(G.U. 18-5-1994, n.114)
LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179, RECANTE NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: PROGRAMMAZIONE PER IL QUADRIENNIO 1992-95.
La delibera adottata da questo Comitato il 21 dicembre 1993 ed avente il medesimo titolo della presente delibera viene integrata e sostituita nel testo seguente:
1) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 1992-95.
E' approvato un programma quadriennale 1992-95 di edilizia
residenziale riguardante:
a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti
all'acquisizione, al recupero del patrimonio edilizio
degli enti pubblici ed alla costruzione di abitazioni;
b) gli interventi di edilizia agevolata diretti al recupero
del patrimonio edilizio esistente ed alla costruzione
di abitazioni;
c) gli interventi diretti al recupero del patrimonio
edilizio esistente ed alla costruzione di nuove abitazioni,
realizzati con finanziamento misto pubblico-privato;
d) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate
agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica.
2) PROGRAMMA DI CUI ALLE LETTERE A), C) E D) DEL PUNTO
1: FINANZIAMENTI E PRIORITÀ.
2.1. Il programma quadriennale 1992-95, relativo agli
interventi di cui alle lettere a), c) e d) del punto
1 della presente delibera, è articolato nei
due distinti bienni 1992-93 e 1994-95. Alla copertura
finanziaria complessiva del programma, stimata in lire
11.672 miliardi, si provvede con il gettito dei proventi
dei contributi di cui all'art.10, primo comma, lettere
b) e c), della legge 14-2-1963, n.60, relativi al quadriennio
considerato, nonché con il maggior gettito dei
contributi realizzato nel periodo 1988-1991.
2.2. - 2.3. - 2.4. (Si omettono perché inerenti
la copertura finanziaria).
2.5. Le regioni si attengono, ai fini della propria
programmazione, alle indicazioni di cui appresso.
2.5.1. Le regioni destinano le risorse alle seguenti
tipologie di intervento:
a) una quota non inferiore al 30% per gli interventi
di recupero del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica di cui all'art.11 della legge 17-2-1992, n.179;
b) una quota non inferiore al 15%, ai sensi dell'art.11
della legge 4-12-1993, n.493, per la realizzazione
di interventi al servizio prevalente del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica nell'ambito dei programmi
di recupero urbano definiti dalla norma stessa.
2.5.2. Le regioni interessate da eventi sismici destinano
inoltre una quota non inferiore al 5%, ai sensi dell'art.7,
quarto comma, del provvedimento citato alla lettera
b) del presente punto, alla costruzione di nuove abitazioni
destinate agli occupanti di baracche o di altri locali
adibiti ad abitazioni temporanee, occupati in via provvisoria
appunto a seguito di eventi sismici o altri eventi
straordinari, ed alla eliminazione delle baracche e
degli altri locali anzidetti
2.5.3. Le regioni possono riservare una quota non superiore
al 15%, ai sensi dell'art.4, commi primo e secondo,
della legge n.179/92, per la realizzazione di interventi
da destinare alla soluzione di problemi abitativi di
particolari categorie sociali.
2.5.4. Le restanti disponibilità sono destinate
prioritariamente:
a) al completamento dei programmi di edilizia residenziale
pubblica avviati e non portati a termine per carenza
di finanziamenti, anche in relazione a sopravvenuti
maggiori oneri di esproprio;
b) all'acquisizione ed alla urbanizzazione primaria
e secondaria di aree destinate all'edilizia residenziale
pubblica;
c) alla formazione ed alla realizzazione di programmi
integrati, ai sensi dell'art.16 della legge n.179/92;
d) al recupero ed alla costruzione di alloggi da concedere
in locazione a lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art.9
della legge n.493/93, come integrato dall'art.4 della
legge 28-1-1994, n.85;
e) all'incremento del patrimonio abitativo mediante
nuove costruzioni ed acquisto di immobili di nuova
costruzione;
f) all'adeguamento del patrimonio abitativo esistente
alle norme in materia di sicurezza degli impianti di
cui alla legge 5-3-1990, n.46, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 6-12-1991, n.447, contenente il regolamento
di attuazione della legge stessa, e successive modificazioni;
g) alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione,
all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture
destinate ad alloggi per studenti universitari ed alla
concessione di contributi alle province ed ai comuni,
ove esistono sedi universitarie, per la ristrutturazione
di immobili di loro proprietà da adibire alla
medesima destinazione, ai sensi dell'art.18 della legge
2-12-1991, n.390.
