(G.U. 26-10-1994, n.251)
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER L'ADOZIONE DI PIANI DI PROTEZIONE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA DELL'AMBIENTE, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO.
Art.1. PIANI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottano, ai sensi dell'art.10 della legge
27-3-1992, n.257, i piani di protezione dell'ambiente,
di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica,
ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto,
tenendo conto dei criteri indicati negli articoli seguenti
e secondo le modalità di cui all'art.12, terzo
comma, della legge 27-3-1992, n.257.
Art.2. CENSIMENTO DEI SITI INTERESSATI DA ATTIVITA'
DI ESTRAZIONE DELL'AMIANTO
1. Non esistendo siti interessati da attività
di estrazione dei minerali finalizzata alla produzione
di amianto, sono censiti soltanto i siti estrattivi
di pietre verdi.
Art.3
Si omette perché relativo al censimento delle
imprese che hanno utilizzato o utilizzano amianto e
di quelle che svolgono attività di smaltimento
e bonifica.
Art.4. PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI PER DISMETTERE L'ATTIVITA'
ESTRATTIVA E REALIZZARE LA RELATIVA BONIFICA DEI SITI
1. Nella predisposizione dei programmi per realizzare
la bonifica dei siti interessati da attività
estrattiva dell'amianto, si prendono in considerazione
i seguenti aspetti:
a) la stabilizzazione geotecnica della zona di coltivazione,
ricorrendo anche, ove necessario, ad interventi di
consolidamento e/o disgaggio e/o rimodellazione dei
fronti;
b) la stabilizzazione geotecnica delle discariche di
sterili e delle altre zone interessate da movimento
terra nell'ambito dell'attività mineraria;
c) la prevenzione dai rischi di inquinamento dell'acqua
e dell'aria;
d) la risistemazione ambientale e paesaggistica e l'eventuale
possibilità di riutilizzo successivo delle aree
dismesse;
e) lo smantellamento dei fabbricati o di quelle parti
degli stessi che risultano inquinati da amianto, o
in alternativa, ove possibile, la bonifica e le proposte
di recupero per i fabbricati stessi;
f) i controlli sulla qualità dell'ambiente, con
particolare riguardo ai tenori di fibra in atmosfera,
durante ed al termine delle operazioni di bonifica;
g) i controlli geotecnici in corso d'opera, laddove
siano previste significative opere di risistemazione
morfologica;
h) la salvaguardia di eventuali giacimenti di altri
minerali di potenziale interesse estrattivo all'interno
della stessa area. Tale attività dovrà
essere condotta nel rispetto delle norme di cui al
capo III del decreto legislativo 15-8-1991, n.227,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.5. ARMONIZZAZIONE DEI PIANI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
DI AMIANTO CON I PIANI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 10-9-1982, N. 915
1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che
tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10-9-1982, n.915, devono essere destinati
esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio
definitivo in discarica controllata.
2. Le regioni e province autonome predispongono un piano
di smaltimento dei rifiuti di amianto che individua
la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti
da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato
sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi
di rifiuti di amianto presenti sul territorio, nonché
su una appropriata analisi territoriale.
3. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce
parte integrante del piano di organizzazione dei servizi
di smaltimento dei rifiuti di cui all'art.6 del citato
decreto n.915 del 1982.
Art.6. INDIVIDUAZIONE DEI SITI CHE DEVONO ESSERE UTILIZZATI
PER L'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI AMIANTO
1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante
impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda
o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni
e dei vincoli di cui alla deliberazione 27-7-1984 del
Comitato interministeriale di cui all'art.5 del citato
decreto n.915 del 1982, appositamente autorizzati ai
sensi dell'art.6 del decreto suindicato.
2. Lo smaltimento può avvenire in impianti già
esistenti ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche
allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione
che esso avvenga in una distinta porzione di impianto
a ciò esclusivamente destinata e che vengano
previste in sede organizzativa apposite prescrizioni
in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di
amianto, alla tenuta di appositi registri di presa
in carico, alla imposizione di vincoli sull'utilizzo
dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione
finale, al fine di evitare la possibilità di
messa in circolo di fibre di amianto.
3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o
prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia
o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali
ai sensi del citato decreto n.915 del 1982, è
consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda
categoria-tipo A, purché tali rifiuti provengano
esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni
e scavi. Dovranno essere adottate, eventualmente, anche
in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di
gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti
contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.
Art.7. CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI SALUBRITA' ABIENTALE
E DI SICUREZZA DEL LAVORO
1. Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui
alle lettere b) ed l) del secondo comma dell'art.10
della citata legge n.257 del 1992, individuano le attività
nelle quali è presente un rischio di esposizione
a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente,
predispongono un piano di indirizzo per l'intervento
delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche
per la protezione dei lavoratori nelle imprese in cui
sia presente un rischio lavorativo da amianto;
b) alla valutazione preventiva di piani di lavoro relativi
agli interventi di bonifica di amianto, presentati
ai sensi dell'art.34 del citato decreto legislativo
n.277 del 1991, e alla vigilanza sulla esecuzione degli
interventi stessi;
c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza
di amianto in edifici, strutture e impianti, e al rilascio
di opportune prescrizioni ai datori di lavoro.
2. Annualmente le strutture territoriali inviano alla
propria regione una relazione sull'attività
svolta, nella quale risulti indicato:
a) operatore/i della struttura responsabile degli interventi
di prevenzione per i lavoratori esposti al rischio
di amianto;
b) livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle
imprese in attività nel territorio;
c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture
contenenti amianto effettuati nel territorio;
d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura
presso le imprese interessate;
e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici,
impianti e/o strutture interessate e relative prescrizioni
impartite circa i piani di controllo e manutenzione.
