(G.U. 29.4.95)
DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI PROROGA DEI TERMINI RELATIVI AI PROCEDIMENTI PENALI IN FASE DI ISTRUZIONE FORMALE ED IN TEMA DI DISCIPLINA SANZIONATORIA RELATIVA AGLI APPALTI
Art.1
1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n.271, come da ultimo modificato dalla legge
22 dicembre 1994, n.702, le parole: <<alla data
del 30 aprile 1995>> sono sostituite dalle seguenti:
<<alla data del 30 aprile 1996>>.
Art.2
1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre
1982, n.646, come modificato dall'articolo 2-quinquies
del decreto-legge 6 settembre 1982, n.629, convertito,
con modificazioni, della legge 12 ottobre 1982, n.726,
e dall'articolo 8 della legge 19 marzo 1990, n.55,
le parole: <<e con l'ammenda pari a un terzo
del valore complessivo dell'opera rivenuta in appalto.>>
sono sostituite dalle seguenti: <<e con l'ammenda
non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa
in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo
del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.>>.
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