2.6. Per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica
realizzati antecedentemente alla data di entrata in
vigore della legge n.104/92 le regioni, ai sensi dell'art.24,
ottavo comma, della legge stessa, destinano una quota
non superiore al 20% dei fondi programmati per la realizzazione
di opere di urbanizzazione ed interventi di recupero.
3. PROGRAMMA DI CUI ALLA LETTERA B) DEL PUNTO 1: FINANZIAMENTI
E PRIORITÀ.
3.1. - 3.2. (Si omettono perché inerenti la copertura
finanziaria).
3.3. Le regioni si attengono ai fini della propria programmazione,
alle indicazioni di cui ai punti successivi.
3.3.1. Le regioni, nell'ambito della propria programmazione,
destinano le risorse residue di cui ai punti 3.1.2.
e 3.2.2. della presente delibera alle seguenti tipologie
di intervento:
a) una quota non inferiore al 15%, ai sensi dell'art.4,
primo comma, lettera c), della legge n.457/1978, per
la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
di edilizia residenziale;
b) una quota non superiore al 10% per la realizzazione
di opere di risanamento di parti comuni di immobili,
ai sensi dell'art.12 della legge n.179/1992;
c) una quota non superiore al 30% per la formazione
e la realizzazione dei programmi integrati di intervento
di cui all'art.16 della legge n.179/1992.
3.3.2. Le regioni interessate da eventi sismici riservano
altresì una quota non inferiore al 5%, ai sensi
dell'art.7, quarto comma, della legge n.493/1993, alla
costruzione di nuove abitazioni destinate agli occupanti
di baracche o di altri locali adibiti ad abitazioni
temporanee, nonché alla eliminazione delle baracche
e degli altri locali anzidetti.
3.3.3. Le regioni possono inoltre destinare una quota
non superiore al 15%, ai sensi dell'art.4 della legge
n.179/1992 per la realizzazione di interventi da destinare
alla soluzione di problemi abitativi di particolari
categorie sociali. Le regioni possono destinare una
quota, nell'ambito di detto accantonamento, alla soluzione
di eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie
in difficoltà economica.
3.3.4. Le restanti disponibilità sono destinate
prioritariamente:
a) al recupero o alla realizzazione di alloggi destinati,
ai sensi dell'art.8 della legge n.179/1992, alla locazione
per uso abitativo primario per un periodo non inferiore
a otto anni ovvero assegnati in godimento da cooperative
edilizie a proprietà indivisa;
b) al recupero o alla realizzazione di alloggi, ai sensi
e con le modalità di cui all'art.9 della legge
n.179/1992, da assegnare in godimento o in locazione
per uso abitativo per un periodo non inferiore a otto
anni, con successivo trasferimento della proprietà;
c) alla realizzazione di interventi da parte di imprese
di costruzione o loro consorzi, di cooperative a proprietà
individuale o indivisa o loro consorzi, degli I.A.C.P.
e dei comuni, che intendano costruire abitazioni da
assegnare in proprietà;
d) all'adeguamento del patrimonio abitativo esistente
alle norme in materia di sicurezza degli impianti di
cui alla legge n.46/1990 ed al decreto del Presidente
della Repubblica n.447/1991 e successive modificazioni.
3.3.5. Per la eliminazione delle barriere architettoniche
negli insediamenti di edilizia residenziale agevolata
realizzati antecedentemente alla data di entrata in
vigore della legge n.104/1992 le regioni possono destinare
una quota non superiore al 20% dei fondi programmati
per la realizzazione di opere di urbanizzazione ed
interventi di recupero.
