(G.U. 30-12-1994, n.304; supplemento)
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
(Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico)
Art.39. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI EDILIZIE
1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge
28-2-1985, n.47, e successive modificazioni e integrazioni,
come ulteriormente modificate dal presente articolo,
si applicano alle opere abusive che risultino ultimate
entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato
ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento
della volumetria della costruzione originaria ovvero,
indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento
superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni
trovano altresì applicazione alle opere abusive
realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove
costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola
richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini
delle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti
dalla data di entrata in vigore della legge 28-2-1985,
n.47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione,
sono da intendersi come riferiti alla data di entrata
in vigore del presente articolo. I predetti limiti
di cubatura, nel caso di annullamento della concessione
edilizia, non trovano applicazione. La sanatoria degli
abusi edilizi posti in essere da soggetti indagati
per il reato di cui all'art.416-bis del codice penale
o per i reati di riciclaggio di denaro, o da terzi
per loro conto, è sospesa fino all'esito del
procedimento penale ed è esclusa in caso di
condanna definitiva.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle opere edilizie che creano limitazioni
di tipo urbanistico alle proprietà finitime,
a meno che queste ultime non siano conformi e compatibili
sia con lo strumento urbanistico approvato che con
quello adottato, o che siano state realizzate su parti
comuni.
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985
e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura
dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla
legge di cui al primo comma, in relazione al periodo
dal 30 novembre 1977 al 10 ottobre 1983, è moltiplicata
rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione,
come determinata ai sensi del presente comma, è
elevata, nei comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti, di un importo pari alla metà.
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in
sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione,
deve essere presentata al comune competente, a pena
di decadenza, <<entro il 31 marzo 95>>
(parole aggiunte dal comma 1-bis, art.14, L.85/95).
La documentazione di cui all'art.35, terzo comma, della
legge 28-2-1985, n.47, è sostituita da apposita
dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art.4
della legge 4-1-1968, n.15. Resta fermo l'obbligo di
allegazione della documentazione fotografica e, ove
prescritto, quello di presentazione della perizia giurata,
della certificazione di cui alla lettera b) del predetto
terzo comma, nonché del progetto di adeguamento
statico di cui al quinto comma dello stesso art.35.
Il pagamento dell' oblazione dovuta ai sensi della
legge 28-2-1985, n.47, dell' eventuale integrazione
di cui al sesto comma, degli oneri di concessione di
cui al nono comma, nonché la documentazione
di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel
termine di cui all'art.52, secondo comma, della legge
28-2-1985, n.47, come da ultimo prorogato dall'art.9,
ottavo comma, del decreto legge 30-12-1993, n.557,
convertito con modificazioni, dalla legge 26-2-1994,
n.133, ed il decorso termine di un anno e di due anni
per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla
data di entrata in vigore della presente legge senza
l'adozione di un provvedimento negativo del comune,
equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia
in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo;
ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta
attestante il pagamento degli oneri concessori e la
documentazione di denuncia al catasto può essere
depositata entro la data di compimento dell' anno.
Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è
stata interamente corrisposta o è stata determinata
in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni
realizzate senza licenza o concessione edilizia sono
assoggettate alla sanzioni richiamate agli artt. 40
e 45 della legge 28-2-1985, n.47. Si fanno salvi i
provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità
di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.
5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere
corrisposta a mezzo di versamento, <<entro il
31 marzo 95>> (così modificato dal comma
1-bis, art.14, L.85/95), dell'importo fisso indicato
nella tabella B allegata alla presente legge e della
restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi
rispettivamente il <<15 aprile 1995, il 15 luglio
1995>>(così modificato dal comma 1-bis,
art.14, L.85/95), il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre
1995. E' consentito il versamento, in un unica soluzione,
della restante parte dell'oblazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle
suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere
sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato
nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa,
pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui
al numero 7 della tabella allegata alla legge 28-2-1985,
n.47, il versamento dell'intera somma, dovuta al titolo
di ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato
in unica soluzione, entro il <<15 marzo 95>>
(così modificato dal comma 1-bis, art.14, L.85/95)
Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella
allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire
5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità
di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento
di norme contenute nei decreti legge 26-7-1994, n.468,
27-9-1994, n.551, e 25-11-1994, n.649 (decreti non
convertiti in legge), che siano di importo superiore
a quello indicato nel presente comma sono riportate
in riduzione dell'importo complessivo della oblazione
da versare entro il 15 dicembre 1995.
6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione
o di autorizzazione edilizia ai sensi del capo IV della
legge 28-2-1985, n.47, o i loro aventi causa, se non
è stata interamente corrisposta l'oblazione
dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di
improcedibilità della domanda, versare, in luogo
della somma residua, il triplo della differenza tra
la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione
entro il <<31 marzo 95>> (così modificato
dal comma 1-bis, art.14, L.85/95). La disposizione
di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui
a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia
dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato
richiesto nei termini di cui all'art.35 della legge
28-2-1985, n.47.
