(G.U. 24-5-1995, n.119)
MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE
(Decreto reiterato dal D.L.296/95, reiterato dal D.L.396/95)
Art.1. UTILIZZO DELLE MAGGIORI ENTRATE DA FONDI EX GESCAL
1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 1
febbraio 1963, n.60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate
al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così
utilizzate
a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione
urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle
Gazzette Ufficiali n.302 del 28 dicembre 1994 e n.55
del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata
dello Stato per esser riassegnati con decreto del Ministro
del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo
3, primo capoverso;
b) lire 200 Miliardi per i programmi di cui all'articolo
2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n.457, con le modalità di cui al punto 4.3 della
delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi
da destinare alla soluzione di problemi abitativi di
particolari categorie sociali;
d) lira 50 miliardi alla finalità di cui all'articolo
6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n.328, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n.471;
e) lire 767 miliardi, da ripartire fra le regioni ai
sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, da utilizzare
per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n.493.
2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n.457, possono essere
finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione
urbana.
3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri
e le modalità di concessione dei finanziamenti
e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari
categorie sociali destinatarie degli interventi di
edilizia agevolata e sovvenzionata di cui all'articolo
4 della legge 17 febbraio 92, n.179.
Art.2. ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE FINANZIARIE PER
I PROGRAMMI STRAORDINARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1. I programmi straordinari di edilizi residenziale
agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge
23 gennaio 1982, n.9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n.94, dall'articolo 3, comma
7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1995, n.12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.118,
e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori
non siano iniziati alla data di entrata in vigore del
presene decreto per il mancato rilascio della concessione
edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei
lavori entro il 31 dicembre 1995 Nel caso di mancato
inizio dei lavori entro tale data, il segretariato
generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.),
nei trenta giorni successivi trasmette alle regioni
l'elenco dei programmi per i quali non è stata
rinascita la concessione edilizia. Il presidente della
giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione, nomina un commissario "ad
acta" il quale provvede entro i successivi trenta
giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari
"ad acta", nei dieci giorni successivi alla
scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato
generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi
per i quali è stata rilasciata la concessione
edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il
rilascio della concessione, il segretariato generale
del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.
2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale
sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge
23 gennaio 1982, n.9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n.94, i cui lavori non siano
ancora iniziati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio
dei lavori entro il 31 dicembre 1995. Nel caso di mancato
inizio dei lavori entro tale data , il segretario generale
del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore
affidatario del programma, procede alla revoca del
finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione
edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.
3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al
comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero,
pur essendo iniziati, non siano stati completati, si
applicano, in deroga alle procedure finanziarie già
stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato
generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei
programmi suddetti, le disposizioni del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
Per la quota parte dei lavori già eseguiti alla
data di entrata in vigore del prescritto decreto, si
applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali
vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla
copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra
si provvede con le disponibilità derivanti dai
fondi residui e dalle economie già realizzate
sui programmi stessi, nonché con le minori spese
derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di
edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo
4 del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.94.
Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento alle
aliquote I.V.A., eventuali somme non utilizzate sono
destinate alle finalità di cui all'articolo
2, comma primo, lettera f). della legge 5 agosto 1978,
n.457.
4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già
assegnati in attuazione dei programmi straordinari
previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge
7 febbraio 1985, n.12, convertito, convertito con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n.118, e dall'articolo 22,
comma 3, della legge 1l marzo 1988, n.67, resisi disponibili
per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati
per l'assegnazione definitiva di contributi che sono
stati deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali
somme non utilizzate sono destinate alle finalità
di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n.457, ivi compresi i fondi destinati
dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento
del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974,
n.658, convertito con modificazioni, dalla. legge 15
febbraio 1975, n.7.
5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione
nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo
2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, per i quali è stata data applicazione
alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 5 ottobre 1993 n.398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493,
sono revocati qualora i lavori relativi a detti interventi,
non siano iniziati entro e non oltre il 31 dicembre
1995.
Art.3. PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PROGRAMMI
EX ART.18 DELLA LEGGE N.203 DEL 1991
1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio
1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del
decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre l993, n.493,
dopo terzo periodo sono inseriti i seguenti <<la
disponibilità del Ministero dei lavori pubblici
è incrementata dalle somme non utilizzate per
contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo
18 de decreto-legge 13 maggio 1991 convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, purché
gli accordi di programmi proposti dal Ministero dei
lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con
le amministrazioni locali. Tali disponibilità,
ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate
all'entrata dello Stato per essere riassegnate con
decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici le somme non utilizzate in ciascun esercizio
possono esserlo nel biennio successivo.>>.
