[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 1 AGOSTO 1995, N.3825

(G.U. 26-8-1995, n.199)

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER L'EDILIZIA AGEVOLATA (1).

Per accedere alle agevolazioni economiche, i soci di cooperative e acquirenti da imprese realizzatrici di alloggi di edilizia agevolata/sperimentale finanziate con contributi del CER, devono:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene alla Unione europea (2), oppure avere la cittadinanza di altro Stato purché siano residenti in Italia da almeno cinque anni e dimostrino di avere un'attività lavorativa stabile (3);
b) avere la residenza, oppure lavorare nel comune in cui si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo (4);
c) avere un reddito non superiore a L. 50.000.000 (5).
Questo reddito si calcola sommando il proprio reddito al reddito del coniuge (non legalmente separato) e a quello dei figli minorenni, effettuando le detrazioni stabilite dalla legge (6);

non devono:
a) avere, nel comune in cui si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo (L.1179/1965, art.8, comma 5) un'altra abitazione adatta (D.P.R.1035/72, art.2, lettera c) alle esigenze della propria famiglia. Neppure il coniuge (non legalmente separato) deve avere un'altra abitazione adatta alle esigenze della propria famiglia nel comune in cui si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo (L.1179/1965, art.8, comma 5).
Un'abitazione è adatta alle esigenze di una famiglia se, escluso vani accessori:
- ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un minimo di due vani e un massimo di cinque vani);
- non ha parti in proprietà comune;
- è stata dichiarata abitabile dall'autorità competente (il comune o la U.S.L.);
b) avere ottenuto l'assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di una casa costruita con il contributo finanziario pubblico (L.1179/1965, art.8, D.P.R.1035/72, art.2, lettera c).

I requisiti richiesti sopra devono essere posseduti:
- da coloro che acquistano la casa da un'impresa: alla data certa dell'atto preliminare d'acquisto o dell'atto di compravendita (L.179/1992, art.21);
- da coloro che sono assegnatari di cooperativa: alla data della delibera con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa ha assegnato (individuato o consegnato) la casa.
Tale data dovrà risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio di amministrazione della cooperativa.
L'estratto di tale verbale va prodotto in copia autenticata.
Per dimostrare di possedere i requisiti richiesti sopra, gli interessati devono presentare i seguenti certificati in carta semplice:
a) per i soci o acquirenti che stanno per sposarsi ed intendono ottenere il rilascio dell'attestato a favore di entrambi: una dichiarazione con autentica delle firme nella quale i futuri coniugi dichiarano di avere l'intenzione di sposarsi entro sei mesi dalla data di certificazione, da parte dell'autorità competente, di abitabilità del fabbricato nel quale si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo. Gli interessati comunque si impegnano a presentare il certificato di matrimonio al notaio davanti al quale viene firmato l'atto d'acquisto;
b) il certificato di nascita dell'interessato e del coniuge (o del futuro coniuge);
c) il certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato dell'interessato e del coniuge (o del futuro coniuge);
d) il codice fiscale dell'interessato e del coniuge (o del futuro coniuge);
e) il certificato di residenza - solo di colui che ha richiesto il contributo - da cui deve risultare che egli ha la residenza nel comune dove si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo. Se egli ha la residenza in un altro comune ma lavora nel comune dove si trova la casa, deve presentare un'attestazione rilasciata dal suo datore di lavoro (come da L.457/1978, art.21, e D.P.R.1035/72, art.2, lettera b).
Nel caso in cui l'interessato non abbia ancora la residenza nel comune ove si trova la casa, egli deve presentare una dichiarazione, con autentica delle firme, nella quale dichiara di avere l'intenzione di fissare la residenza stessa in quel comune, alla data di stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di certificazione, da parte dell'autorità competente, di abitabilità del fabbricato nel quale si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo. L'interessato si impegna in ogni caso a presentare il certificato di residenza al notaio davanti al quale viene firmato l'atto di acquisto o di assegnazione.
I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea devono presentare il certificato di residenza da cui risulta che sono residenti in Italia da almeno cinque anni.
I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea devono inoltre, presentare un'attestazione rilasciata dal datore di lavoro da cui risulti la stabilità della prestazione;
f) la copia ben leggibile, dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, secondo i termini di legge, con riferimento alla data:
- dell'atto preliminare d'acquisto; oppure: dell'atto definitivo d'acquisto, nel caso non sia stato stipulato detto preliminare;
- oppure: del verbale con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa ha assegnato la casa.
N.B.: dal 1o gennaio e fino al giorno di scadenza fissata dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, si deve produrre la dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente.
Dal giorno successivo a tale termine di scadenza e fino al 31 dicembre si deve produrre la dichiarazione dei redditi presentata nell'anno in corso;
g) il certificato di stato di famiglia;
h) il certificato di non idoneità (soltanto nel caso di alloggio non adatto) rilasciato dal comune o dalla U.S.L. competenti, in cui si dichiara che l'abitazione che si possiede, attualmente, non è adatta, cioè abitabile.

