(G.U. 31-1-1995)
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI PARCHEGGI.
Art.1. MISURE URGENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo
dei trasporti pubblici locali di competenza regionale,
le regioni e gli enti locali, in qualità di
enti concedenti, definiscono, anche mediante apposite
conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni,
piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi
residui di esercizio riferiti al periodo dal 1o gennaio
1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti
con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano
dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto
pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo
1, commi 1 e 4-quater, del decreto-legge 19 dicembre
1992, n.485, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 febbraio 1993, n.32, nonché con i contributi
di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n.151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.226,
e 23 gennaio 1991, n.24, convertito dalla legge 21
marzo 1991, n.97. L'autorizzazione ad assumere mutui
di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n.485 del 1992 è applicabile alla copertura
dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992
e 1993.
2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di
cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo
di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato
agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite
le regioni a statuto ordinario una volta completate
le procedure di cui ai commi 5 e 6, in base alle aliquote
di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi
di esercizio delle aziende per il 1993, entro tre mesi
dall'avvenuta erogazione da parte dello Stato.
3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato
a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della
navigazione e non potrà comunque risultare inferiore
al 25 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi
di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri
di cui al comma 4.
4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di
cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti
dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente
approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private
redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V,
capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati
in conformità ai criteri adottati per l'applicazione
del decreto-legge 9 dicembre 1986, n.833, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n.18,
con particolare riferimento a quelli concernenti gli
ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento
di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste,
dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da
quelli del trasporto pubblico locale. Per le aziende
non dotate per legge di organo di controllo interno,
uno o più soggetti in possesso dei requisiti
per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, esprimono
un giudizio professionale sull'attendibilità
dei dati così rideterminati e sulla loro capacità
di rappresentare le situazioni patrimoniali, le situazioni
finanziarie ed i risultati economici conseguiti dalle
aziende.
5. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al
comma 2, le regioni devono trasmettere, entro il termine
del 31 marzo 1995, al Ministero dei trasporti e della
navigazione apposita certificazione da cui risulti
l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Decorso
il predetto termine il contributo viene ripartito tra
le sole regioni adempienti. Le modalità per
la struttura, la redazione e la presentazione delle
certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con
il Ministro del tesoro, da emanare entro il 28 febbraio
1995.
6. Il contributo è erogato a condizione che il
piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma
1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale,
secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il
contributo è sospeso qualora entro il 31 dicembre
1997 non siano stati effettuati i trasferimenti di
competenza delle regioni e degli enti locali relativi
ai disavanzi e risultanti dai piani di riassorbimento
approvati. A tal fine non possono essere utilizzate
plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni
di cespiti a terzi.
7. Per l'esercizio 1996, l'erogazione del contributo
è sospesa per le aziende di trasporto che entro
il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento
del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello
relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza
percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento.
8. La sospensione dell'erogazione del contributo di
cui al comma 7 può valere per il periodo massimo
di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia
accertato il mancato conseguimento del miglioramento
del rapporto tra i proventi e i costi nelle misure
previste al medesimo comma 7, viene meno per le aziende
il diritto all'erogazione del contributo e il relativo
importo è utilizzato dalle regioni interessate
per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare
l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto
all'erogazione del contributo viene comunque meno qualora
alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi
e i costi sia inferiore al 15 per cento.
9. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma
7 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto
anzidetto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento
del livello del 35
10. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente
articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti
delle regioni e degli enti locali che hanno già
dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui
al comma 1.
Art.2. MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI DI COMPETENZA
STATALE
1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo
dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza
statale esercitati in regime di concessione o in gestione
governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione
definisce con decreto da emanarsi di concerto con il
Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, piani finanziari per
il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati
al 31 dicembre 1993.
2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende
esercenti servizi ferroviari in regime di concessione
o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie
dello Stato S.p.A. sono autorizzate a contrarre mutui
decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio
di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento
per capitale ed interessi sono a carico del bilancio
dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi
annui. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti le procedure, i criteri
e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.
3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui
al comma 1 non possono essere inferiori, nell'anno
1995, al 35 per cento dei costi del trasporto. Le aziende
devono comunque conseguire entro il 31 dicembre 1995
un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi
del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993,
di almeno il 20 per cento della differenza percentuale
mancante al raggiungimento del 35 per cento.
