[Note's] DELIBERA CIPE 16 MARZO 1994

(G.U. 18-5-1994, n.114)

LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179, RECANTE NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: PROGRAMMAZIONE PER IL QUADRIENNIO 1992-95.

La delibera adottata da questo Comitato il 21 dicembre 1993 ed avente il medesimo titolo della presente delibera viene integrata e sostituita nel testo seguente:

1) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 1992-95.
E' approvato un programma quadriennale 1992-95 di edilizia residenziale riguardante:
a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti all'acquisizione, al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici ed alla costruzione di abitazioni;
b) gli interventi di edilizia agevolata diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla costruzione di abitazioni;
c) gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla costruzione di nuove abitazioni, realizzati con finanziamento misto pubblico-privato;
d) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica.

2) PROGRAMMA DI CUI ALLE LETTERE A), C) E D) DEL PUNTO 1: FINANZIAMENTI E PRIORITÀ.
2.1. Il programma quadriennale 1992-95, relativo agli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del punto 1 della presente delibera, è articolato nei due distinti bienni 1992-93 e 1994-95. Alla copertura finanziaria complessiva del programma, stimata in lire 11.672 miliardi, si provvede con il gettito dei proventi dei contributi di cui all'art.10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14-2-1963, n.60, relativi al quadriennio considerato, nonché con il maggior gettito dei contributi realizzato nel periodo 1988-1991.
2.2. - 2.3. - 2.4. (Si omettono perché inerenti la copertura finanziaria).
2.5. Le regioni si attengono, ai fini della propria programmazione, alle indicazioni di cui appresso.
2.5.1. Le regioni destinano le risorse alle seguenti tipologie di intervento:
a) una quota non inferiore al 30% per gli interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui all'art.11 della legge 17-2-1992, n.179;
b) una quota non inferiore al 15%, ai sensi dell'art.11 della legge 4-12-1993, n.493, per la realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nell'ambito dei programmi di recupero urbano definiti dalla norma stessa.
2.5.2. Le regioni interessate da eventi sismici destinano inoltre una quota non inferiore al 5%, ai sensi dell'art.7, quarto comma, del provvedimento citato alla lettera b) del presente punto, alla costruzione di nuove abitazioni destinate agli occupanti di baracche o di altri locali adibiti ad abitazioni temporanee, occupati in via provvisoria appunto a seguito di eventi sismici o altri eventi straordinari, ed alla eliminazione delle baracche e degli altri locali anzidetti
2.5.3. Le regioni possono riservare una quota non superiore al 15%, ai sensi dell'art.4, commi primo e secondo, della legge n.179/92, per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali.
2.5.4. Le restanti disponibilità sono destinate prioritariamente:
a) al completamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica avviati e non portati a termine per carenza di finanziamenti, anche in relazione a sopravvenuti maggiori oneri di esproprio;
b) all'acquisizione ed alla urbanizzazione primaria e secondaria di aree destinate all'edilizia residenziale pubblica;
c) alla formazione ed alla realizzazione di programmi integrati, ai sensi dell'art.16 della legge n.179/92;
d) al recupero ed alla costruzione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art.9 della legge n.493/93, come integrato dall'art.4 della legge 28-1-1994, n.85;
e) all'incremento del patrimonio abitativo mediante nuove costruzioni ed acquisto di immobili di nuova costruzione;
f) all'adeguamento del patrimonio abitativo esistente alle norme in materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge 5-3-1990, n.46, ed al decreto del Presidente della Repubblica 6-12-1991, n.447, contenente il regolamento di attuazione della legge stessa, e successive modificazioni;
g) alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari ed alla concessione di contributi alle province ed ai comuni, ove esistono sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione, ai sensi dell'art.18 della legge 2-12-1991, n.390.
2.6. Per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n.104/92 le regioni, ai sensi dell'art.24, ottavo comma, della legge stessa, destinano una quota non superiore al 20% dei fondi programmati per la realizzazione di opere di urbanizzazione ed interventi di recupero.