ATTENZIONE.
L'interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autenticata da un notaio o dal comune), al posto dei certificati richiesti (tranne la copia della dichiarazione dei redditi, l'eventuale dichiarazione del datore di lavoro).
L'interessato deve scrivere la dichiarazione sostitutiva a macchina o a stampatello in modo chiaro e leggibile, completa di tutti i dati, copiando il modello allegato (v.).
I certificati o la dichiarazione sostitutiva non devono avere la data anteriore a tre mesi dalla data:
- dell'atto preliminare d'acquisto;
- oppure: dell'atto definitivo d'acquisto, nel caso non sia stato stipulato l'atto preliminare;
- oppure: del verbale con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa ha assegnato la casa.

A chi mandare i certificati.
L'interessato deve mandare i certificati alla cooperativa o all'impresa che ha eseguito i lavori di costruzione della casa.
Avvertenze per le cooperative e le imprese.
Le cooperative e le imprese devono raccogliere la documentazione completa che riguarda i destinatari dell'intero intervento di edilizia agevolata per il quale hanno ottenuto il finanziamento.
Le cooperative e le imprese devono mandare al Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER, via Nomentana, 2, la documentazione raccolta in unico plico.
Nei casi in cui la cooperativa assegni le case alla stessa data a più soci, è sufficiente inviare una sola copia del verbale di assegnazione.
Se la documentazione pervenuta è completa e ci sono tutti i requisiti richiesti, il Segretariato generale del CER, manda entro novanta giorni, alle cooperative o alle imprese gli attestati dei requisiti dei soci e degli acquirenti.
Detti attestati devono poi essere presentati all'istituto bancario per l'ottenimento dei mutui agevolati.
La presente circolare sostituisce la circolare n.14097 del 22-11-1994 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale (27-8-95)

NOTE
(1) a) Decreto legge 7-2-1985, n.12, convertito nella legge 5-4-1985, n.118, art.3, comma 7-bis, relativo alle somme che il CER destina, tra l'altro, all'attuazione di un programma di edilizia agevolata per la costruzione di abitazioni; il programma deve essere realizzato da imprese, cooperative e consorzi.
b) legge 11-3-1988, n.67, art.22, comma 3, relativo, tra l'altro, alla concessione di contributi a imprese, cooperative e consorzi per attuare interventi di edilizia agevolata.
c) legge 5-8-1978, n.457, art.2, lettera f), relativo alle somme da destinare, tra l'altro, alla sperimentazione nel settore dell'edilizia agevolata.
d) decreto legge 23-1-1982, n.9, convertito nella legge 25-3-1982, n.94, art.4, relativo a programmi di sperimentazione di edilizia agevolata.
(2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15-5-1987, Gazzetta Ufficiale n.117 del 22-5-1987, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28-10-1988, Gazzetta Ufficiale n.258 del 3-11-1988, che equiparano a tutti gli effetti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai cittadini italiani.
(3) Ciò è consentito a partire dall'entrata in vigore della legge 17-2-1992, n.179, che all'art.6, comma 10, prevede la possibilità di concedere contributi anche ai cittadini stranieri.
(4) Legge 5-8-1978, n.457, art.21, comma 2, e decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972, n.1035, art.2, lettera b).
(5) Il tetto massimo di 50.000.000 è previsto dalla delibera CIPE del 30-7-1991. Precedentemente il tetto massimo era di 30.000.000 secondo la delibera CIPE del 30-3-1989.
(6) Legge 5-8-1978, n.457, art.21, che prevede la diminuzione di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico.
Si tratta poi di reddito da lavoro dipendente, esso va calcolato nella misura del 60 per cento.
Vedi: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15-5-1987, Gazzetta Ufficiale n.117 del 22-5-1987, legge n.179/1992, art.6, comma 10.




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