(G.U. 19-1-1994, n.14, supplemento)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art.1. TUTELA E USO DELLE RISORSE IDRICHE
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché
non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono
una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata
secondo criteri di solidarietà.
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando
le aspettative ed i diritti delle generazioni future
a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio
e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il
patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente,
l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi
geomorfologia e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono
disciplinate da leggi speciali.
Art.2. USI DELLE ACQUE
1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario
rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale
o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la
risorsa è sufficiente e a condizione che non
ledano la qualità dell'acqua per il consumo
umano.
2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
dell'ambiente, ai sensi dell'art.17 terzo comma, della
legge 23-8-1988, n.400 (inerente l'attività
di Governo), è adottato il regolamento per la
disciplina delle modificazioni artificiali della fase
atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.
Art.3. EQUILIBRIO DEL BILANCIO IDRICO
1. L'Autorità di bacino competente definisce
ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto
ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità
di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento
ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei
criteri e degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni,
l'Autorità di bacino competente adotta, per
quanto di competenza, le misure per la pianificazione
dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono
destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti
prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre
la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate
in modo da garantire il livello di deflusso necessario
alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare
gli equilibri degli ecosistemi interessati.
Art.4. COMPETENZE DELLO STATO
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali
e gli interventi nel settore della difesa del suolo,
di cui all'art.4, secondo comma, della legge 18-5-1989,
n.183, e successive modificazioni, nell'esercizio delle
funzioni di cui al medesimo art.4 della citata legge
n.183 del 1989, con propri decreti determina:
a) le direttive generali e di settore per il censimento
delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia
idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
b) le metodologie generali per la programmazione della
razionale utilizzazione delle risorse idriche e le
linee della programmazione degli usi plurimi delle
risorse idriche;
c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei
trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui
all'art.17;
d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione
e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli
acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge
4-2-1963, n.129, e successive modificazioni, da effettuarsi
su scala di bacino salvo quanto previsto all'art.17;
e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione
delle aree a rischio di crisi idrica con finalità
di prevenzione delle emergenze idriche;
f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato,
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di
fognatura e di depurazione delle acque reflue;
g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti
in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art.8,
primo comma, nonché i criteri e gli indirizzi
per la gestione dei servizi di approvvigionamento,
di captazione e di accumulo per usi diversi da quello
potabile;
h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di
bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
i) i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo
di cui all'art.17, ai fini dell'applicazione del medesimo
articolo.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al
primo comma, il Comitato dei ministri di cui all'art.4,
secondo comma, della citata legge n.183 del 1989, e
successive modificazioni, senza oneri ulteriori a carico
del bilancio dello Stato, si avvale del supporto tecnico
e amministrativo del dipartimento per i servizi tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
della direzione generale della difesa del suolo del
Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la
tutela delle acque, il risanamento del suolo, la disciplina
dei rifiuti, e la prevenzione dell'inquinamento di
natura fisica del Ministero dell'ambiente.
Art.5. RISPARMIO IDRICO
1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito,
in particolare, mediante la progressiva estensione
delle seguenti misure:
a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti
che evidenziano rilevanti perdite;
b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti
abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
c) installazione di contatori in ogni singola unità
abitativa nonché di contatori differenziati
per le attività produttive e del settore terziario
esercitate nel contesto urbano;
d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per
il risparmio idrico domestico e nei settori industriale,
terziario ed agricolo.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, emanato ai sensi dell'art.17, terzo comma,
della legge 23-8-1988, n.400, è adottato un
regolamento per la definizione dei criteri e del metodo
in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti
e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun
anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle
rilevazioni eseguite con la predetta metodologia.
Art.6. MODALITA' PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in attuazione dell'art.2, primo comma,
lettera e), della legge 10-5-1976, n.319, con decreto
del Ministro dell'ambiente, sono adottate norme tecniche
riguardanti:
a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali è
ammesso il reimpiego di acque reflue; le tipologie
delle acque reflue suscettibili di riutilizzo; gli
standard di qualità e di consumo; i requisiti
tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione
da adottare;
b) le modalità di impiego di acque reflue depurate,
tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari;
c) le modalità per la realizzazione, la conduzione
e l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti
di distribuzione di acque reflue per i diversi usi.
