(G.U. 27-5-95, n.122)
MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'EDILIZIA PRIVATA.
(Decreto non convertito in legge ma reiterato dal D.L.310/95, reiterato dal 400/95)
Capo I
REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE
Art.1. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1994, N.724
1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, quarto periodo, le parole: <<dalla
data di entrata in vigore della presente legge>>
sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data
di scadenza del termine per la presentazione della
domanda>>;
b) al comma 18 le parole: <<modificativi di quelli>>
sono sostituite dalle seguenti: <<modificative
di quelle>>;
c) alla tabella B, le parole: <<10.000 a mc>>,
riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite
dalle seguenti: <<10.000 a mq oltre all'importo
previsto fino a 750 mc>>;
d) al titolo della tabella D sono soppresse le parole:
<<e degli oneri concessori>> e la parola:
<<dovuti>> è sostituita dalla seguente:
<<dovuta>>, alle lettere a), b) e c) sono
soppresse le parole: <<e degli oneri concessori>>.
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA
E DISPOSIZIONI VARIE
Art.2. DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI SANATORIA E
D'INTERVENTO NELLE ZONE INTERESSATE DALL'ABUSIVISMO
1. Per le modalità di riscossione e versamento
dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi
sono fatti salvi gli effetti dei decreti del ministro
delle Finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.207 del 5 settembre 1994, e in
data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.244 del 18 ottobre 1994, a esclusione dei termini
per il versamento dell'importo fisso e della restante
parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n.724. Con decreto del ministro
delle Finanze, di concerto con i ministri dei Lavori
pubblici e del Tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalità
e i termini per il versamento dell'oblazione per la
definizione delle violazioni edilizie da parte dei
soggetti non residenti. I suddetti termini per il versamento
dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante
parte dell'oblazione sono fissati al 15 giugno, 15
agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e per il versamento
degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto.
2. Con decreto del ministro del Tesoro, di concerto
con il ministro dei Lavori pubblici, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalità
di rimborso delle differenze non dovute e versate a
titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si
provvede anche mediante utilizzo di quota parte del
gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi
e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni
1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni
previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994.
La quota eccedente tali importi, versata all'entrata
dello Stato, è riassegnata, con decreto del
ministro del Tesoro, su apposito capitolo dello stato
di previsione del ministero dei Lavori pubblici.
3. I comuni sono tenuti a iscrivere nei propri bilanci
le somme versate a titolo di oneri concessori per la
sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo
del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono
impegnate in un apposito capitolo del titolo II della
spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per
far fronte ai costi di istruttoria delle domande di
concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un
ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi
per interventi di demolizione delle opere di cui agli
articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47.
Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché
gli interventi di risanamento urbano ed ambientale
delle aree interessate dall'abusivismo.
4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio
delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano
i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore
a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati
da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei
soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale
in servizio nelle amministrazioni locali interessate,
le stesse possono avvalersi di liberi professionisti
o di strutture di consulenze e servizi.
5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione
sulle calamità naturali, è esclusa nei
casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti
abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione
di indennizzi è altresì esclusa per gli
immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti
criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria
ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724,
come integrato dal presente decreto, le costruzioni
abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo
distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari,
fermi restando i divieti previsti nei commi quarto
e quinto dell'articolo 9 della legge 1o marzo 1975,
n.47, e successive modifiche e integrazioni.
7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo
13 del decreto legge 12 gennaio 1988, n.2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n.68,
i comuni riferiscono annualmente al ministero dei Lavori
pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma
3.
Art.3. COMMISSARI AD ACTA
1. In caso di inadempienze, il ministro dei Lavori pubblici,
ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, su richiesta
del Sindaco, del Comitato regionale di controllo, ai
sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n.142,
su segnalazione del Prefetto competente per territorio,
ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza
del Sindaco.
2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione
di opere abusive è possibile avvalersi, per
il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche,
delle strutture tecnico-operative del ministero della
Difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata
d'intesa fra il ministro dei Lavori pubblici ed il
ministro della Difesa.
Art.4. NORME IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
1. All'articolo 39 comma 1 della legge 8 giugno 1990,
n.142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<<c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali
siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici
generali vigenti e non adottino tali strumenti entro
diciotto mesi dalla data di elezione degli organi.