7. (Si omette in quanto modificativo della L.47/85).
8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati
sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1-6-1939,
n.1089, 29-6-1939, n.1497, e del decreto legge 27-6-1985,
n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985,
n.431, il rilascio della concessione edilizia o della
autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento
delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte
alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione
del vincolo stesso.
9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere
altresì allegata una ricevuta comprovante il
pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata
la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione
degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella
misura indicata nella tabella C allegata alla presente
legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli
ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'art.31, primo comma, lettera d),
della legge 5-8-1978, n.457, nonché per le modifiche
di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per
il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si
applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione.
Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano
eseguito o intendano eseguire, secondo le disposizioni
tecniche dettate dagli uffici comunali, parte delle
opere di urbanizzazione primaria, possono invocare
lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che
riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità
di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal comune in cui l'abuso è stato realizzato.
Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati
nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore
alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma
da versare, in unica soluzione, deve essere pari a
detto minore importo.
10. Le domande di concessione in sanatoria presentate
entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato
pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'art.40,
primo comma, ultimo periodo, della legge 28-2-1985,
n.47, devono essere integrate dalla presentazione di
una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle
somme di cui al nono comma, se dovute. Qualora gli
oneri concessori siano stati determinati ai sensi della
legge 28-1-1977, n.10, dalla legislazione regionale
e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa,
gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a
quanto previsto dal presente comma, all'intera somma
calcolata, in applicazione dei parametri in vigore
alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento
degli oneri concessori, di cui al nono comma ed al
presente comma, entro il termine di cui al primo periodo
del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse
del 10 per cento annuo sulle somme dovute.
11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre
1993 istanza di concessione ai sensi dell'art.13 della
legge 28-2-1985, n.47, possono chiedere, nel rispetto
dei termini e degli obblighi previsti dal presente
articolo, che l'istanza sia considerata domanda di
concessione in sanatoria. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i comuni
determinano in via definitiva i contributi di concessione
e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei
versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede,
entro 60 giorni dalla notifica della richiesta, agli
adempimenti conseguenti. Per il pagamento degli oneri
dovuti, il proprietario può accedere al credito
fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad
altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli
immobili oggetto della domanda di sanatoria.
12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in
essere dai soggetti di cui al primo comma, ultimo periodo,
la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni
di cui all'art.20 della legge 28-2-1985, n.47, dispone
la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere
sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio
indisponibile del comune sul cui territorio insistono.
La sentenza di cui al presente comma è titolo
per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari.
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni
di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione
è ridotta percentualmente in relazione ai limiti,
alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle
stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella
D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione
si applicano le modalità di cui al quinto comma
del presente articolo.
14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione
è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva
adibita ad abitazione principale del possessore dell'immobile
o di altro componente del nucleo familiare in relazione
di parentela entro il terzo grado o di affinità
entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da
almeno due anni; inoltre, è necessario, che
le opere abusive risultino di consistenza non superiore
a quella indicata al primo comma del presente articolo.
La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso
di presentazione di più di una richiesta di
sanatoria da parte dello stesso soggetto.
15. Il reddito di riferimento di cui al tredicesimo
comma è quello dichiarato ai fini IRPEF per
l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero,
nel caso di più aventi titolo, è quello
derivante dalla somma della quota proporzionale dei
redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei
familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini
si considera la natura del reddito prevalente qualora
ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato,
ai sensi del quattordicesimo comma, venga trasferito,
con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro
dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è dovuta la differenza
tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione
come determinata ai sensi del terzo comma, maggiorata
degli interessi nella misura legali. La ricevuta del
versamento della somma eccedente deve essere allegata
a pena di nullità all'atto di trasferimento
dell'immobile.
16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo
continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'art.34,
terzo, quarto e settimo comma della legge 28-2-1985,
n.47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura
di cui al primo comma del presente articolo, le riduzioni
di cui al settimo comma del stesso art.34. Ai fini
dell'applicazione del presente comma la domanda di
cui al quarto comma è integrata dal certificato
di cui all'art.35, terzo comma, lettera d), della suddetta
legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo
dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma
del'art.34 della predetta legge n.47 del 1985 è
aumentata al 50 per cento.
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche
per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto
di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui
alla legge 2-2-1974, n.64, dei successivi decreti di
attuazione, delle ordinanze, nonché dei decreti
del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni
altra disposizione il progetto di adeguamento per le
costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico
di cui all'ottavo comma dell'art.35 della legge 28-2-1985,
n.47, può essere predisposto secondo le prescrizioni
relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici
esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche
per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 24-1-1986. A tal fine
la certificazione di cui alla lettera b) del terzo
comma dell'art.35 della legge 28-2-1985, n.47, deve
essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.
