(G.U. 19-2-1994, n.41 supplemento)
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
(Coordinata con le modifiche e integrazioni apportate dal D.L.101/95 e dalla legge di conversione, L.216/95.)
Art.1. PRINCIPI GENERALI
1. In attuazione dell'art.97 della Costituzione l'attività
amministrativa in materia di opere e lavori pubblici
deve garantirne la qualità e uniformarsi ai
criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure
improntate a tempestività, trasparenza e correttezza,
nel rispetto del diritto comunitario e della libera
concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici
di competenza delle regioni anche a statuto speciale,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni
della presente legge costituiscono norme fondamentali
di riforma economico-sociale e principi della legislazione
dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a
statuto speciale e dell'art.117 della Costituzione,
anche per il rispetto degli obblighi internazionali
dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell'art.2, terzo comma, lettera
d), della legge 23-8-1988, n.400 (L.400/88 inerente
"Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"),
emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni in conformità alle
norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere
derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione
espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.
Art.2. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
DELLA LEGGE
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e
del regolamento di cui all'art.3, secondo comma, si
intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti
di cui al secondo comma del presente articolo, le attività
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,
restauro e manutenzione di opere e impianti <<anche
di presidio e difesa ambientale>> (parole aggiunte
dal D.L.101/95), ad esclusione di quelli ricadenti
nell'ambito di applicazione della normativa nazionale
di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio,
del 18-6-1992.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di
cui all'art.3, secondo comma, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento
autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici,
agli enti e alle amministrazioni locali, alle loro
associazioni e consorzi nonché agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari
di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico
servizio, alle società con capitale pubblico,
in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto
della propria attività la produzione di beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato
in regime di libera concorrenza nonché, qualora
operino in virtù di diritti speciali o esclusivi,
ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti
di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del
14-6- 1993, salvo modifiche e integrazioni all'atto
del recepimento della direttiva medesima;
<< c) ai soggetti privati, relativamente a lavori
di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n.406, nonché ai lavori civili relativi
ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il
tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici
destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali,
di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di
cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico,
in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,
superi il 50% dell'importo dei lavori.>> (lettera
così sostituita dal D.L.101/95)
c-bis) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: <<I requisiti di qualificazione di cui
alla presente legge sono richiesti al concessionario
ed alle imprese collegate o controllate nei limiti
in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto
della concessione>>;
c-ter) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
<<5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente
articolo, per imprese collegate si intendono le imprese
di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
19 dicembre 1991, n.406>>. (Lettere aggiunte
dalla L.216/95)
3. Ai soggetti di cui al secondo comma, lettera a),
qualora affidino concessioni di lavori pubblici di
qualsiasi importo, si applicano le disposizioni di
cui alla presente legge, limitatamente agli artt. 4,
8, settimo comma, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31,<<31-bis,>>
(modifica apportata dalla L.216/95) 32 e 34, nonché
agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 esclusivamente se
il concorrente intende eseguire i lavori oggetto della
concessione con la propria organizzazione di impresa.
Ai soggetti di cui al secondo comma, lettera b), si
applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione
degli artt. 5, 6, 14, <<17,>> (parola aggiunta
dal D.L.101/95), 18, 26, 27 e 35. Ai soggetti di cui
al secondo comma, lettera c), si applicano le disposizioni
della presente legge limitatamente agli artt. 4, 8,
9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 34.
4. I soggetti di cui al secondo comma, lettera b) sono
obbligati ad appaltare a terzi i lavori pubblici non
realizzati direttamente o tramite imprese controllate.
Ai fini del presente comma si intendono per soggetti
terzi anche le imprese collegate. I requisiti di qualificazione
di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario
ed alle imprese collegate o controllate nei limiti
in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto
della concessione.
5. In deroga a quanto previsto dal quarto comma, nei
tre anni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, i soggetti di cui al secondo
comma, lettera b), possono fare eseguire i lavori oggetto
della concessione ad imprese collegate, nella misura
massima del 30 per cento. I prezzi degli appalti conferiti
a imprese collegate sono determinati applicando la
media dei ribassi per lavori similari affidati previo
esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione
privata dal concessionario ovvero dall'amministrazione
concedente negli ultimi sei mesi.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo
con personalità giuridica, istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale, non
aventi carattere commerciale o industriale e la cui
attività sia finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri
enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico,
ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo
di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione,
di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura
non inferiore alla metà da componenti designati
dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento
dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di
cui al secondo comma, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti
di cui al secondo comma, lettere b) e c).
Art.3. DELEGIFICAZIONE
1. E' demandata alla potestà regolamentare del
Governo, ai sensi dell'art.17 secondo comma, della
legge 23-8-1988, n.400 (inerente "Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri"), con le modalità di cui
al presente articolo e secondo le norme di cui alla
presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione
dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto
tecnico - amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici, nonché degli
incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità
degli atti procedimentali, anche mediante informazione
televisiva o trasmissione telematica, nonché
alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono
alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare
di cui al primo comma il Governo, <<entro il
30 settembre 1995>> (così modificato dal
D.L.101/95), adotta apposito regolamento, di seguito
così denominato, che, insieme alla presente
legge, costituisce l'ordinamento generale in materia
di lavori pubblici, recando altresì norme di
esecuzione ai sensi del sesto comma. Il predetto atto
assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente
e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà
di stabilimento e della libera prestazione dei servizi,
la presente legge, nonché, per quanto non da
essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni
nazionali di recepimento della normativa comunitaria
vigente nella materia di cui al primo comma. Il regolamento
è adottato su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente
e per i beni culturali e ambientali, sentiti i ministri
interessati previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni
dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di
cui al presente comma si provvede altresì alle
successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
<<Sullo schema di regolamento il Consiglio di
Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento
è emanato.>>; (periodo aggiunto dall'art.3
del D.L.101/95)
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate
dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento,
le direttive comunitarie nella materia di cui al primo
comma che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati
che disciplinano la materia di cui al primo comma,
ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.
<<Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo
la sua pubblicazione in apposito supplemento della
Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla
ripubblicazione della presente legge, coordinata con
le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995,
n.101, come modificato dalla relativa legge di conversione,
dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre
disposizioni legislative non abrogate in materia di
lavori pubblici>>; (periodo così sostituito
dalla lettera a-bis comma 1, art.3, L.216/95).
