(G.U. 26-8-1995, n.199)
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER L'EDILIZIA AGEVOLATA (1).
Per accedere alle agevolazioni economiche, i soci di cooperative e acquirenti da imprese realizzatrici di alloggi di edilizia agevolata/sperimentale finanziate con contributi del CER, devono:
a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato che
appartiene alla Unione europea (2), oppure avere la
cittadinanza di altro Stato purché siano residenti
in Italia da almeno cinque anni e dimostrino di avere
un'attività lavorativa stabile (3);
b) avere la residenza, oppure lavorare nel comune in
cui si trova la casa per la quale viene chiesto il
contributo (4);
c) avere un reddito non superiore a L. 50.000.000 (5).
Questo reddito si calcola sommando il proprio reddito
al reddito del coniuge (non legalmente separato) e
a quello dei figli minorenni, effettuando le detrazioni
stabilite dalla legge (6);
non devono:
a) avere, nel comune in cui si trova la casa per la
quale viene chiesto il contributo (L.1179/1965, art.8,
comma 5) un'altra abitazione adatta (D.P.R.1035/72,
art.2, lettera c) alle esigenze della propria famiglia.
Neppure il coniuge (non legalmente separato) deve avere
un'altra abitazione adatta alle esigenze della propria
famiglia nel comune in cui si trova la casa per la
quale viene chiesto il contributo (L.1179/1965, art.8,
comma 5).
Un'abitazione è adatta alle esigenze di una famiglia
se, escluso vani accessori:
- ha un vano utile per ogni componente della famiglia
(con un minimo di due vani e un massimo di cinque vani);
- non ha parti in proprietà comune;
- è stata dichiarata abitabile dall'autorità
competente (il comune o la U.S.L.);
b) avere ottenuto l'assegnazione, in proprietà
o con patto di futura vendita, di una casa costruita
con il contributo finanziario pubblico (L.1179/1965,
art.8, D.P.R.1035/72, art.2, lettera c).
I requisiti richiesti sopra devono essere posseduti:
- da coloro che acquistano la casa da un'impresa: alla
data certa dell'atto preliminare d'acquisto o dell'atto
di compravendita (L.179/1992, art.21);
- da coloro che sono assegnatari di cooperativa: alla
data della delibera con cui il consiglio di amministrazione
della cooperativa ha assegnato (individuato o consegnato)
la casa.
Tale data dovrà risultare dal verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario del consiglio di amministrazione
della cooperativa.
L'estratto di tale verbale va prodotto in copia autenticata.
Per dimostrare di possedere i requisiti richiesti sopra,
gli interessati devono presentare i seguenti certificati
in carta semplice:
a) per i soci o acquirenti che stanno per sposarsi ed
intendono ottenere il rilascio dell'attestato a favore
di entrambi: una dichiarazione con autentica delle
firme nella quale i futuri coniugi dichiarano di avere
l'intenzione di sposarsi entro sei mesi dalla data
di certificazione, da parte dell'autorità competente,
di abitabilità del fabbricato nel quale si trova
la casa per la quale viene chiesto il contributo. Gli
interessati comunque si impegnano a presentare il certificato
di matrimonio al notaio davanti al quale viene firmato
l'atto d'acquisto;
b) il certificato di nascita dell'interessato e del
coniuge (o del futuro coniuge);
c) il certificato di cittadinanza italiana o di altro
Stato dell'interessato e del coniuge (o del futuro
coniuge);
d) il codice fiscale dell'interessato e del coniuge
(o del futuro coniuge);
e) il certificato di residenza - solo di colui che ha
richiesto il contributo - da cui deve risultare che
egli ha la residenza nel comune dove si trova la casa
per la quale viene chiesto il contributo. Se egli ha
la residenza in un altro comune ma lavora nel comune
dove si trova la casa, deve presentare un'attestazione
rilasciata dal suo datore di lavoro (come da L.457/1978,
art.21, e D.P.R.1035/72, art.2, lettera b).
Nel caso in cui l'interessato non abbia ancora la residenza
nel comune ove si trova la casa, egli deve presentare
una dichiarazione, con autentica delle firme, nella
quale dichiara di avere l'intenzione di fissare la
residenza stessa in quel comune, alla data di stipula
dell'atto di compravendita o di assegnazione e, comunque,
non oltre sei mesi dalla data di certificazione, da
parte dell'autorità competente, di abitabilità
del fabbricato nel quale si trova la casa per la quale
viene chiesto il contributo. L'interessato si impegna
in ogni caso a presentare il certificato di residenza
al notaio davanti al quale viene firmato l'atto di
acquisto o di assegnazione.
I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea devono presentare il certificato di residenza
da cui risulta che sono residenti in Italia da almeno
cinque anni.
