[Note's] DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 APRILE 1994, N. 441

(G.U. 14-7-1994, n.163)

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI COMPITI DELL'ISPESL, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, SECONDO COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1993, N. 268.

(Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico).

Capo I
FUNZIONI

Art.1. COMPITI ED ATTRIBUZIONI
1. Le attività dell'I.S.P.E.S.L. di cui all'art.1, quarto comma, del decreto legislativo 30-6-1993, n.268, sono integrate e coordinate con le competenze attribuite all'Istituto dall'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 31-7-1980, n.619, dall'art.2 della legge 12-8-1982, n.597, dal decreto del Presidente della Repubblica 27-5-1988, n.175, dal decreto legislativo 15-8-1991, n.277, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982, n.915. In particolare:
a) relativamente all'art.1, quarto comma, lettera a), del decreto legislativo 30-6-1993, n.268, l'attività di consulenza è effettuata attraverso:
1) la definizione di criteri, modalità e procedure per la valutazione dei rischi e dei danni per la salute ai fini della loro eliminazione in base al progresso tecnico e normativo in sede di consulenza nella elaborazione dei piani sanitari nazionali e regionali;
2) lo studio delle procedure organizzative e tecniche nel campo dell'igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
3) la consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e ad organismi pubblici e privati, ai fini della valutazione dei rischi e dei danni per la salute e della loro eliminazione in base al progresso tecnico;
b) relativamente all'art.1, quarto comma, lettera b), del citato decreto legislativo 30-6-1993, n.268, la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e procedure di valutazione dei rischi è attuato con gli enti normatori nazionali sulla base di appositi protocolli di intesa, anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità;
c) relativamente all'art.1, quarto comma, lettera c), del citato decreto legislativo 30-6-1993, n.268, per quanto attiene agli ambienti di lavoro, già di competenza dell'Istituto, e agli ambienti di vita, di nuova attribuzione, il compito dell'Istituto si esplica in via prioritaria nella proposta normativa all'autorità di vigilanza e nella consulenza per indicare le misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di vita e di lavoro, ivi compresa la definizione dei valori limite di esposizione a livello nazionale e la partecipazione alla formulazione di proposte normative a livello comunitario;
d) relativamente all'art.1, quarto comma, lettera d), del citato decreto legislativo 30-6-1993, n.268, l'assistenza alle imprese si attua attraverso l'indicazione di metodologie e procedure mirate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'uso di macchine, attrezzature ed impianti tecnologici e di processo, nonché alla prevenzione medesima nelle condizioni ambientali, ivi comprese l'igiene e la medicina del lavoro. L'assistenza alle imprese si esplica altresì anche attraverso la formulazione e la realizzazione di progetti e la definizione di metodologie per l'informazione e la formazione del personale, nonché attraverso la definizione di fattori ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella disposizione di metodi di lavoro e di produzione. Tutte le iniziative devono essere comunicate alle regioni interessate;
e) relativamente all'art.1, quarto comma, lettera e), del citato decreto legislativo 30-6-1993, n.268, l'Istituto esplica attività di certificazione previa specifica autorizzazione ministeriale ed in conformità delle procedure vigenti previste negli atti di recepimento delle direttive comunitarie e svolge attività di collaborazione per l'accreditamento di laboratori sulla base di norme comunitarie;
f) nell'ambito dei compiti di cui all'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 31-7-1980, n.619, e dell'art.2 del decreto legge 30-6-1982, n.390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-8-1982, n.597, l'Istituto attesta la conformità in fase di costruzione dei prodotti industriali o parti di essi ovvero dei materiali ad essi destinati, nonché delle procedure di fabbricazione, alle disposizioni di legge o di norme vigenti in materia di omologazione;
g) nell'ambito del reciproco riconoscimento con Paesi non aderenti alla Comunità europea, a seguito di accordi di reciprocità stipulati dall'I.S.P.E.S.L., l'Istituto attesta la rispondenza dei prodotti, degli apparecchi e dei dispositivi di cui alla lettera f) agli standards oggetto dell'accordo. Gli accordi di reciprocità, sottoscritti dall'I.S.P.E.S.L., sono approvati con decreto dei Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;