2. La regione adotta programmi per attuare il risparmio
idrico, prevedendo incentivi ed agevolazioni alle imprese
che si dotino di impianti di riuso e di riciclo ovvero
utilizzino acque reflue trattate, nonché per
realizzare acquedotti ad uso industriale, promiscuo
e rurale.
Art.7. TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
1. Il Ministro dell'ambiente, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto predispone il programma nazionale di attuazione
della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1991, concernente il trattamento delle acque reflue
urbane. Il programma definisce le direttive, i criteri
e gli indirizzi affinché i comuni siano provvisti
di reti fognarie e le acque reflue urbane siano depurate
secondo le modalità e le norme tecniche stabilite
dalla medesima direttiva.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede all'attuazione della
citata direttiva 91/271/CEE in conformità alla
legislazione vigente in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati ai sensi
dell'art.17, terzo comma, della legge 23-8-1988, n.400.
4. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della relazione
sullo stato dell'ambiente, riferisce al Parlamento
sullo stato di attuazione della citata direttiva 91/271/CEE
e della relativa normativa di recepimento. Il Ministro
dell'ambiente provvede altresì ad informare
le Comunità europee ed a fornire le altre comunicazioni
previste dalla medesima direttiva. A tali fini, il
Ministro dell'ambiente promuove e organizza la raccolta
presso i comuni, le province e le regioni di tutti
i dati necessari.
Capo II
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art.8. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di
ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti
criteri:
a) rispetto dell'unità del bacino idrografico
o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui,
tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti
nei piani regionali di risanamento delle acque di cui
alla legge 10-5-1976, n.319, e successive modificazioni,
e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché
della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli
di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in
favore dei centri abitati interessati;
b) superamento della frammentazione delle gestioni;
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali,
definite sulla base di parametri fisici, demografici,
tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.
2. Le regioni, sentite le province interessate, nonché
le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle attività di programmazione e di pianificazione
previste dagli artt. 3 e 17 della legge 18-5-1989,
n.183, e successive modificazioni, entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale,
ai sensi della citata legge n.183 del 1989, le regioni,
sentite le province interessate, nonché le province
autonome di Trento e Bolzano, provvedono alla delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto
il progetto di delimitazione all'Autorità di
bacino per la determinazione di competenza ai sensi
dell'art.12, quarto comma, della citata legge n.183
del 1989.
3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale,
un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione
assentita o consuetudine, convogli risorse idriche
derivate o captate in territori comunali ricadenti
in più regioni, la delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali di cui al primo comma è
effettuata d'intesa tra le regioni interessate.
4. Le regioni, sentite le province interessate, nonché
le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa
tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità
di bacino, nell'ambito delle attività previste
dagli artt. 3 e 17 della citata legge n.183 del 1989,
e successive modificazioni, per le finalità
di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici
di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore
generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla
programmazione degli interventi attuativi occorrenti
in conformità alle procedure previste dalla
medesima legge n.183 del 1989.
5. Le regioni, sentite le province, nonché le
province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono
norme integrative per il controllo degli scarichi degli
insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche
fognature, per la funzionalità degli impianti
di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve
le competenze statali di cui all'art.91, numero 4),
del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977,
n.616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici,
su proposta dell'Autorità di bacino.
Art.9. DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale
ottimale di cui all'art.8, entro il termine perentorio
di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo,
organizzano il servizio idrico integrato, come definito
dall'art.4, primo comma, lettera f), al fine di garantirne
la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia
e di economicità.
2. I comuni e le province provvedono alla gestione del
servizio idrico integrato mediante le forme, anche
obbligatorie, previste dalla legge 8-6-1990, n.142,
come integrata dall'art.12 della legge 23-12-1992,
n.498.
