DEL MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994 <<REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE>> - CHIARIMENTI.
Al fine di chiarire, a seguito di quesiti pervenuti, la portata del punto 2 (Campo di Applicazione) del decreto ministeriale 9-4-1994, si precisa quanto segue:
A) ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE CON RICETTIVITÀ
SUPERIORE A 25 POSTI LETTO
Le disposizioni di cui al Titolo II - Parte Prima -
del decreto, si applicano:
a) alle attività da realizzare in edifici di
nuova costruzione;
b) alle attività da realizzare in edifici o locali
già esistenti e che allo stato hanno altra destinazione;
c) alle attività esistenti in caso di ristrutturazione
degli edifici che comportino il rifacimento di oltre
il 50% dei solai;
d) agli aumenti di volume (ampliamenti) di attività
esistenti.
Le disposizioni previste dal Titolo II - Parte Prima
- decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto
(26-4-1994) e pertanto vanno applicate in tutti i progetti
presentati ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
per la preventiva approvazione, a decorrere da tale
data.
Per quanto attiene i progetti di attività che,
pur riferendosi ai casi sopraindicati, sono stati invece
presentati ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
prima della data di entrata in vigore del decreto,
gli stessi, qualora non ancora evasi, vanno esaminati
in base alla previgente normativa (lettera circolare
n.27030/4122/1 del 21-10-1974), fermo restando l'obbligo
dei necessari adeguamenti alle misure di cui al Titolo
II - Parte Seconda - del decreto, entro i termini previsti
dal punto 21.2.
B) ATTIVITÀ ESISTENTI CON RICETTIVITÀ
SUPERIORE A 25 POSTI LETTO
Le disposizioni di cui al Titolo II - Parte Seconda
- si applicano alle attività esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto e come tali vanno
intese quelle attività che al 25 aprile 1994
di fatto esercitavano con una autorizzazione rilasciata
dall'organo amministrativo competente.
Il piano programmato dei lavori di adeguamento, di cui
all'ultimo comma del punto 21.2 del decreto, deve consistere
in una relazione che evidenzi lo stato di fatto dell'attività
alla data di entrata in vigore del decreto e riporti
gli adeguamenti necessari, da mettere in atto per rendere
l'attività conforme alle misure di sicurezza
richieste.
I progetti di adeguamento di attività esistenti,
che non comportino il rifacimento di oltre il 50% dei
solai, anche se presentati ai Comandi Provinciali dei
Vigili del Fuoco, antecedentemente alla data di entrata
in vigore del decreto (26 aprile 1994) vanno esaminati
sulla base delle disposizioni di cui al Titolo II -
Parte Seconda.
Al fine di rendere più immediata la lettura del
decreto, si allegano alcune tabelle riassuntive e di
confronto relativamente ad alcune specifiche misure.
Allegato
ATTIVITA' RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE CON OLTRE 25 POSTI LETTO (D.M. 9-4-1994)
1) LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO IN RELAZIONE AL NUMERO DI PIANI ED ALLA TIPOLOGIA DI SCALA
A ) ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE
A1) (Servite da due o più scale a servizio esclusivo dell'attività)
(1) Se non sono soddisfatti i requisiti di accostamento dell'autoscala, gli edifici con Hant>12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.
A2) (Servite da una sola scala a servizio esclusivo dell'attività)
B) ATTIVITÀ ESISTENTI SERVITE DA SCALE AD USO ESCLUSIVO
B1) (Servite da due o più scale ad uso esclusivo dell'attività)
B2) Servite da una sola scala ad uso esclusivo dell'attività
(1) Lungo il percorso interessato:
a) i materiali installati a parete ed a soffitto siano
di classe o di reazione al fuoco e non siano installati
materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe
le facce;
b) installare impianto di rivelazione automatica d'incendio
lungo le vie d'esodo interessate e nelle camere.
(2) Il corridoio può avere lunghezza di 25 m
a condizione che:
a) tutti i materiali installati nei corridoi siano di
classe 0 di reazione al fuoco;
b) le porte delle camere abbiano caratteristiche REI
30;
c) sia installato un impianto automatico di rivelazione
di incendio nelle camere e nel corridoio.
C) ATTIVITÀ ESISTENTI SERVITE DA SCALE AD USO
PROMISCUO
(per tali attività va osservato quanto previsto
al punto 20.5 del D.M. 9-4-1994).
C1) Servite da due o più scale ad uso promiscuo con altre attività
C2) Servite da una scala ad uso promiscuo con altre attività
2) REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE PORTE DELLE CAMERE PER OSPITI
3) LUNGHEZZA DEI CORRIDOI CIECHI
(c) 1996 Note's