[Note's] DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 AGOSTO 1994

(G.U. 26-10-1994, n.251)

ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER L'ADOZIONE DI PIANI DI PROTEZIONE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA DELL'AMBIENTE, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO.

Art.1. PIANI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, ai sensi dell'art.10 della legge 27-3-1992, n.257, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, tenendo conto dei criteri indicati negli articoli seguenti e secondo le modalità di cui all'art.12, terzo comma, della legge 27-3-1992, n.257.

Art.2. CENSIMENTO DEI SITI INTERESSATI DA ATTIVITA' DI ESTRAZIONE DELL'AMIANTO
1. Non esistendo siti interessati da attività di estrazione dei minerali finalizzata alla produzione di amianto, sono censiti soltanto i siti estrattivi di pietre verdi.

Art.3
Si omette perché relativo al censimento delle imprese che hanno utilizzato o utilizzano amianto e di quelle che svolgono attività di smaltimento e bonifica.

Art.4. PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI PER DISMETTERE L'ATTIVITA' ESTRATTIVA E REALIZZARE LA RELATIVA BONIFICA DEI SITI
1. Nella predisposizione dei programmi per realizzare la bonifica dei siti interessati da attività estrattiva dell'amianto, si prendono in considerazione i seguenti aspetti:
a) la stabilizzazione geotecnica della zona di coltivazione, ricorrendo anche, ove necessario, ad interventi di consolidamento e/o disgaggio e/o rimodellazione dei fronti;
b) la stabilizzazione geotecnica delle discariche di sterili e delle altre zone interessate da movimento terra nell'ambito dell'attività mineraria;
c) la prevenzione dai rischi di inquinamento dell'acqua e dell'aria;
d) la risistemazione ambientale e paesaggistica e l'eventuale possibilità di riutilizzo successivo delle aree dismesse;
e) lo smantellamento dei fabbricati o di quelle parti degli stessi che risultano inquinati da amianto, o in alternativa, ove possibile, la bonifica e le proposte di recupero per i fabbricati stessi;
f) i controlli sulla qualità dell'ambiente, con particolare riguardo ai tenori di fibra in atmosfera, durante ed al termine delle operazioni di bonifica;
g) i controlli geotecnici in corso d'opera, laddove siano previste significative opere di risistemazione morfologica;
h) la salvaguardia di eventuali giacimenti di altri minerali di potenziale interesse estrattivo all'interno della stessa area. Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle norme di cui al capo III del decreto legislativo 15-8-1991, n.227, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.5. ARMONIZZAZIONE DEI PIANI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI AMIANTO CON I PIANI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10-9-1982, N. 915
1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982, n.915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.
2. Le regioni e province autonome predispongono un piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che individua la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti di amianto presenti sul territorio, nonché su una appropriata analisi territoriale.
3. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art.6 del citato decreto n.915 del 1982.

Art.6. INDIVIDUAZIONE DEI SITI CHE DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER L'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI AMIANTO
1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27-7-1984 del Comitato interministeriale di cui all'art.5 del citato decreto n.915 del 1982, appositamente autorizzati ai sensi dell'art.6 del decreto suindicato.
2. Lo smaltimento può avvenire in impianti già esistenti ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione di impianto a ciò esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in carico, alla imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto.
3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n.915 del 1982, è consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria-tipo A, purché tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi. Dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.

Art.7. CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI SALUBRITA' ABIENTALE E DI SICUREZZA DEL LAVORO
1. Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere b) ed l) del secondo comma dell'art.10 della citata legge n.257 del 1992, individuano le attività nelle quali è presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto;
b) alla valutazione preventiva di piani di lavoro relativi agli interventi di bonifica di amianto, presentati ai sensi dell'art.34 del citato decreto legislativo n.277 del 1991, e alla vigilanza sulla esecuzione degli interventi stessi;
c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture e impianti, e al rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro.
2. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione sull'attività svolta, nella quale risulti indicato:
a) operatore/i della struttura responsabile degli interventi di prevenzione per i lavoratori esposti al rischio di amianto;
b) livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attività nel territorio;
c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel territorio;
d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate;
e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.