3.3.6. Le regioni, in sede di predisposizione dei loro
programmi, determinano le quote di risorse da destinare
ai contributi di edilizia agevolata secondo le modalità
previste dall'art.6, quarto comma, della legge n.179/1992.
3.3.7. I contributi, a valere sui fondi di cui ai punti
3.1.2. e 3.2.2. della presente delibera, possono essere
concessi a cittadini stranieri, ai sensi dell'art.6,
decimo comma, della legge n.179/1992 e tenendo conto
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15-5-1987, recante l'atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni per l'accesso dei cittadini comunitari
all'edilizia residenziale pubblica, e delle disposizioni
di cui al decreto legge 30-12-1989, n.416, convertito
nella legge 28-2-1990, n.39 e recante: "Norme
urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno
dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato".
4. DISPOSIZIONI COMUNI AI PUNTI 2 E 3.
Le regioni, ai fini dell'applicazione dell'art.4, primo
comma, della legge n.179/1992, hanno particolare riguardo
a categorie sociali deboli quali anziani, famiglie
numerose, immigrati, studenti. Il soddisfacimento del
relativo bisogno abitativo può essere attuato
anche mediante il ricorso a particolari tipologie abitative
quali mini-alloggi, alloggi con servizi sociali ad
uso collettivo, case-albergo. Le regioni possono prevedere
l'assegnazione di alloggi a pluralità di soggetti,
purché la dimensione dell'alloggio risulti adeguata
al numero dei soggetti assegnatari ed il corrispettivo
complessivo sia diviso per ciascun soggetto.
5. TIPOLOGIE INNOVATIVE DI INTERVENTO DI CUI AI PUNTI
2 E 3
5.1 Interventi di recupero e di nuova costruzione.
5.1.1 Gli interventi di recupero di cui all'art.11 ai
sensi della legge n.179/1992 possono essere realizzati
su immobili la cui superficie con destinazione residenziale
non sia inferiore al 70% della superficie utile complessiva
o su immobili non residenziali funzionali alla residenza:
i finanziamenti destinati a detti interventi possono
essere utilizzati, ove necessario, per l'acquisizione
degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle
relative urbanizzazioni, nonché per la realizzazione
o l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo
degli abitanti degli immobili da recuperare. Le regioni
nel cui territorio sono individuate province il cui
capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000
abitanti, destinano un quota, in misura non inferiore
al 70% della riserva operata ai sensi della norma richiamata,
ad interventi di edilizia residenziale pubblica localizzati
nelle province medesime. Ai fini dell'attivazione degli
interventi di recupero può essere promossa la
conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art.27
della legge 8-6-1990, n.142.
5.1.2 Gli interventi di recupero e di nuova costruzione
di cui all'art.9 della legge n.493/1993 ed all'art.4
della legge n.85/1994, finalizzati alla realizzazione
di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti
per un periodo non inferiore a otto anni, sono realizzati
dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione,
da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.
Il finanziamento è concesso a parziale copertura
del costo convenzionale.
Il CER definirà le modalità ed i criteri
generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi,
per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso,
nonché per l'individuazione dei locatari.
