(G.U. 6-5-1995; N.104)
DECRETO MINISTERIALE 5 AGOSTO 1994: DETERMINAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI COSTO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA.
1. LA NUOVA ARTICOLAZIONE DEI MASSIMALI
Con decreto ministeriale 5-8-1994 sono stati fissati
i nuovi limiti massimi di costo da osservare negli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e
agevolata. Rispetto ai precedenti decreti nn. 61 e
62 del 26-4-1991, quello attuale contiene una serie
di sostanziali modifiche e integrazioni, impostate
in modo da attribuire alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano un più ampio margine
per la determinazione e la differenziazione territoriale
dell'incidenza delle diverse componenti di costo, in
funzione dei rispettivi indirizzi, delle condizioni
localizzative e geomorfologiche delle aree o della
ubicazione e condizioni specifiche degli immobili da
recuperare.
Le innovazioni più salienti introdotte dal decreto
possono essere così riepilogate:
1) i nuovi limiti di costo sono unificati per la sovvenzionata
e per l'agevolata, e quindi sono compresi in un solo
decreto, con l'unica differenza dell'aggiunta dell'aliquota
IVA per la sovvenzionata. Essi fanno riferimento ad
uno standard qualitativo corrente, determinato in rapporto
a condizioni minime di accettabilità sulla base
di vigenti norme o di nuova formulazione. Il tutto
come meglio regolato nell'ambito delle regioni e delle
province autonome;
2) sia per la nuova edificazione, che per gli interventi
di recupero, si è provveduto ad articolare il
costo, da riferire alla superficie complessiva (S.C.)
definita all'art. 6 del decreto, nei seguenti elementi:
a) costo base di realizzazione tecnica:
- C.B.N. per la nuova edificazione;
- C.B.P. per il recupero primario;
- C.B.S. per il recupero secondario;
- C.B.M. per la manutenzione straordinaria;
b) differenziale di costo, connesso alla possibile qualità
aggiuntiva dell'intervento (ad eccezione degli interventi
di manutenzione straordinaria);
c) oneri complementari;
d) I.V.A., limitatamente agli interventi di edilizia
sovvenzionata;
3) nell'ambito di tale articolazione il decreto prevede:
a) una fascia di variabilità dei costi base di
realizzazione tecnica per metro quadrato di superficie
complessiva (S.C.) che le regioni e le province autonome
potranno determinare, correlandoli ad elementi quali
le caratteristiche demografiche dei comuni dove si
ubicheranno gli interventi, le condizioni localizzative
e geomorfologiche delle aree, ecc. (artt. 1,2,3e5):
- C.B.N. da L. 800.000 a L. 1.050.000;
- C.B.P. da L. 480.000 a L. 630.000;
- C.B.S. da L. 310.000 a L. 350.000;
- C.B.M. da L. 350.000 a L. 390.000;
b) l'indicazione, per la nuova edificazione, il recupero
primario e il recupero secondario, delle possibili
scelte qualitative, più avanti dettagliatamente
illustrate, in corrispondenza delle quali può
essere ammessa una maggiorazione del costo base non
superiore al 15% (artt. 1.2, 2.2 e 3.2):
- dotazione di polizze assicurative (cogente);
- adozione di un piano di qualità e/o di un programma
di manutenzione;
- miglioramento del comfort ambientale;
c) la conferma, per il recupero primario, il recupero
secondario e la manutenzione straordinaria, dei costi
per condizioni tecniche aggiuntive riscontrabili nei
seguenti casi (artt.2. 3, 3.3 e 5.2):
- altezza virtuale maggiore o uguale a 4,5 ml oppure
rapporto mq lordo/mq netto maggiore di 1,2;
- demolizioni di superfetazioni, limitatamente al recupero
primario;
- particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere
e di trasporto materiali;
- demolizioni e dismissioni di utenze in caso di ristrutturazione
edilizia ed urbanistica, limitatamente al recupero