2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in
applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e dall'articolo
8 del decreto-legge ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493,
gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché
non ratificati, direttamente ammessi ai finanziamenti
previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito
delle disponibilità esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. La ratifica di detti
programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione
dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti
non possono essere liquidati in pendenza della ratifica.
L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene
senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari
all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493,
e non ancora definiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto. A tale fine viene accantonata
una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per
cento del complessivo importo.
Art.4. ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE
1. Il comma 8-bis dell'articolo 7 del decreto legge
5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni
nella legge 4 dicembre 1993, n.493, è sostituito
dal seguente
<<8-bis. Il presidente della giunta regionale,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R.
l'elenco degli interventi per i quali non si è
pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori
pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta
giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n.142. All'accordo di
programma partecipano anche i rappresentanti delle
categorie degli operatori pubblici e privati del settore.
I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo
di programma, sono restituiti alle disponibilità
finanziarie da ripartire tra le regioni.>>.
Art.5. ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE NELLE ZONE
AD ALTA TENSIONE ABITATIVA
1. Il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n.629, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 febbraio 1980, n.25, è sostituito
dal seguente:
<<Il prezzo di acquisto degli alloggi non può
superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.>>.
2. I commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29
ottobre 1986, n.708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n.899, sono soppressi
ed il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<Il prezzo di acquisto degli alloggi non può
superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.>>.
Art.6. ESPERTI
1. Gli esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della
legge 5 agosto 1978, n.457, possono essere scelti anche
tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2
della legge 2 aprile 1968, n.507.
Art.7. TASSO DI INTERESSE PER L'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1. Ai commi 12, lettera b), e 18 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole <<interesse
pari al tasso legale,>> sono sostituite dalle
seguenti: <<interesse pari al costo della provvista
dei fondi per le operazioni di credito edilizio, vigente
al momento della stipula del contratto, diminuito di
due punti>>.
Art.8. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI PROVENTI DELLE
ALIENAZIONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E DELL'ESTINZIONE DI ALTRI DIRITTI.
1. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
1993, n.556, è sostituito dal seguente:
<<13. I proventi delle alienazioni degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma
1 e al comma 2, lettera a), delle alienazioni di cui
ai commi da 15 a 19, nonché dell'estinzione
del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati
alle finalità indicate al comma 5, rimangono
nella disponibilità degli enti proprietari e
sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle
case popolari competente per territorio, comunque denominato,
nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1972 n.1036, e versati in un apposito conto corrente
denominato "fondi CER destinati alle finalità
della legge 560/93", istituito presso la sezione
di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10,
comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1933, n.130.>>.
Art.9. ANAGRAFE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
1. Nell'articolo 32, comma 6, primo periodo, della legge
23 dicembre 1994, n.724, dopo le parole: <<Tutte
le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche
territoriali,>> sono inserite le seguenti: <<esclusi
gli istituti autonomi delle case popolari, comunque
denominati.>>.
Art.10 INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia
residenziale dall'articolo 6, comma 2, della legge
17 febbraio 1992, n.179, devono intendersi comprensive
della determinazione e della revisione dei limiti di
reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione
dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22
della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modifiche
ed integrazioni.
Art.11.
INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA STATALE
1. E' differita al 1o gennaio 1996 l'entrata in vigore
delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente
all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968,
n.292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione
straordinaria di beni immobili statali, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.368.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n.46, è differito al 30
giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali
e per gli edifici comunque adibiti ad uffici pubblici.
Art.12. ORDINANZE PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI GRAVE
CRISI AMBIENTALE
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate
nelle Gazzette Ufficiali n.75 del 31 marzo 1994 e n.94
dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 1994),
del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.237 del 7 ottobre 1994), del 7 novembre (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.261 dell'8 novembre 1994),
del 22 novembre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 273 del 22 novembre 1994), del 31 marzo 1995 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 20 aprile 1995) e
del 14 aprile 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni
di grave crisi ambientale in atto in talune aree del
territorio nazionale.
2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per quali siano
già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti;
all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti
da disponibilità esistenti su capitoli di spesa
e dalla revoca di finanziamenti già destinati
ad interventi ambientali, è autorizzata, anche
in deroga; all'articolo 17, comma 3, della legge 5
agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, la
riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente
capitolo dello stato di previsione della presidenza
del consiglio dei Ministri per l'anno 1995.