In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio
è adottato di concerto con il ministro dei Lavori
pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano
anche nei confronti degli organi delle comunità
montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione
di strumenti urbanistici>>.
2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n.142,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis)
del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli
strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo
regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano
provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza
del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri,
diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta
giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine,
l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione
al Prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche nei confronti degli organi delle
comunità montane e delle aree metropolitane.>>.
3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte
della regione e, ove prevista, della provincia o di
altro ente locale, avviene entro centottanta giorni
dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che
lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico
corredato della necessaria documentazione; decorso
infruttuosamente il termine, che può essere
interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani
si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione,
il termine di cui all'articolo 39 comma 1, lettera
c-bis), della legge 8 giugno 1990, n.142, ridotto della
metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.
4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c-bis), e
2-bis, della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificata
dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono
dal 1o gennaio 1995.
Art.5. NORME TRANSITORIE E SANZIONATORIE
1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria
ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n.724, come integrata dal presente decreto, gli atti
tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo
17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge
28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni
e integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano
validità di diritto. Ove la nullità sia
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato
e trascritta, può essere richiesta la sanatoria
retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo
contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo
40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, sempreché
non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni
a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata
sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente
articolo è decurtato l'importo eventualmente
già versato per la registrazione dell'atto dichiarato
nullo.
2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40
della legge 28 febbraio 1985, n.47, sono nulli e non
possono essere rogati se da essi non risultino gli
estremi della domanda di condono con gli estremi del
versamento in una o più rate, dell'intera somma
dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio.
Verificatosi il silenzio-assenso disciplinato dall'articolo
39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.724, nel
predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità,
i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data
della domanda, estremi del versamento di tutte le somme
dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha
provveduto a emettere provvedimento di sanatoria nei
termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della
citata legge n.724 del 1994. Nei successivi atti negoziali
è consentito fare riferimento agli estremi di
un precedente atto pubblico che riporti i dati sopraccitati.
Le norme del presente articolo concernenti il contributo
concessorio non trovano applicazione per le domande
di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo
40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, si applicano
anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre
1993, n.560, nonché ai trasferimenti di immobili
di proprietà di enti di assistenza e previdenza
e delle amministrazioni comunali.
Art.6. DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI OPERE
PUBBLICHE
1. Il ministro dei Lavori pubblici, di propria iniziativa,
o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure
di affidamento o di esecuzione di opere di propria
competenza che per qualunque motivo risultino sospese,
anche in via di fatto da almeno 4 mesi, a eccezione
dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità
giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.
2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di
tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti
all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali
che eventualmente hanno determinato la sospensione
dei lavori, la congruità degli aspetti economici
dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla
base di appositi criteri fissati con decreto del ministro
dei Lavori pubblici.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il ministro dei
Lavori pubblici nomina una o più commissioni.
Fanno parte della commissione magistrati amministrativi
contabili o avvocati dello Stato cui è affidata
la presidenza, nonché almeno un funzionario,
con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli
centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori
pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.
4. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi
collegiali sono determinati con decreto del ministro
dei Lavori pubblici, di concerto con il ministro del
Tesoro. La relativa spesa è posta a carico del
capitolo 1115 dello stato di previsione del ministero
dei Lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni
per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio
1995.
5. La commissione esamina le ragioni della sospensione
e formula al ministro le proposte conseguenti entro
90 giorni.
6. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo
la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere
ripresa e portata a conclusione.
7. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione
di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti
intervenute a seguito di norme, direttive o circolari
la cui efficacia sia stata successivamente sospesa
o che siano state abrogate.
8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, ferme restando le rispettive competenze in ordine
all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono
chiedere al ministro dei Lavori pubblici l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo alle
procedure di affidamento e di realizzazione di lavori
di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni
indicate nel presente articolo.
9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2,
le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
provvedono, per quanto di loro competenza, a esaminare
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i casi relativi ad
affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur
rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo,
possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo,
anche su istanza delle imprese interessate.
10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del
ministro dei Lavori pubblici relativi alla costituzione
e al funzionamento della commissione di cui al comma
3.
11. Le valutazioni e i provvedimenti di cui al presente
articolo sono estesi alle opere di competenza dell'Anas.
In tali ipotesi i poteri e gli atti del ministro dei
Lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore
straordinario e degli organi che subentrano nei poteri
di questo.