primario;
- particolari situazioni la cui determinazione qualitativa
e quantitativa è demandata alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano;
d) l'indicazione degli addendi che costituiscono gli
oneri complementari (artt. 1.3, 2.4, 3.4 e 5.3):
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione
lavori, gestione dell'appalto, verifiche tecniche e
collaudi, ecc.);
- prospezioni geognostiche e, ove necessario, archeologiche
per la nuova edificazione;
- rilievi e indagini preliminari per il recupero primario;
- accantonamento per imprevisti;
- acquisizione area e urbanizzazioni per la nuova edificazione;
urbanizzazioni per il recupero primario;
- condizioni aggiuntive, connesse alla realizzazione
degli interventi e relative ad oneri complementari
alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa
e quantitativa è demandata alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano;
4) viene introdotto il costo di realizzazione tecnica
dell'intervento, costituito dalla somma del costo base
e del differenziale di qualità e, per gli interventi
di recupero primario e secondario e di manutenzione
straordinaria, dei costi per condizioni tecniche aggiuntive,
da contenere entro un limite massimo, come appresso
specificato (penultimo comma artt.1, 2, 3 e 5):
- C.N.R. per la nuova edificazione, nel limite massimo
di L. 1.200.000;
- C.R.P. per il recupero primario, nel limite massimo
di L. 880.000;
- C.R.S. per il recupero secondario, nel limite massimo
di L. 470.000;
- C.R.M. per la manutenzione straordinaria, nel limite
massimo di L.480.000
5) si è precisato che il costo totale dell'intervento
è costituito (ultimo comma artt.1, 2, 3 e 5):
- per la nuova edificazione (C.T.N.) dalla somma del
costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), del differenziale
per la qualità aggiuntiva e degli oneri complementari;
- per il recupero primario (C.T.P.) e secondario (C.T.S.),
dalla somma del costo base di realizzazione tecnica
(C.B.P. e C.B.S. rispettivamente), del differenziale
per la qualità aggiuntiva, dei costi per condizioni
tecniche aggiuntive e degli oneri complementari;
6) si è stabilito che, fermo restando il limite
massimo del costo di realizzazione tecnica di cui al
precedente punto 4), può essere riconosciuto
un ammontare degli oneri complementari tale che il
costo totale dell'intervento a mq di SC non ecceda
il limite massimo appresso specificato (ultimo comma
artt. 1, 2, 3 e 5):
- C.T.N. per la nuova edificazione, entro il limite
massimo di L. 1.700.000;
- C.T.P., per il recupero primario, entro il limite
massimo di L. 1.270.000;
- C.T.S. per il recupero secondario, entro il limite
massimo di L. 600.000
- C.T.M. per la manutenzione straordinaria, entro il
limite massimo di L. 620.000
7) si è stabilito che, nel caso di acquisto dell'edificio
da recuperare, il costo totale del recupero (C.T.R.)
dato dalla somma del costo di acquisto e dei costi
di recupero primario e secondario, o di solo recupero
primario, o di solo recupero secondario, non superi
il limite di L. 2.030.000 al mq di S.C. (art.4);
8) si sono confermati i criteri di determinazione delle
superfici complessive (Sc) in funzione delle superfici
utili (Su), delle superfici non residenziali (Snr)
e delle superfici dei parcheggi (Sp) di cui ai precedenti
decreti n.61 e 62 del 26-4-1991 (art.6):
- Snr < = 45% di Su;
- Sp < = 45% di Su, derogabile per organismi abitativi
prevalentemente composti da alloggi con Su < 60
mq;
- per la nuova edificazione: Sc = Su + 60% (Snr + Sp);
- per il recupero primario: Sc = Su + Snr + Sp;
- per il recupero secondario: Sc = Su + 70% (Snr + Sp,
in questo caso di pertinenza del solo alloggio).
