(G.U. 29-4-95)
DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E POLITICHE AMBIENTALI E TERRITORIALI
Art.1 IMPIANTISTICA SPORTIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge
7 agosto 1989, n.289, concernenti la definizione dei
programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati
al 30 giugno 1995. I mutui sono concessi dall'istituto
per il credito sportivo utilizzando per la copertura
del relativo onere contributivo lo stanziamento di
cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre
1991, n.412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti,
a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione
pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata
al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi,
rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento
a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di
altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo,
sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli
interessi.
2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri le competenze statali in materia di impiantistica
sportiva già appartenenti al soppresso Ministero
del turismo e dello spettacolo.
3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare
le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive
organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo
comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio
1983, n.217.
4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n.430, comunque
disponibili alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono essere riutilizzate nel termine del
30 giugno 1995 secondo le medesime modalità
indicate nella legge di riferimento, nello stesso termine,
e con le medesime procedure, potrà essere disposta
una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché
già concessi.
Art.2 INTERVENTI NEL SETTORE ABITATIVO
1. Le disponibilità di competenza della regione
Puglia di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
12 settembre 1983, n.462, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 1983, n.637, al netto delle
somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'articolo
10 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n.398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493,
sono destinate alla copertura delle carenze contributive
relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali
di incentivazione edilizia. La messa a disposizione
e la erogazione delle disponibilità anzidette
viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici
- Segretariato generale del CER direttamente in favore
degli istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione
effettuata con modalità stabilite dal Segretariato
medesimo.
2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma
previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto legge
5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, nel comma 1 del
citato articolo 8 la parola: <<sessanta>>
è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.
3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni
di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, la parola: <<centoventi>>
è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.
4. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n.551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.61,
relativo alla concessione dell'assistenza della forza
pubblica, è prorogato di ventiquattro mesi a
decorrere dal 1o gennaio 1994.
Art.3 INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
1. E ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il
termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo
1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n.493, relativo
all'espletamento dei compiti del comitato di esperti
istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi
di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre
1990, n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1990, n.360.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
1990, n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1990, n.360, è sostituito dal seguente:
<<1. Per gli interventi di consolidamento e restauro
della torre di Pisa, il comitato di undici esperti
di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri,
integrato da due membri scelti tra storici dell'arte
medievale e dal direttore dell'istituto centrale per
il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali
e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche
in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame
della documentazione esistente in materia presso il
Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e
definizione del progetto di massima e di quello esecutivo,
stabilendo i tempi, i costi e le modalità di
esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il
soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché
all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione
delle modalità per la successiva fruizione del
monumento. Il comitato, ai fini della redazione del
progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale
della collaborazione dell'istituto centrale per il
restauro>>.
3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata
all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio
1985, n.16, è estesa agli anni 1993 e seguenti,
in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo
8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici ai sensi della medesima legge n.16 del 1985.
4. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo
13 della legge 12 agosto 1982, n.531, è prorogato,
ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento
di privatizzazione della società Autostrade
S.p.a., di anni quindici .
5. Per consentire la prosecuzione del programma operativo
<<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo
1, approvato con decisione della Commissione CEE n.C(89)2259/3
del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE
n.2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi
e prestiti per l'attuazione del programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n.784, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento
della quota di competenza nazionale del predetto programma
operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti
è autorizzata a versare al conto corrente di
tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n.183, l'ammontare determinato
dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo
7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il termine per l'attuazione dell'accordo di programma
relativo alla Val Basento.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo
periodo, della legge 16 dicembre 1993, n.520, si intendono
riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre
1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria
che, sulla base delle rispettive norme statutarie,
svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività
di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica
e finalità diverse, tra cui quelle di cui al
capo V del testo unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie,
approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n.523,
continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento
di tali ultime funzioni. In caso di attività
promiscue, alla separazione del patrimonio provvede
il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per
gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti
disciolti.
8.Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio
1994, n.36, è differito al 31 dicembre 1994.
9. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 18 gennaio
1993, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 1993, n.67, è sostituito dal seguente:
<<7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992
sono conservate nel conto dei residui passivi per essere
erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli
studi di Siena.>>.
10. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici possono
essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi
delle speciali procedure disposte con i commi terzo,
quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto
1977, n.546, e successive modificazioni. Entro il 31
dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per
le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione
delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le
somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n.67, iscritte in conto
residui indipendentemente dall'anno di provenienza.
11. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice
colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale
colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali
con istituti di credito speciale o sezioni autonome
e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n.505, e
dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è prorogata
sino al 31 dicembre 1995.
Art.4 INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE
1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre
1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 1988, n.475, va interpretato nel senso che
esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non
provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili
agli urbani e conferiti al pubblico servizio. Il decreto
del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992
è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni
3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.
2. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n.10, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1987, n.119, è sostituito dal seguente:
<<1. I titolari di impianti di molitura delle
olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi
ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare
a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio
1976, n.319, e successive modificazioni, sono tenuti
a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1995, domanda
di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo.
La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione
dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera
e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo
o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito
dei reflui, nonché delle aree disponibili per
eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda
medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata
alla regione.>>.
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
26 gennaio 1987, n.10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1987, n.119, prorogato, da ultimo,
dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n.158,
è differito al 31 maggio 1995.
4. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
12 gennaio 1993, n.2, convertito, con modificazioni
dalla legge 13 marzo 1993, n.59, per la presentazione
della denuncia di detenzione di esemplari di specie
indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato
C, parte 1, del regolamento CEE n.3626/82 del Consiglio
del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta
stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione
delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini
appartenenti alle specie "Testudo hermanni"
(testuggine comune), "Testudo graeca" (testuggine
greca) e "Testudo marginata" (testuggine
marginata), per le quali è possibile autocertificare,
entro il 30 giugno 1995, l'acquisizione delle stesse.
La sanzione prevista dall'articolo 1 della legge 7
febbraio 1992, n.150, così come sostituito dall'articolo
1 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.59,
non si applica nei confronti di coloro che hanno presentato,
entro i termini previsti, la suddetta autocertificazione.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito
il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione
di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede
alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.
6. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.59, è
prorogato al 31 dicembre 1995.
7. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della
legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: <<stagione
venatoria 1994-1995>> sono sostituite dalle seguenti:
<<stagione venatoria 1995-1996>>. All'articolo
36, comma 6, della medesima legge le parole: <<entro
e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della stessa>> sono sostituite dalle seguenti:
<<entro e non oltre quattro anni dalla data di
entrata in vigore della stessa>>. All'articolo
21, comma 1, lettera b), della medesima legge le parole:
<<entro il 1o gennaio 1995>> sono sostituite
dalle seguenti: <<entro il 1o gennaio 1996>>.
8. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela
ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo
1 della legge 28 agosto 1989, n.305, e del programma
triennale per le aree naturali protette e dei suoi
aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre
1991, n.394, il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
compensative di bilancio anche in capitoli di nuova
istituzione in termini di competenza, di cassa e in
conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli
di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche
di nuova istituzione, nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni
interessate.
Art.5 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
(c) 1996 Note's