(G.U. 19-4-95, n.91)
CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL DECRETO MINISTERIALE 6 SETTEMBRE 1994
Con riferimento a taluni quesiti pervenuti allo scrivente
Ministero, circa l'applicazione del decreto ministeriale
in oggetto, su conforme parere espresso dalla commissione
interministeriale amianto, si precisa quanto segue.
La normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre
1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia
definita nella premessa al decreto medesimo, si applica
anche agli impianti tecnici, sia in opera all'interno
di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto è
utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto
stesso o nei quali comunque sono presenti componenti
contenenti amianto.
Le normative e le metodologie tecniche per le attività
di manutenzione e custodia di tali impianti tecnici,
nonché per gli interventi di bonifica degli
stessi, sono quelle previste ai punti 4b e 5b del decreto
ministeriale 6 settembre 1994.
Fermo restando il rispetto della normativa vigente,
in particolare l'obbligo di presentare il piano di
lavoro previsto dagli articoli 33 e 34 del decreto
legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 all'organo di
vigilanza competente, ai fini di una omogenea applicazione
delle norme contenute nel decreto ministeriale 6 settembre
1994, si precisa quanto segue:
a) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O PROGRAMMATA
DI IMPIANTI TECNICI NEI QUALI SIANO PRESENTI COMPONENTI
CONTENENTI AMIANTO.
Si intendono come tali gli interventi effettuati in
situazione di emergenza o comunque finalizzati al buon
funzionamento dell'impianto.
In tali situazioni, in relazione alla tipologia dell'intervento,
si potrà ricorrere o a tecniche di glovebag
o a tecniche di bonifica delle strutture coibentate
poste fuori opera (punto 5b decreto ministeriale 6
settembre 1994).
Ove l'intervento debba essere effettuato su strutture
in opera e comporti la rimozione dell'amianto, dovranno
essere applicati i criteri e i metodi previsti per
la bonifica dei materiali friabili (punto 5a decreto
ministeriale 6 settembre 1994) adattandoli alla
particolarità della situazione dell'intervento
e alla tipologia delle strutture. In particolare dovranno
essere attuate le prescrizioni previste per il confinamento
statico e dinamico della zona di lavoro, il collaudo
del cantiere, l'area di decontaminazione, la protezione
dei lavoratori, le tecniche di rimozione, l'imballaggio
dei rifiuti, l'allontanamento degli stessi, la decontaminazione
del cantiere, il monitoraggio ambientale, la produzione
della zona esterna.
In tutti i casi la rimozione del confinamento potrà
avvenire solo dopo la verifica dell'avvenuta decontaminazione
dell'area di lavoro. A tal fine si dovrà verificare
che la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse
nell'area confinata, risulti superiore a quella rilevata
nella stessa area confinata prima dell'intervento.
La misura della concentrazione delle fibre di amianto
aerodisperse, in tali casi, potrà essere effettuata
sia con la microscopia elettronica a scansione (SEM)
sia con la microscopia ottica in contrasto di fase
(MOCF).
b) INTERVENTI DI BONIFICA GENERALIZZATA DI IMPIANTI
TECNICI NEI QUALI SIANO PRESENTI COMPONENTI CONTENENTI
AMIANTO.
Si intendono come tali gli interventi finalizzati alla
rimozione dell'amianto da impianti dismessi o comunque
interventi di bonifica estesi non finalizzati alla
manutenzione di parti di un impianto.
In tali casi si applicano le norme previste al punto
5a del decreto ministeriale 6 settembre 1994 per la
bonifica di materiali friabili contenenti amianto adattandole
alla particolarità della situazione dell'intervento
e alla tipologia delle strutture.
Per quanto riguarda la restituzione delle aree nelle
quali sono in opera gli impianti bonificati, si applica
integralmente quanto previsto dal punto 6 del decreto
ministeriale 6 settembre 1994.
Nel pregare di portare a conoscenza degli uffici interessati
quanto sopra specificato, questo Ministero resta a
disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti e
precisazioni.
(c) 1996 Note's