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è
adottato, ai sensi dell'art.17, terzo comma, della
legge 23-8-1988, n.400, il nuovo capitolato generale
d'appalto che entra in vigore contestualmente al regolamento.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato
di concerto con il ministro per i Beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, sono adottati uno o più
capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione
di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché
di superfici decorate di monumenti architettonici e
di materiali di scavo.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui
alla presente legge <<oltre alle materie per
le quali è di volta in volta richiamato>>
(parole aggiunte dalla lettera c, comma 1, art.3, D.L.101/95).,
definisce in particolare:
a) le modalità di esercizio della vigilanza di
cui all'art.4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
procedimento e la ripartizione dei compiti e delle
funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del
procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze
di servizi di cui all'art.7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione,
all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili
di cui all'art.12, nonché le modalità
per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare
per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di
lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo
verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia
ai sensi e per gli effetti dell'art.13, settimo comma;
f) i tempi e le modalità di predisposizione,
di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui
all'art.14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti,
gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie
di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria
<<di cui all'art.17, comma>> (così
modificato dalla lettera c) comma1, art.3, L.216/95);
i) (lettera abrogata dal comma1, art.3, L.216/95);
l) specifiche modalità di progettazione e di
affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione
dei beni tutelati ai sensi della legge 1-6-1939, n.1089,
e successive modificazioni, anche in deroga agli artt.
16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalità di espletamento della attività
delle commissioni giudicatrici di cui all'art.21;
n) (lettera abrogata dal comma1, art.3, L.216/95);
o) le procedure di esame delle proposte di variante
di cui all'art.25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'art.26, sesto
comma, secondo l'importo dei lavori e le cause che
le determinano, nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per
la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto
appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle
riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua
sulla base di apposite certificazioni di qualità
dell'opera e dei materiali e le relative modalità
di rilascio; le norme concernenti le modalità
del collaudo di cui all'art.28 e il termine entro il
quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli
ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare
il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi,
i relativi compensi, i requisiti professionali secondo
le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni
ai sensi dell'art.29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi
di cui all'art.30, le condizioni generali e particolari
delle polizze e i massimali garantiti, nonché
le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie
di cui al medesimo art.30; le modalità di prestazione
della garanzia in caso di riunione di concorrenti di
cui all'art.13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui
all'art.33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla
categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art.18,
terzo comma, della legge 19-3-1990, n.55, come sostituito
dall'art.34, primo comma, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le
sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine
di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione
dei lavori stessi, le modalità di corresponsione
agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione
allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è
istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita
commissione di studio composta da docenti universitari,
funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione
professionale. Per il funzionamento della commissione
e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi
con decreto del ministro dei Lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività
svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni
da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici.
<<7-bis. Entro il 1o gennaio 1996, con decreto
del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro della difesa, è adottato apposito
regolamento, in armonia con le disposizioni della presente
legge, per la disciplina delle attività del
Genio militare, in relazione a lavori strettamente
connessi alle esigenze della difesa militare. Sino
alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento
restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli
ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n.49, sulla cooperazione
allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale,
sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto
della specialità delle condizioni per la realizzazione
di detti lavori e delle procedure applicate in materia
dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione
europea.
7-quater. (soppresso dalla legge di conversione)>>
(Comma aggiunti dall'art.3, D.L.101/95).
Art.4. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di
cui all'art.1, primo comma, nella materia dei lavori
pubblici, anche di interesse regionale, è istituita,
con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed è
organo collegiale costituito da cinque membri nominati
con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
I membri dell'Autorità al fine di garantire
la pluralità delle esperienze e delle conoscenze,
sono scelti tra personalità che operano in settori
tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.
L'Autorità sceglie il presidente tra i propri
componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque
anni e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, non possono essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire
cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici.
I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o,
se professori universitari, in aspettativa per l'intera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
è determinato il trattamento economico spettante
ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo
di lire 1.250.000.000 annue.
4. L'Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l'economicità
di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa
e regolamentare in materia verificando, anche con indagini
campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato
pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza
o di applicazione distorta della normativa sui lavori
pubblici;
e) formula al ministro dei Lavori pubblici proposte
per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni
riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli
atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
al sedicesimo comma, lettera b);
4) alla frequanza del ricorso a sospensioni dei lavori
o a varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei
confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio
dei lavori pubblici di cui al decimo comma, lettera
c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7
e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'art.8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità
si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di
cui al decimo comma, lettera c), delle unità
specializzate di cui all'art.14, primo comma, del decreto
legge 13-5-1991, n.152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12-7-1991, n.203, nonché, per le
questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità
può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici,
agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché
ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente,
anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente
ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento
di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei
lavori; anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse,
può disporre ispezioni, avvalendosi <<del
Servizio di ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo
5>>, e della collaborazione di altri organi dello
Stato, può disporre perizie ed analisi economiche
e statistiche nonché la consultazione di esperti
in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti
le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità
sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria
medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti
ai quali è richiesto di fornire gli elementi
di cui al sesto comma sono sottoposti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire
50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti,
ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni
od esibiscono documenti non veritieri. L'entità
delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale
dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme
vigenti.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di
fornire gli elementi di cui al sesto comma appartengano
alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati
dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità,
l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi
agli organi di controllo e, se le irregolarità
hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali
competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla
realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio
per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi
anche ai soggetti interessati e alla procura generale
della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti
ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) (Si omette perché abrogata dall'art.3-bis
della L.216/95);
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
11. 12. 13. (Si omettono perché abrogati dall'art.3-bis
della L.216/95).
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato
in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi
sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni,
anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi
della Ragioneria generale dello Stato, dei ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(IS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione
province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle casse
edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori
pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i lavori pubblici su tutto
il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, gli affidamenti
e le aggiudicazioni, le imprese partecipanti, l'impiego
della mano d'opera e le relative norme di sicurezza,
i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati,
i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione
degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei
lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici,
le relazioni di cui all'art.14, ottavo comma, nonché
l'elenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico
con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, nonché con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo
reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità
richiesti dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione
di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle
amministrazioni interessate.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici
di importo superiore a 80.000 ECU, entro quindici giorni
dalla data del verbale di gara o di definizione della
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione
dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di
gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione,
il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario
e del progettista e, entro trenta giorni dalla data
del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli
stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione
del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto
che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i
dati richiesti è sottoposto, con provvedimento
dell'Autorità, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni.
La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni
se sono forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al diciassettesimo comma, relativi
ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale,
sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio
dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione
centrale.
Art.5. Si omette perché relativo a norme finanziarie.
Art.6. MODIFICA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE COMPETENZE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
1. E' garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa,
nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione
del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo
organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Si omette perché modificativo della legge
18- 10-1942, n.1460.
3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi
dell'art.1, terzo comma, della legge 20-4-1952, n.524
(L.524/52 concernente "Modificazioni a disposizioni
della legge 18-10-1942, n.1460, sulla costituzione
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della
legge 17-8- 1942, n.1150, sui piani regolatori"),
sono altresì garantiti:
a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta
dall'Autorità;
b) l'assolvimento dell'attività di consulenza
tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste
di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. <<Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi
entro il 1o gennaio 1996>> (parole così
sostituite dal D.L.101/95, art.4), si provvede ad attribuire
al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie
identiche o affini a quelle già di competenza
del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali,
con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, siano stati affidati ad altri
organi istituiti presso altre amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo. <<Con il
medesimo decreto si provvede ad; integrare la rappresentanza
delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché
ad integrare analogamente la composizione dei comitati
tecnici amministrativi.>>(periodo così
sostituito dal D.L.101/95, art.4). Sono fatte salve
le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali..