3. PROGRAMMA DI CUI ALLA LETTERA B) DEL PUNTO 1: FINANZIAMENTI E PRIORITÀ.
3.1. - 3.2. (Si omettono perché inerenti la copertura finanziaria).
3.3. Le regioni si attengono ai fini della propria programmazione, alle indicazioni di cui ai punti successivi.
3.3.1. Le regioni, nell'ambito della propria programmazione, destinano le risorse residue di cui ai punti 3.1.2. e 3.2.2. della presente delibera alle seguenti tipologie di intervento:
a) una quota non inferiore al 15%, ai sensi dell'art.4, primo comma, lettera c), della legge n.457/1978, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale;
b) una quota non superiore al 10% per la realizzazione di opere di risanamento di parti comuni di immobili, ai sensi dell'art.12 della legge n.179/1992;
c) una quota non superiore al 30% per la formazione e la realizzazione dei programmi integrati di intervento di cui all'art.16 della legge n.179/1992.
3.3.2. Le regioni interessate da eventi sismici riservano altresì una quota non inferiore al 5%, ai sensi dell'art.7, quarto comma, della legge n.493/1993, alla costruzione di nuove abitazioni destinate agli occupanti di baracche o di altri locali adibiti ad abitazioni temporanee, nonché alla eliminazione delle baracche e degli altri locali anzidetti.
3.3.3. Le regioni possono inoltre destinare una quota non superiore al 15%, ai sensi dell'art.4 della legge n.179/1992 per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali. Le regioni possono destinare una quota, nell'ambito di detto accantonamento, alla soluzione di eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie in difficoltà economica.
3.3.4. Le restanti disponibilità sono destinate prioritariamente:
a) al recupero o alla realizzazione di alloggi destinati, ai sensi dell'art.8 della legge n.179/1992, alla locazione per uso abitativo primario per un periodo non inferiore a otto anni ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprietà indivisa;
b) al recupero o alla realizzazione di alloggi, ai sensi e con le modalità di cui all'art.9 della legge n.179/1992, da assegnare in godimento o in locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a otto anni, con successivo trasferimento della proprietà;
c) alla realizzazione di interventi da parte di imprese di costruzione o loro consorzi, di cooperative a proprietà individuale o indivisa o loro consorzi, degli I.A.C.P. e dei comuni, che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà;
d) all'adeguamento del patrimonio abitativo esistente alle norme in materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge n.46/1990 ed al decreto del Presidente della Repubblica n.447/1991 e successive modificazioni.
3.3.5. Per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale agevolata realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n.104/1992 le regioni possono destinare una quota non superiore al 20% dei fondi programmati per la realizzazione di opere di urbanizzazione ed interventi di recupero.
3.3.6. Le regioni, in sede di predisposizione dei loro programmi, determinano le quote di risorse da destinare ai contributi di edilizia agevolata secondo le modalità previste dall'art.6, quarto comma, della legge n.179/1992.
3.3.7. I contributi, a valere sui fondi di cui ai punti 3.1.2. e 3.2.2. della presente delibera, possono essere concessi a cittadini stranieri, ai sensi dell'art.6, decimo comma, della legge n.179/1992 e tenendo conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15-5-1987, recante l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'accesso dei cittadini comunitari all'edilizia residenziale pubblica, e delle disposizioni di cui al decreto legge 30-12-1989, n.416, convertito nella legge 28-2-1990, n.39 e recante: "Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato".

4. DISPOSIZIONI COMUNI AI PUNTI 2 E 3.
Le regioni, ai fini dell'applicazione dell'art.4, primo comma, della legge n.179/1992, hanno particolare riguardo a categorie sociali deboli quali anziani, famiglie numerose, immigrati, studenti. Il soddisfacimento del relativo bisogno abitativo può essere attuato anche mediante il ricorso a particolari tipologie abitative quali mini-alloggi, alloggi con servizi sociali ad uso collettivo, case-albergo. Le regioni possono prevedere l'assegnazione di alloggi a pluralità di soggetti, purché la dimensione dell'alloggio risulti adeguata al numero dei soggetti assegnatari ed il corrispettivo complessivo sia diviso per ciascun soggetto.