4. Qualora si accerti il mancato conseguimento del miglioramento
del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto
di cui al comma 3, le aziende perdono il diritto alle
risorse finanziarie di cui al comma 2.
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
1, comma 2, e del comma 2 del presente articolo, pari
a lire 900 miliardi annui a decorrere dal 1995, si
provvede, rispettivamente, per lire 660 miliardi e
per lire 240 miliardi, a carico degli stanziamenti
iscritti sui capitoli 1668 e 1669 dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione per
l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
Art.3. INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO MARITTIMO
PUBBLICO
1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo
processo di privatizzazione delle società del
gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del
Ministro del tesoro di cui al comma 5 diretti a ricapitalizzare
le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore
dei trasporti marittimi su linee merci internazionali.
Detti interventi sono subordinati alla presentazione
al Parlamento, entro il 28 febbraio 1995, di un piano
di riordino delle società del gruppo Finmare
per l'espressione del parere da parte delle commissioni
competenti per materia prima dell'approvazione da parte
dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del
tesoro. Il piano, da sottoporre alla deliberazione
del CIPE, deve essere approvato entro il 30 aprile
1995.
2. il processo di privatizzazione di cui al comma 1
è attuato in conformità alle modalità
e alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge
31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 luglio 1994, n.474.
3. Il piano di riordino di cui al comma 1 deve indicare
i criteri da seguire ai fini dell'attuazione di quanto
previsto al comma 2.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro
del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto
dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento
dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare
per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione
che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari
mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di
impegno decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 7739 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
5. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare
operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee
merci internazionali la continuità nella corresponsione
dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo
restando il complessivo arco quinquennale del periodo
concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa
di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi
per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede,
quanto a lire 13 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi
per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede
a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9653
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti
e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi
6. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n.856,
e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990,
n.296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n.383,
possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate.
Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare
con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere
da mezzi e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento
dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio
d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili
per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione
per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società
di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986
n.856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva
per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso
d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi
quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989,
n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
maggio 1989, n.160, hanno effetto dalla data indicata
nel relativo decreto.
Art.4. TRASPORTI RAPIDI DI MASSA
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto da emanare entro il termine di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvede al coordinamento degli interventi
di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre
1986, n.910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio
1992, n.211, al fine di assicurare l'unitaria definizione
dei trasporti rapidi di massa .
2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti
e della navigazione si avvale di una commissione di
alta vigilanza. La commissione è composta dai
seguenti membri nominati dal Ministro dei trasporti
e della navigazione:
a) un avvocato dello Stato;
b) un presidente di sezione del Consiglio superiore
dei lavori pubblici;
c) due dirigenti generali del Ministero dei trasporti
e della navigazione, uno dei lavori pubblici e dell'ambiente
ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione
economica;
d) tre esperti in materia di trasporti;
e) un rappresentante della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, designato dal presidente della
Conferenza medesima.
3. Sono soppresse la commissione costituita con decreto
del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la
vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'articolo
3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n.910, e
la commissione di cui all'articolo 6 della legge 26
febbraio 1992, n.211.
4. Ferma restando l'autorizzazione di cui all'articolo
1 della legge 23 dicembre 1963, n.1855, e all'articolo
1, comma 7-ter, del decreto-legge 4 marzo 1989, n.77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio
1989, n.160, nonché le disposizioni di cui al
regio decreto-legge 4 giugno 1936, n.1336, convertito
dalla legge 28 dicembre 1936, n.2424, il Ministro dei
trasporti e della navigazione ha facoltà di
nominare i commissari ed i vice commissari governativi
anche tra persone estranee alla Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
di provata capacità e professionalità.
Art.5. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
1. E autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato
di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per gli anni 1993 e 1994, la spesa complessiva di lire
450 miliardi per la concessione di contributi, fino
al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto
ordinario, da destinare alle finalità di cui
all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile
1981, n.151, sulla base delle aliquote adottate per
l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo nazionale
trasporti, allo scopo prioritario di provvedere all'acquisto
di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto
o di mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari
e lacuali, nonché a fune e a cremagliera, e
alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto
pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nel
rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto
del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992 pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.77
del 1o aprile 1992. Una quota di tale disponibilità,
pari a complessive lire 100 miliardi, è destinata
all'acquisto dei mezzi di trasporto per persone c on
ridotte capacità motorie.