5. <<5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi
di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché
parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni,
sempre superiori a tale Importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore
a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio Superiore
sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi
presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche,
la cui composizione viene parimenti modificata secondo
quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico
di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessità,
il provveditore sottopone il progetto, con motivata
relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.>>(comma
interamente sostituito dalla lettera c), art.4, D.L.101/95);
<<5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea
generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sono valide con la presenza di un terzo dei componenti
ed i pareri sono validi quando siano deliberati con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
all'adunanza.>> (comma aggiunto dalla lettera
d), art.4, D.L.101/95)
Art.7. MISURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA FUNZIONALITA'
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
<<1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n.241, e successive modificazioni, nell'ambito
del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi
di formazione del programma dei lavori pubblici da
eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi
oggetto del programma stesso, nonché un responsabile
unico del procedimento di attuazione di ogni singolo
intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento
e dell'esecuzione dello stesso.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i
casi in cui il coordinatore unico può coincidere
con il responsabile del procedimento di uno o più
interventi. Il regolamento determina altresì
l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali
il responsabile del procedimento può coincidere
con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento tali
facoltà possono essere esercitate per lavori
di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti
individuano direttamente la figura professionale del
coordinatore unico e del responsabile del procedimento.
Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto legge
3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile
del procedimento per ogni singolo intervento può
essere nominato un responsabile per ciascuna delle
fasi di cui al comma 1.
3. Il coordinatore unico coordina l'attività
dei responsabili dei singoli interventi ai fini della
formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti
preliminari che ne costituiscono parte integrante,
dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in
esito alla pubblicazione del programma; assume, su
segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti
necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità
o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore
unico verifica altresì la copertura finanziaria
degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la
libera disponibilità delle aree e degli immobili
necessari.
4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento
assicurano, per l'attività di rispettiva competenza,
il controllo sui livelli di prestazione, di qualità
e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma
oltre che al corretto e razionale svolgimento delle
procedure.
4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti
di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi
di svolgimento del processo attuativo necessari per
l'attività di coordinamento, di indirizzo e
di controllo di competenza del coordinatore stesso;
segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni,
impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.
4-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina
1e ulteriori funzioni del responsabile del procedimento,
coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori
Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere
capo e del direttore dei lavori come definite dalla
normativa vigente.
4-quater. In fase di prima applicazione della presente
legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 3 aprile 1995, n.101, qualora, per carenze
di organico accertate e certificate dal coordinatore
unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), non siano in grado di svolgere le necessarie attività
di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso
coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi,
le predette attività di supporto possono essere
affidate, con le procedure e le modalità previste
dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno
1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
a professionisti o a società di servizi esterni
ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze
specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, - organizzativo e legale e che abbiano
stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa
a copertura dei rischi di natura professionale.
4-quinquies. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni,
nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione
dell'intervento, il responsabile del procedimento procede
ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto
1990, n.241, e successive modificazioni>>;
b) al comma 5, dopo le parole: <<la conferenza
di servizi>> sono inserite le seguenti: <<convocata
ai sensi del comma 4-quinquies>> (comma interamente
sostituiti dal comma1, art.4-bis, L.216/95);
5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto
definitivo, successivamente alla pronuncia da parte
dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione
d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa
vigente, nonché al perfezionamento dell'intesa
di cui al secondo comma dell'art.81 del decreto del
Presidente della repubblica 24-7-1977, n.616. In caso
di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni
statali, ricomprese nella programmazione di settore
e per le quali siano immediatamente utilizzabili i
relativi finanziamenti, le predette pronunce e intese,
qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla
richiesta da parte dell'amministrazione statale competente,
possono essere acquisite nell'ambito della conferenza
di servizi <<convocata ai sensi del comma 4-quinquies>>
(parole aggiunte dal comma1, art.4-bis, L.216/95).
6. Il regolamento prevede altresì le forme di
pubblicità dei lavori della <<conferenza
di servizi di cui al comma 5>> (parole modificate
dal comma1, art.4-bis, L.216/95), nonché degli
atti da cui risultino le determinazioni assunte da
ciascuna amministrazione interessata.
7. La conferenza di servizi può richiedere, se
necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente
ai progettisti.
8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella
conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla
formazione della loro volontà e sono rappresentate
da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti
alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione
all'oggetto del procedimento.
Art.8. QUALIFICAZIONE
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di cui all'art.1, primo comma, della presente legge,
i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono
essere qualificati ed improntare la loro attività
ai principi della qualità, della professionalità
e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi
e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti
a certificazione obbligatoria ai sensi del secondo
comma del presente articolo.
2. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art.17, secondo comma, della legge 23-8-1988,
n.400 (inerente "Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri"), su proposta del ministro dei Lavori
pubblici, di concerto con il ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato e con il ministro
per i Beni culturali e ambientali, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, è istituito,
tenendo conto della normativa vigente in materia, un
sistema di qualificazione per chi esegue, in qualità
di appaltatore, concessionario o subappaltatore, lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento
alle tipologie e all'importo dei lavori.
3. Il sistema di qualificazione, articolato in enti
di accreditamento pubblici e in organismi di certificazione
pubblici o di diritto privato, accerta e attesta l'esistenza
nei soggetti qualificati di:
a) sistemi di qualità conformi alle norme europee
delle serie UNI EN 29000 e UNI EN 29004 certificati
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI EN 45000 e, in particolare, della serie
UNI EN 45012 (La norma europea UNI EN 29000, adottata
dal CEN il 10-12- 1987, reca "Regole riguardanti
la conduzione aziendale per la qualità e l'assicurazione
della qualità. Criteri di scelta e di utilizzazione";
la norma europea UNI EN 29004, adottata dal CEN il
10-12-1987, riguarda "Criteri riguardanti la conduzione
aziendale per la qualità e i sistemi qualità
aziendali". Le norme della serie UNI EN 45000
costituiscono la base comune sulla quale si attuano
le procedure per riconoscere i risultati delle prove
e dei certificati rilasciati. La norma europea UNI
EN 45012, adottata dal CEN/CENELEC il 23-6-1989, concerne
"Criteri generali per gli organismi di certificazione
dei sistemi qualità");
b) ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-
finanziari e morali, articolati secondo importi e tipologie
di lavori. In particolare, la capacità tecnico-organizzativa
dovrà essere accertata sulla base dei titoli
di studio e della professionalità dell'imprenditore
e dei dirigenti dell'impresa, sulla base delle opere
e dei lavori eseguiti negli ultimi anni con l'indicazione
dei relativi importi, della tipologia e della buona
esecuzione, sulla base della disponibilità,
a titolo di proprietà o di locazione finanziaria,
delle attrezzature e dei mezzi d'opera, dell'organico
medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati
e operai, integrato dalla certificazione relativa alle
coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti
con riferimento agli ultimi anni, nonché sulla
base di ogni altro elemento utile. La capacità
economico-finanziaria dovrà essere attestata
con i bilanci o con la documentazione contabile relativi
agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento
utile.
