti, macchine,
strutture, impianti, in relazione all'evoluzione tecnologica;
effettua esame e formula proposte relative alla sicurezza
negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale
e comunitario, rilascia certificazione di qualità
dei prodotti, certificazione dei sistemi di sicurezza
nei presidi sanitari ed ospedalieri. Il dipartimento
è articolato in unità funzionali e laboratori.
16. Il dipartimento insediamenti produttivi e interazione
con l'ambiente svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione,
consulenza, assistenza alle imprese, certificazione,
proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione
delle metodiche e delle procedure di valutazione, analisi
dei sistemi ai fini della sicurezza e della compatibilità
ambientale legati ad interazioni tra gli insediamenti
produttivi e l'ambiente esterno, ivi compresi l'analisi
del progetto e l'esercizio di impianti a rischio di
incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27-5-1988, n.175, o comunque connessi
a forme di energia capaci di alterare l'equilibrio
biologico ed ecologico. Il dipartimento è articolato
in unità funzionali e laboratori.
17. Il dipartimento omologazione e certificazione svolge
compiti di coordinamento delle attività di omologazione
di prodotti ed impianti previsti dalla legge 12-8-1982,
n.597, con funzioni sia di indirizzo e di organizzazione,
sia di valutazione dei dati di ritorno e di rilevazione
sperimentale, nonché per una uniforme ed univoca
applicazione delle norme vigenti in materia omologativa.
Svolge inoltre compiti di omologazione di prodotti
ed impianti non direttamente esercitabili dai dipartimenti
periferici, di certificazione ai fini della sicurezza
dei prodotti, di consulenza al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per l'attività
di vigilanza sui prodotti ai fini della sicurezza e
sulle procedure di certificazione. Effettua inoltre
elaborazioni statistiche relative a tutte le attività
di certificazione ed omologazione. Il dipartimento
è articolato in unità funzionali.
18. Il dipartimento documentazione, informazione e formazione
costituisce, con il supporto degli altri dipartimenti
dell'Istituto, il centro nazionale di informazione
e documentazione attinente la salute, la sicurezza
e l'igiene negli ambienti di vita e di lavoro. Il dipartimento
documentazione, informazione e formazione svolge compiti
di acquisizione, esame, elaborazione, classificazione
e divulgazione dei dati attinenti ai compiti dell'Istituto.
Il dipartimento svolge inoltre attività didattica,
formativa, di perfezionamento ed aggiornamento professionale
del Servizio sanitario nazionale. Il dipartimento è
articolato in unità funzionali.
Art.8. DIPARTIMENTI PERIFERICI
1. Ciascun dipartimento periferico opera territorialmente
nelle circoscrizioni riportate nella tabella D. Ciascuno
di essi si articola in tre unità funzionali
tecnico-scientifiche ed in una unità funzionale
amministrativo-contabile.
Capo V
ENTRATE
Art.19. SERVIZI A PAGAMENTO
1. L'Istituto può rendere a pagamento, a richiesta
degli interessati, servizi inerenti alle proprie funzioni
stabilite all'art.1 del decreto legislativo 30-6-1993,
n.268, secondo le tariffe allegate al presente regolamento
(tabelle A, B e C).
2. Annualmente le tariffe sono aggiornate almeno secondo
l'indice ISTAT riscontrato nel mese di dicembre dell'anno
precedente con provvedimento del comitato tecnico-scientifico
approvato dal Ministro della sanità. I proventi
derivanti dai menzionati servizi e prestazioni sono
imputati negli appositi capitoli di entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati all'Istituto, con
provvedimento del Ministro del tesoro, ed utilizzati
a scopi istituzionali.
3. Le tariffe per le prestazioni effettuate dall'Istituto
sono corrisposte, previo pagamento anticipato, mediante
versamento su conti correnti postali intestati all'I.S.P.E.S.L.
e vincolati al Ministero del tesoro. L'Istituto provvede
all'accreditamento mensile, tramite unico postagiro,
a favore della tesoreria provinciale dello Stato di
Roma con imputazione ai rispettivi capitoli di competenza
del bilancio dello Stato, entrate capo XXXI, amministrato
dall'I.S.P.E.S.L. Per le prestazioni che per motivi
particolari e non prevedibili necessitino di integrazione
dei relativi contributi, si provvede ai necessari conguagli
con le modalità suaccennate. Per i servizi pagati
ma non ancora effettuati alla data di entrata in vigore
del presente regolamento non si fa luogo a conguaglio
di tariffa.
Art.32. DISPOSIZIONI NORMATIVE DELL'I.S.P.E.S.L.
