DENUNCE DI ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI. ART.9 DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N.557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE N.133 DEL 1994.
E' noto come le norme richiamate in oggetto abbiano
introdotto nell'ordinamento fiscale e catastale una
nuova definizione di fabbricato rurale, attraverso
la previsione di specifici requisiti oggettivi e soggettivi
necessari per il riconoscimento della ruralità
degli immobili (commi 3-7) e, di conseguenza, per il
loro corretto censimento nell'istituendo catasto dei
fabbricati (comma 1).
In particolare la definizione del modello strutturale
e procedurale di aggiornamento del suddetto archivio
integrato (degli immobili urbani e rurali) è
demandata ad una regolamentazione pluritematica, in
corso di predisposizione da parte della scrivente Direzione
(comma 2).
Di contro il sistema di requisiti previsto dal legislatore
per la verifica della ruralità dei fabbricati
è vigente dalla data di pubblicazione del decreto
legge richiamato in oggetto.
In relazione a quanto sopra rappresentato, sono state
rivolte alla scrivente molteplici istanze tese a chiarire
la corretta procedura di accatastamento dei fabbricati
rurali nell'attuale regime transitorio.
Nel merito appare sufficiente precisare che le denunce
di accatastamento degli immobili in oggetto devono
essere presentate, tramite la compilazione del mod.26
e relativi allegati, con le modalità indicate
nelle circolari n.15 del 29-7-1985, lettera <<C>>,
e n.8 del 23-11-1987, emanate dalla Direzione Generale
del Catasto e dei SS.TT.EE.
Peraltro, atteso il previsto censimento delle costruzioni
rurali nell'istituendo catasto dei fabbricati, gli
uffici sono autorizzati a ricevere, in sostituzione
ovvero integrazione degli elaborati indicati nelle
richiamate circolari, anche elaborati diversi purché
conformi a quelli previsti per l'accatastamento dei
fabbricati urbani.
Inoltre, in considerazione delle sostanziali innovazioni
portate dalla legge in esame, in tema di requisiti,
è necessaria anche la contestuale dimostrazione
del possesso dei medesimi requisiti da parte del dichiarante.
La stessa potrà essere documentata anche attraverso
una autodichiarazione, resa ai sensi dell'art.4 della
legge 4-1-1968, n.15.
Circa i fabbricati di nuova costruzione ovvero già
censiti al catasto terreni, che non soddisfano le condizioni
previste dalla normativa in esame, è appena
il caso di osservare come gli stessi debbano essere
dichiarati all'attuale catasto edilizio urbano, con
le usuali procedure e modalità.
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