4. Il regolamento di cui al secondo comma definisce
in particolare:
a) le modalità di accertamento dei sistemi di
qualità di cui al terzo comma, lettera a) nel
rispetto della normativa vigente;
b) le modalità di accertamento degli ulteriori
requisiti di cui al terzo comma, lettera b).
5. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione
del regolamento di cui al secondo comma, gli organismi
pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso
gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti
di bilancio.
6. Il regolamento di cui al secondo comma disciplina
le modalità dell'esercizio, parte dell'Ispettorato
generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per
i contratti di cui al sesto comma dell'art.6 della
legge 10-2-1962, n.57, delle competenze già
attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi
del presente articolo.
<<7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale
dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione
da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure
di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti
dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto
previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia
di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate
le norme incompatibili relative alla sospensione e
alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio
1962, n.57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati
in base alla normativa previgente. A decorrere dal
1o gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono
direttamente le stazioni appaltanti sulla base dei
medesimi criteri>>; (comma interamente sostituito
dal comma 1, art.4-ter, L.216/95)
8. <<A decorrere dal 1o gennaio 2000>> (parole
sostituite dal comma 1, art.4-ter, L.216/95), i lavori
pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, e non esclusi ai sensi del settimo comma
del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è vietata, per
l'affidamento di lavori pubblici l'utilizzazione degli
albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti
di cui all'art.2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 2 e <<sino al 31 dicembre 1999>>
(parole così sostituite dal comma 1, art.4-ter,
L.216/95), l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera
b) del terzo comma è accertata in base al certificato
di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per
le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti
alla Comunità europea, in base alla certificazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. <<A decorrere dal 1o gennaio 2000>>
(parole così sostituite dal comma 1, art.4-ter,
L.216/95), è abrogata la legge 10-2-1962, n.57.
Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19-3-1990,
n.55 e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 3 dell'art.9 e <<fino
al 31 dicembre 1999>> (parole così sostituite
dal comma 1, art.4-ter, L.216/95), ai fini della partecipazione
alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei
lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi
della legge 10-2-1962, n.57, e successive modificazioni
e integrazioni, e della legge 15-11-1986, n.768, e
sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati
ai sensi del medesimo terzo comma dell'art.9.
Art.9. NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI ALLE GARE
1. Fermo restando quanto disposto dall'art.8, <<fino
al 31 dicembre 1999>> (parole modificate dall'art.5,
D.L.101/95) la partecipazione alle procedure di affidamento
dei lavori pubblici è altresì regolata
dalle norme di cui alla legge 10-2-1962, n.57, e successive
modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10-1-1991, n.55, come integrato
dalle disposizioni di cui al secondo comma del presente
articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10-1-1991, n.55, sono integrate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
ai sensi dell'art.17, secondo comma, della legge 19-3-1990,
n.55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri
e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori,
relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi,
che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
3. Il ministro dei Lavori pubblici, con proprio decreto
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentito il comitato
centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola
l'attuale sistema di categorie in opere generali e
in opere specializzate e le ridetermina adeguandole
ai criteri di cui al secondo comma. Il predetto decreto
reca inoltre disposizioni in ordine ad un più
stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria
e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi
sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura
tecnica, della manodopera impiegata e della capacità
finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al terzo comma, è istituita
una apposita categoria per le attività di scavo
archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti
a tutela ai sensi della legge 1-6-1939, n.1089, e successive
modificazioni.
<<4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato
centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è
richiesto il parere consultivo del comitato regionale.
Art.10. SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento
di lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società
commerciali, le società cooperative, secondo
le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione
e lavoro costituiti a norma della legge 25-6-1909,
n.422 (all'art.1 stabilisce che:
"1. Le Società cooperative e di produzione
e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in
consorzio per assumere in tutte le parti del Regno
appalti di opere pubbliche dello Stato e degli enti
morali.
2. A questi consorzi può essere affidata, anche
per trattativa privata, l'esecuzione di tali opere,
purché l'importo a base d'appalto non superi
il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero
essere affidati alle singole società costituenti
il consorzio secondo le norme vigenti e l'appalto di
ogni opera non superi l'importo di cento milioni.
3. In ogni caso di gara o di trattativa privata, l'ammissione
di consorzi di cooperative all'appalto rimane subordinata
al
giudizio insindacabile dell'Amministrazione che decide
sulle sufficienti garanzie d'idoneità, stabilità
e solvibilità dei consorzi stessi.
4. Ai consorzi sono estese, per la formazione della
cauzione, le stesse norme vigenti per le società
cooperative di produzione e lavoro"), e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di
cui alla legge 8-8-1985, n.443, sulla base delle disposizioni
di cui agli artt. 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile,
tra imprese individuali, anche artigiane, società
commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.12
della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta
in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano
al riguardo le disposizioni di cui all'art.13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'art.2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma
di società ai sensi dell'art.2615-ter del codice
civile; si applicano al riguardo le disposizioni di
cui all'art.13 delle presente legge.
<<e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto
di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240;
si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13>>.
Art.11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSORZI
ALLE GARE
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria
per l'ammissione alle procedure di affidamento dei
lavori ai soggetti di cui all'art.10, primo comma,
lettere b) e c), devono essere riferiti ai consorzi
e non alle singole imprese consorziate.
Art.12. CONSORZI STABILI
1. Si intendono per consorzi stabili quelli in possesso,
a norma dell'art.11, dei requisiti previsti dagli artt.
8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che,
con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo
congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a
tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino
al <<fino al 31 dicembre 1999>> dei consorzi
stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo
regolamento stabilisce altresì le condizioni
ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire
i lavori anche tramite affidamento ai consorziati,
fatta salva la responsabilità solidale degli
stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento
dello stesso, purché ciò avvenga non
oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'art.8, secondo comma, detta
le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione
di cui al medesimo art.8 ai consorzi stabili e ai partecipanti
ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al capo II del titolo X del
libro quinto del codice civile, nonché l'art.18
della legge 19-3-1990, n.55, come modificato dall'art.34
della presente legge.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura
di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile
e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'art.353 del codice penale. E'
vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili
costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni
temporanee ai sensi dell'art.10, primo comma, lettere
b), <<d), e) ed e-bis)>>, nonché
più di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al primo
comma, previsti all'art.4 della parte I della tariffa
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26-4-1986, n.131, e successive modificazioni,
sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie
e catastali in misura fissa. Non è dovuta la
tassa sulle concessioni governative posta a carico
delle società ai sensi dell'art.3, commi 18
e 19, del decreto legge 19-12-1984, n.853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n.17, e successive
modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati negli enti di cui al primo comma non sono
soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi sesto e settimo si applicano
fino al 31 dicembre 1997.