5. TIPOLOGIE INNOVATIVE DI INTERVENTO DI CUI AI PUNTI 2 E 3
5.1 Interventi di recupero e di nuova costruzione.
5.1.1 Gli interventi di recupero di cui all'art.11 ai sensi della legge n.179/1992 possono essere realizzati su immobili la cui superficie con destinazione residenziale non sia inferiore al 70% della superficie utile complessiva o su immobili non residenziali funzionali alla residenza: i finanziamenti destinati a detti interventi possono essere utilizzati, ove necessario, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni, nonché per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare. Le regioni nel cui territorio sono individuate province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti, destinano un quota, in misura non inferiore al 70% della riserva operata ai sensi della norma richiamata, ad interventi di edilizia residenziale pubblica localizzati nelle province medesime. Ai fini dell'attivazione degli interventi di recupero può essere promossa la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art.27 della legge 8-6-1990, n.142.
5.1.2 Gli interventi di recupero e di nuova costruzione di cui all'art.9 della legge n.493/1993 ed all'art.4 della legge n.85/1994, finalizzati alla realizzazione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni, sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti. Il finanziamento è concesso a parziale copertura del costo convenzionale.
Il CER definirà le modalità ed i criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari.
5.2 Programmi integrati.
5.2.1 I programmi integrati di intervento di cui all'art.16 della legge n.179/1992, promossi dai comuni, sono finalizzati alla riqualificazione, anche ambientale, del tessuto urbanistico ed edilizio e sono caratterizzati da una pluralità di funzioni; dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione; dall'incidenza sulla riorganizzazione urbana; dal possibile concorso di più operatori e dal possibile concorso di risorse finanziarie pubbliche e private. Nella predisposizione dei programmi suddetti i comuni hanno particolare riguardo per:
a) l'individuazione delle zone urbane interessate, privilegiando le aree a forte tensione abitativa caratterizzate dalla compresenza di degrado abitativo e sociale;
b) le modalità di finanziamento, al fine di ottenere, a parità di investimenti pubblici, il massimo dei risultati sul versante dei benefici sociali, con una selezione delle proposte volta a privilegiare quelle che prevedono l'apporto di risorse aggiuntive provenienti da soggetti privati, con garanzie sia sul piano produttivo che gestionale;
c) la determinazione delle tipologie di intervento, in modo da prevedere un insieme sistematico di opere relative sia alla residenza sia al tessuto urbano circostante mediante interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, volti alla riqualificazione edilizia, urbana e ambientale;
d) la diversificazione delle destinazioni d'uso, contemplando la compresenza di edilizia residenziale e non residenziale (commerciale, terziario, ecc.);
e) la diversificazione delle tipologie residenziali, al fine di ottenere una pluralità di interventi finalizzati alla realizzazione non solo di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, ma anche di alloggi da concedere in locazione con o senza trasferimento differito delle proprietà e di abitazioni da vendere sul libero mercato.
5.2.2 Al fine di un sollecito avvio delle iniziative finalizzate alla riqualificazione urbana ed ambientale, il sindaco può promuovere, per la realizzazione dei programmi integrati di intervento, la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art.27 della legge n.142/1990.
5.3 Programmi di recupero urbano.
5.3.1 I programmi di recupero urbano, ai sensi dell'art.11 del decreto legge n.398/1993, convertito nella legge n.493/1993, sono finalizzati al recupero del tessuto edilizio, urbano ed ambientale e sono caratterizzati da:
a) un insieme sistematico di opere mirate alla:
- realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete;
- realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle opere di urbanizzazione secondaria;
- edificazione di completamento;
- integrazione di complessi urbanistici esistenti;
- inserimento di elementi di arredo urbano;
- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici;
b) il concorso di risorse economiche pubbliche e private.
I programmi di recupero sono proposti al comune da operatori pubblici e privati, anche associati tra loro.
5.3.2 Nella valutazione dei programmi suddetti, i comuni hanno particolare riguardo per:
a) l'individuazione delle aree di intervento, privilegiando le localizzazioni in aree ad alta tensione abitativa caratterizzate dalla compresenza di degrado abitativo e sociale e nelle quali il patrimonio edilizio pubblico sia sottoposto ad un effettivo processo di riqualificazione urbanistica ed ambientale;
b) le modalità di finanziamento, al fine di ottenere, a parità di investimenti pubblici, il massimo dei risultati sul versante dei benefici sociali, con una selezione delle proposte volta a privilegiare quelle che prevedono un maggior apporto di risorse aggiuntive provenienti da soggetti privati, con garanzie sia sul piano produttivo che gestionale.
5.3.3 Le regioni, nel cui territorio sono individuate province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti, destinano una quota, in misura non inferiore al 70% della riserva operata ai sensi dell'art.11 del decreto legge n.398/1993, convertito nella legge n.493/1993, ad interventi al servizio del patrimonio di edilizia residenziale pubblica localizzato nelle province medesime.
5.3.4 Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero può essere promossa la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art.27 della legge n.142/1990. Agli accordi di programma concernenti le province di cui al punto 5.3.3., partecipa il Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER.

