[Note's] LEGGE 17 GENNAIO 1994, N.47

(G.U. 25-1-1994, n.19)

DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N.575.

Art.1.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31-5-1965, n.575, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento delle comunicazioni di cui all'art.10-bis della citata legge n.575 del 1965, e successive modificazioni, finalizzato a stabilire nuove modalità di compilazione, aggiornamento e trasmissione, anche per via informatica, dei dati e l'obbligo di consultazione degli stessi prima di adottare i provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'art.10 della medesima legge n.575 del 1965, e successive modificazioni;
b) previsione che la trasmissione dei dati di cui alla lettera a) per via informatica o in più copie sia effettuata previo pagamento delle spese di riproduzione;
c) individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione può adottare i provvedimenti o gli atti richiesti e può concludere i contratti e subcontratti sulla base di una dichiarazione dell'interessato avente i contenuti di cui all'art.10-sexies, settimo comma, della citata legge n.575 del 1965, e successive modificazioni, e la cui sottoscrizione sia autenticata con le modalità stabilite dall'art.20 della legge 4-1-1968, n.15;
d) definizione dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, autorizzare o approvare o i contratti e i subcontratti di cui all'art.10 della citata legge n.575 del 1965, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato art.10, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla medesima legge n.575 del 1965, e successive modificazioni, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.

Art.2.
1. Il decreto legislativo di cui all'art.1 della presente legge è adottato a norma dell'art.14 della legge 23-8-1988, n.400 (che <<Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri>>), su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art.3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art.1 della presente legge e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'art.10-sexies della citata legge n.575 del 1965, e successive modificazioni, è abrogato.

Art.4.
1. L'art.21 del decreto legge 13-5-1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-7-1991, n.203, è abrogato.

Art.5.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva per i provvedimenti, gli atti od i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi lire 50 milioni.
La presente legge entra in vigore il 9 febbraio 1994.




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