Art.13. RIUNIONE DI CONCORRENTI
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art.10,
primo comma, lettere d) ed e), è ammessa a condizione
che il mandatario o il capogruppo, nonché gli
altri partecipanti, siano già in possesso dei
requisiti di qualificazione, accertati e attestati
ai sensi dell'art.8, per la quota percentuale indicata
nel regolamento di cui al medesimo art.8, secondo comma,
per ciascuno di essi in conformità a quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10-1-1991, n.55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati
di cui al primo comma determina la loro responsabilità
solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché
nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità
è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilità
solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale
i requisiti di cui agli artt.8 e 9, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario
o capogruppo per i valori della categoria prevalente
e per il relativo importo; per i lavori scorporati
ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti
per l'importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente
singolo.
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di una associazione temporanea o
consorzio di cui al primo comma ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le
associazioni temporanee e i consorzi di cui al primo
comma concomitanti o successivi all'aggiudicazione
della gara.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al quinto comma
comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità
del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti
riuniti in associazione o consorzio di cui al primo
comma concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali,
e qualora ciascuna di tali opere superi altresì
in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori,
esse non possono essere affidate in subappalto e sono
eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In
tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare
le predette componenti sono tenuti a costituire, ai
sensi del presente articolo, associazioni temporanee
di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che
definisce altresì l'elenco delle opere di cui
al presente comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si
intende una riunione di concorrenti di cui all'art.10,
primo comma, lettera d), nell'ambito della quale uno
di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti;
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti
alla o alle categorie prevalenti e così definiti
nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
Art.14. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche
nell'ambito di documenti programmatori già previsti
dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici
da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
nonché disponibili utilizzando, in base alla
normativa vigente, contributi o risorse dello Stato,
delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati
nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero
acquisibili ai sensi dell'art.3 del decreto legge 31-10-1990,
n.310, convertito, con modificazioni dalla legge 22-12-1990,
n.403, e successive modificazioni. Il programma triennale
prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità
di intervento; il piano finanziario complessivo e per
settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel
programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità,
per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato
redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilità
sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze
cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche
generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi
costi, nonché dei benefici economici e sociali
conseguibili. Nel programma è data priorità
alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico,
nonché al completamento di lavori già
iniziati.
2. Il programma di cui al primo comma predisposto dagli
enti locali è redatto in conformità agli
strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente;
ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti
urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Decorso
inutilmente tale termine e fino all'adozione dei suddetti
strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi
da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato
in materia di lavori pubblici.
3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui
al primo comma è reso pubblico mediante affissione
nella sede degli enti di cui al medesimo primo comma
per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante
tale periodo, può formulare sul programma osservazioni
e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.
4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi
per lotti, deve essere attestata dal responsabile del
procedimento la disponibilità per l'intero triennio
dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione
definitiva, nonché essere indicata l'articolazione
temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire
una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione
del responsabile del procedimento che ne deve attestare
la fruibilità.
5. Il ministro dei lavori pubblici, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo
di programma triennale di cui al primo comma.
6. Fatti salvi i casi di cui al settimo comma, le pubbliche
amministrazioni non possono concedere finanziamenti
per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non
ricompresi nei programmi di cui al presente articolo,
o quando la richiesta non ne rispetti la priorità.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi
alle priorità indicate nel programma, salvi
gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni
di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al
programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio
dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità
delle opere realizzate per le quali sia già
stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni
aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono
al ministero del Bilancio e della programmazione economica
i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.
9. Ai programmi e alle relazioni di cui al ottavo comma
è data pubblicità dall'Osservatorio dei
lavori pubblici ai sensi dell'art.4, sedicesimo comma,
lettera c).
<<Art. 15 (Competenze dei consigli comunali e
provinciali).- l. All'articolo 32, comma 2, della legge
8 giugno 1990, n. 142, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
"b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari
di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali
e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani
territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi,
i pareri da rendere nelle dette materie;">>
(articolo interamente sostituito dall'art.5-quater,
L.216/95).
<<Art. 16 (Attività di progettazione).-1.
La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli
esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti
di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva
ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle
finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti
dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.
Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla
dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni
di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede
a integrarle ovvero, a modificarle
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni
da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali,
della sua fattibilità amministrativa e tecnica,
accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonché in schemi
grafici per l'individuazione delle caratteristiche
speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti
gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte progettuali, nonché delle caratteristiche
dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere
sul territorio; nello studio di impatto ambientale
ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale
descrittivi delle principali caratteristiche delle
opere, delle superfici e dei volumi da realizzare,
compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
negli studi ed indagini preliminari occorrenti con
riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera;
nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali,
tecnici ed economici previsti in progetto nonché
in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini
occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico,
sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi
e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture
e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti quali
quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti
fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari
delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del
computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità
al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio
i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione
tale da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
In particolare il progetto è costituito dall'insieme
delle relazioni dei calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale
adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o
descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco
dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base
degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti
e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio
o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino
necessari e sulla base di rilievi plano altimetrici
di misurazioni e picchettazioni di rilievi della rete
dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve
essere altresì corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi
nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento di cui .all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con
riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie
di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione
e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e
momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione
dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché
agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli
lavori negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo
conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi
della accessibilità e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attività di progettazione
è autorizzato dal sindaco del comune in cui
i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso
di opere statali>> (articolo interamente sostituito
dall'art.5-quinques, L.216/95).
<<Art. 17 (Redazione dei progetti). - 1. I progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti,
con assoluta priorità, dagli uffici tecnici
delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli
organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni
per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni
esterne nei casi di cui al comma 5.
2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali, i consorzi
e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono
costituire uffici consortili di progettazione e direzione
dei lavori con le modalità di cui agli articoli
24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n.142. I suddetti
enti possono avvalersi, in qualità di stazioni
appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche
sulla base di apposite convenzioni.
3. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni
e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui
al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
iscritti ai relativi albi professionali o abilitati
in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione
all'albo compete all'amministrazione.
4. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i
limiti e le modalità per la stipulazione a carico
delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori,
di polizze assicurative per la copertura dei rischi
di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione. Nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è
a carico dei soggetti stessi.
5. La redazione del progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento
di attività tecnico-ammistrative connesse alla
progettazione, in caso di carenza in organico di personale
tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori,
accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione,
possono essere affidati a liberi professionisti, singoli,
associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società
di ingegneria.
6. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le
modalità di rappresentanza e le responsabilità
afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno
all'amministrazione, che partecipa alla progettazione
ed alla realizzazione di un intervento.