h) su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenze per la vigilanza sulla conformità dei prodotti industriali finiti alle disposizioni vigenti, finalizzata alla verifica della loro idonea e corretta installazione, nonché dell'utilizzazione e dell'esercizio. Per prodotto industriale finito si intende l'impianto, la macchina o l'attrezzatura in genere costituita da componenti o prodotti industriali semplici già certificati da organismi autorizzati ovvero muniti di attestazione di conformità da parte del fabbricante, secondo le procedure imposte dalle direttive comunitarie. Ancora su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenza in tema di pianificazione e omogeneizzazione delle procedure di certificazione, in armonia alle disposizioni di legge comunitaria e presta assistenza sulla corretta applicazione delle stesse sul territorio nazionale;
i) la certificazione, di cui all'art.1, quarto comma, lettera i), del decreto legislativo 30-6-1993, n.268, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, si effettua, a richiesta e in conformità alle direttive comunitarie, su macchine e attrezzature nuove e su nuovi impianti ed è finalizzata alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del lavoro. Essa consiste in un accertamento delle caratteristiche costruttive delle macchine, attrezzature ed impianti per verificarne la rispondenza alla regola d'arte ed in un esame della loro corretta ubicazione nelle strutture sanitarie.
2. Le competenze di cui al primo comma sono esercitate:
a) mediante le strutture dell'Istituto articolate secondo quanto previsto dal capo III del presente regolamento;
b) mediante la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. a consorzi aventi oggetto e finalità conformi con i suoi compiti istituzionali. In particolare la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai consorzi è consentita nei casi in cui non sia opportuno o possibile l'intervento diretto mediante gli strumenti operativi tipici dell'Istituto e quando si renda necessaria la collaborazione con soggetti pubblici o privati mediante la costituzione di una organizzazione comune; la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. è in ogni caso limitata a consorzi che non hanno fini di lucro. La partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai consorzi deve essere autorizzata in via preventiva dal comitato amministrativo dell'Istituto su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico scientifico. La precisazione delle finalità da perseguire attraverso ciascun consorzio e l'individuazione dei soggetti con i quali consociarsi è effettuata dall'I.S.P.E.S.L. sulla base di uno studio di fattibilità, tenendo conto di un disciplinare e di uno statuto. Quanto sopra ai fini della valutazione della convenienza sotto il profilo tecnico scientifico e giuridico-amministrativo della partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. Gli statuti e gli atti costitutivi del consorzio in nessun caso possono far carico all'I.S.P.E.S.L. di assumere personale dipendente dai consorzi ai quali l'Istituto partecipa;
c) mediante programmi di ricerca finalizzata. Tali programmi di durata definitiva, in particolare, riguardano attività di ricerca, informazione, documentazione, sviluppo e dimostrazione di prototipi e dispositivi relativi a prodotti, processi, protocolli e servizi, con particolare riguardo alla sicurezza, l'igiene e la medicina del lavoro negli ambienti di lavoro, trasferibili al sistema produttivo e al tessuto economico-sociale sulla base della programmazione annuale stabilita dai piani di attività dell'Istituto. Ai programmi di ricerca finalizzata possono partecipare dipartimenti dell'I.S.P.E.S.L., regioni, unità sanitarie locali e presidi multizonali, università, enti o consorzi di ricerca, enti locali, altre amministrazioni dello Stato, imprese e consorzi di imprese. L'I.S.P.E.S.L. assicura adeguata pubblicità ai programmi di ricerca proposti per favorire la massima partecipazione della comunità scientifica e delle categorie produttive. L'Istituto, in quanto centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale, opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese, in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. In relazione, in particolare, alla finalità di centro nazionale di informazione e documentazione l'I.S.P.E.S.L. promuove, in collaborazione con le regioni, un sistema informativo prevenzionale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato al fine di uniformare i flussi informativi ed ottimizzare le risorse.

