(G.U. 29-3-1995, n. 74)
DIRETTIVE CIRCA LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, IN MATERIA DI COLLAUDO DEI FABBRICATI SOCIALI DI COOPERATIVE EDILIZIE A CONTRIBUTO STATALE E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE.
Il capo II del titolo V del testo unico 28 aprile 1938,
n.1165, nel regolamentare le procedure per il collaudo
dei fabbricati sociali realizzati dalle cooperative
edilizie fruenti di contributo statale, dispone, tra
l'altro:
a) che l'incarico di collaudo è affidato, qualunque
sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore
da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici (art.
81), d'intesa con gli istituti di credito mutuanti;
b) che il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze
fissate dal regolamento 25 maggio 1895, n.350, procede
alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio
e tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo
delle costruzioni (art.82);
c) che il collaudo è compiuto entro sei mesi
dalla nomina del collaudatore, salvo che, per giustificati
motivi e su istanza del collaudatore stesso, il Ministero
dei lavori pubblici accordi proroga dei termini. Il
collaudatore inadempiente può essere esonerato
dall'incarico conservando solo il diritto al rimborso
delle spese incontrate per le operazioni eseguite (art.83);
d) che la relazione definitiva di collaudo con il riparto,
tra i soci, della spesa occorsa per la costruzione
dei fabbricati, è trasmessa dal collaudatore,
per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, alla
cooperativa, la quale è tenuta a restituire
gli atti al Ministero non oltre un mese dalla data
di trasmissione, con le sue eventuali osservazioni,
eccezioni o rilievi.
Entro il suddetto periodo la cooperativa deve tenere
a disposizione dei soci tutti gli atti di collaudo
ed il riparto, per almeno quindici giorni, dopo averne
preavvisato i soci stessi mediante lettera raccomandata.
Entro il richiamato termine di quindici giorni, e comunque
non oltre il mese di cui sopra, è ammesso ricorso
al Ministero il quale decide in via definitiva, sentita
la commissione di vigilanza e, ove lo ritenga del caso,
anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici (art.84);
e) che il collaudo ed il riparto della spesa sono approvati
dal Ministro dei lavori pubblici (art.85).
Le competenze attribuite a questo Ministero dall'art.81
circa la nomina dei collaudatori sono oggi devolute
ai provveditorati alle opere pubbliche giusta l'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 30-6-1955,
n.1534, e l'art.62 della legge 22 ottobre 1971, n.865.
Le competenze attribuite a questo Ministero dall'art.
85 circa l'approvazione degli atti di collaudo e di
riparto della spesa sono, invece, oggi suddivise tra
i provveditorati alle opere pubbliche cui compete l'approvazione
del riparto di spesa ai sensi delle richiamate norme
n. 1534/1955 e n.865/1971, e gli istituti autonomi
per le case popolari, cui compete l'approvazione dei
collaudi ai sensi della legge 22-10-1971, n.865, e
del relativo decreto di attuazione, decreto del Presidente
della Repubblica 30-12-1972, n. 1036.
Resta, comunque, nella competenza di questa amministrazione
centrale la definizione dei ricorsi di cui all'art.84.
Ciò premesso, ritenuta la necessità di
uniformare l'applicazione della richiamata normativa
e considerato:
1) che la nomina delle commissioni di collaudo non è
consentita dalle norme richiamate e che le relative
spese incidono sul costo dell'intervento con conseguente
aggravio degli oneri a carico dello Stato, essendo
tale costo totalmente ammissibile al contributo erariale;
2) che nell'impossibilità di portare a termine
l'incarico di collaudo entro i sei mesi stabiliti dalla
legge, è necessario che i collaudatori rappresentino
esplicitamente i motivi del ritardo affinché
questi possano formare oggetto di obiettiva valutazione
da parte di questa amministrazione sia per la concessione
dell'eventuale proroga, sia per l'adozione di possibili
iniziative ai sensi dell'art. 127 del testo unico n.
1165/1938;
3) che solo se gli atti di collaudo e di ripartizione
della spesa pervengono alle cooperative interessate
per il tramite dell'ufficio a ciò delegato dalla
norma, può aversi la certezza del dies a quo
dal quale decorrono i termini stabiliti (trenta giorni)
per la proposizione degli eventuali ricorsi.