7. Ai fini della presente legge sono società
di ingegneria le società costituite nelle forme
di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I
del titolo VI del libro quinto del codice civile che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica, studi di impatto
ambientale. A tali società non si applica il
divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre
1939, n.1815.
8. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici
delle società di ingegneria sono individuati
nel regolamento di cui all'articolo 3, fermo il principio
che l'attività di progettazione ed i singoli
progetti devono essere eseguiti da uno o più
professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente
indicati e personalmente responsabili.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni
di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti
o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni
di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.
Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359
del codice civile.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000
ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva
92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.157.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU,
il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione
che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari
di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando
i principi generali della trasparenza e del buon andamento
con l'esigenza di garantire la proporzionalità
tra le modalità procedurali ed il corrispettivo
dell'incarico.
12. Per l 'affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU,
le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso
a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione
avviene sulla base dei "curricula" presentati
dai progettisti.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione
di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo,
nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano
in via prioritaria la possibilità di esperire
un concorso di progettazione.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione
ai sensi del comma 5, l'attività di direzione
dei lavori deve essere affidata, con priorità
rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista
incaricato>> (articolo interamente sostituito
dall'art.5-sexies, L.216/95)
Art.18. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE
1. In sede di contrattazione collettiva decentrata,
ai sensi del decreto legislativo 3-2-1993, n.29 (inerente
norme sulla "Razionalizzazione della organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego, a norma dell'art.2
della legge 23-10-1992, n.421"), e successive
modificazioni, <<è ripartita la quota
dell'1 per cento>> del costo preventivato di
un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione
di un fondo interno e da ripartire tra il personale
dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice,
qualora esso abbia redatto direttamente il progetto
<<per l'appalto>> della medesima opera
o lavoro <<, e il coordinatore unico di cui all'articolo
7>> (parole aggiunte dall'art.6 della L.216/95).
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al primo comma
sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali
riservate a spese di progettazione <<ai sensi
dell'articolo 16, comma 7>>, (parole aggiunte
dall'art.6 della L.216/95) e assegnate ad apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa o ad
apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
<<2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti
nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello
Stato, le amministrazioni competenti destinano una
quota complessiva non superiore al 10 per cento del
totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie
alla stesura dei progetti preliminari, nonché
dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini
geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale
od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento
dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento
alla normativa sopravvenuta dei progetti già
esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare
dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni
e le province autonome, qualora non vi abbiano già
provveduto, nonché i comuni e le province e
i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni,
province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante è
autorizzato a finanziare anche quote relative alle
spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate
dall'ente mutuatario>> (comma aggiunto dall'art.6
dal D.L.101/95).
Art.19. SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
<<1. I contratti di appalto di lavori pubblici
di cui alla presente legge sono contratti a titolo
oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore
e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi
per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo
2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici
affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente
nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre
alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In
tale caso la controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente
e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella
gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe
amministrati o controllati, il soggetto concedente
assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione in relazione
alla qualità del servizio da prestare, anche
mediante un prezzo che comunque non può superare
il 50 per cento dell'importo totale delle opere e il
cui pagamento avviene a collaudo effettuato. L'affidamento
in concessione può essere effettuato sulla base
del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio
soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo
da parte del concedente.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare
a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento
delle funzioni e delle attività di stazione
appaltante di lavori pubblici.
<<4. I contratti di appalto di cui alla presente
legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo
326 della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F,
ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329
della citata legge n.2248 del 1865, allegato F; in
ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b),
numero 1), del presente articolo, sono stipulati a
corpo>> (comma interamente sostituito dall'art.6-bis
della L.216/95).
5. E' in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici
stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.326
della legge 20-3-1865, n.2248, allegato F, i contratti
di appalto relativi <<a manutenzione, restauro
e scavi archeologici>> (parole aggiunte dall'art.6
della L.216/95).
<<5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene
in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante
ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei
lavori può prescindere dall'avvenuta redazione
e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti
di lavori di manutenzione o di scavi archeologici>>
(comma aggiunto dall'art.6-bis della L.216/95).
Art.20. PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
1. Gli appalti di cui all'art.19 sono affidati mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'art.19 sono affidate mediante
licitazione privata.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente
nei casi e secondo le modalità previsti dalla
presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso
è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito
a motivata decisione, previo parere vincolante del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali
lavori o per la realizzazione di opere complesse o
ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione
richieda il possesso di competenze particolari o la
scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento
della gara è effettuato sulla base di un progetto
preliminare, redatto ai sensi dell'art.17, nonché
di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione
delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti
tecnici inderogabili.
Art.21. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - COMMISSIONI GIUDICATRICI
<<1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto o licitazione privata è effettuata,
per i contratti da stipulare a misura, con il criterio
del prezzo più basso, determinato mediante offerta
a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi
di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione
periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte
a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo
ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere
a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste
a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile,
in conformità di quanto specificato dall'articolo
326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n.2248,
allegato F.>> (comma interamente sostituito dall'art.7
del D.L.101/95)
<<1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori
pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio
del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione
interessata deve valutare l'anomalia delle offerte
di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte
le offerte che presentino un ribasso superiore alla
percentuale fissata entro il 1o gennaio di ogni anno
con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito
l'Osservatorio, sulla base dell'andamento delle offerte
ammesse alle gare espletate nell'anno precedente. A
tal fine la pubblica amministrazione può prendere
in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate
sull'economicità del procedimento di costruzione
o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni
particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente,
con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente
a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.
Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro
presentazione, da giustificazioni relativamente alle
voci di prezzo più significative, indicate nel
bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono
a formare un importo non inferiore al 75% di quello
posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione
automatica delle offerte che presentino una percentuale
di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi
del primo periodo del presente comma. La procedura
di esclusione non è esercitabile qualora il
numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
Fino al 1o gennaio 1997 sono escluse per gli appalti
di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore
alla soglia comunitaria le offerte che presentino la
percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto
la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte
ammesse.>> (comma aggiunto dall'art.7 del D.L.101/95).
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso,
nonché l'affidamento di concessioni mediante
licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione
all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il valore economico e finanziario della controprestazione;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione ed il livello delle
tariffe da praticare all'utenza.
3. Nei casi di cui al secondo comma il capitolato speciale
d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine
di importanza degli elementi di cui al comma medesimo,
attraverso metodologie definite dal regolamento e tali
da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori
avvenga ai sensi del secondo comma, la valutazione
è affidata ad una commissione giudicatrice secondo
le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo
competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario
od affidatario dei lavori oggetto della procedura,
è composta da un numero dispari di componenti
non superiore a cinque, esperti nella specifica materia
cui si riferiscono i lavori. La commissione è
presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono
aver svolto né possono svolgere alcuna altra
funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente
ai lavori oggetto della procedura, e non possono far
parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza
o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro
che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche
di pubblico amministratore non possono essere nominati
commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati
dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato
servizio. Non possono essere nominati commissari coloro
i quali abbiano già ricoperto tale incarico
relativamente ad appalti o concessioni affidati nel
medesimo territorio provinciale ove è affidato
l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento,
se non decorsi tre anni dalla data della precedente
nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro
che, in qualità di membri delle commissioni
aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa
grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione
di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione
nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito
di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito
di rose di candidati proposte dalle facoltà
di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti,
scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle
amministrazioni medesime.
