(G.U. 2-6-1995, n.127)
NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
(testo coordinato con la legge di conversione 2 giugno
1995, n.216)
Art.1. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N.109
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11
febbraio 1994, n.109, sono abrogati.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge
11 febbraio 1994, n.109, è adottato entro il
30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo
la sua pubblicazione in apposito supplemento della
Gazzetta Ufficiale che avviene contestualmente alla
ripubblicazione della citata legge n.109 del 1994,
coordinata con le modifiche apportate dal presente
decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge
n.109 del 1994.
3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2 e ai relativi affidamenti in appalto
o in concessione si applicano le disposizioni della
legge 11 febbraio 1994, n.109, come modificata dal
presente decreto nonché le disposizioni del
regolamento di cui al comma 2 con le modalità
stabilite dal regolamento stesso.
4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 2, nonché
ai relativi affidamenti in appalto o in concessione,
si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio
1994, n.109, come modificata dal presente decreto,
che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento,
ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi
da 1 a 9, e 14, nonché le disposizioni legislative
e regolamentari previgenti non incompatibili con la
citata legge n.109 del l994. Le medesime disposizioni
si applicano ai progetti affidati formalmente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto
o in concessione qualora il bando per l'appalto o per
la concessione non sia pubblicato entro sei mesi dalla
stessa data.
5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto ed ai relativi affidamenti in
appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto
o per la concessione sia pubblicato entro sei mesi
dalla stessa data, si applicano le disposizioni legislative
e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in
vigore della legge 11 febbraio 1994, n.109, nonché
gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22,
23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis, 32, 35, 36,
37 e 38, comma 4, della citata legge n.109 del 1994,
come modificata dal presente decreto.
6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5,
ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata
in vigore della legge 11 febbraio 1994, n.109, e la
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ovvero alle aggiudicazioni o
agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini,
sono applicabili le disposizioni vigenti al momento
dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.
7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli
uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n.lO9, come modificato
dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento
di progetto si intende l'incarico formale di predisposizione
del progetto almeno di massima conferito ai predetti
uffici da parte degli organi competenti.
8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo
alla pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e
6 si intende riferito alla data di presentazione delle
offerte.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da
1 a 9, e 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo
4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n.109,
decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della costituzione
dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di
novanta giorni di cui all'articolo 31-bis, comma l,
della citata legge n.109 del 1994, introdotto dall'articolo
9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, decorre dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. Alla legge 11 Febbraio 1994, n.109, sona apportate
le modificazioni recate dagli articoli seguenti del
presente decreto.
Art.2. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
DELLA LEGGE
1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la parola: <<impianti>>
sono inserite le seguenti: <<anche di presidio
e difesa ambientale>>;
b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
<< c) ai soggetti privati, relativamente a lavori
di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n.406, nonché ai lavori civili relativi
ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il
tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici
destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali,
di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di
cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico,
in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,
superi il 50% dell'importo dei lavori.>>;
c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: <<31,>>
è inserita la seguente: <<31-bis,>>
e al secondo periodo, dopo la parola: <<14,>>
è inserita la seguente: <<17,>>;
c-bis) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: <<I requisiti di qualificazione di cui
alla presente legge sono richiesti al concessionario
ed alle imprese collegate o controllate nei limiti
in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto
della concessione>>;
c-ter) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
<<5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente
articolo, per imprese collegate si intendono le imprese
di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
19 dicembre 1991, n.406>>.
Art.3. DELEGIFICAZIONE
1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: <<entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge>>
sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30
settembre 1995>> e sono soppresse le parole:
<<e dell'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici di cui all'articolo 4>>; dopo
il terzo periodo è aggiunto il seguente: <<Sullo
schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime
parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento è emanato.>>;
a-bis) al comma 4, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: <<Il regolamento entra in vigore
tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento
della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente
alla ripubblicazione della presente legge, coordinata
con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile
1995, n.101, come modificato dalla relativa legge di
conversione, dei decreti previsti dalla presente legge
e delle altre disposizioni legislative non abrogate
in materia di lavori pubblici>>;
b) (soppressa dalla legge di conversione);
c) al comma 6:
1) all'alinea dopo la parola: <<legge>>
sono inserite le seguenti: <<oltre alle materie
per le quali è di volta in volta richiamato>>;
2) alla lettera g), le parole: <<le possibili
deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo
16, comma 8>> sono soppresse;
3) alla lettera h), le parole: <<di cui all'articolo
17, comma 9>> sono sostituite dalle seguenti:
<<di cui all'articolo 17, comma 8>>;
3-bis) la lettera i) è abrogata;
3-ter) la lettera n) è abrogata;
d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
<<7-bis. Entro il 1o gennaio 1996, con decreto
del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro della difesa, è adottato apposito
regolamento, in armonia con le disposizioni della presente
legge, per la disciplina delle attività del
Genio militare, in relazione a lavori strettamente
connessi alle esigenze della difesa militare. Sino
alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento
restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli
ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n.49, sulla cooperazione
allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale,
sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto
della specialità delle condizioni per la realizzazione
di detti lavori e delle procedure applicate in materia
dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione
europea.