3. Per le finalità di cui al presente articolo,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi
della legge 8-6-1990, n.142, e successive modificazioni,
le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti
locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei
casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per
gli effetti dell'art.24 della legge 8-6-1990, n.142,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale
responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i
termini previsti per la stipulazione delle convenzioni
di cui all'art.24, primo comma, della legge 8-6-1990,
n.142. Dette convenzioni determinano in particolare
le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione
della gestione del servizio idrico, le forme di controllo
e di vigilanza, nonché gli altri elementi indicati
all'art.24, secondo comma, della legge 8-6-1990, n.142.
Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni
e dalle province autonome, provvedono queste ultime
in sostituzione degli enti inadempienti.
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità
gestionali degli organismi esistenti che rispondono
a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità,
i comuni e le province possono provvedere alla gestione
integrata del servizio idrico anche con una pluralità
di soggetti e di forme tra quelle di cui al secondo
comma. In tal caso, i comuni e le province individuano
il soggetto che svolge il compito di coordinamento
del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione
e di integrazione delle funzioni fra la pluralità
di soggetti gestori.
Art.10. GESTIONI ESISTENTI
1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici
esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, continuano
a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione
del servizio idrico integrato secondo le modalità
di cui all'art.9.
2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici
esercenti i servizi, anche in economia, di cui al primo
comma, ove ne sia deliberato lo scioglimento, confluiscono
nel soggetto gestore del servizio idrico integrato,
secondo le modalità e le forme stabilite nella
convenzione. Il nuovo soggetto gestore subentra agli
enti preesistenti nei termini e con le modalità
previste nella convenzione e nel relativo disciplinare.
3. Le società e le imprese consortili concessionarie
di servizi alla data di entrata in vigore della presente
legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza
della relativa concessione.
4. Alla scadenza delle concessioni di cui al terzo comma,
i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie
sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti
nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente
disposto dalla convenzione.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, si provvede al riassetto funzionale
ed organizzativo degli enti gestori di servizi di cui
all'art.4, primo comma, lettera f), sottoposti a vigilanza
statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze
territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità
di gestione dei servizi di cui alla presente legge.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione
gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo
industriale di cui all'art.50 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6-3-1978, n.218,
e successive modificazioni, e da altri consorzi di
diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di
gestione, entro il 31 dicembre 1995 sono trasferiti
al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito
territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o
per la maggior parte i territori serviti, secondo un
piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
7. Nel caso in cui le regioni, le province o altri enti
pubblici siano titolari di servizi di cui all'art.4,
primo comma, lettera f), essi ne affidano la gestione
nelle forme previste dall'art.22, terzo comma, lettere
b), c) ed e), della legge 8-6-1990, n.142.
Art.11. RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E SOGGETTI GESTORI
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1. La regione adotta una convenzione tipo e relativo
disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali
di cui all'art.9 ed i soggetti gestori dei servizi
idrici integrati, in conformità ai criteri ed
agli indirizzi di cui all'art.4, primo comma, lettere
f) e g).
2. La convenzione tipo prevede, in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del
servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-
finanziario della gestione;
c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque
a trenta anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario
per la gestione integrata del servizio;
e) le modalità di controllo del corretto esercizio
del servizio;
f) il livello di efficienza e di affidabilità
del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento
alla manutenzione degli impianti;
g) la facoltà di riscatto da parte degli enti
locali secondo i principi di cui al titolo I, capo
II, del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 4-10-1986, n.902;
h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti
e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'art.4,
primo comma, lettera f), oggetto dell'esercizio, in
condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e
le condizioni di risoluzioni secondo i principi del
codice civile;
m) i criteri e le modalità di applicazione delle
tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento,
anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.
3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione
di cui al secondo comma, i comuni e le province operano
la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione,
di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono
le procedure e le modalità, anche su base pluriennale,
per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti
dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla
base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni,
un programma degli interventi necessari accompagnato
da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale
ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare,
le risorse disponibili, quelle da reperire nonché
i proventi da tariffa, come definiti all'art.13, per
il periodo considerato.
Art.12. DOTAZIONI DEI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO
1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi
ai servizi di cui all'art.4, primo comma, lettera f),
di proprietà degli enti locali o affidati in
dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi,
salvo diverse disposizioni della convenzione, sono
affidati in concessione al soggetto gestore del servizio
idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri
nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo
disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività
relative ai servizi di cui all'art.4, primo comma,
lettera f), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento
dei mutui, sono trasferite al soggetto gestore del
servizio idrico integrato.