E stata introdotta, infine, la seguente definizione
di superficie complessiva per gli interventi di recupero
su edifici da acquisire:
- per il recupero e l'acquisto: Sc = Su + Snr + S;
9) compete alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano la determinazione del costo base di
realizzazione tecnica e delle altre maggiorazioni di
cui alle lettere b), c) e d) del precedente punto 3)
nonché la facoltà (art.7):
a) di autorizzare, dandone notizia al Segretariato generale
del CER, deroghe di massimali di costo totali motivate
da maggiori costi dell'area, degli oneri di urbanizzazione
o di acquisizione degli immobili, con possibilità
di accantonamento, in fase di programmazione degli
interventi, delle prevedibili risorse necessarie a
tale fine;
b) di individuare, sulla base delle specifiche situazioni
territoriali, costi totali di intervento superiori
o inferiori a quelli previsti dal decreto in oggetto,
ferme restando le quantità fisiche da realizzare
secondo il programma regionale nel rispetto dei massimali
stabiliti dal decreto suddetto;
10) i costi definiti dalle regioni e dalle province
autonome con l'applicazione dei nuovi massimali possono
essere applicati dagli enti appaltanti, in alternativa
a quelli stabiliti con decreto ministeriale 26-4-1991,
n. 61, anche agli interventi di edilizia sovvenzionata
finanziati con delibere precedenti alla delibera CIPE
21-12-1993, come modificata in data 16-3-1994, e non
ancora appaltati, sempre che sia verificata la copertura
finanziaria degli eventuali oneri conseguenti (art.8);
11) è prevista la facoltà delle regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano di provvedere
annualmente all'aggiornamento dei limiti di costo di
realizzazione tecnica degli interventi da esse definiti,
sulla base della variazione dell'indice ISTAT di costruzione
di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno
1994 ed il mese di giugno di ciascun anno successivo,
con decorrenza dal mese successivo alla data di comunicazione
di tale variazione da parte del Segretario generale
del CER; il limite del costo totale dell'intervento
può essere incrementato del valore assoluto
dell'importo di aggiornamento del costo di realizzazione
tecnica.
2. IL COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA
Per quanto concerne gli interventi di nuova edificazione,
il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), introdotto
dal nuovo decreto, sostituisce il costo di costruzione
(C.C.) dei precedenti decreti n. 61 e 62 del 26-4-1991,
che risultava disaggregato nel costo di elevazione
(C.E.) e negli ulteriori addendi riguardanti il costo
di:
- fondazioni;
- sistemazioni esterne;
- allacciamenti.
Ciò consente alle regioni ed alle province autonome
di effettuare le proprie determinazioni in modo più
rispondente alle singole situazioni territoriali e
agli indirizzi che intendono adottare. Ai crescenti
spazi per una valutazione in sede di programmazione,
degli interventi, si accompagna, peraltro, il rispetto
delle stesse finalità che nell'impostazione
precedente si perseguivano attraverso la disaggregazione
del costo di costruzione negli addendi sopra riportati:
a) la garanzia di uno standard qualitativo della elevazione
non condizionano dall'onere delle fondazioni, delle
sistemazioni esterne e degli allacciamenti;
b) la specificazione di una incidenza del costo delle
fondazioni compatibile con un limite massimo che costituisca
criterio di valutazione della idoneità tecnica
dell'area;
c) l'impegno di una quota del finanziamento necessaria
ad assicurare una congrua sistemazione degli spazi
esterni, con particolare riferimento al verde attrezzato,
per conseguire una qualità residenziale in grado
di incidere anche sulla qualità urbana;
d) l'impegno di ulteriore quota del finanziamento per
assicurare l'allacciamento delle reti fognarie e di
distribuzione idrica, telefonica, elettrica e del gas
alle reti di urbanizzazione primaria del settore urbano
interessato.
3. IL DIFFERENZIALE DI QUALITÀ
Il differenziale di costo, introdotto dal nuovo decreto
per ogni tipologia di intervento, costituisce un incentivo
atto a promuovere nel settore dell'edilizia residenziale
sovvenzionata e agevolata, un miglioramento qualitativo
rispondente ad esigenze essenziali, quali:
- una garanzia per l'utente, attraverso polizze assicurative
postume decennali, nei riguardi del rischio di difetti,
danni o rovina dell'opera-
- una riduzione del rischio di difetti e dei conseguenti
oneri differiti ed una maggior garanzia di durabilità
dell'opera direttamente attraverso l'adozione di un
<<piano di qualità>> del singolo
intervento;
- una diminuzione dei costi di manutenzione e gestione,
da realizzare attraverso un incremento di qualità
basato sulla durabilità di materiali e componenti
e sulla manutenibilità degli impianti, integrato
da specifici manuali d'uso e manutenzione;
- un miglioramento di quegli aspetti del comfort ambientale,
quali i requisiti acustici e igrotermici, che direttamente
incidono sul benessere fisico e psichico dei destinatari.