18. Il presente articolo sostituisce, salvo le disposizioni
riferite ai termini di versamento dell'oblazione degli
oneri di concessione e di presentazione delle domande
che si intendono come modificativi di quelli sopra
indicati, le norme in materia incompatibili.
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza
della presente legge, il proprietario che ha adempiuto
agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto
di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio
comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa
realizzate disposte in attuazione dell'art.7, terzo
comma, della legge 28-2-1985, n.47, e la cancellazione
delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare
dietro esibizione di certificazione comunale attestante
l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria.
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e
del comune nel caso in cui le opere stesse siano state
destinate ad attività di pubblica utilità
entro la data del 1o dicembre 1994.
20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al primo comma, i vincoli di inedificabilità
richiamati dall'art.33 della legge 28-2-1985, n.47,
non comprendono il divieto transitorio di edificare
previsto dall'art.1-quinquies del decreto legge 27-6-1985,
n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985,
n.431, fermo restando il rispetto dell'art.12 del decreto
legge 12-1-1988, n.2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13-3-1988, n.68.
21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome
di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni
previste dagli statuti delle stesse e dalle relative
norme di attuazione ad esclusione di quelle relative
alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento
di questa.
Art.47. ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni della presente legge si applicano
con decorrenza dal 1o gennaio 1995.
Tabella B (art.39, comma 5)
IMPORTO FISSO DA VERSARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1994
______________________________________________________________
Tipologia di abuso....................................................Importo
dovuto Lire
Opere edilizie fino a 100 metri cubi..........................................800.000
Opere edilizie fino a 200 metri cubi.......................................2.000.000
Opere edilizie fino a 400 metri cubi.......................................4.000.000
Opere edilizie fino a 750 metri cubi.......................................7.000.000
Opere edilizie oltre 750 metri cubi ..............................................10.000
a mc.
______________________________________________________________
Tabella C (art.39, comma 9)
CONTRIBUTI DI CONCESSIONE RIPARTITI PER POPOLAZIONE
DEL COMUNE
______________________________________________________________
Numero abitanti...................(Nuove costruzioni
ampliamenti).........Lire/mq
Fino a 3.000..........................................................................................................30.000
Da 3.001 a 20.000..............................................................................................60.000
Da 20.001 a 100.000.........................................................................................90.000
Da 100.001 a 300.000....................................................................................120.000
Oltre i 300.000..................................................................................................150.000
Numero abitanti (Ristrutturazioni modifiche destinazione
d'uso) Lire/mq
Fino a 3.000..........................................................................................................15.000
Da 3.001 a 20.000..............................................................................................30.000
Da 20.001 a 100.000.........................................................................................45.000
Da 100.001 a 300.000......................................................................................60.000
Oltre i 300.000.....................................................................................................75.000
______________________________________________________________
Tabella D (art.39, comma 13)
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'OBLAZIONE E DEGLI ONERI CONCESSORI DOVUTI NEI CASI DI ABUSIVISMO DETERMINATO DA SITUAZIONI DI ESTREMO DISAGIO ABITATIVO
a) Riduzione dell'oblazione e degli oneri concessori
in relazione ai limiti di reddito. Per nucleo familiare
(redditi diversi da quelli da lavoro dipendente):
Limiti di reddito fino a: Percentuale di riduzione
1) lire 15.000.000 .....................50%
2) lire 25.000.000 .....................30%
3) lire 30.000.000 .....................25%
______________________________________________________________
b) Riduzione dell'oblazione e degli oneri concessori
in relazione ai limiti di reddito. Per nucleo familiare
(redditi da lavoro dipendente):
Limiti di reddito fino a: Percentuale di riduzione
a) lire 24.000.000 .....................50%
b) lire 40.000.000 .....................30%
c) lire 48.000.000 .....................25%
______________________________________________________________
c) Correlazione percentuale dell'oblazione e degli oneri
concessori in relazione all'ubicazione dell'immobile
da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto
previsto sub a) e b).:
1) Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:
Zone.......................................................................Valori
di calcolo
1.1) zona agricola ...................................................................0,85
1.2) zona edificata periferica...................................................1
1.3) zona edificata compresa fra quella periferica ed
il
centro storico............................................................................1,20
1.4) zona di particolare pregio sorta nella zona edificata
o nella zona..............................................................................1,20
1.5) centro storico..................................................................1,30
______________________________________________________________
2) Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti:
Zone................................................................................Valori
di calcolo
2.1) zona agricola.............................................................................0,85
2.2) centro edificato..............................................................................1
2.3) centro storico............................................................................1,10
_____________________________________________________________
3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:
Valore di calcolo....................1 (per tutte le
zone del territorio comunale).
______________________________________________________________
(c) 1996 Note's