[Note's] LEGGE 25 GENNAIO 1994, N.70

(G.U. 31-1-1994, n.24)

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE, SANITARIA E DI SICUREZZA PUBBLICA, NONCHE' PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI ECOGESTIONE E DI AUDIT AMBIENTALE.

Art.1. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE
1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art.17, secondo comma, della legge 23-8-1988, n.400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a:
a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica;
b) fissare un termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione di cui al secondo comma, che sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione di cui alla lettera a).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di cui al primo comma, il modello unico di dichiarazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni individuate con la medesima procedura di cui al primo comma.

Art.2. PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE
1. Il modello unico di dichiarazione è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, entro il termine stabilito dal decreto di cui all'art.1, primo comma.
2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i diritti di segreteria da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, comprensivi degli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 3 e 4.
4. Il modello unico di dichiarazione sostituisce ogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatorie previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'art.1, primo comma.
5. Sui dati contenuti nel modello unico di dichiarazione in possesso delle pubbliche amministrazioni è esercitato il diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7-8-1990, n.241.

Art.3 (si omette)

Art.4. CONTROLLI
1. Restano ferme le disposizioni in materia di controlli previste dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'art.1, primo comma, nonché dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità promuovono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione di accordi di programma con i soggetti competenti per l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello unico di dichiarazione. I risultati dei controlli sono comunicati alle amministrazioni competenti e all'Unioncamere.
3. Gli accordi di programma di cui al presente articolo devono prevedere l'effettuazione di controlli anche su istanza motivata dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

Art.5. SISTEMA DI ECOGESTIONE E DI AUDIT AMBIENTALE
1. 2. (vengono omessi perché di carattere organizzativo e finanziario).
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) le modalità di rilascio delle dichiarazioni di partecipazione al sistema di ecogestione e di audit ambientale;
b) l'obbligo per i soggetti richiedenti il rilascio delle dichiarazioni di presentare apposita domanda allegando la documentazione richiesta certificata ai sensi della legislazione vigente;
c) le condizioni di uso delle dichiarazioni e gli importi dei diritti di utilizzazione delle dichiarazioni stesse, tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti;
d) le modalità ed i criteri per dare comunicazione al pubblico e pubblicizzare le dichiarazioni e per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti cui le stesse sono state rilasciate;
e) le modalità per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, avvalendosi degli organi delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. Il controllo è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative;
f) l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del commercio e dei servizi del sistema di ecogestione e di audit ambientale.
4. Gli organismi di certificazione svolgono altresì le funzioni e i compiti dei verificatori ambientali previsti dal citato regolamento (CEE) n.1836/93.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di un accordo di programma con le organizzazioni di categoria interessate, per l'applicazione del citato regolamento (CEE) n.1836/93 presso le piccole e medie imprese, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle già stabilite dalla legislazione vigente.

Art.6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art.1, primo comma, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima applicazione della presente legge, è adottato, ai sensi dell'art.1, secondo comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. Ai fini di cui al primo comma, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico.

ALLEGATO

Tabella A
(Artt. 4, comma 1, e 6, comma 1)
Legge 10-5-1976, n.319.
Decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982, n.915.
Decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175.
Decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.203.
Decreto legge 9-9-1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9-11-1988, n.475.




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