12. I compensi spettanti ai componenti degli organi
collegiali nominati ai sensi del comma 12 gravano sugli
strumenti finanziari dell'Anas nella misura di lire
40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni
per l'esercizio 1995.
Capo III
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI
PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE
DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
Art.7. MODIFICA ALLE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ
URBANISTICO-EDILIZIA
1. Alla legge 28 febbraio 1985, n.47, sono apportate
le modifiche e integrazioni recate dal presente articolo.
2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: <<quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori>>
sono sostituite dalle seguenti: <<60 giorni dall'ordine
di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora
non siano notificati i provvedimenti definitivi di
cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde
efficacia.>>.
3. All'articolo 6, comma primo, dopo le parole: <<al
direttore dei lavori>> sono inserite le seguenti:
<<, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi
titolo coinvolti nell'attività edilizia.>>.
4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, é inserito
il seguente:
<<Salva l'applicazione dell'articolo 10, in caso
di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati
esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese
del responsabile delle opere abusive.>>.
5. All'articolo 9, comma terzo è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Quando la restituzione
in pristino non sia possibile o non consenta il recupero
dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di
cui al periodo precedente, l'amministrazione competente
impone il pagamento di una indennità determinata
con i criteri e le modalità previste dalle citate
leggi 1o giugno 1939, n.1089, e 29 giugno 1939, n.1497.>>.
6. All'articolo 15, comma primo, dopo la parola: <<varianti>>
sono inserite le seguenti: <<non essenziali>>.
7. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: <<Fanno eccezione
le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato
originario.>>.
8. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
<<Gli atti di cui al secondo comma del presente
articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati
di destinazione urbanistica, possono essere confermati
anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa,
mediante atto redatto nella stessa forma del precedente,
al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni
urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno
in cui è stato stipulato l'atto da confermare.>>.
9. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: <<, nonché i ricorsi
giurisdizionali, di cui al secondo comma.>>.
10. All'articolo 23, dopo il comma secondo è
inserito il seguente:
<<Il ministero delle Finanze - Dipartimento del
territorio e i comuni, anche consorziati, mettono a
reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici
da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti
in conformità ai criteri e alle specifiche previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 30 dicembre
1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994, n.133.>>.
11. All'articolo 31, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
<<Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato
si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del
bene principale.>>.
12. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo
39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n.724, al
comma 1o, il primo e secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: <<Fatte salve le fattispecie previste
dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree
sottoposte a vincolo è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela
del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato
dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni
dalla domanda, esso si intende reso in senso favorevole.>>.
13. All'articolo 32 così come modificato dall'articolo
39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n.724, dopo
il secondo comma è inserito il seguente:
<<Il rilascio della concessione edilizia o della
autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili
soggetti alle leggi 1o giugno 1939, n.1089, 29 giugno
1939, n.1497 e al decreto-legge 27 giugno 1985, n.312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n.431, nonché in relazione a vincoli imposti
da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici,
a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche,
è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale
parere non venga reso entro centottanta giorni dalla
domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione.>>.
14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo
comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985,
n.47, il comma 2 dell'articolo l-sexies del decreto
legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n.431, e le sanzioni amministrative
di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29
giugno 1939, n.1497, non si applicano nei casi di sanatoria
previsti dal presente decreto.
Art.8. SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA
1. L'articolo 13, della legge 28 gennaio 1977, n.10,
è sospeso fino al 15 marzo 1996.
2. I Comuni sono obbligati a istruire e definire gli
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata
afferenti le aree edificabili in base alle previsioni
degli strumenti urbanistici generali, con priorità
per le aree incluse, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nei programmi pluriennali di
attuazlone approvati e ancorché scaduti.
3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28
febbraio 1985, n.47, per quelle di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n.457, nonché
per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria,
interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'iva
è dovuta nella misura del 4 per cento fino al
30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate
in lire 550 miliardi per il 1994 e in lire 915 miliardi
per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte
delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n.724.
4. L'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n.493, è sostituito dal seguente:
<<Articolo 4 (Procedure per il rilascio della
concessione edilizia).
1. Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato
il nominativo del responsabile del procedimento di
cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990,
n.241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda
il responsabile del procedimento cura l'istruttoria,
eventualmente convocando una conferenza di servizi
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n.241, e redige una dettagliata relazione
contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
richiesto e la propria valutazione sulla conformità
del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.