Rispetto all'impostazione dei decreti precedenti, sono
state eliminate quelle maggiorazioni (risparmio energetico,
tipologie onerose, sismicità) che hanno evidenziato
il persistere di oggettive difficoltà sul versante
della verifica della finalizzazione e del controllo
dell'effettiva onerosità. Nella nuova impostazione
si riconoscono, invece, differenziali di costo per
scelte che consentono sia di incentivare miglioramenti
qualitativi che attengono al soddisfacimento di esigenze
essenziali di ordine ambientale, sia di conseguire
maggiori benefici in materia di economia di manutenzione
e gestione. E demandata a puntuali indicazioni delle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'esplicitazione
dei contenuti di tali aspetti qualitativi e delle modalità
attraverso le quali documentare l'ottenimento di benefici
concretamente verificabili. Tali indicazioni dovranno
innanzitutto risultare coerenti, a livello generale,
anche con i criteri di massima deducibili dalle <<Linee
di inquadramento della normativa tecnica nazionale
per l'edilizia residenziale (NTN)>>, formulate
nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18-1-1988.
Al fine di fornire ulteriori punti di riferimento per
l'adozione delle indicazioni applicative richieste
per la concessione del differenziale di costo connesso
alla qualità aggiuntiva dell'intervento, è
prevista l'adozione da parte del CER di specifiche
iniziative in coerenza con il compito di <<promuovere
la diffusione dell'informazione relativa al processo
normativo>>, ad esso assegnato dall'art.6, quinto
comma, del citato decreto per un approfondimento di
quegli aspetti ricavabili sia dai programmi sperimentali
sia dalle normative tecniche regionali già adottate,
che potrebbero costituire un utile punto di riferimento
per l'adozione delle indicazioni preliminari all'applicazione
del differenziale di costo connesso alla qualità
aggiuntiva dell'intervento.
3.1. LA POLIZZA ASSICURATIVA
Il decreto precisa innanzitutto che il differenziale
di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento
può essere riconosciuto nel caso di <<impegno
da parte dell'operatore a stipulare una polizza assicurativa
postuma decennale o di maggior durata, a garanzia dei
rischi di ricostruzione negli anni successivi alla
ultimazione dello stesso>>. La dotazione di una
polizza assicurativa è anzi considerata una
condizione imprescindibile per gli interventi di nuova
edificazione, nonché di recupero primario e
secondario.
Il compito di fornire più precise indicazioni
sulle caratteristiche delle polizze, sui loro contenuti
e sull'entità della maggiorazione che la loro
stipula può comportare in termini di massimale
di costo spetta alle regioni ed alle province autonome
di Trento e Bolzano. Per quanto concerne il recupero
secondario, è da precisare che la polizza richiesta
andrà accolta con accezione estensiva e potrà
coprire i rischi speciali derivanti da singole componenti
dell'opera, con riferimento particolare a quelle per
le quali sia previsto un totale rifacimento (ad esempio
dei rivestimenti e delle pavimentazioni).
La scelta di imporre l'obbligatorietà della polizza
decennale è stata determinata dalle seguenti
esigenze:
- ridurre i rischi e l'entità dei costi differiti
causati dalla comparsa di patologie, successivamente
al completamento dell'opera, con il conseguente contenimento
del costo globale degli interventi;
- incrementare la qualità mediante una crescente
responsabilizzazione degli operatori o una più
sistematica attuazione delle verifiche;
- ridurre le situazioni di contenzioso in cui viene
a ritrovarsi spesso l'utente finale.
A livello territoriale, è auspicabile che si
assumano iniziative finalizzate ad uniformare il comportamento
degli operatori e degli assicuratori e a garantire
la perseguibilità degli obiettivi dichiarati.
Anche alla luce di esperienze-pilota sviluppate o in
corso di svolgimento, gli aspetti su cui si deve concentrare
l'attenzione attengono a:
- i rischi da considerare coperti dalla polizza assicurativa;
- le logiche di quantificazione e di aggiornamento dei
premi;
- le modalità e i tempi di liquidazione degli
indennizzi;
- il sistema delle verifiche, dei controlli e delle
garanzie da porsi.