I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea devono inoltre, presentare un'attestazione
rilasciata dal datore di lavoro da cui risulti la stabilità
della prestazione;
f) la copia ben leggibile, dell'ultima dichiarazione
dei redditi presentata, secondo i termini di legge,
con riferimento alla data:
- dell'atto preliminare d'acquisto; oppure: dell'atto
definitivo d'acquisto, nel caso non sia stato stipulato
detto preliminare;
- oppure: del verbale con cui il consiglio di amministrazione
della cooperativa ha assegnato la casa.
N.B.: dal 1o gennaio e fino al giorno di scadenza fissata
dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni
dei redditi, si deve produrre la dichiarazione dei
redditi presentata nell'anno precedente.
Dal giorno successivo a tale termine di scadenza e fino
al 31 dicembre si deve produrre la dichiarazione dei
redditi presentata nell'anno in corso;
g) il certificato di stato di famiglia;
h) il certificato di non idoneità (soltanto nel
caso di alloggio non adatto) rilasciato dal comune
o dalla U.S.L. competenti, in cui si dichiara che l'abitazione
che si possiede, attualmente, non è adatta,
cioè abitabile.
ATTENZIONE.
L'interessato può presentare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (autenticata da un notaio
o dal comune), al posto dei certificati richiesti (tranne
la copia della dichiarazione dei redditi, l'eventuale
dichiarazione del datore di lavoro).
L'interessato deve scrivere la dichiarazione sostitutiva
a macchina o a stampatello in modo chiaro e leggibile,
completa di tutti i dati, copiando il modello allegato
(v.).
I certificati o la dichiarazione sostitutiva non devono
avere la data anteriore a tre mesi dalla data:
- dell'atto preliminare d'acquisto;
- oppure: dell'atto definitivo d'acquisto, nel caso
non sia stato stipulato l'atto preliminare;
- oppure: del verbale con cui il consiglio di amministrazione
della cooperativa ha assegnato la casa.
A chi mandare i certificati.
L'interessato deve mandare i certificati alla cooperativa
o all'impresa che ha eseguito i lavori di costruzione
della casa.
Avvertenze per le cooperative e le imprese.
Le cooperative e le imprese devono raccogliere la documentazione
completa che riguarda i destinatari dell'intero intervento
di edilizia agevolata per il quale hanno ottenuto il
finanziamento.
Le cooperative e le imprese devono mandare al Ministero
dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER,
via Nomentana, 2, la documentazione raccolta in unico
plico.
Nei casi in cui la cooperativa assegni le case alla
stessa data a più soci, è sufficiente
inviare una sola copia del verbale di assegnazione.
Se la documentazione pervenuta è completa e ci
sono tutti i requisiti richiesti, il Segretariato generale
del CER, manda entro novanta giorni, alle cooperative
o alle imprese gli attestati dei requisiti dei soci
e degli acquirenti.
Detti attestati devono poi essere presentati all'istituto
bancario per l'ottenimento dei mutui agevolati.
La presente circolare sostituisce la circolare n.14097
del 22-11-1994 ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale (27-8-95)
NOTE
(1) a) Decreto legge 7-2-1985, n.12, convertito nella
legge 5-4-1985, n.118, art.3, comma 7-bis, relativo
alle somme che il CER destina, tra l'altro, all'attuazione
di un programma di edilizia agevolata per la costruzione
di abitazioni; il programma deve essere realizzato
da imprese, cooperative e consorzi.
b) legge 11-3-1988, n.67, art.22, comma 3, relativo,
tra l'altro, alla concessione di contributi a imprese,
cooperative e consorzi per attuare interventi di edilizia
agevolata.
c) legge 5-8-1978, n.457, art.2, lettera f), relativo
alle somme da destinare, tra l'altro, alla sperimentazione
nel settore dell'edilizia agevolata.
d) decreto legge 23-1-1982, n.9, convertito nella legge
25-3-1982, n.94, art.4, relativo a programmi di sperimentazione
di edilizia agevolata.
(2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 15-5-1987, Gazzetta Ufficiale n.117 del 22-5-1987,
e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 28-10-1988, Gazzetta Ufficiale n.258 del 3-11-1988,
che equiparano a tutti gli effetti i cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai cittadini italiani.
(3) Ciò è consentito a partire dall'entrata
in vigore della legge 17-2-1992, n.179, che all'art.6,
comma 10, prevede la possibilità di concedere
contributi anche ai cittadini stranieri.
(4) Legge 5-8-1978, n.457, art.21, comma 2, e decreto
del Presidente della Repubblica 30-12-1972, n.1035,
art.2, lettera b).
(5) Il tetto massimo di 50.000.000 è previsto
dalla delibera CIPE del 30-7-1991. Precedentemente
il tetto massimo era di 30.000.000 secondo la delibera
CIPE del 30-3-1989.
(6) Legge 5-8-1978, n.457, art.21, che prevede la diminuzione
di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico.
Si tratta poi di reddito da lavoro dipendente, esso
va calcolato nella misura del 60 per cento.
Vedi: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15-5-1987, Gazzetta Ufficiale n.117 del 22-5-1987,
legge n.179/1992, art.6, comma 10.
(c) 1996 Note's