Il termine può essere interrotto una sola volta
se il responsabile del procedimento richiede all'interessato,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda,
integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero
dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile
del procedimento formula una motivata proposta all'autorità
competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile
del procedimento può acquisire, entro il termine
di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia.
Qualora questa non si esprima entro il termine predetto
il responsabile del procedimento è tenuto comunque
a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere
una relazione scritta al sindaco indicando i motivi
per i quali il termine non è stato rispettato.
Il regolamento edilizio comunale determina i casi in
cui il parere della commissione edilizia non deve essere
richiesto.
4. La concessione edilizia è rilasciata entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 2, qualora il progetto presentato non sia in
contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici
ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento
dell'attività edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del
provvedimento conclusivo, l'interessato può,
con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato
con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità
competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma
5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente
della Giunta regionale competente il quale, nell'esercizio
di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni
successivi un commissario ad acta che, nel termine
di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario
ad acta non può richiedere il parere della commissione
edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività
del commissario di cui al presente comma sono a carico
del comune interessato.
7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli
strumenti urbanistici adottati o approvati e con i
regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità
delle autorizzazioni previste dalle leggi 1o giugno
1939, n.1089, 29 giugno 1939, n.1497, 8 agosto 1985,
n.431 e 6 dicembre 1991, n.394, sono subordinati a
denuncia di inizio dell'attività ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n.241, come modificato dall'art.2, comma 10 della
legge 24 dicembre 1993, n.537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo;
b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non
riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali
ed esposizioni di merci a cielo libero;
d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche
in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori
esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza
opere a ciò preordinate nei casi in cui esisteva
la regolamentazione di cui all'art.25, ultimo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n.47, come sostituito
dal comma 12 del presente articolo;
f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
g) aree destinate ad attività sportive senza
creazione di volumetrie;
h) opere interne alle costruzioni che non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile;
i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature
esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si
rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni,
a seguito della revisione o installazione di impianti
tecnologici;
l) varianti a concessioni già rilasciate che
non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie,
che non cambino la destinazione d'uso e la categoria
edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti
e non violino la eventuali prescrizioni contenute nella
concessione edilizia;
m) parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati.
8. La esecuzione delle opere di cui al comma 7 non è
subordinata alla corresponsione dei contributi di cui
alla legge 28 gennaio 1977, n.10. Con la legge regionale
di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28
febbraio 1985, n.47, può peraltro essere disciplinato
l'obbligo del pagamento di tali contributi nell'ipotesi
di aumento del numero delle unità immobiliari
o di cambio di destinazione d'uso.
9. Nei casi di cui al comma 7, contestualmente all'inizio
dei lavori, l'interessato deve presentare una denuncia
di inizio dell'attività, accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato,
nonché dagli opportuni elaborati progettuali
che asseveri la conformità delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai
regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto
delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
10. Agli effetti del comma 9 il progettista assume la
qualità di persona incaricata di un pubblico
servizio ai sensi della legge penale. In caso di dichiarazioni
non veritiere nella relazione di cui al comma 9 l'amministrazione
ne dà comunicazione al competente ordine professionale
per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
11. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia
di cui al comma 8 in difformità dagli strumenti
urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti
edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa
sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta
la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento
del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione
delle opere stesse e comunque in misura non inferiore
a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di
attività effettuata quando le opere sono già
in corso di esecuzione la sanzione si applica nella
misura minima. La mancata denunzia di inizio dell'attività
non comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art.20 della legge 28 febbraio 1985, n.47.
12. L'ultimo comma dell'art.25, della legge 28 febbraio
1985, n.47, è sostituito dal seguente:
<<Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto legge
27 marzo 1995, n.88, con proprie leggi dettano norme
relative al mutamento della destinazione d'uso degli
immobili.>>.
13. Non sono soggette a concessione edilizia né
a denuncia di inizio dall'attività le opere
pubbliche comunali. I relativi progetti dovranno peraltro
essere corredati da una relazione a firma di un progettista
abilitato che attesti la conformità del progetto
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché
l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle
norme di sicurezza sanitarie ambientali e paesistiche.
14. Le norme di cui al presente articolo prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali
e dei regolamenti edilizi comunali.
15. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi
contenuti nel presente articolo in tema di procedimento
di rilascio della concessione edilizia e di regime
per l'esercizio delle attività edilizie.
16. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo
48 della legge 5 agosto 1978, n.457; comma sesto dell'art.2
della legge 24 dicembre 1979, n.650; articoli 7 e 8
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.94;
articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n.47;
comma 2 dell'art.7 della legge 9 gennaio 1989, n.13;
comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989,
n.122.>>.
Art.9. MISURE URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAS
1. L'Ente Nazionale per le strade, ente pubblico economico
istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n.143, mantiene la denominazione di Anas.
2. Sino al termine di cui all'articolo 11, comma 8,
del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, l'Anas
ha facoltà di assumere, attraverso pubblica
selezione con procedura abbreviata fino a 25 unità
con qualifica di dirigente tecnico, fino a 15 unità
con qualifica di dirigente amministrativo, fino a 20
unità con qualifica di funzionario tecnico e
fino a 10 unità con qualifica di funzionario
amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria
delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto
del ministro del Tesoro, possono essere apportate variazioni
compensative nel bilancio dell'Anas.
3. L'amministratore straordinario dell'Anas adotta un
bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà
sottoposto alla approvazione del consiglio di amministrazione
al momento della sua istituzione nella prima seduta
utile successiva alla sua costituzione. Gli importi
iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione
della spesa del ministero dei Lavori pubblici per l'anno
finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore
dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'articolo
3, comma 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n.143, ed alle altre leggi speciali, continuano a essere
erogati all'Anas cui vengono attribuiti altresì
i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel
bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
4. Le somme a disposizione dell'Anas, iscritte in capitoli
di bilancio o in contabilità speciali e destinate
a servizi e finalità di istituto, nonché
al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo
dovuti al personale amministrato, non possono essere
sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti
dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'articolo
828 del Codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di
pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento
da parte del terzo né sospendono l'accreditamento
delle somme nelle contabilità intestate all'Anas.
5.Il pignoramento e i sequestri delle somme dell'Anas
sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero
di tesoreria presso la Tesoreria centrale dello Stato.
6. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le
cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180.
7. Le competenze relative alle funzioni amministrative
concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione
di infrastrutture autostradali sono attribuite all'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
che assume la denominazione di <<Direzione generale
della viabilità e mobilità urbana ed
extraurbana>>. A tale direzione generale, costituita
da 60 unità, ivi comprese 3 unità di
livello dirigenziale, è preposto un dirigente
generale. La tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n.748, è incrementata
di un posto nella qualifica di dirigente generale,
di due posti nella qualifica di dirigente tecnico e
di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo.
Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione
e il funzionamento della suddetta direzione generale.
La dotazione organica per la nuova direzione generale
è individuata nell'ambito della dotazione complessiva
del ministero dei Lavori pubblici quale risulterà
dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui
carichi di lavoro ai sensi dell'art.3 della legge 24
dicembre 1993, n.537. Alle relative esigenze di personale
si provvede mediante procedure di mobilità interna
ed esterna.
Art.10. NORME EDILIZIE PER LE COMUNITÀ TERAPEUTICHE
1. All'articolo 128 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti
i seguenti commi:
<<4-bis. La costruzione, ampliamento o il recupero
di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche
di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento
edificativo delle suddette comunità, necessario
per il reinserimento socio sanitario e socio lavorativo,
sono equiparati ai soli fini della deroga alle prescrizioni
dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili
e urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche.
Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977,
n.10. Le norme del presente comma si applicano anche
alle opere già realizzate, per le quali sia
già stata presenta una richiesta di concessione
o di autorizzazione in sanatoria.
4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al
comma 4-bis è subordinata alla sussistenza delle
seguenti condizioni:
a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo
intervento edificativo per attività connesse
alle finalità della comunità terapeutica
sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il
vincolo è immodificabile anche in deroga alle
disposizioni vigenti;
b) che lo statuto della comunità terapeutica
che attua l'intervento preveda espressamente la totale
assenza di finalità di lucro e l'attività
della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.
4-quater. Qualora la comunità terapeutica che
attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare
immobili per una capacità ricettiva superiore
alle duecento unità, questa deve procedere a
pena di decadenza dai benefici dal comma 4-bis, in
proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento
delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti
residenziali.>>.
Art.l1. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
(c) 1996 Note's