2. E autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato
di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 175 miliardi
da utilizzare per le finalità e con le modalità
di cui al comma 1, fatte salve le eccedenze risultanti
dalle erogazioni già effettuate in applicazione
dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n.399, e 4 dicembre
1993, n.498.
3. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla
ripartizione delle provvidenze previste dall'articolo
10 della legge 8 giugno 1978, n.297, anche ai fini
del rinnovo del parco autobus.
Art.6. INTERPORTI
1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli
interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto
1990, n.240, come modificato dal comma 3, il Ministro
dei trasporti e della navigazione definisce con proprio
decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i tempi
e le modalità per la presentazione delle domande
per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge
n.240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi
gli interporti dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:
a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la
dotazione interportuale nazionale in un contesto di
rete logistica che faccia riferimento agli scambi con
la rete comunitaria e con Paesi terzi;
b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali
dei trasporti;
c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui
alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 1993;
d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme
agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque
le aree tutelate dalla convenzione internazionale di
Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza
internazionale;
e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista
la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale
e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri
e vettori.
2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990,
n.240, come sostituiti dai commi 5 e 7.
3. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990,
n.240, le parole da: <<gli interporti di primo
e di secondo livello>> fino alla fine del comma,
sono sostituite dalle seguenti: <<gli interporti
di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa
riferimento al suddetto piano generale dei trasporti
e ai successivi aggiornamenti >> .
4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n.240, è
abrogato.
5. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n.240, è
sostituito dal seguente:
<<Art.4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui
all'articolo 6 è disposta, previa stipula di
convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici e dell'ambiente. l soggetti interessati
all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della
domanda:
a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione
CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.111 del 14 maggio 1993;
b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso
si tratti di società per azioni, non inferiore
a due miliardi;
c) presentare un piano finanziario per la realizzazione
dell'opera che, oltre al concorso dello Stato, preveda
il maggior apporto possibile di altre risorse rese
disponibili da soggetti pubblici o privati interessati
alla realizzazione dell'infrastruttura;
d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una
spesa per investimenti complessiva per la quale il
concorso dello Stato non superi il sessanta per cento
dell'importo;
e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità
competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di
automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto
di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e dal decreto del
Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nel
la Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 1991, nonché
dai successivi provvedimenti in materia.
2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto
preliminare, dal piano finanziario dell'infrastruttura,
nonché dallo studio di impatto ambientale.>>.
6. L'articolo 5 della legge 4 agosto 1990, n.240, è
sostituito dal seguente:
<<Art.5. - 1. Nella convenzione di cui all'articolo
4 devono essere previsti:
a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
b) la procedura per l'accertamento della validità
tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese
le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura
primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera,
nonché i collaudi provvisori e definitivi;
c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo
quanto disposto dall'articolo 6;
d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati,
di tutti gli oneri di costruzione;
e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati,
dell'esercizio;
f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione
dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi
di economicità della gestione.
2. Alla convenzione deve essere allegato lo studio di
impatto ambientale.>>.
7. L'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n.240, è
sostituito dal seguente:
<<Art.6. - 1. I soggetti di cui all'articolo 4
sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di
credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in
relazione ad un volume di investimenti complessivo
di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi
per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990,
di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote
di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo
negli esercizi successivi.
2. A favore dei soggetti ammessi ai contributi, il Ministero
dei trasporti e della navigazione può concedere
un contributo in misura non superiore al 60 per cento
dell'importo complessivo della spesa per investimenti
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui al presente articolo
sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a
carico dello Stato di lire 5 miliardi per il 1989,
25 miliardi per il 1990, 10 miliardi per il 1991, 15
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993>>.
8. All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n.240,
le parole: <<i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo
3>> sono sostituite dalle seguenti: <<i
soggetti di cui all'articolo 4>>.
9. L'articolo 8 della legge 4 agosto 1990, n.240, è
sostituito dal seguente:
<<Art.8. - 1. Ai fini della localizzazione della
realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione
e alla gestione degli interporti di cui alla presente
legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 81
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi
del piano generale dei trasporti, le norme di cui all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n.142, e all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n.241>>.
10. All'articolo 10 della legge 4 agosto 1990, n.240,
sono soppresse le parole: <<o concessionarie>>.