Art.13. INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
1. Per il completamento dei programmi di interventi
adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni
ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 giugno
1989 n.227, convertito con modificazioni dalla legge
4 agosto 1989 n.283 e al fine di consentire il trasferimento
delle risorse previste dalla tabella 3 punti A e B
della delibera CIPE 21 dicembre 1993 relativi al Programma
triennale 1994-1966 per la tutela ambientale è
autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi
in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995 di
lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi
per l'anno l997.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per
l'anno 1995 si provvede:
a) quanto a lire 6.702 milioni e a lire 20.000 milioni
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità
in conto residui iscritte rispettivamente ai capitoli
7001 e 7004 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'anno 1995 intendosi corrispondentemente
ridotte le relative autorizzazioni di spesa: articoli
7 8 9 1l e 12 della legge 28 agosto 1989 n.305; articolo
14 comma 8 del decreto-legge 31 agosto 1987 n.361 convertito
con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n.441;
b) quanto a lire 57.898 milioni mediante corrispondente
utilizzo per lire 52.898 milioni e per lire 5.000 milioni
delle somme in conto residui del capitolo 7706 e dei
capitolo 7951 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'anno 1995 intendendosi ridotte
rispettivamente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo
18 comma 1 lettere b ed e) della legge 11 marzo 1988
n.67 e corrispondentemente revocati i finanziamenti
disposti con i decreti del Ministro dell'ambiente del
30 dicembre 1989 15 novembre 1990 e 31 dicembre 1990;
c) quanto a lire 41400 milioni, mediante corrispondente
utilizzo delle somme in conto residui iscritte per
lire 40400 milioni sul capitolo 76O3 e per lire 1000
milioni sul capitolo 7604 dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli
8 e 15, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n.305,
e dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 giugno 1989,
n.227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1989, n.283, e corrispondentemente revocati
i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro
dell'ambiente del 12 giugno 1992;
d) quanto a lire 4 000 milioni, mediante corrispondente
utilizzo delle somme iscritte in conto residui sul
capitolo 7603 dello stato di previsionale del Ministero
dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
2 della legge 19 marzo 1990, n.57, e corrispondentemente
revocati i finanziamenti disposti con decreto del Ministro
dell'ambiente del 30 dicembre 1991.
3 Gli importi di cui al comma 2 e ai commi 6 e 7 relativi
alle disponibilità in conto residui, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente.
4 All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per
gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
5. Per il completamento dei programmi di interventi
adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto
1989, n.305, è autorizzata la spesa di lire
5130 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
6 Al fine di completare i programmi di intervento per
le aree a rischio di cui all'articolo 6 della legge
28 agosto 1989, n.305, è autorizzata la spesa
di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870
milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
7 All'onere derivante dai commi 5 e 6 si provvede: quanto
a lire 4000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente
utilizzo delle somme iscritte in conto residui per
lire 3.000 milioni sul capitolo 7601 e per lire 1000
milioni sul capitolo 7603 dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi
parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n.57, e corrispondentemente
revocati i finanziamenti disposti con il decreto del
Ministro dell'ambiente 30 dicembre 1991; quanto a lire
10.000 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente
8. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le
risorse di cui ai commi 1, 5 e 6 ai soggetti interessati
in conformità la ripartizione disposta con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10 Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica
per la tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma
2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493,
individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21
dicembre 1993, così come modificata dalle delibere
CIPE 5 agosto 1994 e 20 dicembre 1994, sono proporzionalmente
rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente
agli anni ]995, 1996 e 1997, sulla base degli stanziamenti
di lire 291.000 milioni per l'Anno 1995, di lire 242.500
milioni per l'anno 1996 e di lire 291.000 milioni per
l'anno 1997 previsti nella tabella C della legge 23
dicembre 1994, n.725, quali rideterminati ai sensi
del decreto-legge 3 febbraio 1995, n.41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85,
nonché delle disposizioni di cui al comma 6.
11. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani
di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di
crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge
28 agosto 1989, n.305, predisposti anche a stralcio,
il Ministero dell'ambiente può utilizzare i
moduli procedimentali della programmazione negoziata,
così come regolamentata dal decreto-legge 8
febbraio 1995, n.32, convertito dalla legge 7 aprile
1995 n.104, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero
dell'ambiente, può stipulare accordi di programma
con gli enti di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge 8 luglio 1986, n.349.
Art.14 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per 1a conversione in legge.
(c) 1996 Note's