Si invitano le SS.LL.:
1) ad evitare l'affidamento degli incarichi di collaudo
dei fabbricati sociali costruiti da cooperative edilizie
a contributo statale a commissioni di collaudo;
2) ad inserire nella lettera di comunicazione dell'affidamento
dell'incarico uno specifico invito alla cooperativa
a predisporre e consegnare, entro sessanta giorni,
al collaudatore tutta la documentazione occorrente
per l'espletamento dell'incarico (documentazione da
indicare puntualmente nella lettera stessa) nonché
un richiamo circa la necessità che l'incarico
stesso venga concluso entro i termini di legge o che,
comunque, entro tali termini, il collaudatore comunichi
i motivi che ostano all'adempimento. Nel caso che l'incarico
di collaudo sia stato affidato in corso d'opera, il
termine di sei mesi decorrerà dalla data della
fine lavori;
3) ad inserire, sempre nella lettera di comunicazione
dell'affidamento dell'incarico, opportune e necessarie
direttive per il collaudatore affinché, una
volta redatti, gli atti di collaudo e di ripartizione
della spesa vengano rimessi, a sua cura, direttamente
al provveditorato alle opere pubbliche che ha conferito
l'incarico, perché questo li trasmetta ufficialmente
alla cooperativa interessata per il seguito di competenza
ai sensi del richiamato art. 84 con decorrenza di termini
dalla data di ricevimento della lettera di trasmissione.
La lettera provveditoriale di trasmissione dovrà
contenere, tra l'altro, esplicito invito alla cooperativa
a restituire comunque gli atti entro trenta giorni,
sottoscritti o meno dai soci per accettazione;
4) è opportuno, inoltre, precisare in modo esplicito
alle cooperative interessate, e quindi destinatarie
anch'esse della lettera di comunicazione di affidamento
dell'incarico, che nel caso in cui manchi l'accettazione
da parte di uno o più soci, la cooperativa dovrà
fornire documentata prova di aver, comunque, provveduto
ad invitare i soci stessi a prendere visione di detti
atti nei termini di legge.
Riacquisiti gli atti, il provveditorato, dopo aver accertato
che tutti i soci li hanno sottoscritti o che, avutane
conoscenza, non hanno proposto ricorsi avverso di essi
a questo Ministero, trasmetterà la documentazione
relativa al collaudo allo IACP della provincia in cui
sorgono gli alloggi che ne sono oggetto, per l'approvazione
di competenza ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30-12-1972, n. 1036 (art. 9).
Gli atti di collaudo approvati dovranno essere restituiti
dallo IACP al provveditorato che li ha trasmessi.
L'approvazione della ripartizione di spesa dovrà
avvenire, da parte del provveditorato alle opere pubbliche,
solo dopo l'approvazione degli atti di collaudo.
Qualora, invece, gli atti restituiti dalla cooperativa
risultassero impugnati, con apposito ricorso, da parte
di qualche socio, il provveditorato dovrà immediatamente
inviare tutta la documentazione a questo Ministero
per le determinazioni di competenza.
Per quanto riguarda, poi, la concessione del nulla osta
alla stipulazione dei contratti di mutuo edilizio individuale
previsto dall'art.139 del testo unico 28-4-1938, n.1165
la cui competenza è stata devoluta ai provveditorati
alle opere pubbliche dall'art.7 del decreto del Presidente
della Repubblica 30-6-1955, n. 1534 e dall'articolo
unico della legge 29-12-1969, n. 1073, è necessario
richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle conseguenze
irrevocabili che scaturiscono da tale atto.
Il primo comma dell'art. 229 del citato testo unico
recita, infatti: "Con la stipulazione del contratto
di mutuo edilizio individuale, il socio acquista irrevocabilmente
la proprietà dell'alloggio, dalla quale non
può essere dichiarato decaduto se non nei soli
casi di morosità disciplinati dagli artt. 66
e 103, comma terzo".
Da qui l'esigenza che detto nulla osta venga rilasciato
solo dopo accurati accertamenti tendenti a verificare
non solo l'esistenza delle condizioni oggettive di
ammissibilità al contributo del bene di cui
si autorizza il trasferimento di proprietà (approvazione
degli atti di ripartizione della spesa e di collaudo)
e il possesso da parte del socio assegnatario dei requisiti
oggettivi richiesti dal richiamato testo unico per
ottenere l'attribuzione in proprietà di case
costruite da cooperative edilizie fruenti di contributo
statale artt. 31 e 95 del testo unico citato)., ma
anche che non risultino, comunque, situazioni o comportamenti
che, se rilevati prima della stipula, potrebbero essere
sanzionati con la dichiarazione di decadenza del socio
dal diritto all'assegnazione dell'alloggio.