Art.7. VISITE MEDICHE PERIODICHE DI ACCERTAMENTO DELLA
PERSISTENZA DELL'IDONEITÀ PSICO-FISICA PER I
TITOLARI DI LICENZE ED ATTESTATI AERONAUTICI
1. A decorrere dal 1o agosto 1994 le visite mediche
di seconda e terza classe intese ad accertare la persistenza
dell'idoneità psico-fisica per i titolari di
licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate,
oltre che presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica
militare, presso uno degli uffici di sanità
marittima ed aerea del Ministero della sanità,
servizio assistenza sanitaria al personale navigante,
ovvero presso un medico militare dell'Aeronautica militare
o un medico specializzato in medicina aeronautica,
spaziale o sportiva anche se sprovvisti della prevista
autorizzazione ministeriale. In ogni caso le visite
dovranno svolgersi in conformità ai requisiti
psico-fisici fissati dall'organizzazione dell'Aviazione
civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari o
i sanitari che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneità
psico-fisica rilasciano all'interessato un certificato
attestante l'idoneità, ovvero la non idoneità,
in duplice copia, una delle quali è trasmessa
dall'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
dell'aviazione civile, entro sette giorni dal rilascio.
Il certificato è documento valido ai fini del
rinnovo delle licenze e degli attestati.
Art.8. PROCEDURE DI APPROVAZIONE DI PROGETTI DI OPERE
CONCERNENTI RETI FERROVIARIE O DI IMPIANTI AEROPORTUALI
1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre
1990, n.385, è prorogato fino al 31 dicembre
1995.
Art.9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI CERTIFICATI
DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
1. Il termine del 1o luglio 1994 di cui all'articolo
116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360,
concernente il rilascio del certificato del tipo K.E.
ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza
senza sostenere il relativo esame, è prorogato
al 30 giugno 1995.
Art.10. GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE DELLA SARDEGNA
1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna
per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione
dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n.1221,
è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990,
n.385.
Art.11. MODIFICAZIONE DI NORME DISCRIMINATRICI NEI CONFRONTI
DI TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA ITALIANA
1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, così come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n.360, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per i primi tre anni dal conseguimento della
patente di categoria B non è consentito il superamento
della velocità di 100 Km/h per le autostrade
e di 90 Km/h per le strade extraurbane principali>>;
b) al comma 4, primo periodo dopo le parole: <<alla
guida>> sono inserite le seguenti: <<e
alla velocità>> ed è soppresso
l'ultimo periodo;
c) al comma 5 dopo le parole: <<limiti di guida>>
sono inserite le seguenti: <<e di velocità>>.
2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: <<degli
autoveicoli e>>;
c) è soppresso il comma 3.
3. Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo
117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, così come modificato dal decreto legislativo
10 settembre 1993, n.360, vigente prima della data
di entrata in vigore della modifica apportata dal presente
articolo.
4. I possessori di ciclomotori già in circolazione
debbono dotarsi entro il 31 marzo del contrassegno
di identificazione di cui all'articolo 97 del codice
della strada, approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, come modificato dal decreto legislativo
10 settembre 1993, n.360.
Art.12. CONSERVAZIONE DI SOMME NEL BILANCIO DELLO STATO
1. Le disponibilità in conto competenza ed in
conto residui iscritte sui capitoli 1574, 1583, 2557,
7212, 7294, 7304, 7501, 7502 e 7509 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno 1994, non impegnate entro il 31 dicembre
1994 possono esserlo entro l'anno 1995.
Art.13. FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43,
della legge 24 dicembre 1993, n.537, il trattamento
relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per
i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994
all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri
dello Stato (OPAFS), è regolato dalla legge
14 dicembre 1973, n.829. La società Ferrovie
dello Stato S.p.A.. subentra all'OPAFS anche nei rapporti
attivi e passivi di cui all'articolo 5 della legge
29 gennaio 1994, n.87.
Art.14. AGGIORNAMENTO CARTE CIRCOLAZIONE
1. Il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo
di aggiornamento delle carte di circolazione degli
autoveicoli che hanno l'obbligo dell'installazione
del limitatore di velocità, come previsto dal
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
in data 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.99 del 30 aprile 1994, di
attuazione della direttiva 92/6/CEE, del Consiglio
del 10 febbraio 1992, relativa al montaggio ed all'impiego
dei limitatori di velocità per alcune categorie
di veicoli è prorogato fino al termine di scadenza
della revisione per l'anno 1995 prevista per ciascun
autoveicolo.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
è stabilita la certificazione da esibire ai
fini del controllo, con riferimento alla proroga del
termine di cui al comma 1.