Capo II
(Si omette)

Capo III
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ISTITUTO

Art.6. ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO
1. L'I.S.P.E.S.L. è organizzato in sei dipartimenti centrali, trentacinque dipartimenti periferici che operano territorialmente nelle circoscrizioni di cui alla tabella D del presente regolamento e, con funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti, da tre dipartimenti centrali amministrativi e da un servizio per la valutazione ed i controlli di gestione.

Art.7. DIPARTIMENTI CENTRALI
1. I dipartimenti centrali sono:
a) igiene del lavoro;
b) medicina del lavoro;
c) tecnologie di sicurezza;
d) insediamenti produttivi ed interazione con l'ambiente;
e) omologazione e certificazione;
f) documentazione, informazione e formazione.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Si omettono perché inerenti il funzionamento dei Dipartimenti centrali.
13. Il dipartimento igiene del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti i rischi di varia natura negli ambienti di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il dipartimento inoltre effettua esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori.
14. Il dipartimento medicina del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti la salute ed il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il dipartimento effettua inoltre esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori.
15. Il dipartimento tecnologie di sicurezza svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione del rischio in materia di sicurezza e qualità dei materiali, prodotti, macchine, strutture, impianti, in relazione all'evoluzione tecnologica; effettua esame e formula proposte relative alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario, rilascia certificazione di qualità dei prodotti, certificazione dei sistemi di sicurezza nei presidi sanitari ed ospedalieri. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori.
16. Il dipartimento insediamenti produttivi e interazione con l'ambiente svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione, analisi dei sistemi ai fini della sicurezza e della compatibilità ambientale legati ad interazioni tra gli insediamenti produttivi e l'ambiente esterno, ivi compresi l'analisi del progetto e l'esercizio di impianti a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27-5-1988, n.175, o comunque connessi a forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori.
17. Il dipartimento omologazione e certificazione svolge compiti di coordinamento delle attività di omologazione di prodotti ed impianti previsti dalla legge 12-8-1982, n.597, con funzioni sia di indirizzo e di organizzazione, sia di valutazione dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale, nonché per una uniforme ed univoca applicazione delle norme vigenti in materia omologativa. Svolge inoltre compiti di omologazione di prodotti ed impianti non direttamente esercitabili dai dipartimenti periferici, di certificazione ai fini della sicurezza dei prodotti, di consulenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attività di vigilanza sui prodotti ai fini della sicurezza e sulle procedure di certificazione. Effettua inoltre elaborazioni statistiche relative a tutte le attività di certificazione ed omologazione. Il dipartimento è articolato in unità funzionali.
18. Il dipartimento documentazione, informazione e formazione costituisce, con il supporto degli altri dipartimenti dell'Istituto, il centro nazionale di informazione e documentazione attinente la salute, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di vita e di lavoro. Il dipartimento documentazione, informazione e formazione svolge compiti di acquisizione, esame, elaborazione, classificazione e divulgazione dei dati attinenti ai compiti dell'Istituto. Il dipartimento svolge inoltre attività didattica, formativa, di perfezionamento ed aggiornamento professionale del Servizio sanitario nazionale. Il dipartimento è articolato in unità funzionali.

Art.8. DIPARTIMENTI PERIFERICI
1. Ciascun dipartimento periferico opera territorialmente nelle circoscrizioni riportate nella tabella D. Ciascuno di essi si articola in tre unità funzionali tecnico-scientifiche ed in una unità funzionale amministrativo-contabile.

Capo V
ENTRATE

Art.19. SERVIZI A PAGAMENTO
1. L'Istituto può rendere a pagamento, a richiesta degli interessati, servizi inerenti alle proprie funzioni stabilite all'art.1 del decreto legislativo 30-6-1993, n.268, secondo le tariffe allegate al presente regolamento (tabelle A, B e C).
2. Annualmente le tariffe sono aggiornate almeno secondo l'indice ISTAT riscontrato nel mese di dicembre dell'anno precedente con provvedimento del comitato tecnico-scientifico approvato dal Ministro della sanità. I proventi derivanti dai menzionati servizi e prestazioni sono imputati negli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'Istituto, con provvedimento del Ministro del tesoro, ed utilizzati a scopi istituzionali.
3. Le tariffe per le prestazioni effettuate dall'Istituto sono corrisposte, previo pagamento anticipato, mediante versamento su conti correnti postali intestati all'I.S.P.E.S.L. e vincolati al Ministero del tesoro. L'Istituto provvede all'accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore della tesoreria provinciale dello Stato di Roma con imputazione ai rispettivi capitoli di competenza del bilancio dello Stato, entrate capo XXXI, amministrato dall'I.S.P.E.S.L. Per le prestazioni che per motivi particolari e non prevedibili necessitino di integrazione dei relativi contributi, si provvede ai necessari conguagli con le modalità suaccennate. Per i servizi pagati ma non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo a conguaglio di tariffa.

Art.32. DISPOSIZIONI NORMATIVE DELL'I.S.P.E.S.L.
1. A norma di quanto previsto dall'art.2, quarto comma del decreto legislativo 30-6-1993, n.268, i compiti dell'I.S.P.E.S.L. sono stabiliti dagli artt. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31-7-1980, n.619; dall'art.2, commi 1, 2 e 3, dall'art.3, terzo comma, e dall'art.4, primo comma, del decreto legge 30-6-1982, n.390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-8-1982, n.597; dal decreto del Presidente della Repubblica 27-5-1988, n.175; dal decreto legislativo 15-8-1991, n.277; dal decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982, n.915; dal decreto legislativo 30-12-1992, n.502; dal decreto legislativo 7-12-1993, n.517.