Costituiscono elementi di maggior apprezzamento, ai
fini del decreto sui costi, le previsioni di maggiore
durata della polizza, di inclusione fra l'oggetto,
eventualmente assicurabile con polizza separata dei
danni da difettosa impermeabilizzazione, da difetto
di messa in opera o dei materiali di pavimentazioni,
rivestimenti ceramici esterni ed interni e intonaci,
nonché dell'inclusione, all'interno della polizza
postuma, dell'assicurazione di responsabilità
civile dell'assicurato verso terzi in relazione a sinistri
e al mancato godimento dell'opera assicurata.
Costituisce un ulteriore elemento di apprezzamento la
stipula di una polizza CAR - vale a dire di una copertura
che riguarda la fase di costruzione delle opere e garantisce
tutti i rischi della costruzione, da qualsiasi causa
determinati - con previsione di stipula della postuma
decennale, che - coprendo i danni che l'opera può
subire nei dieci anni successivi alla sua ultimazione
- viene normalmente perfezionata al compimento dell'opera.
E inoltre da sottolineare che nell'ambito di alcune
delle iniziative sperimentali citate si è cercato
di precisare con maggior dettaglio i rischi contemplati
e le situazioni escluse dalla garanzia.
Se si vogliono più incisivamente perseguire gli
obiettivi di qualità richiamati, l'assicurato
deve, in altre parole, aver garantito che, per la durata
decennale della polizza, si abbia permanenza delle
prestazioni originarie offerte dall'oggetto assicurato,
entro limiti di variabilità predeterminati e
comunque tali da non compromettere la normale fruibilità
dell'oggetto stesso.
In base a tale considerazione, la problematica in questione
tende a superare lo stretto ambito degli elementi tecnici
assicurati per toccare quello delle <<prestazioni>>
da garantire con continuità nel tempo. Implicazione
diretta di tale scelta è quella di dettagliare,
negli atti di collaudo o nelle prescrizioni tecniche,
i livelli di specifica ritenuti ammissibili anche a
medio e lungo termine, superando l'attuale differenziazione
tra parti dell'opera destinate a lunga durata e parti
a media e breve durata.
Poiché la permanenza dei livelli prestazionali
richiesti è funzione della sistematicità
degli interventi manutentivi, dei quali certo non può
accollarsi la responsabilità la società
assicuratrice, è auspicabile che venga predisposto
un <<piano di manutenzione>> la cui corretta
applicazione da parte dell'assicurato e/o dell'operatore
potrebbe essere inclusa tra le condizioni per garantire
la copertura assicurativa.
3.2. IL PIANO DI QUALITÀ PER L'INTERVENTO E IL
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Ad elevare la qualità media dell'intervento è
finalizzata anche la possibilità dell'adozione
di un piano di qualità specifico per ciascun
intervento, richiesta al fine di incrementare la durabilità
dell'opera mediante la prevenzione di errori e difetti.
Sulla base di quanto sarà meglio specificato
a livello territoriale, tale piano deve esplicitare,
per ogni specifico intervento, gli obiettivi di qualità
da conseguire, le responsabilità relative alle
varie fasi, le procedure e le istruzioni di lavoro,
i programmi di prove, controlli e collaudi e le modalità
di revisione e modifica.
Il piano di qualità contribuisce, dunque, a definire
un sistema di controllo in corso d'opera basato sulla
prevenzione globale, che inizia sin dalla fase di progettazione,
non implicando necessariamente che l'impresa si sia
dotata di un sistema interno di qualità, certificato
in base alle norme internazionali.
Si auspica che la verifica tecnica dei progetti venga
effettuata eseguendo un controllo puntuale degli elaborati
in base a liste di riscontro. Queste ultime dovrebbero
orientarsi a principi-guida autoimposti o segnalati
dall'amministrazione appaltante quali: aspetti tecnici
specifici, favorevole rapporto costi/benefici, vita
media dell'opera, costi di gestione, ecc. Il progetto
è da valutare in funzione del grado di soddisfacimento
degli obiettivi del committente, oltre che del riscontro
della diffusione delle informazioni tra i vari progettisti.