7-quater. (soppresso dalla legge di conversione)>>.
Art.3-bis. SERVIZIO DI ISPETTORATO TECNICO SUI LAVORI
PUBBLICI
1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: <<del Servizio ispettivo
di cui al comma 10, lettera b)>> sono sostituite
dalle seguenti: <<del Servizio di ispettorato
tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5>>;
b) al comma 10, la lettera b) è abrogata;
c) i commi 11, 12 e 13 sono abrogati.
2. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Disposizioni
in materia di personale dell'Autorità e del
Servizio di ispettorato tecnico e norme finanziarie)>>;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. E istituito presso il Ministero dei lavori
pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori
pubblici al quale è preposto un dirigente generale
di livello C. Esso e composto da non più di
125 unità appartenenti alle professionalità
amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non
inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le
competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile
1982, n.181, nonché le competenze del nucleo
ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22
dicembre 1984, n.887, e successive modificazioni>>;
c) al comma 5, il secondo periodo è abrogato;
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
<<5-bis. Alla copertura dei posti di organico
del Servizio di ispettorato tecnico si provvede in
via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità
di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni, nonché,
in via subordinata, alle procedure di concorso di cui
al medesimo decreto>>.
Art.4. MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE COMPETENZE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo capoverso, il primo periodo è
sostituito dal seguente:
<<Art.8.-1. Il presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta
competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne
o esterne alle pubbliche amministrazioni.>>;
b) al comma 4:
1) le parole: <<Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi
entro il 1o gennaio 1996>>;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente:
<<con il medesimo decreto si provvede ad; integrare
la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello
Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nonché ad integrare analogamente la
composizione dei comitati tecnici amministrativi.>>;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi
di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché
parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni,
sempre superiori a tale Importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore
a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio Superiore
sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi
presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche,
la cui composizione viene parimenti modificata secondo
quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico
di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessità,
il provveditore sottopone il progetto, con motivata
relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.>>;
d) dopo il comma 5 e aggiunto, in fine, il seguente:
<<5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea
generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sono valide con la presenza di un terzo dei componenti
ed i pareri sono validi quando siano deliberati con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
all'adunanza.>>.
Art.4-bis.
MISURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n.241, e successive modificazioni, nell'ambito
del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi
di formazione del programma dei lavori pubblici da
eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi
oggetto del programma stesso, nonché un responsabile
unico del procedimento di attuazione di ogni singolo
intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento
e dell'esecuzione dello stesso.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i
casi in cui il coordinatore unico può coincidere
con il responsabile del procedimento di uno o più
interventi. Il regolamento determina altresì
l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali
il responsabile del procedimento può coincidere
con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento tali
facoltà possono essere esercitate per lavori
di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti
individuano direttamente la figura professionale del
coordinatore unico e del responsabile del procedimento.
Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto legge
3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile
del procedimento per ogni singolo intervento può
essere nominato un responsabile per ciascuna delle
fasi di cui al comma 1.
3. Il coordinatore unico coordina l'attività
dei responsabili dei singoli interventi ai fini della
formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti
preliminari che ne costituiscono parte integrante,
dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in
esito alla pubblicazione del programma; assume, su
segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti
necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità
o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore
unico verifica altresì la copertura finanziaria
degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la
libera disponibilità delle aree e degli immobili
necessari.
4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento
assicurano, per l'attività di rispettiva competenza,
il controllo sui livelli di prestazione, di qualità
e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma
oltre che al corretto e razionale svolgimento delle
procedure.
4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti
di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi
di svolgimento del processo attuativo necessari per
l'attività di coordinamento, di indirizzo e
di controllo di competenza del coordinatore stesso;
segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni,
impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.
4-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina
1e ulteriori funzioni del responsabile del procedimento,
coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori
Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere
capo e del direttore dei lavori come definite dalla
normativa vigente.
