[Note's] LETTERA CIRCOLARE 20 MAGGIO 1994 N. P 1226/4122/1

DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994 <<REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE>> - CHIARIMENTI.

Al fine di chiarire, a seguito di quesiti pervenuti, la portata del punto 2 (Campo di Applicazione) del decreto ministeriale 9-4-1994, si precisa quanto segue:

A) ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE CON RICETTIVITÀ SUPERIORE A 25 POSTI LETTO
Le disposizioni di cui al Titolo II - Parte Prima - del decreto, si applicano:
a) alle attività da realizzare in edifici di nuova costruzione;
b) alle attività da realizzare in edifici o locali già esistenti e che allo stato hanno altra destinazione;
c) alle attività esistenti in caso di ristrutturazione degli edifici che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai;
d) agli aumenti di volume (ampliamenti) di attività esistenti.
Le disposizioni previste dal Titolo II - Parte Prima - decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto (26-4-1994) e pertanto vanno applicate in tutti i progetti presentati ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per la preventiva approvazione, a decorrere da tale data.
Per quanto attiene i progetti di attività che, pur riferendosi ai casi sopraindicati, sono stati invece presentati ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco prima della data di entrata in vigore del decreto, gli stessi, qualora non ancora evasi, vanno esaminati in base alla previgente normativa (lettera circolare n.27030/4122/1 del 21-10-1974), fermo restando l'obbligo dei necessari adeguamenti alle misure di cui al Titolo II - Parte Seconda - del decreto, entro i termini previsti dal punto 21.2.

B) ATTIVITÀ ESISTENTI CON RICETTIVITÀ SUPERIORE A 25 POSTI LETTO
Le disposizioni di cui al Titolo II - Parte Seconda - si applicano alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e come tali vanno intese quelle attività che al 25 aprile 1994 di fatto esercitavano con una autorizzazione rilasciata dall'organo amministrativo competente.
Il piano programmato dei lavori di adeguamento, di cui all'ultimo comma del punto 21.2 del decreto, deve consistere in una relazione che evidenzi lo stato di fatto dell'attività alla data di entrata in vigore del decreto e riporti gli adeguamenti necessari, da mettere in atto per rendere l'attività conforme alle misure di sicurezza richieste.
I progetti di adeguamento di attività esistenti, che non comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai, anche se presentati ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (26 aprile 1994) vanno esaminati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo II - Parte Seconda.
Al fine di rendere più immediata la lettura del decreto, si allegano alcune tabelle riassuntive e di confronto relativamente ad alcune specifiche misure.

Allegato

ATTIVITA' RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE CON OLTRE 25 POSTI LETTO (D.M. 9-4-1994)

1) LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO IN RELAZIONE AL NUMERO DI PIANI ED ALLA TIPOLOGIA DI SCALA

A ) ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

A1) (Servite da due o più scale a servizio esclusivo dell'attività)

(1) Se non sono soddisfatti i requisiti di accostamento dell'autoscala, gli edifici con Hant>12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.

A2) (Servite da una sola scala a servizio esclusivo dell'attività)

B) ATTIVITÀ ESISTENTI SERVITE DA SCALE AD USO ESCLUSIVO

B1) (Servite da due o più scale ad uso esclusivo dell'attività)

B2) Servite da una sola scala ad uso esclusivo dell'attività

(1) Lungo il percorso interessato:
a) i materiali installati a parete ed a soffitto siano di classe o di reazione al fuoco e non siano installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;
b) installare impianto di rivelazione automatica d'incendio lungo le vie d'esodo interessate e nelle camere.
(2) Il corridoio può avere lunghezza di 25 m a condizione che:
a) tutti i materiali installati nei corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;
b) le porte delle camere abbiano caratteristiche REI 30;
c) sia installato un impianto automatico di rivelazione di incendio nelle camere e nel corridoio.

C) ATTIVITÀ ESISTENTI SERVITE DA SCALE AD USO PROMISCUO
(per tali attività va osservato quanto previsto al punto 20.5 del D.M. 9-4-1994).

C1) Servite da due o più scale ad uso promiscuo con altre attività

C2) Servite da una scala ad uso promiscuo con altre attività

2) REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE PORTE DELLE CAMERE PER OSPITI

3) LUNGHEZZA DEI CORRIDOI CIECHI




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