Art.8. RILEVAZIONE SISTEMATICA DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO
1. I piani regionali, identificando una scala di priorità, prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo:
a) miniere di amianto dismesse;
b) stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto;
c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari, navi, barche, aerei, ecc.);
d) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento;
e) edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato;
f) impianti industriali dove è stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi.
2. Nelle indagini riguardanti le miniere di amianto dismesse le regioni e le province autonome si avvalgono della collaborazione dei competenti uffici del Corpo delle miniere.
3. I dati e le informazioni relativi ai censimenti, alle rilevazioni e alle indagini previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento sono comunicati ai comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmente competenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla predisposizione dei piani d'intervento di rispettiva competenza.

Art.9. CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA RELATIVE ALL'AMIANTO
1. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza e controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica che possono dar luogo a produzione di rifiuti di amianto. Nelle suddette azioni di vigilanza e controllo le strutture territoriali verificano in particolare, oltre quanto già previsto dall'art.34 del citato decreto legislativo n.277 del 1991:
1) la corretta classificazione dei rifiuti di amianto, ai sensi della normativa vigente;
2) le modalità di confezionamento, manipolazione ed ammasso temporaneo dei rifiuti di amianto;
3) l'efficienza del sistema di confinamento dell'area oggetto di bonifica;
4) la corretta valutazione e rilevamento del livello di inquinamento interno ed esterno all'area interessata prima, durante e dopo l'intervento medesimo;
5) la documentazione di legge relativa all'affidamento delle operazioni di bonifica ad una ditta specializzata iscritta all'albo di cui all'art.12 della citata legge n.257 del 1992;
6) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto ad un trasportatore autorizzato;
7) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto trasportati ad una discarica idonea ed autorizzata;
b) alla vigilanza e controllo sulle imprese che provvedono alle operazioni di bonifica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9 della citata legge n.257 del 1992.
2. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti, esercitate dalle province, finalizzato:
a) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sulle imprese che provvedono alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione di legge relativa alla consegna ad un impianto di smaltimento idoneo ed autorizzato;
b) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sui sistemi di smaltimento che accolgono i rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione relativa alla gestione dell'impianto prevista dalle norme in materia.
3. Al termine dell'intervento di bonifica viene verificato, dalle strutture di vigilanza e controllo, il grado di risanamento raggiunto dall'area, anche al fine di stabilire la destinazione d'uso.
4. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione dettagliata sull'attività svolta.

Art.10.
Si omette perché relativo ai corsi di formazione professionale.

Art.11.
Si omette perché relativo alla strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo.

Art.12. CENSIMENTO DEGLI EDIFICI NEI QUALI SONO PRESENTI MATERIALI O PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO LIBERO O IN MATRICE FRIABILE
1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell'art.12, quinto comma, della citata legge n.257 del 1992.
2. Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi:
a) Dati relativi al proprietario dell'edificio:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- telefono;
- denominazione della società (per le società indicare i dati del legale rappresentante) (per i condomini indicare i dati dell'amministratore);
- sede;
- partita IVA;
- telefono, telefax;
- codice fiscale.
b) Dati relativi all'edificio:
- indirizzo;
- uso a cui è adibito;
- tipo di prefabbricato: prefabbricato; parzialmente prefabbricato; tradizionale; interamente metallico; in metallo e cemento; in amianto-cemento; non metallico;
- data di costruzione;
- area totale mq;
- numero piani;
- numero locali;
- ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono);
- se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono);
- numero occupanti;
- ditta/e incaricata/e della manutenzione.
c) Dati relativi ai materiali contenenti amianto (indicare il tipo di materiale e l'estensione):
- materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- pannelli interni;
- altri materiali.
4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso sulla base dello schema di cui al terzo comma, lettera b). Anche sulla base delle risposte ricevute, le unità sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità di tale parte del censimento.

Allegati A e B
(Si omettono perché relativi alla scheda di censimento e all'elenco dei codici ISTAT delle aziende con possibile presenza di amianto).




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