4-quater. In fase di prima applicazione della presente
legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 3 aprile 1995, n.101, qualora, per carenze
di organico accertate e certificate dal coordinatore
unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), non siano in grado di svolgere le necessarie attività
di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso
coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi,
le predette attività di supporto possono essere
affidate, con le procedure e le modalità previste
dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno
1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
a professionisti o a società di servizi esterni
ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze
specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, - organizzativo e legale e che abbiano
stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa
a copertura dei rischi di natura professionale.
4-quinquies. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni,
nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione
dell'intervento, il responsabile del procedimento procede
ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto
1990, n.241, e successive modificazioni>>;
b) al comma 5, dopo le parole: <<la conferenza
di servizi>> sono inserite le seguenti: <<convocata
ai sensi del comma 4-quinquies>>;
c) al comma 6, le parole: <<conferenza di servizi
di cui al presente articolo>> sono sostituite
dalle seguenti: <<conferenza di servizi di cui
al comma 5>>.
Art. 4-ter. SOSPENSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE
1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale
dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione
da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure
di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti
dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto
previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia
di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate
le norme incompatibili relative alla sospensione e
alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio
1962, n.57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati
in base alla normativa previgente. A decorrere dal
1o gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono
direttamente le stazioni appaltanti sulla base dei
medesimi criteri>>;
b) al comma 8, le parole: <<A decorrere dal 1o
gennaio 1997>> sono sostituite dalle seguenti:
<<A decorrere dal 1o gennaio 2000>>;
c) al comma 9, le parole: <<sino al 31 dicembre
1996>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino
al 31 dicembre 1999>>;
d) al comma 10, le parole: <<A decorrere dal 1o
gennaio 1997>> sono sostituite dalle seguenti:
<<A decorrere dal 1o gennaio 2000>>;
e) al comma 11, le parole: <<fino al 31 dicembre
1996>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino
al 31 dicembre 1999>>.
Art.5. NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE
1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<fino al 31 dicembre
1996>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino
al 31 dicembre 1999>>;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato
centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è
richiesto il parere consultivo del comitato regionale.
4-ter. (soppresso dalla legge di conversione)>>.
Art.5-bis. SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE
1. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera e), è
aggiunta la seguente:
<<e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto
di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240;
si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13>>.
Art.5-ter. CONSORZI STABILI
1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: <<fino al 31 dicembre
1996>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino
al 31 dicembre 1999>>;
b) al comma 5, le parole: <<d) ed e)>> sono
sostituite dalle seguenti: <<d), e) ed e-bis)>>.
Art.5-quater. COMPETENZE DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI
1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
<<Art. 15 (Competenze dei consigli comunali e
provinciali).- l. All'articolo 32, comma 2, della legge
8 giugno 1990, n. 142, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
"b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari
di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali
e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani
territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi,
i pareri da rendere nelle dette materie;">>.
Art.5-quinquies. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
l. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
<<Art. 16 (Attività di progettazione).-1.
La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli
esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti
di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva
ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle
finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti
dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.
Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla
dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni
di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede
a integrarle ovvero, a modificarle
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni
da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali,
della sua fattibilità amministrativa e tecnica,
accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonché in schemi
grafici per l'individuazione delle caratteristiche
speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti
gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte progettuali, nonché delle caratteristiche
dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere
sul territorio; nello studio di impatto ambientale
ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale
descrittivi delle principali caratteristiche delle
opere, delle superfici e dei volumi da realizzare,
compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
negli studi ed indagini preliminari occorrenti con
riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera;
nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali,
tecnici ed economici previsti in progetto nonché
in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini
occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico,
sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi
e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture
e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti quali
quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti
fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari
delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del
computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità
al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio
i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione
tale da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
In particolare il progetto è costituito dall'insieme
delle relazioni dei calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale
adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o
descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco
dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base
degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti
e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio
o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino
necessari e sulla base di rilievi plano altimetrici
di misurazioni e picchettazioni di rilievi della rete
dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve
essere altresì corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi
nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento di cui .all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con
riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie
di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione
e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e
momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione
dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché
agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli
lavori negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo
conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi
della accessibilità e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attività di progettazione
è autorizzato dal sindaco del comune in cui
i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso
di opere statali>>.
Art.5-sexies. REDAZIONE DEI PROGETTI
1. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17 (Redazione dei progetti). - 1. I progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti,
con assoluta priorità, dagli uffici tecnici
delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli
organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni
per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni
esterne nei casi di cui al comma 5.