6. ANAGRAFE DELL'UTENZA ED INIZIATIVE DI RICERCA, STUDI E SPERIMENTAZIONE.
6.1. Per la realizzazione dell'anagrafe dell'utenza di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e per iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'art.2, primo comma, lettera f), della legge n.457/1978 si provvede con gli appositi accantonamenti di cui alla presente delibera. Con successiva delibera questo Comitato, su proposta del CER, procederà al riparto delle risorse tra i settori di intervento.
6.2. Il CER definirà i termini e le modalità per la realizzazione delle anagrafi regionali e per l'aggiornamento dei dati già inviati, eventualmente nel contesto di una nuova organizzazione dell'anagrafe dell'utenza.
6.3. L'utilizzazione dei fondi da destinare a ricerche, studi e sperimentazione è effettuata nell'ambito dei seguenti settori:
a) programmatorio: la relativa attività è diretta sia all'acquisizione sistematica di ogni elemento di conoscenza del settore abitativo, ivi compreso l'andamento del mercato delle costruzioni, sia alla promozione di indagini finalizzate alla conoscenza della qualità abitativa della residenza e del tessuto urbano;
b) tecnico: il settore tecnico si articola in ricerche ed interventi sperimentali, correlati organicamente tra loro e finalizzati alla formazione ed aggiornamento della normativa tecnica nazionale, al recupero del patrimonio edilizio ed allo studio di tipologie innovative per particolari categorie sociali deboli. A tali fini può essere prevista la costituzione di laboratori sperimentali tipologici e tecnologici e può essere altresì prevista, se del caso, la realizzazione delle relative sedi. Gli interventi sperimentali, in relazione alla necessità di avviare a soluzione i problemi delle aree ad alta tensione abitativa, sono realizzati prioritariamente nell'ambito degli interventi di recupero, dei programmi di recupero urbano, dei programmi integrati di intervento di cui rispettivamente ai punti 5.1., 5.2. e 5.3. della presente delibera localizzati nelle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti;
c) documentativo-informativo: la relativa attività è finalizzata a garantire la diffusione sistematica dei contenuti e dei risultati delle ricerche finanziate dal CER e dell'azione posta in essere dal Segretariato generale del CER. A tal fine detto Segretariato provvede:
- alla pubblicazione periodica di una riserva specializzata;
- alla attivazione di iniziative di incontro e di dibattito relative alla politica abitativa;
- alla promozione di concorsi pubblici finalizzati alla riqualificazione della progettazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
d) procedurale: l'attività è diretta allo studio ed alla predisposizione di modelli operativi ed organizzativi che consentano l'ottimale realizzazione dei programmi di intervento.
6.4. Le iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale possono essere svolte nell'ambito di iniziative a carattere internazionale.
6.5. Il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica assicureranno i necessari raccordi operativi tra le attività di ricerca in corso o da attivarsi da parte dei rispettivi Dicasteri in materia di edilizia residenziale.