Art.15. PARCHEGGI
1. L'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, è
sostituito dal seguente:
<<Art.9.- 1. I proprietari di immobili possono
realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali
siti al piano terreno dei fabbricati, nei limiti delle
quantità di cui all'articolo 41-sexies della
legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni,
parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari esistenti, anche in contrasto con gli strumenti
urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti o adottati.
Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla
legislazione in materia paesaggistica ed ambientale
ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione
alle regioni ed ai Ministri dell'ambiente e per i beni
culturali e ambientali, da esercitare motivatamente
nel termine di novanta giorni.
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti
dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita.
Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti o adottati,
l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire
lavori si intende accolta qualora il sindaco stesso
non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla
data della richiesta. In tal caso il richiedente può
dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco
del loro inizio.
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e
gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo
sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima
o seconda convocazione, con la maggioranza prevista
dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo
comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
4. Gli atti di trasferimento dei parcheggi possono essere
disposti esclusivamente a favore di soggetti residenti
o dimoranti nel territorio del comune. Gli atti di
cessione a soggetti diversi sono nulli.
5. I comuni nell'ambito del programma urbano dei parcheggi
possono concedere, previa determinazione dei relativi
criteri, il diritto di superficie su aree comunali,
purché non ubicate in zone sottoposte ai vincoli
di cui alla legge 1o giugno 1939, n.1089, e successive
modificazioni, per la realizzazione di parcheggi da
destinare, fatto salvo quanto previsto dal presente
articolo, comma 7, a pertinenza di immobili privati,
nei limiti delle quantità di cui all'articolo
41-sexies della legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive
modificazioni. In attuazione di detta facoltà
i comuni sono tenuti ad emanare entro il 30 settembre,
con cadenza triennale, previo parere del consiglio
di circoscrizione, un bando aperto a residenti o dimoranti
nel territorio del comune, proprietari e non proprietari,
e a società anche cooperative appositamente
costituite tra gli stessi, secondo quanto previsto
dal comma 7 del presente articolo. Nel bando devono
essere specificati i criteri di assegnazione delle
aree, avendo riguardo al ripristino ambientale, all'arredo
urbano e ai collegamenti con la viabilità, al
numero dei mandanti o acquirenti; alle qualità
del progetto proposto; ai tempi di realizzazione; al
programma di manutenzione. La domanda di ammissione
alla assegnazione di aree per la realizzazione di parcheggi
privati deve essere accompagnata da un progetto preliminare
elaborato da un professionista iscritto all'albo di
appartenenza, contenente schemi grafici ed una relazione
concernente le soluzioni per la sicurezza statica in
relazione all'indagine geologica; lo spostamento delle
reti; i dispositivi di sicurezza; gli elementi conoscitivi
e metodologici per la verifica e la tutela dei beni
storici ed archeologici. Ai fini dell'assegnazione
delle aree devono essere presentate idonee garanzie
consistenti in una fidejussione bancaria sul cento
per cento dell'importo dei lavori principali ed accessori,
nonché in una polizza assicurativa per danni
agli edifici confinanti. In ogni caso, la costituzione
del diritto di superficie è subordinata alla
stipula di una convenzione nella quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie
per un periodo non superiore a novantanove anni
b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico
finanziario previsto per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva,
la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione
dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello
stato di attuazione, nonché le sanzioni previste
per gli eventuali inadempimenti;
e) il corrispettivo della concessione del diritto di
superficie;
f) il prezzo massimo di cessione dello spazio di parcheggio
e i criteri di revisione di detto prezzo nel tempo.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
o del Ministro da lui delegato per i problemi delle
aree urbane sono determinate le modalità di
riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi
diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate
dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro
il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando mediante
stipula della convenzione di cui al comma 5.
7. Per ciascun intervento il diritto di superficie sul
soprasuolo e sul sottosuolo di aree di proprietà
comunale per realizzare parcheggi, eventualmente non
assegnato ai residenti o dimoranti proprietari o a
società anche cooperative appositamente costituite
tra gli stessi, può essere assegnato a residenti
o comunque dimoranti nel territorio del comune non
proprietari, anche riuniti in associazioni o cooperative.