5.2 Programmi integrati.
5.2.1 I programmi integrati di intervento di cui all'art.16
della legge n.179/1992, promossi dai comuni, sono finalizzati
alla riqualificazione, anche ambientale, del tessuto
urbanistico ed edilizio e sono caratterizzati da una
pluralità di funzioni; dall'integrazione di
diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere
di urbanizzazione; dall'incidenza sulla riorganizzazione
urbana; dal possibile concorso di più operatori
e dal possibile concorso di risorse finanziarie pubbliche
e private. Nella predisposizione dei programmi suddetti
i comuni hanno particolare riguardo per:
a) l'individuazione delle zone urbane interessate, privilegiando
le aree a forte tensione abitativa caratterizzate dalla
compresenza di degrado abitativo e sociale;
b) le modalità di finanziamento, al fine di ottenere,
a parità di investimenti pubblici, il massimo
dei risultati sul versante dei benefici sociali, con
una selezione delle proposte volta a privilegiare quelle
che prevedono l'apporto di risorse aggiuntive provenienti
da soggetti privati, con garanzie sia sul piano produttivo
che gestionale;
c) la determinazione delle tipologie di intervento,
in modo da prevedere un insieme sistematico di opere
relative sia alla residenza sia al tessuto urbano circostante
mediante interventi di urbanizzazione primaria e secondaria,
volti alla riqualificazione edilizia, urbana e ambientale;
d) la diversificazione delle destinazioni d'uso, contemplando
la compresenza di edilizia residenziale e non residenziale
(commerciale, terziario, ecc.);
e) la diversificazione delle tipologie residenziali,
al fine di ottenere una pluralità di interventi
finalizzati alla realizzazione non solo di alloggi
di edilizia sovvenzionata ed agevolata, ma anche di
alloggi da concedere in locazione con o senza trasferimento
differito delle proprietà e di abitazioni da
vendere sul libero mercato.
5.2.2 Al fine di un sollecito avvio delle iniziative
finalizzate alla riqualificazione urbana ed ambientale,
il sindaco può promuovere, per la realizzazione
dei programmi integrati di intervento, la conclusione
di accordi di programma, ai sensi dell'art.27 della
legge n.142/1990.
5.3 Programmi di recupero urbano.
5.3.1 I programmi di recupero urbano, ai sensi dell'art.11
del decreto legge n.398/1993, convertito nella legge
n.493/1993, sono finalizzati al recupero del tessuto
edilizio, urbano ed ambientale e sono caratterizzati
da:
a) un insieme sistematico di opere mirate alla:
- realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle
urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione
ai problemi di accessibilità degli impianti
e dei servizi a rete;
- realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle
opere di urbanizzazione secondaria;
- edificazione di completamento;
- integrazione di complessi urbanistici esistenti;
- inserimento di elementi di arredo urbano;
- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
degli edifici;
b) il concorso di risorse economiche pubbliche e private.
I programmi di recupero sono proposti al comune da operatori
pubblici e privati, anche associati tra loro.
5.3.2 Nella valutazione dei programmi suddetti, i comuni
hanno particolare riguardo per:
a) l'individuazione delle aree di intervento, privilegiando
le localizzazioni in aree ad alta tensione abitativa
caratterizzate dalla compresenza di degrado abitativo
e sociale e nelle quali il patrimonio edilizio pubblico
sia sottoposto ad un effettivo processo di riqualificazione
urbanistica ed ambientale;
b) le modalità di finanziamento, al fine di ottenere,
a parità di investimenti pubblici, il massimo
dei risultati sul versante dei benefici sociali, con
una selezione delle proposte volta a privilegiare quelle
che prevedono un maggior apporto di risorse aggiuntive
provenienti da soggetti privati, con garanzie sia sul
piano produttivo che gestionale.
5.3.3 Le regioni, nel cui territorio sono individuate
province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore
a 300.000 abitanti, destinano una quota, in misura
non inferiore al 70% della riserva operata ai sensi
dell'art.11 del decreto legge n.398/1993, convertito
nella legge n.493/1993, ad interventi al servizio del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica localizzato
nelle province medesime.
5.3.4 Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero
può essere promossa la conclusione di accordi
di programma, ai sensi dell'art.27 della legge n.142/1990.
Agli accordi di programma concernenti le province di
cui al punto 5.3.3., partecipa il Ministero dei lavori
pubblici - Segretariato generale del CER.
6. ANAGRAFE DELL'UTENZA ED INIZIATIVE DI RICERCA, STUDI
E SPERIMENTAZIONE.
6.1. Per la realizzazione dell'anagrafe dell'utenza
di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti
di contributi dello Stato e per iniziative di ricerca,
studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale
di cui all'art.2, primo comma, lettera f), della legge
n.457/1978 si provvede con gli appositi accantonamenti
di cui alla presente delibera. Con successiva delibera
questo Comitato, su proposta del CER, procederà
al riparto delle risorse tra i settori di intervento.