3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni
previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme
di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme
e modalità per il trasferimento ai soggetti
gestori del servizio idrico integrato del personale
appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi,
delle aziende speciali e di altri enti pubblici già
adibito ai servizi di cui all'art.4, primo comma, lettera
f), della presente legge, alla data del 31 dicembre
1992. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del
personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato;
tale trasferimento avviene nella posizione giuridica
rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza.
Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici
e di aziende municipalizzate o consortili a società
private che esercitano le medesime funzioni, si applica,
ai sensi dell'art.62 del decreto legislativo 3-2-1993,
n.29 (inerente l'ordinamento in materia di pubblico
impiego), la disciplina del trasferimento di azienda
di cui all'art.2112 del codice civile.
4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato,
previo consenso della provincia e del comune già
titolare, può gestire altri servizi pubblici,
oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche
se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.
5. Il servizio elettrico gestito, alla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.4,
numero 5), della legge 6-12-1962, n.1643, e dell'art.21
della legge 9-1-1991, n.9 da aziende esercenti anche
servizi di cui all'art.4, primo comma, lettera f),
della presente legge può essere trasferito,
con autorizzazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato, previo consenso del
comune titolare della concessione di esercizio elettrico,
al soggetto gestore del servizio idrico integrato.
Art.13. TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio
idrico come definito all'art.4, primo comma, lettera
f).
2. La tariffa è determinata tenendo conto della
qualità della risorsa idrica e del servizio
fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,
dell'entità dei costi di gestione delle opere,
dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito
e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio.
3. Il Ministro dei lavori pubblici elabora un metodo
normalizzato per definire le componenti di costo e
determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di
riferimento è articolata per fasce di utenza
e territoriali, anche con riferimento a particolari
situazioni idrogeologiche.
4. La tariffa di riferimento costituisce la base per
la determinazione della tariffa nonché per orientare
e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti
dall'applicazione della presente legge.
5. La tariffa è determinata dagli enti locali,
anche in relazione al piano finanziario degli interventi
relativi al servizio idrico di cui all'art.11, terzo
comma.
6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori,
nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni
per i consumi domestici essenziali nonché per
i consumi di determinate categorie secondo prefissati
scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa
redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni
di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti
ricettivi stagionali.
8. Per le successive determinazioni della tariffa si
tiene conto degli obiettivi di miglioramento della
produttività e della qualità del servizio
fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni
tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni
medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione
del servizio idrico integrato.
Art.14. TARIFFA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica
fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti
anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di
impianti centralizzati di depurazione o questi siano
temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono
in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente
alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli
impianti centralizzati di depurazione.
2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della
tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura,
di cui al primo comma, sono esentati dal pagamento
di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta
al medesimo titolo ad altri enti.
3. Al fine della determinazione della quota tariffaria
di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata
è determinato in misura pari al volume di acqua
fornita, prelevata o comunque accumulata.
4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di
cui al presente articolo è determinata sulla
base della qualità e della quantità delle
acque reflue scaricate. E' fatta salva la possibilità
di determinare una quota tariffaria ridotta per le
utenze che provvedono direttamente alla depurazione
e che utilizzano la pubblica fognatura.
Art.15. RISCOSSIONE DELLA TARIFFA
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art.12,
quinto comma, della legge 23-12-1992, n.498 (che recita:
<<la tariffa costituisce il corrispettivo dei
servizi pubblici; essa é determinata e adeguata
ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti
di programma di durata poliennale, nel rispetto del
disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli
organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti
da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto
di particolari convenzioni e concessioni dell'ente
o per effetto del modello organizzativo di società
mista di cui al comma 1, la tariffa é riscossa
dal soggetto che gestisce i servizi pubblici>>),
la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce
il servizio idrico integrato come definito all'art.4,
primo comma, lettera f), della presente legge.
2. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente,
per effetto di particolari convenzioni e concessioni,
la relativa tariffa è riscossa dal soggetto
che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede
al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta
giorni dalla riscossione.
3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo
della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi
gestori per il riparto delle spese di riscossione.
Art.16. OPERE DI ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO
1. Ciascun ente locale ha facoltà di realizzare
le opere necessarie per provvedere all'adeguamento
del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici,
previa convenzione con il soggetto gestore del servizio
medesimo, al quale le opere sono affidate in gestione.
Art.17. OPERE E INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO DI ACQUA
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche
nei casi di cui all'art.4, primo comma, lettere c)
e i), della presente legge, laddove il fabbisogno comporti
o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni
diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento
dei bacini idrografici istituiti a norma della legge
18-5-1989, n.183, e successive modificazioni, le Autorità
di bacino di rilievo nazionale e le regioni interessate,
in quanto titolari, in forma associata o singola ,
dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo
regionale o interregionale, promuovono accordi di programma
ai sensi dell'art.27 della legge 8-6-1990, n.142, salvaguardando
in ogni caso le finalità di cui all'art.3 della
presente legge. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici
assume le opportune iniziative anche su richiesta di
una Autorità di bacino o di una regione interessata,
fissando un termine per definire gli accordi.
2. Gli accordi di programma di cui al primo comma, su
proposta delle Autorità di bacino e delle regioni
interessate per competenza, sono approvati dal Comitato
dei ministri di cui all'art.4, secondo comma, della
citata legge n.183 del 1989, e successive modificazioni,
nel quadro dei programmi triennali di intervento di
cui all'art.21 della medesima legge.
3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti
criteri e modalità per la esecuzione e la gestione
degli interventi.
4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata
attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio
dei ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone
al Comitato dei ministri di cui all'art.4, secondo
comma, della citata legge n.183 del 1989, e successive
modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie
alla sua attuazione.
5. Le opere e gli impianti necessari per le finalità
di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse
nazionale. La loro realizzazione e gestione possono
essere poste anche a totale carico dello Stato, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, al quale compete altresì
definire la convenzione tipo, le direttive per la concessione
delle acque ai soggetti utilizzatori, nonché
l'affidamento per la realizzazione e la gestione delle
opere e degli impianti medesimi.
6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento
di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti
alla preventiva valutazione di impatto ambientale,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10-8-1988, n.377 e successive
modificazioni.
7. L'approvazione degli accordi di programma di cui
al secondo comma comporta variante al piano regolatore
generale degli acquedotti.
Art.18. CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA
1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1o gennaio
1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica,
previsti dall'art.35 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11-12-1933, n.1775, e successive
modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli
usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:
a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire
70.400, ridotte alla metà se le colature ed
i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione
non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire
640;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo
umano, lire 3 milioni;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale,
lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre
milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto
del 50 per cento se il concessionario attua un riuso
delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti
a valle del processo produttivo o se restituisce le
acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative
di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al quinto
comma dell'art.12 della legge 26-6-1990, n.165 (il
testo recita: <<Con decreto del Ministro delle
finanze, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione,
a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti
erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione
dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile
e disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino
al sestuplo, se derivati dall'applicazione di tariffe
o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti
anteriori al 1o gennaio 1982 o da atti o situazioni
di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero
al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti
a date successive. Gli aumenti non si applicano ai
canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni
ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche
per uso potabile o di irrigazione agricola, né
ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio
e determinati sulla base della legge 27-7-1978, n.392,
o dell'art.16 della legge 1-12-1981, n.692>>),
e successive modificazioni, non si applicano limitatamente
al canone di cui alla presente lettera;
e) per ogni modulo di acqua per la peschicoltura, l'irrigazione
di attrezzature sportive e di aree destinate a verde
pubblico, lire 500.000;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o
riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad
uso idroelettrico, lire 20.467. E' abrogato l'art.32
della legge 9-1- 1991, n.9, e successive modificazioni;
g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati,
concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici
e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo
ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora
la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo,
per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque
per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere,
lire 1.500.000.
2. Gli importi dei canoni di cui al primo comma non
possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni
per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni
per uso industriale.
