(G.U. 27-1-1994, n.21)
Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto legge 4-12-1993, n.496 concernente <<DISPOSIZIONI URGENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE>>.
Art.01. ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE
1. Ai fini del presente decreto, le attività
tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni
pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:
a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti,
della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente
fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni
generali e di rischio, sulle forme di tutela degli
ecosistemi;
b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata,
e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla
situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione
del sistema informativo e di monitoraggio ambientale
in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse
ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente,
nella elaborazione, verifica e promozione di programmi
di divulgazione e formazione in materia ambientale;
d) nella formulazione alle autorità amministrative
centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti:
i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti;
gli standard di qualità dell'aria, delle risorse
idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti, le
norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità
e degli standard di qualità, le metodologie
per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per
il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori
di rischio nonché gli interventi per la tutela,
il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree
naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente
e con l'Istituto statistico delle Comunità europee
(EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali
operanti nel settore della salvaguardia ambientale;
f) nella promozione della ricerca e della diffusione
di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti
e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale
anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative
alla concessione del marchio CEE di qualità
ecologica e all'attività di auditing in campo
ambientale;
g) nella verifica della congruità e della efficacia
tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale
nonché nella verifica della documentazione tecnica,
che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta
dalle leggi vigenti in campo ambientale;
h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici
di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e
del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico
agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione
dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività
produttive;
l) nei controlli ambientali delle attività connesse
all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli
in materia di protezione dalle radiazioni;
m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche
di supporto alla valutazione di impatto ambientale;
n) in qualsiasi altra attività collegata alle
competenze in materia ambientale.
2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo
e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti,
in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici
nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di
servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica,
al Servizio sanitario nazionale.
3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
di cui all'art.1 e le agenzie regionali e delle province
autonome di cui all'art.03, ciascuna nell'ambito delle
attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute
a prevedere forme di consultazione delle associazioni
imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni
sindacali nelle materie di cui al primo comma del presente
articolo.
Art.02. FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLE PROVINCE
1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislativa
prevista dall'art.3 della legge 8-6-1990, n.142, provvedono,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, all'organica
ricomposizione in capo alle province delle funzioni
amministrative in materia ambientale di cui all'art.14
della stessa legge.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo
comma, le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia
regionale di cui all'art.03, sono poste alle dipendenze
funzionali delle province, secondo criteri stabiliti
in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.
3. In attesa delle leggi regionali di cui all'art.03,
le province esercitano le funzioni amministrative di
autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene
dell'ambiente, di cui all'art.1, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5-6-1993, n.177, già
di competenza delle unità sanitarie locali,
avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione
e dei competenti servizi delle unità sanitarie
locali.
4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle
regioni fra i soggetti interessati sono determinati
i costi necessari per lo svolgimento delle attività
di controllo ambientale di cui al presente articolo,
da considerare ai fini della determinazione delle tariffe
di cui all'art.2, primo comma, lettere b) e c), della
legge 23-12-1992, n.498, nonché le modalità
per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti
competenti. Le regioni, in conformità alle direttive
all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione
di relazioni preventive e consuntive, sulle attività
di controllo provinciali indicanti, in particolare,
quantità di mezzi personali, reali e finanziari
disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati,
tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.
Art.03. AGENZIE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME
1. Per lo svolgimento delle attività di interesse
regionale di cui all'art.01 e delle ulteriori attività
tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo
ambientale, eventualmente individuate dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le
medesime regioni e province autonome con proprie leggi,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, istituiscono
rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo
ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni,
il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature
e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali
di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura
e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità
sanitarie locali adibiti alle attività di cui
all'art.01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno
autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile
e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della
giunta provinciale o regionale.
(vengono omessi i restanti commi 2 e 6 perché
di carattere organizzativo).
Art.1. AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), che svolge:
a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'art.01,
primo comma, di interesse nazionale;
b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico
nei confronti delle Agenzie di cui all'art.03 allo
scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie
operative per l'esercizio delle competenze ad esse
spettanti;
c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico
del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione,
di altre amministrazioni ed enti pubblici. - omissis
- Si omettono i restanti commi e articoli relativi
all'ordinamento dell'Agenzia e organizzazione del personale.
Art.2-bis. DISPOSIZIONI SUL PERSONALE ISPETTIVO
1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di
vigilanza di cui al presente decreto, il personale
ispettivo dell'AA, per l'esercizio delle attività
di cui all'art.1, primo comma, e delle Agenzie di cui
all'art.03 può accedere agli impianti e alle
sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni
e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie
funzioni. Tale personale è munito di documento
di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza.
Il segreto industriale non può essere opposto
per evitare od ostacolare le attività di verifica
o di controllo.
Art.5. NORMA TRANSITORIA
1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio
delle funzioni di tutela ambientale, i presidi multizonali
di prevenzione di cui agli artt. 18 e 22 della legge
23-12-1978, n.833, ed i servizi delle unità
sanitarie locali che alla data di entrata in vigore
del presente decreto svolgono attività in materia
ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli
enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività
tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi
regionali o provinciali di cui all'art.03, primo comma,
del presente decreto.
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