2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali, i consorzi
e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono
costituire uffici consortili di progettazione e direzione
dei lavori con le modalità di cui agli articoli
24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n.142. I suddetti
enti possono avvalersi, in qualità di stazioni
appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche
sulla base di apposite convenzioni.
3. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni
e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui
al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
iscritti ai relativi albi professionali o abilitati
in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione
all'albo compete all'amministrazione.
4. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i
limiti e le modalità per la stipulazione a carico
delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori,
di polizze assicurative per la copertura dei rischi
di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione. Nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è
a carico dei soggetti stessi.
5. La redazione del progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento
di attività tecnico-ammistrative connesse alla
progettazione, in caso di carenza in organico di personale
tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori,
accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione,
possono essere affidati a liberi professionisti, singoli,
associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società
di ingegneria.
6. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le
modalità di rappresentanza e le responsabilità
afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno
all'amministrazione, che partecipa alla progettazione
ed alla realizzazione di un intervento.
7. Ai fini della presente legge sono società
di ingegneria le società costituite nelle forme
di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I
del titolo VI del libro quinto del codice civile che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica, studi di impatto
ambientale. A tali società non si applica il
divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre
1939, n.1815.
8. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici
delle società di ingegneria sono individuati
nel regolamento di cui all'articolo 3, fermo il principio
che l'attività di progettazione ed i singoli
progetti devono essere eseguiti da uno o più
professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente
indicati e personalmente responsabili.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni
di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti
o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni
di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.
Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359
del codice civile.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000
ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva
92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.157.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU,
il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione
che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari
di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando
i principi generali della trasparenza e del buon andamento
con l'esigenza di garantire la proporzionalità
tra le modalità procedurali ed il corrispettivo
dell'incarico.
12. Per l 'affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU,
le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso
a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione
avviene sulla base dei "curricula" presentati
dai progettisti.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione
di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo,
nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano
in via prioritaria la possibilità di esperire
un concorso di progettazione.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione
ai sensi del comma 5, l'attività di direzione
dei lavori deve essere affidata, con priorità
rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista
incaricato>>.
Art. 6. INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE
1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Incentivi
e spese per la progettazione>>;
b) al comma 1, le parole da: <<e in un quadro>>
fino a: <<non superiore all'1 per cento>>
sono sostituite dalle seguenti: <<è ripartita
la quota dell'1 per cento>> la parola: <<esecutivo>>
è sostituita dalle seguenti: <<per l'appalto>>;
e sono aggiunte, in fine, le parole: <<, e il
coordinatore unico di cui all'articolo 7>>;
c) al comma 2, le parole: <<ai sensi dell'articolo
16, comma 8>> sono sostituite dalle seguenti:
<<ai sensi dell'articolo 16, comma 7>>;
d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<<2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti
nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello
Stato, le amministrazioni competenti destinano una
quota complessiva non superiore al 10 per cento del
totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie
alla stesura dei progetti preliminari, nonché
dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini
geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale
od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento
dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento
alla normativa sopravvenuta dei progetti già
esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare
dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni
e le province autonome, qualora non vi abbiano già
provveduto, nonché i comuni e le province e
i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni,
province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante è
autorizzato a finanziare anche quote relative alle
spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate
dall'ente mutuatario>>.
Art.6-bis. SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I contratti di appalto di lavori pubblici
di cui alla presente legge sono contratti a titolo
oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore
e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi
per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo
2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici;
b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I contratti di appalto di cui alla presente
legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo
326 della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F,
ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329
della citata legge n.2248 del 1865, allegato F; in
ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b),
numero 1), del presente articolo, sono stipulati a
corpo>>;
c) al comma 5, le parole da: <<ai restauri di
beni>> fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: <<a manutenzione, restauro e
scavi archeologici>>;
d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
<<5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene
in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante
ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei
lavori può prescindere dall'avvenuta redazione
e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti
di lavori di manutenzione o di scavi archeologici>>.
Art.7.
Criteri di aggiudicazione e commissioni giudicatrici
1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto o licitazione privata è effettuata,
per i contratti da stipulare a misura, con il criterio
del prezzo più basso, determinato mediante offerta
a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi
di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione
periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte
a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo
ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere
a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste
a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile,
in conformità di quanto specificato dall'articolo
326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n.2248,
allegato F.>>;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori
pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio
del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione
interessata deve valutare l'anomalia delle offerte
di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte
le offerte che presentino un ribasso superiore alla
percentuale fissata entro il 1o gennaio di ogni anno
con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito
l'Osservatorio, sulla base dell'andamento delle offerte
ammesse alle gare espletate nell'anno precedente. A
tal fine la pubblica amministrazione può prendere
in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate
sull'economicità del procedimento di costruzione
o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni
particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente,
con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente
a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.
Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro
presentazione, da giustificazioni relativamente alle
voci di prezzo più significative, indicate nel
bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono
a formare un importo non inferiore al 75% di quello
posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione
automatica delle offerte che presentino una percentuale
di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi
del primo periodo del presente comma. La procedura
di esclusione non è esercitabile qualora il
numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
Fino al 1o gennaio 1997 sono escluse per gli appalti
di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore
alla soglia comunitaria le offerte che presentino la
percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto
la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte
ammesse.>>.
Art.8. LICITAZIONE PRIVATA
1. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23 (Licitazione privata).-1. Alle licitazioni
private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi
importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano
fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dal bando.>>.
Art.8-bis. TRATTATIVA PRIVATA
1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'affidamento a trattativa privata è
ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente
nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000
ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità
generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo
41 del regio decreto 23 maggio 1924, n.827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 150.00Q
ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti
e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da
eventi imprevedibili di natura calamitosa qualora motivi
di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini
imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000
ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e superfici architettoniche decorate di cui
alla legge 1o giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni>>;
b) al comma 2, le parole: <<all'Autorità>>
sono sostituite dalle seguenti: <<all'Osservatorio>>;
c) al comma 3, le parole: <<di cui alla presente
legge>> sono soppresse;
d) al comma 6, le parole: <<30 mila ECU, IVA esclusa>>
sono sostituite dalle seguenti: <<200 mila ECU>>.
Art.8-ter. VARIANTI IN CORSO D'OPERA
l. L'articolo 25 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25 (Varianti in corso d'opera).- 1. Le
varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti
il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti
nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre
che non alterino l'impostazione progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma,
del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili
per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza
di errori o di omissioni della progettazione di cui
al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma
1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 5 per cento delle
categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino
un aumento della spesa prevista per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, fanatizzate al miglioramento dell'opera
e alla sua funzionalità, sempreché non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute
e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non può
superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata
per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano
il quinto dell'importo originario del contratto, il
soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto>>.
Art.8-quater. DIREZIONE DEI LAVORI
l. All'articolo 27, comma 2 lettera b), le parole: <<dell'articolo
17, commi 4 e 12>> sono sostituite dalle seguenti:
<<dell'articolo 17, comma 5>>.
Art.8-quinquies. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
l . All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito
dal seguente: <<L'esecutore dei lavori è
obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del
10 per cento dell'importo degli stessi>>; e dopo
il primo periodo, è inserito il seguente: <<In
caso di ribasso d'asta superiore al 25 per cento, la
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
percentuale di ribasso>>;
b) al comma 5, le parole: <<di cui all'articolo
25, comma 1, lettera c)>> sono sostituite dalle
seguenti: <<di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera d)>>.
Art.9. NORME ACCELERATORIE IN MATERIA DI CONTENZIOSO
1. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
<<Art. 31-bis (Norme acceletatorie in materia
di contenzioso). - 1. Per i lavori pubblici affidati
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora,
a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l'importo economico dell'opera possa variare
in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore
al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile
del procedimento acquisisce immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula
all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata
di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta
giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito
con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario
è sottoscritto dall'affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di
affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata
pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo
21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
devono essere discussi nel merito entro novanta giorni
dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie
in materia di lavori pubblici in relazione ai quali
sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza,
i controinteressati e l'amministrazione resistente
possono chiedere che la questione venga decisa nel
merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per
la discussione della causa che deve avere luogo entro
novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza
sia proposta all'udienza già fissata per la
discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente
del collegio fissa per la decisione nel merito una
nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni
e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti
fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni
in materia di lavori pubblici sono equiparate agli
appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle controversie relative ai lavori appaltati
o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.>>.
Art.9-bis DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. L'articolo 32 è sostituito dal seguente:
<<Art. 32 (Definizione delle controversie).-1.
Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del
comma 1 dell'articolo 31-bis e l'affidatario confermi
le riserve, la definizione delle controversie è
attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del
titolo VIII del libro quarto del codice di procedura
civile.
2. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali
di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento
dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio.
3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati
sulla base della tariffa professionale forense in relazione
agli importi accertati, al numero e alla complessità
delle questioni>>.
Art.10. COPERTURA FINANZIARIA
l. Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal
seguente:
<<7. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per
l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996
e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
l995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.>>.
Art.11 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
(c) 1996 Note's