[Note's] LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 61.(stralcio)

(G.U. 27-1-1994, n.21)

Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto legge 4-12-1993, n.496 concernente <<DISPOSIZIONI URGENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE>>.

Art.01. ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:
a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;
d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti, le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità, le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;
f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di auditing in campo ambientale;
g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;
h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;
m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;
n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.
2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.
3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art.1 e le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art.03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al primo comma del presente articolo.

Art.02. FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLE PROVINCE
1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'art.3 della legge 8-6-1990, n.142, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'art.14 della stessa legge.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma, le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'art.03, sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.
3. In attesa delle leggi regionali di cui all'art.03, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'art.1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5-6-1993, n.177, già di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.
4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'art.2, primo comma, lettere b) e c), della legge 23-12-1992, n.498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

Art.03. AGENZIE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME
1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'art.01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'art.01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.
(vengono omessi i restanti commi 2 e 6 perché di carattere organizzativo).

Art.1. AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:
a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'art.01, primo comma, di interesse nazionale;
b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'art.03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;
c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici. - omissis - Si omettono i restanti commi e articoli relativi all'ordinamento dell'Agenzia e organizzazione del personale.

Art.2-bis. DISPOSIZIONI SUL PERSONALE ISPETTIVO
1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'AA, per l'esercizio delle attività di cui all'art.1, primo comma, e delle Agenzie di cui all'art.03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Art.5. NORMA TRANSITORIA
1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presidi multizonali di prevenzione di cui agli artt. 18 e 22 della legge 23-12-1978, n.833, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'art.03, primo comma, del presente decreto.




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