6.2. Il CER definirà i termini e le modalità
per la realizzazione delle anagrafi regionali e per
l'aggiornamento dei dati già inviati, eventualmente
nel contesto di una nuova organizzazione dell'anagrafe
dell'utenza.
6.3. L'utilizzazione dei fondi da destinare a ricerche,
studi e sperimentazione è effettuata nell'ambito
dei seguenti settori:
a) programmatorio: la relativa attività è
diretta sia all'acquisizione sistematica di ogni elemento
di conoscenza del settore abitativo, ivi compreso l'andamento
del mercato delle costruzioni, sia alla promozione
di indagini finalizzate alla conoscenza della qualità
abitativa della residenza e del tessuto urbano;
b) tecnico: il settore tecnico si articola in ricerche
ed interventi sperimentali, correlati organicamente
tra loro e finalizzati alla formazione ed aggiornamento
della normativa tecnica nazionale, al recupero del
patrimonio edilizio ed allo studio di tipologie innovative
per particolari categorie sociali deboli. A tali fini
può essere prevista la costituzione di laboratori
sperimentali tipologici e tecnologici e può
essere altresì prevista, se del caso, la realizzazione
delle relative sedi. Gli interventi sperimentali, in
relazione alla necessità di avviare a soluzione
i problemi delle aree ad alta tensione abitativa, sono
realizzati prioritariamente nell'ambito degli interventi
di recupero, dei programmi di recupero urbano, dei
programmi integrati di intervento di cui rispettivamente
ai punti 5.1., 5.2. e 5.3. della presente delibera
localizzati nelle province il cui capoluogo abbia una
popolazione superiore a 300.000 abitanti;
c) documentativo-informativo: la relativa attività
è finalizzata a garantire la diffusione sistematica
dei contenuti e dei risultati delle ricerche finanziate
dal CER e dell'azione posta in essere dal Segretariato
generale del CER. A tal fine detto Segretariato provvede:
- alla pubblicazione periodica di una riserva specializzata;
- alla attivazione di iniziative di incontro e di dibattito
relative alla politica abitativa;
- alla promozione di concorsi pubblici finalizzati alla
riqualificazione della progettazione degli interventi
di edilizia residenziale pubblica;
d) procedurale: l'attività è diretta allo
studio ed alla predisposizione di modelli operativi
ed organizzativi che consentano l'ottimale realizzazione
dei programmi di intervento.
6.4. Le iniziative di ricerca, studi e sperimentazione
nel settore dell'edilizia residenziale possono essere
svolte nell'ambito di iniziative a carattere internazionale.
6.5. Il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica assicureranno i necessari raccordi operativi
tra le attività di ricerca in corso o da attivarsi
da parte dei rispettivi Dicasteri in materia di edilizia
residenziale.
7. INTERVENTI STRAORDINARI EX ART.3, PRIMO COMMA, LETTERA
Q), DELLA LEGGE N.457/1978.
Gli accantonamenti di cui alla lettera b) dei punti
2.2.2., 2.3. e 3.1.1. della presente delibera sono
finalizzati, ai sensi dell'art.3, primo comma, lettera
q), della legge n.457/1978, alla realizzazione di interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale
per sopperire alle esigenze più urgenti, anche
conseguenti a pubbliche calamità, comportanti
situazioni di emergenza abitativa da affrontare tempestivamente.
I relativi finanziamenti possono essere concessi, in
relazione alla natura dell'evento, secondo il seguente
ordine di priorità:
a) eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane, ecc.);
b) particolare degrado del patrimonio edilizio esistente
pubblico;
c) provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti
ad uso abitativo in relazione a particolari situazioni
di ordine pubblico.
8. FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI.
Per l'attuazione del programma di cui alla presente
delibera ed al fine di accertare la fattibilità
degli interventi richiamata all'art.3, settimo comma,
della legge n.179/1992, come modificato dall'art.7
del decreto legge n.398/1993, convertito nella legge
n.493/1993, possono essere svolte - se del caso - indagini
propedeutiche intese a verificare la compatibilità
degli interventi medesimi con la tutela di interessi
storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici,
ambientali ed idrogeologici: gli accertamenti che si
rendano necessari per la tutela di detti interessi
sono effettuati a cura dell'Amministrazione preposta
alla tutela dell'interesse stesso e l'onere relativo
è posto a carico dei finanziamenti ripartiti
con la presente delibera.
9. PROCEDURE.
9.1. Per l'attuazione del programma di cui alla presente
delibera si applicano le procedure stabilite dall'art.3
della legge n.179/1992, come modificato e integrato
dall'art.7 del decreto legge n.398/1993, convertito
nella legge n.493/1993.
9.1.1. Le regioni e le province autonome approvano i
propri programmi e li trasmettono al CER entro novanta
giorni dalla pubblicazione della presente delibera
nella Gazzetta Ufficiale.
9.1.2. Il Segretariato generale del CER, nei successivi
trenta giorni, effettua la ricognizione dello stato
di attuazione della programmazione regionale ed invita
le regioni che risultino inadempienti a fornire ogni
utile elemento di valutazione entro trenta giorni.
9.1.3. Decorsi i termini di cui al punto precedente,
il Comitato esecutivo del CER pone in essere gli adempimenti
di competenza previsti dall'art.3, commi terzo, quarto
e quinto, della legge n.179/1992.
9.1.4. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo termine di
cui all'art.3, ottavo comma, della legge n.179/1992
come modificato dall'art.7 della legge n.493/1993,
le regioni e le province autonome trasmettono l'elenco
degli interventi per i quali non siano iniziati i lavori
ovvero danno conferma dell'avvio dei lavori per gli
interventi programmati.
9.1.5. Entro il termine fissato al riguardo dall'art.3,
comma 8-bis, della legge n.179/1992, introdotto dall'art.7
del decreto legge n.398/1993, convertito nella legge
n.493/1993, le regioni adottano i provvedimenti di
rilocalizzazione degli interventi e di individuazione
dei soggetti attuatori, dandone immediata comunicazione
al Segretariato generale del CER. Le regioni, entro
trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nella
seconda parte della norma richiamata, trasmettono al
suddetto Segretariato l'elenco dei programmi rilocalizzati
per i quali non siano iniziati i lavori. Il Segretariato
generale del CER accerta l'ammontare delle somme revocate
di diritto ai sensi della disposizione citata: dette
somme tornano nelle disponibilità finanziarie
da ripartire tra le regioni.
9.2. Le regioni trasmettono al Segretariato generale
del CER una relazione sullo stato di attuazione dei
programmi di edilizia residenziale ai sensi dell'art.24
della legge n.179/1992, secondo un apposito schema
predisposto dal Segretariato medesimo, fornendo, in
particolare, dettagliate notizie in merito agli interventi
di recupero, ai programmi integrati di intervento,
ai programmi di recupero urbano, agli interventi da
destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari
categorie sociali. Le informazioni raccolte, organizzate
ed opportunamente elaborate, costituiscono uno strumento
di monitoraggio finalizzato a:
a) consentire un controllo di efficacia della spesa
pubblica nel settore;
b) accrescere la conoscenza del settore, attraverso
una attenta valutazione delle esperienze maggiormente
significative, innovative e sperimentali;
c) mettere a disposizione delle singole regioni un quadro
aggiornato e comparato sulle esperienze maggiormente
significative, innovative e sperimentali.
10. VERIFICA SULL'AMMONTARE DELLE DISPONIBILITÀ.
Il Segretariato generale del CER, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale, verifica l'ammontare delle disponibilità
affluite nel biennio 1992- 1993 e formula al CER eventuali
proposte di variazione finanziaria del programma di
cui alla delibera stessa ai fini delle definitive determinazioni
da parte di questo Comitato.
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