3. E' istituito un fondo speciale per il finanziamento
degli interventi relativi al risparmio idrico e al
riuso delle acque reflue, nonché alle finalità
di cui alla legge 18-5-1989, n.183, e successive modificazioni.
Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni
dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata
in vigore della presente legge sono conferite al fondo
di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con
le procedure di cui alla medesima legge n.183 del 1989.
4. A far data dal 1o gennaio 1994 l'art.2 della legge
16-5- 1970, n.281, non si applica per le concessioni
di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data
le regioni possono istituire un'addizionale fino al
10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al primo
comma.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità per
l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento
triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione
programmato e delle finalità di cui alla presente
legge.
6. E' abrogato il primo comma dell'art.5 del decreto
legge 15-9-1990, n.261, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12- 11-1990, n.331.
7. Al secondo comma dell'art.2 della legge 23-12-1992,
n.498, le parole da: <<Le maggiori risorse>>
fino a: <<delle sostanze disperse.>> sono
soppresse.
Art.19. POTERI SOSTITUTIVI
1. Qualora la regione non individui nel termine di cui
all'art.8, secondo comma, gli ambiti territoriali ottimali,
il Presidente del Consiglio dei ministri, previa congrua
diffida, adotta i provvedimenti sostitutivi.
2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti
dalla presente legge non siano conseguiti dalle regioni
interessate, previa congrua diffida, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di
una sola delle regioni interessate, sentita l'Autorità
di bacino.
3. La regione, nella convenzione tipo di cui all'art.11,
prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi
necessari qualora siano accertate gravi irregolarità,
inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione
del servizio idrico non possa essere proseguita.
Art.20. CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
A SOGGETTI NON APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. La concessione a terzi della gestione del servizio
idrico, nei casi previsti dalla presente legge, è
soggetta alle disposizioni dell'appalto pubblico di
servizi degli enti erogatori di acqua in conformità
alle vigenti direttive della Comunità europea
in materia, secondo modalità definite con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'ambiente. Non sono applicabili le norme
relative agli importi degli appalti, ivi compreso il
limite di importo della concessione medesima.
2. I concessionari e gli affidatari del servizio idrico
diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle relative
aziende speciali sono considerati come operatori in
virtù di diritti speciali o esclusivi ai sensi
della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17-9-1990
(recante: << Procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto nonché degli enti che operano
nel settore delle telecomunicazioni>>.), e successive
modificazioni.
3. Qualora la gestione di servizi idrici rientri nell'oggetto
di una concessione di costruzione e gestione, le relative
attività sono assoggettate alla disciplina vigente
in materia di appalti di lavori pubblici.
Capo III
VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
Art.21. COMITATO PER LA VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE
IDRICHE
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di
cui all'art.9, con particolare riferimento all'efficienza,
all'efficacia ed all'economicità del servizio,
alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento
delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP), nonché alla
tutela dell'interesse degli utenti, è istituito,
presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato
per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di
seguito denominato <<Comitato>>.
2.-3.-4. Si omettono perché inerenti la composizione
e il funzionamento del Comitato.
5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e
con le province autonome di Trento e di Bolzano, i
programmi di attività e le iniziative da porre
in essere a garanzia degli interessi degli utenti per
il perseguimento delle finalità di cui al primo
comma, anche mediante la cooperazione con organi di
garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle
province autonome competenti.
Art.22. OSSERVATORIO DEI SERVIZI IDRICI
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato
si avvale di un Osservatorio dei servizi idrici, di
seguito denominato <<Osservatorio>>. L'Osservatorio,
mediante la costituzione e la gestione di una banca
dati in connessione con i sistemi informativi delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle Autorità di bacino e dei soggetti pubblici
che detengono informazioni nel settore, svolge funzioni
di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici
e conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici
e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari
di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per
l'esercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione,
di controllo e di programmazione dei servizi e degli
impianti;
d) livelli di qualità dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli
impianti e lo sviluppo dei servizi.
