(G.U. 8-3-1994, n.55)
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 1994, N.26 CONCERNENTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEL CINEMA.
Art.20
1. Sul fondo di cui alla legge 23-7-1980, n.378 (che
disciplina <<Interventi creditizi a favore dell'esercizio
cinematografico>>), e successive modificazioni
e integrazioni, a favore dei proprietari di locali
adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali
di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui
a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con
gli stessi tassi e modalità previsti per la
produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per
la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento
strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche
ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza
dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione
delle barriere architettoniche, nonchè per l'installazione
e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori
alle sale, per l'installazione di casse automatiche
computerizzate, per la realizzazione di nuove sale,
per il ripristino di sale non più in attività
e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico
e per i servizi connessi.
2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica,
l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione
ai sensi degli artt.38, 39 e 40 della legge 27-7-1978,
n.392.
3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in
conto interessi, la base su cui commisurare l'entità
del contributo stesso può raggiungere il 70
per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento
per:
a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto
di innovazione tecnologica;
b) investimenti destinati a sale polivalenti situate
in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici
o in piccoli centri urbani;
c) la realizzazione o la trasformazione di sale con
più schermi e di multisale;
d) il ripristino di sale non più in esercizio;
e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da
destinare a sale e multisale.
4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari
al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento
secondo quanto previsto dall'art.17.
5. L'Autorità competente in materia di spettacolo
fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi
relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni
di cui al primo comma.
6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente
articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza
dal contributo stesso o di restituzione delle somme
percepite, dalla loro destinazione per un periodo di
quindici anni.
7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie,
la volumetria necessaria per la realizzazione di sale
cinematografiche non concorre alla determinazione della
volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati
gli oneri di concessione.
8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche
se non in esercizio, in sala con più schermi,
anche se comporta aumento di superficie utilizzabile,
costituisce opera interna ai sensi dell'art.26 della
legge 28-2-1985, n.47, e successive modificazioni,
e non è soggetta al pagamento degli oneri di
concessione. Il ripristino dell'attività di
esercizio cinematografico in locali precedentemente
adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione
d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri
di concessione anche se comporta aumento di volumetria
o di superficie utilizzabile.
9. La destinazione a sala cinematografica o comunque
a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e
8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non
può essere mutata, nel caso di cui al comma
7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui
al comma 8, per un periodo di dieci anni.
10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione,
adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature,
in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1
sono concessi contributi in conto capitale fino ad
un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti,
che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali
limiti possono essere modificati ogni tre anni con
decreto dell'Autorità competente in materia
di spettacolo, sentita la Commissione centrale per
la cinematografia. I contributi di cui al presente
comma non possono essere nuovamente concessi prima
che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente
concessione.
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