1. A norma di quanto previsto dall'art.2, quarto comma
del decreto legislativo 30-6-1993, n.268, i compiti
dell'I.S.P.E.S.L. sono stabiliti dagli artt. 1, 2,
3, 4, 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 31-7-1980, n.619; dall'art.2, commi 1, 2
e 3, dall'art.3, terzo comma, e dall'art.4, primo comma,
del decreto legge 30-6-1982, n.390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12-8-1982, n.597; dal decreto
del Presidente della Repubblica 27-5-1988, n.175; dal
decreto legislativo 15-8-1991, n.277; dal decreto del
Presidente della Repubblica 10-9-1982, n.915; dal decreto
legislativo 30-12-1992, n.502; dal decreto legislativo
7-12-1993, n.517.
Tabella A
(come da art.19, comma 1)
TARIFFE E SERVIZI SVOLTI DALL'I.S.P.E.S.L.
1. ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SU RICHIESTA
DI ORGANISMI PUBBLICI, PRIVATI ED IMPRESE IN MATERIA
DI TUTELA DELLA SALUTE O DELLA SICUREZZA E BENESSERE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
Copertura dei costi con stipula di apposite convenzioni.
2. ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE
IMPRESE.
2.1. Per ore di servizio (accessi, sopralluoghi, studio,
relazione): contributo fisso di L. 480.000 per operatore
più L. 120.000 per ogni ora di servizio o frazione
di ora dopo la quarta, più eventuali spese aggiuntive
forfettizzate per diarie, trasporti e viaggi come da
tabella allegata C.
2.2. Per controlli strumentali, prelievi e analisi di
laboratorio: si applicano le tariffe di cui alla tabella
allegata B
3. ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PREVISTA DA NORME COMUNITARIE
O DA TRATTATI INTERNAZIONALI.
3.1. Esame documentazione: contributo di L. 720.000
per operatore più L. 120.000 per ogni ora di
servizio oltre la sesta.
3.2. Prove di laboratorio: addebito da effettuarsi in
base alle prove eseguite secondo la tabella allegata
B.
3.3. Verifica CE: addebito in base alle apparecchiature
o impianti da certificare secondo la tabella allegata
B.
3.4. Sorveglianza CE: contributo di L. 480.000 per operatore
più L. 120.000 per ogni ora di servizio oltre
la quarta, più eventuali prove presso laboratorio
I.S.P.E.S.L.
4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE, PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE.
4.1. Presso il richiedente: L. 150.000/ora docente più
eventuali spese aggiuntive forfettizzate per diarie,
trasporti e viaggi come da tabella allegata C.
4.2. Presso le sedi I.S.P.E.S.L.: per ogni modulo di
4 ore, L. 200.000 per partecipante.
5. ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE DEI RISULTATI ACQUISITI.
L. 120.000/ora operatore più eventuale costo
telematico.
Tutti i servizi di cui ai punti 2 e 4 resi alle amministrazioni
dello Stato, alle regioni e agli organismi del Servizio
sanitario nazionale sono gratuiti.
Tabella B
(come da art.19, comma 1)
SERVIZI OMOLOGATIVI DELL'ISTITUTO E DELLE UU.SS.LL.
DI CUI ALLA LEGGE 12-8-1982, N. 597
Le tariffe di cui al decreto del Ministero della sanità
del 14-2-1991 sono aggiornate secondo le variazioni
degli indici ISTAT relativi al periodo dicembre 1989
- dicembre 1992 e pertanto sono aumentate del 13,2%,
con esclusione di quelle relative alle verifiche per
l'esclusione o l'esonero presso i costruttori e i rivenditori
di cui alla tariffa IV del decreto del Ministro della
sanità 14-2-1991.
Tabella C
(come da art.19, comma 1)
RIMBORSO FORFETTARIO
Per prestazioni rese a terzi con oneri a loro carico,
sono dovuti all'Istituto i seguenti rimborsi forfettari:
MISSIONI ORARIE NELL'AMBITO DIPARTIMENTALE
- fino a 4 ore.....68.000 (fino 50 Km)...128.000 (fino
100 Km)....188.000 (fino 150 Km).......218.000 (oltre
150 Km)
- fino a 8 ore....71.000 (fino 50 Km)...131.000 (fino
100 Km).....191.000 (fino 150 Km)......221.000 (oltre
150 Km)
- oltre 8 ore......98.000 (fino 50 Km)...158.000 (fino
100 Km).....218.000 (fino 150 Km)......248.000 (oltre
150 Km)
le misure dei rimborsi di cui sopra trovano inoltre applicazione per le missioni del personale della sede centrale nel Lazio.
MISSIONI NELL'AMBITO NAZIONALE.
Per le attività rese in campo nazionale va corrisposto
il rimborso del costo dei biglietti di viaggio o eventuale
indennità chilometrica con pedaggio autostradale
più il rimborso delle spese di missione nella
misura forfettaria di L. 350.000 giornaliere, in caso
di pernottamento e di L. 130.000 giornaliere senza
pernottamento.
(c) 1996 Note's