In taluni casi più complessi può essere
effettuata una verifica indipendente del progetto mediante
un'analisi critica della sua funzionalità o
una progettazione alternativa delle singole componenti.
Nel decreto è prevista, inoltre, la possibilità
dell'adozione di un programma di manutenzione. Tale
strumento è da intendersi generatore di differenziale
di costo solo qualora non sia già previsto come
obbligatorio in sede di progetto esecutivo sulla base
di altre disposizioni legislative.
La redazione di un piano di manutenzione dell'opera
e delle sue parti è finalizzata a garantire
la razionale manutenibilità dell'opera in modo
da prevenire cadute di prestazione e da ridurre il
fabbisogno finanziario di interventi nella fase gestionale.
L'accettazione del programma di manutenzione in sede
di offerta e di contratto deve essere operata in base
a una verifica di conformità dello stesso rispetto
a dei <<criteri guida>>, da specificare
da parte delle regioni e delle province autonome. Il
rispetto delle condizioni poste a base dello stesso
è controllato in sede di collaudo.
3.3. IL COMFORT AMBIENTALE
Maggiorazioni di costo sono riconosciute nel decreto
anche in relazione al miglioramento delle condizioni
di comfort acustico ed igrotermico che, pur se non
ancora regolate da una normativa tecnica nazionale,
tendono ad acquisire importanza, a causa del progressivo
incremento delle fonti di inquinamento.
Vanno, in particolare, considerati tra i fattori di
incremento della qualità degli alloggi quelli
attinenti:
- l'isolamento acustico ai rumori interni aerei e di
calpestio;
- l'isolamento acustico ai rumori esterni, limitatamente
ad interventi in zone di rumore pari o superiori alla
zona 2 secondo il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1-3-1991;
- la controllabilità e la regolabilità
del tasso di ricambio d'aria con continuità
negli spazi degli alloggi, attraverso sistemi di ventilazione
meccanica.
Le regioni e le province autonome che non hanno ancora
varato delle norme specifiche devono stabilire i livelli
di qualità supplementare per ciascuno dei suddetti
aspetti, individuando metodi e strumenti per la conduzione
di verifiche su progetto da parte degli operatori;
devono fissarne, inoltre, con riferimento alle norme
UNI/EN, i metodi di verifica in opera da condursi da
parte di laboratori esterni con il criterio del sondaggio
casuale.
4. GLI ONERI COMPLEMENTARI
Il costo di un intervento dipende non soltanto dal costo-base
e dal diverso livello qualitativo che si intende assicurare,
ma anche da ulteriori, fondamentali fattori di costo
difficilmente parametrabili a livello centrale, che
in buona parte dipendono dalla maggiore o minore efficienza
delle procedure che caratterizzano i processi attuativi.
Sulla base di tale consapevolezza, nel decreto ci si
limita ad indicare le voci che rientrano tra gli oneri
complementari - variabili in base al tipo di intervento
- senza fissare dei limiti, né vincolanti né
indicativi, di incidenza percentuale massima per ognuna
di queste voci rispetto al costo di realizzazione tecnica;
non viene inoltre fissata un'incidenza percentuale
massima sul costo di realizzazione tecnica entro la
quale contenere la sommatoria dei singoli addendi.
Ulteriori margini di elasticità nella programmazione
degli interventi a livello locale vengono riconosciuti
attraverso <<la determinazione quantitativa e
qualitativa>>, demandata alle regioni e alle
province autonome, di condizioni aggiuntive connesse
alla localizzazione degli interventi e relative ad
oneri complementari alla realizzazione tecnica. Per
quanto concerne in particolare gli oneri complementari
alla realizzazione tecnica, in tale voce possono anche
essere previsti i costi derivanti:
- dall'eventuale formulazione del piano di qualità
e del programma di manutenzione, quando questi risultino
a carico del soggetto attuatore;
- dall'espletamento di un'attività particolare
di rilevamento ed elaborazione di dati conoscitivi
(monitoraggio) sulla realizzazione degli interventi,
specificatamente prevista e disciplinata dalle regioni
o dalle province autonome, imputando la quota parte
che risulti a carico del soggetto attuatore.
(c) 1996 Note's