7. La nomina di commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato
ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite
nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
Art.22. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli
appalti o delle concessioni di cui alla presente legge
è fatto tassativo divieto all'amministrazione
aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore,
in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento
amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere
in qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte
nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza
del termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno segnalato il loro interesse nei
casi di licitazione privata, di appalto-concorso o
di gara informale che precede la trattativa privata,
prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto
appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero
del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa
privata.
2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo
comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati
di pubblici servizi l'applicazione dell'art.326 del
Codice penale.
<<Art. 23 (Licitazione privata).-1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.>> (articolo interamente sostituito dall'art.8 del D.L.101/95).
Art.24. TRATTATIVA PRIVATA
<<1. L'affidamento a trattativa privata è
ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente
nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000
ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità
generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo
41 del regio decreto 23 maggio 1924, n.827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 150.00Q
ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti
e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da
eventi imprevedibili di natura calamitosa qualora motivi
di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini
imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000
ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e superfici architettoniche decorate di cui
alla legge 1o giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni>>
(comma interamente sostituito dall'art.8-bis della
L.216/95).
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata
sono motivati e comunicati <<all'Osservatorio>>
(parole modificate dall'art.8-bis della L.216/95) dal
responsabile del procedimento e i relativi atti sono
posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa
privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione
di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto
o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più
affidamenti al fine dell'applicazione del presente
articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai
sensi del primo comma, avviene mediante gara informale
alla quale debbono essere invitati almeno quindici
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori
oggetto dell'appalto.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo
di <<200 mila ECU>>(parole modificate dall'art
8-bis della L.216/95).
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera
sia stato affidato a trattativa privata, non può
essere assegnato con tale procedura altro lotto da
appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima
opera.
8. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori
da affidare con lavori in corso di esecuzione non è
compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b)
del secondo comma dell'art.9 del decreto legislativo
19-12-1991, n.406. In tali casi il contratto in esecuzione
è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori
congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto
non ancora eseguiti.
Art.25. VARIANTI IN CORSO D'OPERA
<<Art. 25 (Varianti in corso d'opera).- 1. Le
varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti
il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti
nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre
che non alterino l'impostazione progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma,
del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili
per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza
di errori o di omissioni della progettazione di cui
al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma
1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 5 per cento delle
categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino
un aumento della spesa prevista per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, fanatizzate al miglioramento dell'opera
e alla sua funzionalità, sempreché non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute
e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non può
superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata
per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano
il quinto dell'importo originario del contratto, il
soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto>>.
(Articolo interamente sostituito dall'art.8-ter della
L.216/95).
Art.26. DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
PUBBLICI
1. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano
all'appaltatore, entro quindici giorni, dalla data
di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile
del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale
per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso,
che è gradualmente recuperata in corso d'opera.
Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione,
decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato
generale.
2. L'art.33 della legge 28-2-1986, n.41, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori
non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il primo comma dell'art.1664 del Codice
civile.
4. Per i lavori di cui al terzo comma si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il
tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei valori ancora da eseguire per ogni
anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Tale percentuale è fissata, con decreto del
ministro dei Lavori pubblici da emanare entro il 30
giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta
percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione
della presente legge, il decreto è emanato entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21-2-1991, n.52
(inerente "Disciplina della cessione dei crediti
di impresa"), sono estese ai crediti verso le
pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di
appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori
pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito
della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento
dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle
penali e le modalità di versamento sono disciplinate
dal regolamento.
Art.27. DIREZIONE DEI LAVORI
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della
presente legge affidati in appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio
di direzione dei lavori, costituito da un direttore
dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano
espletare, per carenza di organico accertata e certificata
dal responsabile del procedimento, l'attività
di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine
ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita
intesa o convenzione di cui all'art.24 della legge
8-6-1990, n.142;
b) il progettista incaricato ai sensi <<dell'articolo
17, comma 5>> (parole modificate dall'art 8-quater
della L.216/95);
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla
normativa nazionale di recepimento delle disposizioni
comunitarie in materia.
Art.28. COLLAUDI E VIGILANZA
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il
termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo
finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei
mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento
definisce altresì i requisiti professionali
dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori,
la misura del compenso ad essi spettante, nonché
le modalità di effettuazione del collaudo.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto
di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi
e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è
redatto un certificato di collaudo secondo le modalità
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo
ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata
e specifica qualificazione con riferimento al tipo
di lavori, alla loro complessità e all'importo
degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette
amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture,
salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata
e certificata dal responsabile del procedimento.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione
di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione
nelle attività autorizzative, di controllo,
di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione
dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono
avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro
o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori.
Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non possono inoltre fare parte di organismi
che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare
complessità tecnica o di grande rilevanza economica
il collaudo è effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
7. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei
seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'art.27, secondo comma, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,
il responsabile del procedimento esercita anche le
funzioni di vigilanza di tutte le fasi di realizzazione
dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
copertura assicurativa, non costituisce presunzione
di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666,
secondo comma, del Codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice civile,
l'appaltatore risponde per la difformità ed
i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.
Art.29. PUBBLICITA'
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità
degli appalti e delle concessioni sulla base delle
seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di
ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei
bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi
di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee;
b) per i lavori di importo superiore a un milione di
ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità
a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di
ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità
semplificata a livello regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e
negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria,
in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo,
le procedure, comprese quelle accelerate, i termini
e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle
altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni
aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima
della stipula del contratto o della concessione, anche
nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta
mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,
alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei
partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto,
del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo
di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione
dell'opera, nonché del nominativo del direttore
dei lavori designato.
2. Le spese relative alla pubblicità devono essere
inserite nel quadro economico del progetto tra le somme
a disposizione dell'amministrazione.
Art.30. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione
dei lavori pubblici è corredata da una cauzione
pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto
per volontà dell'aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione
è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.