2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
periodicamente all'Osservatorio, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le
informazioni di cui al primo comma. L'Osservatorio
ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente
le notizie relative ai servizi idrici ai fini della
proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti,
da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti
posti in essere in violazione della presente legge,
nonché dell'azione di responsabilità
nei confronti degli amministratori e di risarcimento
dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua,
su richiesta del Comitato, elaborazioni al fine, tra
l'altro, di:
a) definire indici di produttività per la valutazione
della economicità delle gestioni a fronte dei
servizi resi;
b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi
ottimali dei servizi;
c) definire parametri di valutazione per il controllo
delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto
degli organi decisionali in materia di fissazione di
tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto
dei criteri fissati in materia dai competenti organi
statali;
d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità
funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni
normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza
a tutela dell'utente;
e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie
innovative;
f) verificare la fattibilità e la congruità
dei programmi di investimento in relazione alle risorse
finanziarie e alla politica tariffaria;
g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base
dei quali il Comitato predispone una relazione annuale
al Parlamento sullo stato dei servizi idrici.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato,
anche per via informatica, ai dati raccolti e alle
elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi
degli utenti.
5.-6. Si omettono perché inerenti la consistenza
organica e funzionamento del Comitato.
Art.23. PARTECIPAZIONE, GARANZIA E INFORMAZIONE DEGLI
UTENTI
1. Le società miste e le società concessionarie
del servizio idrico integrato possono emettere prestiti
obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli
utenti con facoltà di conversione in azioni
semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale
sociale, una quota non inferiore al 10 per cento è
offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.
2. Ciascun gestore dei servizi idrici integrati assicura
l'informazione agli utenti, promuove iniziative per
la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce
l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti
ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza,
alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti,
alla quantità e qualità delle acque fornite
e trattate.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità
dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano
o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere
di sbarramento o di canalizzazione, nonché la
perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni
competenti curano la pubblicazione delle domande di
concessione, contestualmente all'avvio del procedimento,
oltre che nelle forme previste dall'art.7 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11-12-1933,
n.1775, e successive modificazioni, anche mediante
pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e
un quotidiano a diffusione locale.
4. Chiunque può prendere visione presso i competenti
uffici del Ministero dei lavori pubblici, delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano di
tutti i documenti, gli atti, gli studi e i progetti
inerenti alle domande di concessione di cui al terzo
comma del presente articolo, ai sensi della legge 7-8-1990,
n.241.
Art.24. GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia
delle risorse idriche destinate al consumo umano, il
gestore del servizio idrico integrato può stipulare
convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali,
le associazioni e le università agrarie titolari
di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani
pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle
predette aree, nel rispetto della protezione della
natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione
delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti
di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro,
è versata alla comunità montana, ove
costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono
le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati
ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.
Art.25. DISCIPLINA DELLE ACQUE NELLE AREE PROTETTE
1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali
e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita
l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive,
fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione
degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al primo
comma che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono
tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla suddetta
data (l'art.15 della L.584/94, proroga il termine al
30 giugno 1995), pena l'immediata interruzione della
captazione a loro spese. L'ente gestore dell'area protetta
si pronuncia sulla ammissibilità delle captazioni
di cui alle predette domande entro i sei mesi successivi
alla presentazione delle stesse.
3. Le captazioni prive di regolare titolo, o per le
quali non è stata presentata domanda, sono interrotte
immediatamente a spese dell'utente responsabile.
Art.26. CONTROLLI
1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità
e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori,
ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato
servizio di controllo territoriale e di un laboratorio
di analisi per i controlli di qualità delle
acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione,
nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula
apposita convenzione con altri soggetti gestori di
servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative
e le funzioni di controllo sulla qualità delle
acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla
normativa vigente e quelle degli organismi tecnici
preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte
di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono
tenuti a denunciare al soggetto gestore del servizio
idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo
le modalità previste dalla normativa per la
tutela delle acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall'art.21 del decreto del
Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, si applicano
al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto
nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle
analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le
misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua
o a prevenire il consumo e l'erogazione di acqua non
idonea.
