(G.U. 31-1-1994, n.24)
NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE, SANITARIA E DI SICUREZZA PUBBLICA, NONCHE' PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI ECOGESTIONE E DI AUDIT AMBIENTALE.
Art.1. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE
1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato
ai sensi dell'art.17, secondo comma, della legge 23-8-1988,
n.400 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite norme finalizzate
a:
a) individuare, ai fini della predisposizione di un
modello unico di dichiarazione, le disposizioni di
legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono
obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia
o di notificazione in materia ambientale, sanitaria
e di sicurezza pubblica;
b) fissare un termine per la presentazione del modello
unico di dichiarazione di cui al secondo comma, che
sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle
disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione
di cui alla lettera a).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con
proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi
al termine di cui al primo comma, il modello unico
di dichiarazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone
con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico
di dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni
individuate con la medesima procedura di cui al primo
comma.
Art.2. PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE
1. Il modello unico di dichiarazione è presentato
alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, entro il termine
stabilito dal decreto di cui all'art.1, primo comma.
2. La camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede
a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle
diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva
competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, determina
i diritti di segreteria da corrispondere alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente
legge, comprensivi degli oneri derivanti dall'attuazione
degli artt. 3 e 4.
4. Il modello unico di dichiarazione sostituisce ogni
altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione
obbligatorie previste dalle disposizioni di legge e
dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi
dell'art.1, primo comma.
5. Sui dati contenuti nel modello unico di dichiarazione
in possesso delle pubbliche amministrazioni è
esercitato il diritto di accesso ai sensi del capo
V della legge 7-8-1990, n.241.
Art.3 (si omette)
Art.4. CONTROLLI
1. Restano ferme le disposizioni in materia di controlli
previste dalle leggi e dalle relative norme di attuazione
individuate ai sensi dell'art.1, primo comma, nonché
dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di
attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente
legge.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità
promuovono, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la conclusione di accordi
di programma con i soggetti competenti per l'effettuazione
di controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni contenute nel modello unico di dichiarazione.
I risultati dei controlli sono comunicati alle amministrazioni
competenti e all'Unioncamere.
3. Gli accordi di programma di cui al presente articolo
devono prevedere l'effettuazione di controlli anche
su istanza motivata dei soggetti portatori di interessi
pubblici o privati nonché dei soggetti portatori
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
Art.5. SISTEMA DI ECOGESTIONE E DI AUDIT AMBIENTALE
1. 2. (vengono omessi perché di carattere organizzativo
e finanziario).
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge:
a) le modalità di rilascio delle dichiarazioni
di partecipazione al sistema di ecogestione e di audit
ambientale;
b) l'obbligo per i soggetti richiedenti il rilascio
delle dichiarazioni di presentare apposita domanda
allegando la documentazione richiesta certificata ai
sensi della legislazione vigente;
c) le condizioni di uso delle dichiarazioni e gli importi
dei diritti di utilizzazione delle dichiarazioni stesse,
tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti
richiedenti;
d) le modalità ed i criteri per dare comunicazione
al pubblico e pubblicizzare le dichiarazioni e per
la pubblicazione dell'elenco dei soggetti cui le stesse
sono state rilasciate;
e) le modalità per l'effettuazione dei controlli,
anche a campione, avvalendosi degli organi delle amministrazioni
dello Stato e di enti pubblici. Il controllo è
avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria
o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente
rappresentative;
f) l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del
commercio e dei servizi del sistema di ecogestione
e di audit ambientale.
4. Gli organismi di certificazione svolgono altresì
le funzioni e i compiti dei verificatori ambientali
previsti dal citato regolamento (CEE) n.1836/93.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuove la conclusione di un accordo di programma
con le organizzazioni di categoria interessate, per
l'applicazione del citato regolamento (CEE) n.1836/93
presso le piccole e medie imprese, prevedendo a tal
fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni
finanziarie nell'ambito di quelle già stabilite
dalla legislazione vigente.
Art.6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art.1,
primo comma, il modello unico di dichiarazione, in
sede di prima applicazione della presente legge, è
adottato, ai sensi dell'art.1, secondo comma, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con riferimento agli obblighi di dichiarazione,
di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti
dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di
attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente
legge.
2. Ai fini di cui al primo comma, il termine di presentazione
del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi
periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento, fermi restando
i termini previsti in caso di obblighi che abbiano
carattere non periodico.
ALLEGATO
Tabella A
(Artt. 4, comma 1, e 6, comma 1)
Legge 10-5-1976, n.319.
Decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982, n.915.
Decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175.
Decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.203.
Decreto legge 9-9-1988, n.397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9-11-1988, n.475.
(c) 1996 Note's