Qualora a richiedere la costituzione del diritto di
superficie siano associazioni o cooperative di residenti
o dimoranti non proprietari, i relativi parcheggi possono
non essere destinati a pertinenza degli immobili privati.
l membri delle predette associazioni o cooperative
diventano in tal caso contitolari del diritto di superficie.
Nel caso di cessazione del rapporto giuridico in forza
del quale il residente o dimorante non proprietario
godeva della porzione di fabbricato per il quale sia
divenuto contitolare del diritto di superficie sui
parcheggi, la quota di contitolarità deve essere
attribuita, nell'ordine, al proprietario della porzione
di fabbricato, al nuovo utente a qualsiasi titolo di
detta porzione, alla associazione o cooperativa costituita
fra non proprietari. Il prezzo di cessione non potrà
essere superiore a quello risultante dalla convenzione
di cui al comma 5.
8. Le opere di cui al comma 5 sono soggette ad autorizzazione
gratuita.
9. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo
non possono subire modificazioni nella destinazione
d'uso.
10. Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 5,
effettuati da enti o imprese di assicurazione sono
equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche,
ad immobili ai sensi degli articoli 32 e 86 della legge
22 ottobre 1986, n.742, e successive modificazioni>>.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
da lui delegato per i problemi delle aree urbane, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, emana il decreto di cui all'articolo
9, comma 6, della legge 24 marzo 1989, n.122, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo. La rideterminazione
dei costi standard e delle modalità di accesso
al credito da parte dei comuni e dei soggetti concessionari
ai fini della quantificazione del contributo previsto
dalla citata legge n.122 del 1989, è stabilita,
entro lo stesso termine di novanta giorni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto dei criteri indicati, ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre
1993, n.537, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.
3. Per il 1994, il bando di cui all'articolo 9, comma
5, della legge 24 marzo 1989, n.122, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, è emanato
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree
urbane di cui al comma 2 del presente articolo. Le
assegnazioni devono avvenire entro i successivi centottanta
giorni.
4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989,
n.122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
i bandi pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993,
sempreché i comuni provvedano entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
da lui delegato per i problemi delle aree urbane di
cui al comma 2 del presente articolo, alla concessione
del diritto di superficie delle aree.
5. Le Ferrovie dello Stato S.p.A.., direttamente o tramite
società da esse controllate, le società
di gestione degli aeroporti e dei porti e le aziende
di trasporto pubblico locale possono usufruire dei
contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n.122,
e successive modificazioni, per la realizzazione di
parcheggi di interscambio, previsti dagli strumenti
urbanistici vigenti, su aree di propria disponibilità,
con esclusione dei centri storici e delle aree tutelate
ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n.312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431.
6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1989,
n.122, sono soppresse le parole: <<La realizzazione
di tali parcheggi non è ammessa ai contributi
di cui all'articolo 7>>.
7. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i
quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua
dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello
catastale il rapporto di pertinenzialità tra
il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna
in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato
proprietario, ferma restando a livello di regolamento
la facoltà di uso comune dell'intera struttura.
8. All'articolo 4, comma 2, della legge 24 marzo 1989,
n.122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<<Il contributo di cui al comma 1 resta determinato
sulla base degli elementi previsti dall'articolo 3,
comma 3, anche nel caso di scostamenti rispetto alle
previsioni di entrata indicate nel piano economico
finanziario>>.
Art.16. RIASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGRAMMI URBANI PARCHEGGI
1. Le regioni che alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto non abbiano
provveduto ad approvare la seconda annualità
del programma urbano parcheggi di cui all'articolo
3 della legge 24 marzo 1989, n.122, ovvero la seconda
e terza annualità di cui all'articolo 6 della
medesima legge, devono provvedere nel termine di centottanta
giorni.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza provvede
a revocare le somme assegnate alle regioni ed ai comuni,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e 6 della
legge 24 marzo 1989, n.122, per la parte non utilizzata
con l'approvazione di specifici programmi. Il provvedimento
di revoca può avvenire anche a parziale modifica
di eventuali trasferimenti previsti da disposizioni
legislative.
3. Le risultanti disponibilità, per effetto della
revoca di cui al comma 2, sono riassegnate su conforme
parere della Conferenza, alle regioni ed ai comuni
che abbiano completato i programmi di cui rispettivamente,
agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n.122.
La ripartizione sarà effettuata tenendo conto,
per ciascun ente interessato, dei criteri indicati,
ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24
dicembre 1993, n.537, dalla medesima Conferenza.
Art.17. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
(c) 1996 Note's