Capo IV
USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE
Art.27. USI DELLE ACQUE IRRIGUE E DI BONIFICA
1. Nell'ambito delle competenze definite dalla legge,
i consorzi di bonifica ed irrigazione, hanno facoltà
di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo
irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura
di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri
impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica
e, previa domanda alle competenti autorità,
corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare,
hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti
nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino
la restituzione delle acque e siano compatibili con
le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione
di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di
imprese produttive. L'autorità competente esprime
entro sessanta giorni la propria determinazione. Il
predetto termine è interrotto una sola volta
qualora l'amministrazione richieda integrazioni della
documentazione allegata alla domanda, decorrendo nuovamente
nei limiti di trenta giorni dalla data di presentazione
della documentazione integrativa. Trascorso tale termine,
la diversa utilizzazione si intende consentita. Per
tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei
relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti,
applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni
di cui al secondo comma dell'art.36 del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11-12-1933,
n.1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione
ed i soggetti che praticano gli usi di cui al primo
comma sono regolati dalle disposizioni di cui al capo
I del titolo VI del regio decreto 8-5-1904, n.368.
3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed
irrigazione, utilizza acque irrigue o canali consortili
come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili
con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi
natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione
al beneficio ottenuto.
Art.28. USI AGRICOLI DELLE ACQUE
1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi
di scarsità di risorse idriche, durante i quali
si procede alla regolazione delle derivazioni in atto,
deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità
dell'uso agricolo.
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art.3, terzo comma,
della presente legge, si proceda alla regolazione delle
derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti
i soggetti titolari delle concessioni di derivazione,
assume il relativo provvedimento in conformità
alle determinazioni adottate dal Comitato dei ministri
di cui all'art.4, secondo comma, della legge 18-5-1989,
n.183 e successive modificazioni.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne
al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici
è libera.
4. La raccolta di cui al terzo comma non richiede licenza
o concessione di derivazione di acque; la realizzazione
dei relativi manufatti è regolata dalle leggi
in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche,
di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi
domestici come definiti dall'art.93, secondo comma,
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11-12-1933, n.1775, resta disciplinata dalla medesima
disposizione, purché non comprometta l'equilibrio
del bilancio idrico di cui all'art.3.
Art.29
Si omette perché l'art.21 del R.D. 11-12-1933,
n.1775.
Art.30. UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AD USO IDROELETTRICO
1. Tenuto conto dei principi di cui alla presente legge
e del piano energetico nazionale, nonché degli
indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche
di cui all'art.4, primo comma, lettera b), della presente
legge, il CIPE disciplina:
a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata
conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche
costiere;
b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici
per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della
quantità e della qualità delle acque
dei serbatoi ad uso idroelettrico.
Art.31. PIANI, STUDI E RICERCHE
1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle
Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi
competenza nelle materie disciplinate dalla legge 18-5-1989,
n.183, e successive modificazioni, sono comunicati
alle Autorità di bacino competenti per territorio
ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.32. ABROGAZIONE DI NORME
1. Gli artt. 17-bis e 17-ter della legge 10-5-1976,
n.319, sono abrogati.
2. L'art.12 del decreto legislativo 12-7-1993, n.275,
è abrogato.
3. <<Il Governo, ai sensi dell'art.17, comma 2,
della legge 23-8-1988, n.400, adotta, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
interessati nelle materie di rispettiva competenza,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari,
che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione
dei relativi schemi alle Camere, uno o più regolamenti
con i quali sono individuate le disposizioni normative
incompatibili con la presente legge ed indicati i termini
della relativa abrogazione in connessione con le fasi
di attuazione della presente legge nei diversi ambiti
territoriali>> (così sostituito dall'art.12,
L.584/94).
Art.33. DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art.117 della Costituzione.
Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni
a statuto speciale ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Art.34. NORMA TRANSITORIA
1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza,
ai sensi degli artt. 3 e 4 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11-12-1933, n.1775, il diritto al
riconoscimento o alla concessione di acque che hanno
assunto natura pubblica a norma dell'art.1, comma 1,
della presente legge, è fissato in 3 anni dalla
data di entrata in vigore della legge stessa.
Art.35.
1. La presente legge entra in vigore il 20 gennaio 1994.
(c) 1996 Note's