(G.U. 4-2-1994, n.28)
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179, RECANTE NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 1
(Si omette perché modificativo della L.179/92).
Art.2
1. (Si omette perché modificativo della L.179/92).
2. Le regioni hanno la facoltà di differire,
entro e non oltre il 31 dicembre 1994, il termine per
la presentazione del piano di cessione di cui all'art.18,
secondo comma, lettera g), della legge 17-2-1992, n.179.
Art.3
(Si omette perché modificativo del D.L.398/93).
Art.4
(Si omette perché modificativo del D.L.398/93).
Art.5
1. Le economie sui fondi di cui all'art.5, primo comma,
lettera b), del decreto legge 29-10-1986, n.708, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23-12-1986, n.899, ripartiti
dal comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia
residenziale (CER) con delibera 16-1-1987, in favore
dei comuni individuati nella tabella allegata alla
delibera suddetta, a qualunque titolo giacenti, all'entrata
in vigore della presente legge, presso le tesorerie
provinciali o comunali, possono essere utilizzate dagli
stessi comuni, previa autorizzazione del comitato esecutivo
del CER, per le finalità previste dall'art.3,
primo comma, lettera q), della legge 5-8-1978, n.457,
ovvero per eventuali maggiori oneri derivanti dai programmi
già finanziati ai sensi dello stesso art.3,
primo comma, lettera q).
La presente legge entra in vigore il 19 febbraio 1994.
(c) 1996 Note's