[Note's] DECRETO LEGGE 29 APRILE 1995, N.139

(G.U. 29.4.95)

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI PROROGA DEI TERMINI RELATIVI AI PROCEDIMENTI PENALI IN FASE DI ISTRUZIONE FORMALE ED IN TEMA DI DISCIPLINA SANZIONATORIA RELATIVA AGLI APPALTI

Art.1
1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, come da ultimo modificato dalla legge 22 dicembre 1994, n.702, le parole: <<alla data del 30 aprile 1995>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla data del 30 aprile 1996>>.

Art.2
1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.646, come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n.629, convertito, con modificazioni, della legge 12 ottobre 1982, n.726, e dall'articolo 8 della legge 19 marzo 1990, n.55, le parole: <<e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera rivenuta in appalto.>> sono sostituite dalle seguenti: <<e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.>>.




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