Art.8. RILEVAZIONE SISTEMATICA DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO
DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO
1. I piani regionali, identificando una scala di priorità,
prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti
possibili situazioni di pericolo:
a) miniere di amianto dismesse;
b) stabilimenti dismessi di produzione di materiali
contenenti amianto;
c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di
bonifica su mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari,
navi, barche, aerei, ecc.);
d) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti
in amianto/cemento;
e) edifici e strutture dove è presente amianto
spruzzato;
f) impianti industriali dove è stato usato amianto
per la coibentazione di tubi e serbatoi.
2. Nelle indagini riguardanti le miniere di amianto
dismesse le regioni e le province autonome si avvalgono
della collaborazione dei competenti uffici del Corpo
delle miniere.
3. I dati e le informazioni relativi ai censimenti,
alle rilevazioni e alle indagini previsti dal presente
atto di indirizzo e coordinamento sono comunicati ai
comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmente
competenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi
necessari alla predisposizione dei piani d'intervento
di rispettiva competenza.
Art.9. CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E DI
BONIFICA RELATIVE ALL'AMIANTO
1. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per
l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza e controllo sui siti interessati da
operazioni di bonifica che possono dar luogo a produzione
di rifiuti di amianto. Nelle suddette azioni di vigilanza
e controllo le strutture territoriali verificano in
particolare, oltre quanto già previsto dall'art.34
del citato decreto legislativo n.277 del 1991:
1) la corretta classificazione dei rifiuti di amianto,
ai sensi della normativa vigente;
2) le modalità di confezionamento, manipolazione
ed ammasso temporaneo dei rifiuti di amianto;
3) l'efficienza del sistema di confinamento dell'area
oggetto di bonifica;
4) la corretta valutazione e rilevamento del livello
di inquinamento interno ed esterno all'area interessata
prima, durante e dopo l'intervento medesimo;
5) la documentazione di legge relativa all'affidamento
delle operazioni di bonifica ad una ditta specializzata
iscritta all'albo di cui all'art.12 della citata legge
n.257 del 1992;
6) la documentazione di legge relativa alla consegna
dei rifiuti di amianto ad un trasportatore autorizzato;
7) la documentazione di legge relativa alla consegna
dei rifiuti di amianto trasportati ad una discarica
idonea ed autorizzata;
b) alla vigilanza e controllo sulle imprese che provvedono
alle operazioni di bonifica, in ottemperanza a quanto
previsto dall'art.9 della citata legge n.257 del 1992.
2. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per
il coordinamento delle funzioni di controllo sulle
attività di smaltimento dei rifiuti, esercitate
dalle province, finalizzato:
a) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno
semestrale, sulle imprese che provvedono alla raccolta
ed al trasporto dei rifiuti di amianto, verificando,
in particolare, la documentazione di legge relativa
alla consegna ad un impianto di smaltimento idoneo
ed autorizzato;
b) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno
semestrale, sui sistemi di smaltimento che accolgono
i rifiuti di amianto, verificando, in particolare,
la documentazione relativa alla gestione dell'impianto
prevista dalle norme in materia.
3. Al termine dell'intervento di bonifica viene verificato,
dalle strutture di vigilanza e controllo, il grado
di risanamento raggiunto dall'area, anche al fine di
stabilire la destinazione d'uso.
4. Annualmente le strutture territoriali inviano alla
propria regione una relazione dettagliata sull'attività
svolta.
Art.10.
Si omette perché relativo ai corsi di formazione
professionale.
Art.11.
Si omette perché relativo alla strumentazione
necessaria per lo svolgimento delle attività
di controllo.
Art.12. CENSIMENTO DEGLI EDIFICI NEI QUALI SONO PRESENTI
MATERIALI O PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO LIBERO O IN
MATRICE FRIABILE
1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura
indicata nell'art.12, quinto comma, della citata legge
n.257 del 1992.
2. Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante
per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico
e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati
a fornire almeno i seguenti elementi informativi:
a) Dati relativi al proprietario dell'edificio:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- telefono;
- denominazione della società (per le società
indicare i dati del legale rappresentante) (per i condomini
indicare i dati dell'amministratore);
- sede;
- partita IVA;
- telefono, telefax;
- codice fiscale.
b) Dati relativi all'edificio:
- indirizzo;
- uso a cui è adibito;
- tipo di prefabbricato: prefabbricato; parzialmente
prefabbricato; tradizionale; interamente metallico;
in metallo e cemento; in amianto-cemento; non metallico;
- data di costruzione;
- area totale mq;
- numero piani;
- numero locali;
- ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono);
- se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione,
indirizzo, telefono);
- numero occupanti;
- ditta/e incaricata/e della manutenzione.
c) Dati relativi ai materiali contenenti amianto (indicare
il tipo di materiale e l'estensione):
- materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo
o a cazzuola;
- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- pannelli interni;
- altri materiali.
4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere
facoltativo per le singole unità abitative private
per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi
proprietari potranno essere invitati a fornire gli
elementi informativi in loro possesso sulla base dello
schema di cui al terzo comma, lettera b). Anche sulla
base delle risposte ricevute, le unità sanitarie
locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto
e le modalità di tale parte del censimento.
Allegati A e B
(Si omettono perché relativi alla scheda di censimento
e all'elenco dei codici ISTAT delle aziende con possibile
presenza di amianto).
(c) 1996 Note's