In proposito si richiama che già con circolare
ministeriale 12-2-1970, n. 668, era stato disposto
che, ove fosse risultato che un socio non avesse tempestivamente
occupato l'alloggio sociale consegnatogli, avrebbe
dovuto essere interessata in proposito la commissione
regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica,
per le decisioni di competenza ai sensi dell'art. 98
del testo unico n. 1165/1938 e della legge 9-2-1963,
n. 131 e che, qualora si fosse accertato che un socio,
dopo aver regolarmente occupato, lo avesse successivamente
dato in locazione senza chiedere la prescritta approvazione
ministeriale, il socio interessato avrebbe dovuto essere
diffidato a regolarizzare la situazione in conformità
delle disposizioni di cui al testo unico medesimo (artt.
111 e 112).
Con la presente si ribadisce, pertanto, che, qualora
vengano riscontrati casi di mancata occupazione, della
questione dovrà essere investita la competente
commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare
ed economica, mentre qualora vengano riscontrati casi
di cessione, di locazione o di compiuta o tentata speculazione,
la questione dovrà essere segnalata a questo
Ministero per il seguito di competenza.
In entrambi i casi, la concessione del nulla osta alla
stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale
nei confronti del socio interessato sarà sospeso
fino ad intervenuta definizione decisione.
In margine a quanto precede, poiché si è
avuto modo di osservare che i documenti indicati nel
modulo "B" a suo tempo allegato alla circolare
12-2-1970, n. 668, non sono più pienamente corrispondenti
alla sopravvenuta normativa, si reputa necessario sostituire
il suddetto modello con quello che si allega alla presente
(v. Allegato).
Allegato
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER OTTENERE IL NULLA OSTA
ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI Dl MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE
(art.139 del Testo Unico 28 aprile 1938, n.1165)
DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE
1. Copia notarile dell'atto costitutivo, dello statuto
sociale e di tutte le variazioni statutarie eventualmente
deliberate.
2. Estratto notarile del libro dei soci.
3. Estratto notarile dei verbali del consiglio di amministrazione
riguardanti le variazioni dei soci rispetto a quelli
compresi nell'atto costitutivo del sodalizio.
4. Copia notarile del verbale del consiglio di amministrazione
con il quale si prende atto delle prenotazioni degli
alloggi effettuate dal legale rappresentante della
cooperativa e della data in cui esse sono avvenute.
5. Copia, autenticata dal legale rappresentante della
cooperativa, dei singoli atti di prenotazione, assegnazione
e consegna degli alloggi.
DOCUMENTI RELATIVI AI SINGOLI SOCI
1. Certificato storico di residenza da cui risulta che
il socio era residente nel Comune in cui sorge il fabbricato
sociale alla data di iscrizione a socio o alla data
di prenotazione.
2. Documentazione attestante il possesso dei requisiti
eventualmente prescritti dallo statuto sociale.
3. Certificato di stato di famiglia o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa dal socio ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 15/1968 circa la composizione
del nucleo familiare del socio stesso con riferimento
alla data di consegna dell'alloggio.
4. Certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale
delle imposte dirette o dichiarazione sostitutiva di
atto notorio resa dal socio ai sensi dell'art. 4 della
legge n. 15/1968 attestante che il socio stesso alla
data di consegna dell'alloggio non era proprietario,
nel Comune in cui il fabbricato sociale, di altra abitazione
adeguata ai bisogni della propria famiglia. (Si ritiene
adeguata l'abitazione composta di un numero di vani,
esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti
la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque
vani - Art. 31 Testo Unico 28 apri le 1938, n.1165).
5. Certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale
delle imposte dirette o dichiarazione resa dal socio
ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 attestante
che alla data di consegna dell'alloggio sociale e con
riferimento all'intero territorio nazionale, il socio
non era iscritto nei ruoli dell'imposta complementare
per un reddito tassabile che, escluso per intero la
parte afferente a redditi di R.M. di categoria C/1
(reddito da lavoro autonomo) e C/2 (reddito da lavoro
dipendente) e per metà la parte afferente a
redditi di R.M. di categoria B (reddito da impresa),
risultava superiore:
-a L. 150.000 (se trattasi di cooperativa ammessa a
contributo ai sensi di norme antecedenti la legge 1o
novembre 1965, n.1179);
-a L. 1.200.000 (se trattasi di cooperativa ammessa
a contributo ai sensi della legge 1 o novembre 1965,
n.1 179, o successive fino all'entrata in vigore della
legge 22 ottobre 1971, n. 865), (non vengono prese
in considerazione le cooperative ammesse a fruire di
contributi pubblici ai sensi della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive in quanto o la questione
non rientra nella competenza di questo Ministero -
come nel caso di cooperative finanziate dal comitato
per l'edilizia residenziale o dalle Regioni - o la
norma di finanziamento - art. 7, terzo comma, della
legge 16 ottobre 1975, n. 492 non prevede il trasferimento
della proprietà degli alloggi in favore dei
singoli soci).
