(G.U. 25-1-1994, n.19)
DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N.575.
Art.1.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo concernente
nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni
di cui alla legge 31-5-1965, n.575, e successive modificazioni,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento delle comunicazioni di cui all'art.10-bis
della citata legge n.575 del 1965, e successive modificazioni,
finalizzato a stabilire nuove modalità di compilazione,
aggiornamento e trasmissione, anche per via informatica,
dei dati e l'obbligo di consultazione degli stessi
prima di adottare i provvedimenti o di autorizzare
i contratti ed i subcontratti di cui all'art.10 della
medesima legge n.575 del 1965, e successive modificazioni;
b) previsione che la trasmissione dei dati di cui alla
lettera a) per via informatica o in più copie
sia effettuata previo pagamento delle spese di riproduzione;
c) individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione
può adottare i provvedimenti o gli atti richiesti
e può concludere i contratti e subcontratti
sulla base di una dichiarazione dell'interessato avente
i contenuti di cui all'art.10-sexies, settimo comma,
della citata legge n.575 del 1965, e successive modificazioni,
e la cui sottoscrizione sia autenticata con le modalità
stabilite dall'art.20 della legge 4-1-1968, n.15;
d) definizione dei limiti di valore oltre i quali le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli
enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente
pubblico e le società o imprese comunque controllate
dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare,
autorizzare o approvare o i contratti e i subcontratti
di cui all'art.10 della citata legge n.575 del 1965,
e successive modificazioni, né rilasciare o
consentire le concessioni e le erogazioni di cui al
citato art.10, se non hanno acquisito complete informazioni,
rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei
confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi
nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza
o di divieto previste dalla medesima legge n.575 del
1965, e successive modificazioni, ovvero di tentativi
di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese
interessate.
Art.2.
1. Il decreto legislativo di cui all'art.1 della presente
legge è adottato a norma dell'art.14 della legge
23-8-1988, n.400 (che <<Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri>>), su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art.3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'art.1 della presente legge e,
comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge stessa, l'art.10-sexies della citata
legge n.575 del 1965, e successive modificazioni, è
abrogato.
Art.4.
1. L'art.21 del decreto legge 13-5-1991, n.152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12-7-1991, n.203, è
abrogato.
Art.5.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge non è richiesta alcuna certificazione
o dichiarazione sostitutiva per i provvedimenti, gli
atti od i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo
non superi lire 50 milioni.
La presente legge entra in vigore il 9 febbraio 1994.
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