Tabella A
(come da art.19, comma 1)

TARIFFE E SERVIZI SVOLTI DALL'I.S.P.E.S.L.

1. ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SU RICHIESTA DI ORGANISMI PUBBLICI, PRIVATI ED IMPRESE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE O DELLA SICUREZZA E BENESSERE NEI LUOGHI DI LAVORO.
Copertura dei costi con stipula di apposite convenzioni.

2. ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE.
2.1. Per ore di servizio (accessi, sopralluoghi, studio, relazione): contributo fisso di L. 480.000 per operatore più L. 120.000 per ogni ora di servizio o frazione di ora dopo la quarta, più eventuali spese aggiuntive forfettizzate per diarie, trasporti e viaggi come da tabella allegata C.
2.2. Per controlli strumentali, prelievi e analisi di laboratorio: si applicano le tariffe di cui alla tabella allegata B

3. ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PREVISTA DA NORME COMUNITARIE O DA TRATTATI INTERNAZIONALI.
3.1. Esame documentazione: contributo di L. 720.000 per operatore più L. 120.000 per ogni ora di servizio oltre la sesta.
3.2. Prove di laboratorio: addebito da effettuarsi in base alle prove eseguite secondo la tabella allegata B.
3.3. Verifica CE: addebito in base alle apparecchiature o impianti da certificare secondo la tabella allegata B.
3.4. Sorveglianza CE: contributo di L. 480.000 per operatore più L. 120.000 per ogni ora di servizio oltre la quarta, più eventuali prove presso laboratorio I.S.P.E.S.L.

4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE, PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.
4.1. Presso il richiedente: L. 150.000/ora docente più eventuali spese aggiuntive forfettizzate per diarie, trasporti e viaggi come da tabella allegata C.
4.2. Presso le sedi I.S.P.E.S.L.: per ogni modulo di 4 ore, L. 200.000 per partecipante.

5. ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE DEI RISULTATI ACQUISITI.
L. 120.000/ora operatore più eventuale costo telematico.
Tutti i servizi di cui ai punti 2 e 4 resi alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli organismi del Servizio sanitario nazionale sono gratuiti.

Tabella B
(come da art.19, comma 1)

SERVIZI OMOLOGATIVI DELL'ISTITUTO E DELLE UU.SS.LL. DI CUI ALLA LEGGE 12-8-1982, N. 597
Le tariffe di cui al decreto del Ministero della sanità del 14-2-1991 sono aggiornate secondo le variazioni degli indici ISTAT relativi al periodo dicembre 1989 - dicembre 1992 e pertanto sono aumentate del 13,2%, con esclusione di quelle relative alle verifiche per l'esclusione o l'esonero presso i costruttori e i rivenditori di cui alla tariffa IV del decreto del Ministro della sanità 14-2-1991.

Tabella C
(come da art.19, comma 1)

RIMBORSO FORFETTARIO
Per prestazioni rese a terzi con oneri a loro carico, sono dovuti all'Istituto i seguenti rimborsi forfettari:

MISSIONI ORARIE NELL'AMBITO DIPARTIMENTALE
- fino a 4 ore.....68.000 (fino 50 Km)...128.000 (fino 100 Km)....188.000 (fino 150 Km).......218.000 (oltre 150 Km)
- fino a 8 ore....71.000 (fino 50 Km)...131.000 (fino 100 Km).....191.000 (fino 150 Km)......221.000 (oltre 150 Km)
- oltre 8 ore......98.000 (fino 50 Km)...158.000 (fino 100 Km).....218.000 (fino 150 Km)......248.000 (oltre 150 Km)

le misure dei rimborsi di cui sopra trovano inoltre applicazione per le missioni del personale della sede centrale nel Lazio.

MISSIONI NELL'AMBITO NAZIONALE.
Per le attività rese in campo nazionale va corrisposto il rimborso del costo dei biglietti di viaggio o eventuale indennità chilometrica con pedaggio autostradale più il rimborso delle spese di missione nella misura forfettaria di L. 350.000 giornaliere, in caso di pernottamento e di L. 130.000 giornaliere senza pernottamento.




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