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 e
24 della legge 8 agosto 1977, n. 457, il possesso del
requisito del reddito non costituisce più condizione
necessaria per il diritto all'assegnazione in proprietà
dell'alloggio cooperativo, ma incide solo sul diritto
al contributo, nei modi stabiliti dalla legge stessa.
6. Dichiarazione resa dal socio ai sensi dell'art. 4
della legge n. 15/1968 attestante che lo stesso non
ha mai ottenuto l'assegnazione in proprietà
di altri alloggi costruiti con il concorso o con il
contributo dello Stato o con il mutuo di cui alla legge
10 agosto 1950, n. 715 (art. 31 del Testo Unico 28
aprile 1938 n. 1165).
7. Dichiarazione resa dal socio sotto la propria personale
responsabilità con firma autenticata circa l'avvenuta
occupazione dell'alloggio entro trenta giorni dalla
data di consegna (art. 98 del Testo Unico 28 aprile
1938, n.1165). (L'art. 98 del Testo Unico 28 aprile
1938, n.1165, che pone tale obbligo, ha per scopo di
garantire che nel caso concreto l'assegnazione dell'alloggio
cooperativistico realizzi la finalità per la
quale l'istituto è previsto consistente nel
provvedere di un alloggio per la personale abitazione
i soggetti provvisti di scarsi mezzi economici che
non hanno altro alloggio disponibile - per cui l'occupazione
in questione non si identifica con l'acquisto del possesso
secondo i principi civilistici in materia di possesso
e detenzione, né con il compimento di atti di
occupazione nel significato comune della parola - come
ad esempio, la presa di possesso dell'alloggio, il
trasporto di mobili, il cambio di residenza anagrafica,
l'allacciamento delle utenze del gas e del telefono
ecc. - bensì nell'abitazione dell'alloggio effettiva,
personale e stabile da parte dell'assegnatario, riscontrabile
mediante fatti e circostanze capaci di manifestare
la sua ferma intenzione di abitare tale alloggio stabilmente
con la propria famiglia Commissione centrale di vigilanza
per l'edilizia popolare ed economica 25 febbraio 1959
e 4 giugno 1959 Consiglio di Stato, sezione sesta,
28 settembre 1960, n.658, e sezione sesta 18 febbraio
1966, n.179).
8. Dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa
attestante che il socio occupa personalmente l'alloggio,
nei termini di cui sopra.
Nel caso in cui il socio assegnatario fosse deceduto,
le dichiarazioni che dovrebbero essere rese dallo stesso,
possono essere rese, per lui, dagli eredi sotto la
loro personale responsabilità sempre con esplicito
riferimento all'art.4 della legge n.15/1968. Qualora
ciò non fosse possibile, spetterà, comunque
agli eredi dimostrare documentalmente il possesso dei
prescritti requisiti soggettivi da parte del loro dante
causa.
La qualità di erede dovrà essere dimostrata
mediante invio del decreto di declaratoria di eredi
in originale o in copia autenticata, rilasciata dalla
sezione di volontaria giurisdizione del tribunale civile
del luogo dove si è aperta la successione (art.116
del Testo Unico n.1165/1938).
Qualora alla data di consegna dell'alloggio da parte
della cooperativa edilizia, l'assegnatario/a risultasse
<<coniugato/a>>, le condizioni di cui ai
punti 4), 5), 6), dei <<documenti relativi ai
singoli soci>> devono sussistere anche per il
coniuge non legalmente separato con sentenza passata
in giudicato. In tal caso il coniuge deve produrre,
con riferimento a se stesso, i medesimi certificati
o dichiarazioni sostitutive richieste al socio assegnatario.
Per il coniuge deceduto vale quanto detto in precedenza
con riferimento al socio.
Nel caso in cui gli eredi non siano in grado di rendere
le richieste dichiarazioni o di produrre documentazione
comprovante il possesso dei requisiti soggettivi da
parte del loro dante causa, il caso dovrà essere
sottoposto alle valutazioni della commissione regionale
di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
(c) 1996 Note's