2. <<L'esecutore dei lavori è obbligato
a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento
dell'importo degli stessi>>. (Periodo sostituito
dall'art.8-quinques, L.216/95) <<In caso di ribasso
d'asta superiore al 25 per cento, la garanzia fidejussoria
è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso>>.(Periodo
aggiunto dall'art.8-quinques, L.216/95) La mancata
costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento
e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire,
contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista
dall'art.26, primo comma, una garanzia fidejussoria
di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato
a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni
le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del ministro dei Lavori pubblici,
l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonché una polizza per responsabilità
civile verso terzi, della medesima durata, a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione
esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione
del progetto, di una polizza di responsabilità
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta
la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio. La polizza
del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre
alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
costi che l'amministrazione deve sopportare per le
varianti <<di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
d)>>, (parole modificate dall'art.8-quinques,
L.216/95) resesi necessarie in corso di esecuzione.
La garanzia è prestata per un massimale non
inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati,
con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo
inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un
massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo
dei lavori progettati con il limite di 2 milioni e
500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni
di ECU, IVA esclusa. La mancata progettazione da parte
dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento
o per l'aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici
o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori devono
verificare la qualità degli elaborati progettuali
e la loro conformità alla normativa vigente.
Tale verifica può essere effettuata da organismi
di certificazione dei sistemi di qualità di
cui all'art.8 e dagli uffici tecnici delle predette
amministrazioni o enti.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni
previste dalla normativa vigente.
Art.31. PIANI DI SICUREZZA
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo, su proposta dei ministri
del Lavoro e della previdenza sociale, della Sanità
e dei Lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali
e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana
un regolamento in materia di piani di sicurezza nei
cantieri edili in conformità alle direttive
89/391/CEE del Consiglio, del 12-6-1989 (inerente il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori,
è stata recepita con l'art.43 della L.142/92),
92/57/CEE del Consiglio, del 24-6-1992, e alla relativa
normativa nazionale di recepimento.
2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del
contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute
violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore
o del concessionario, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza
del piano di sicurezza.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati
dopo la data di entrata in vigore del regolamento di
cui al primo comma, se privi del piano di sicurezza,
sono nulli. I contratti in corso alla medesima data,
se privi del piano di sicurezza, sono annullabili qualora
non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al
primo comma.
4. Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35
della legge 20-5-1970, n.300 (relativa a "Norme
sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"),
la dimensione numerica prevista per la costituzione
delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri
di opere e lavori pubblici è determinata dal
complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per
queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti,
secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali
sulle rappresentanze sindacali.
<<Art. 31-bis (Norme acceletatorie in materia
di contenzioso). - 1. Per i lavori pubblici affidati
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora,
a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l'importo economico dell'opera possa variare
in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore
al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile
del procedimento acquisisce immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula
all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata
di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta
giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito
con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario
è sottoscritto dall'affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di
affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata
pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo
21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
devono essere discussi nel merito entro novanta giorni
dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie
in materia di lavori pubblici in relazione ai quali
sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza,
i controinteressati e l'amministrazione resistente
possono chiedere che la questione venga decisa nel
merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per
la discussione della causa che deve avere luogo entro
novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza
sia proposta all'udienza già fissata per la
discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente
del collegio fissa per la decisione nel merito una
nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni
e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti
fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni
in materia di lavori pubblici sono equiparate agli
appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle controversie relative ai lavori appaltati
o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.>> (Articolo aggiunto dall'art.9,
D.L.101/95).
Art.32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
<<Art. 32 (Definizione delle controversie).-1.
Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del
comma 1 dell'articolo 31-bis e l'affidatario confermi
le riserve, la definizione delle controversie è
attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del
titolo VIII del libro quarto del codice di procedura
civile.
2. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali
di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento
dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio.
3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati
sulla base della tariffa professionale forense in relazione
agli importi accertati, al numero e alla complessità
delle questioni>> (Articolo interamente sostituito
dall'art.9-bis, L.216/95).
Art.33. SEGRETEZZA
1. Le opere destinate ad attività delle forze
armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione
o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste
misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità
a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate
indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in
deroga alle disposizioni relative alla pubblicità
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici,
ai sensi del secondo comma.
2. Nelle ipotesi di cui al primo comma, il regolamento
determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali
e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione
dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei
lavori di cui al primo comma, nonché le relative
procedure.
3. I lavori di cui al primo comma sono sottoposti esclusivamente
al controllo successivo della Corte dei conti, la quale
si pronuncia altresì sulla regolarità,
sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attività di cui al presente comma è
dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una
relazione al Parlamento.
Art.34. SUBAPPALTO
1. - 2. Si omettono perché modificativi dell'art.18
della L.55/90.
3. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del
presente articolo si applicano alle gare per le quali
alla data di entrata in vigore della presente legge
non sia stato ancora pubblicato il bando.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle attività che richiedono l'impiego
di manodopera, quali le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2 per
cento dell'importo dei lavori affidati.
Art.35. FUSIONI E CONFERIMENTI
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione,
fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono
opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei
confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice
fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenute trasformazione, fusione o scissione,
non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni
previste dall'art.1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11-5-1991, n.187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti previsti dagli
artt. 8 e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione
può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarità del contratto, con effetti risolutivi
sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al primo comma, non risultino
sussistere i requisiti di cui all'art.10-sexies della
legge 31-5-1965, n.575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative
vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale, decorsi i sessanta
giorni di cui al secondo comma senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui al primo comma producono,
nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici,
tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare
si applicano le disposizioni di cui alla circolare
del ministero dei Lavori pubblici 2-8-1985, n.382.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti
da conferimenti di beni effettuati nelle società
risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono
opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui
redditi da conferimento.
Art.36. TRASFERIMENTO E AFFITTO DI AZIENDA
1. Le disposizioni di cui all'art.35 si applicano anche
nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da
parte degli organi della procedura concorsuale, se
compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi
secondo le disposizioni della legge 31-1-1992 n.59
e successive modificazioni, e con la partecipazione
maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori,
nei cui confronti risultino estinti, a seguito della
procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure
che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni
o in lista di mobilità di cui all'art.6 della
legge 23-7-1991, n.223 (relativa a "Norme in materia
di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro").
Art.37. GESTIONE DELLE CASSE EDILI
1. Il ministro del Lavori pubblici e il ministro del
Lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione
di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate
per l'adeguamento della gestione delle casse edili,
anche al fine di favorire i processi di mobilità
dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti
attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi
reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti,
le indennità e le prestazioni che i lavoratori
hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati
iscritti.
Art.38. APPLICAZIONE DELLA LEGGE
1. 2.3. (Si omettono perché abrogati dal D.L.101/957.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
e per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali
si applicano le disposizioni di cui alla legge 1-3-1975,
n.44, e successive modificazioni, al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1978,
n.509 (relativa a "Regolamento delle spese da
farsi in economia per i servizi dell'amministrazione
centrale e periferica del Ministero per i beni culturali
ed ambientali"), e all'art.7 del decreto legge
20-5-1993, n.149, convertito con modificazioni, dalla
legge 19-7-1993, n.237.
La presente legge entra in vigore il 6 marzo 1994.
(c) 1996 Note's