7. INTERVENTI STRAORDINARI EX ART.3, PRIMO COMMA, LETTERA Q), DELLA LEGGE N.457/1978.
Gli accantonamenti di cui alla lettera b) dei punti 2.2.2., 2.3. e 3.1.1. della presente delibera sono finalizzati, ai sensi dell'art.3, primo comma, lettera q), della legge n.457/1978, alla realizzazione di interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale per sopperire alle esigenze più urgenti, anche conseguenti a pubbliche calamità, comportanti situazioni di emergenza abitativa da affrontare tempestivamente. I relativi finanziamenti possono essere concessi, in relazione alla natura dell'evento, secondo il seguente ordine di priorità:
a) eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane, ecc.);
b) particolare degrado del patrimonio edilizio esistente pubblico;
c) provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo in relazione a particolari situazioni di ordine pubblico.

8. FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI.
Per l'attuazione del programma di cui alla presente delibera ed al fine di accertare la fattibilità degli interventi richiamata all'art.3, settimo comma, della legge n.179/1992, come modificato dall'art.7 del decreto legge n.398/1993, convertito nella legge n.493/1993, possono essere svolte - se del caso - indagini propedeutiche intese a verificare la compatibilità degli interventi medesimi con la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici: gli accertamenti che si rendano necessari per la tutela di detti interessi sono effettuati a cura dell'Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse stesso e l'onere relativo è posto a carico dei finanziamenti ripartiti con la presente delibera.

9. PROCEDURE.
9.1. Per l'attuazione del programma di cui alla presente delibera si applicano le procedure stabilite dall'art.3 della legge n.179/1992, come modificato e integrato dall'art.7 del decreto legge n.398/1993, convertito nella legge n.493/1993.
9.1.1. Le regioni e le province autonome approvano i propri programmi e li trasmettono al CER entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
9.1.2. Il Segretariato generale del CER, nei successivi trenta giorni, effettua la ricognizione dello stato di attuazione della programmazione regionale ed invita le regioni che risultino inadempienti a fornire ogni utile elemento di valutazione entro trenta giorni.
9.1.3. Decorsi i termini di cui al punto precedente, il Comitato esecutivo del CER pone in essere gli adempimenti di competenza previsti dall'art.3, commi terzo, quarto e quinto, della legge n.179/1992.
9.1.4. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo termine di cui all'art.3, ottavo comma, della legge n.179/1992 come modificato dall'art.7 della legge n.493/1993, le regioni e le province autonome trasmettono l'elenco degli interventi per i quali non siano iniziati i lavori ovvero danno conferma dell'avvio dei lavori per gli interventi programmati.
9.1.5. Entro il termine fissato al riguardo dall'art.3, comma 8-bis, della legge n.179/1992, introdotto dall'art.7 del decreto legge n.398/1993, convertito nella legge n.493/1993, le regioni adottano i provvedimenti di rilocalizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori, dandone immediata comunicazione al Segretariato generale del CER. Le regioni, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nella seconda parte della norma richiamata, trasmettono al suddetto Segretariato l'elenco dei programmi rilocalizzati per i quali non siano iniziati i lavori. Il Segretariato generale del CER accerta l'ammontare delle somme revocate di diritto ai sensi della disposizione citata: dette somme tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.
9.2. Le regioni trasmettono al Segretariato generale del CER una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale ai sensi dell'art.24 della legge n.179/1992, secondo un apposito schema predisposto dal Segretariato medesimo, fornendo, in particolare, dettagliate notizie in merito agli interventi di recupero, ai programmi integrati di intervento, ai programmi di recupero urbano, agli interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali. Le informazioni raccolte, organizzate ed opportunamente elaborate, costituiscono uno strumento di monitoraggio finalizzato a:
a) consentire un controllo di efficacia della spesa pubblica nel settore;
b) accrescere la conoscenza del settore, attraverso una attenta valutazione delle esperienze maggiormente significative, innovative e sperimentali;
c) mettere a disposizione delle singole regioni un quadro aggiornato e comparato sulle esperienze maggiormente significative, innovative e sperimentali.

10. VERIFICA SULL'AMMONTARE DELLE DISPONIBILITÀ.
Il Segretariato generale del CER, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, verifica l'ammontare delle disponibilità affluite nel biennio 1992- 1993 e formula al CER eventuali proposte di variazione finanziaria del programma di cui alla delibera stessa ai fini delle definitive determinazioni da parte di questo Comitato.




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