[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 13 LUGLIO 1995, N.192/T

DENUNCE DI ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI. ART.9 DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N.557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE N.133 DEL 1994.

E' noto come le norme richiamate in oggetto abbiano introdotto nell'ordinamento fiscale e catastale una nuova definizione di fabbricato rurale, attraverso la previsione di specifici requisiti oggettivi e soggettivi necessari per il riconoscimento della ruralità degli immobili (commi 3-7) e, di conseguenza, per il loro corretto censimento nell'istituendo catasto dei fabbricati (comma 1).
In particolare la definizione del modello strutturale e procedurale di aggiornamento del suddetto archivio integrato (degli immobili urbani e rurali) è demandata ad una regolamentazione pluritematica, in corso di predisposizione da parte della scrivente Direzione (comma 2).
Di contro il sistema di requisiti previsto dal legislatore per la verifica della ruralità dei fabbricati è vigente dalla data di pubblicazione del decreto legge richiamato in oggetto.
In relazione a quanto sopra rappresentato, sono state rivolte alla scrivente molteplici istanze tese a chiarire la corretta procedura di accatastamento dei fabbricati rurali nell'attuale regime transitorio.
Nel merito appare sufficiente precisare che le denunce di accatastamento degli immobili in oggetto devono essere presentate, tramite la compilazione del mod.26 e relativi allegati, con le modalità indicate nelle circolari n.15 del 29-7-1985, lettera <<C>>, e n.8 del 23-11-1987, emanate dalla Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE.
Peraltro, atteso il previsto censimento delle costruzioni rurali nell'istituendo catasto dei fabbricati, gli uffici sono autorizzati a ricevere, in sostituzione ovvero integrazione degli elaborati indicati nelle richiamate circolari, anche elaborati diversi purché conformi a quelli previsti per l'accatastamento dei fabbricati urbani.
Inoltre, in considerazione delle sostanziali innovazioni portate dalla legge in esame, in tema di requisiti, è necessaria anche la contestuale dimostrazione del possesso dei medesimi requisiti da parte del dichiarante. La stessa potrà essere documentata anche attraverso una autodichiarazione, resa ai sensi dell'art.4 della legge 4-1-1968, n.15.
Circa i fabbricati di nuova costruzione ovvero già censiti al catasto terreni, che non soddisfano le condizioni previste dalla normativa in esame, è appena il caso di osservare come gli stessi debbano essere dichiarati all'attuale catasto edilizio urbano, con le usuali procedure e modalità.




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