[Note's] LEGGE 1 MARZO 1994, N.153 (stralcio)

(G.U. 8-3-1994, n.55)

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 1994, N.26 CONCERNENTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEL CINEMA.

Art.20
1. Sul fondo di cui alla legge 23-7-1980, n.378 (che disciplina <<Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico>>), e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonchè per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.
2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli artt.38, 39 e 40 della legge 27-7-1978, n.392.
3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entità del contributo stesso può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:
a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;
b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;
c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisale;
d) il ripristino di sale non più in esercizio;
e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.
4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'art.17.
5. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al primo comma.
6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.
7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.
8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'art.26 della legge 28-2-1985, n.47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.
9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.
10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I contributi di cui al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.




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