(G.U. 2-12-1995, n.282)
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI STRUTTURE E DI SPESE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Art.1 FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie
di parte corrente del Servizio sanitario nazionale
per gli anni 1993 e 1994, la Cassa depositi e prestiti
è autorizzata a concedere alle regioni finanziamenti
entro il limite massimo degli importi indicali nell'allegata
tabella A Con determinazione del direttore generale
della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente
sulla base delle indicazioni di cui alla predetta tabella
A, si provvede alla concessione dei mutui ed alla contestuale
somministrazione in due quote uguali, di cui la seconda
non può essere concessa prima del 30 settembre
1995 La regione Valle d'Aosta e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali
maggiori occorrenze finanziarie ai sensi dell'articolo
34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.724. Non
si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma
1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.155.
2 Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi
del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate
in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni
1993 e 1994, condotta nell'ambito della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza
deve essere versata all'entrata del bilancio dello
Stato.
3 I mutui di cui al comma 1, aumentati degli interessi
di preammortamento, sono rimborsabili alla Cassa depositi
e prestiti dal Ministero del tesoro in venti annualità
posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello
della somministrazione. All'onere per l'ammortamento
dei mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere
dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo della
proiezione per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1996,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
4 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Art.2 RIPIANO DEBITI U.S.L.
1 Al fine ai agevolare gli interventi regionali in relazione
alle gestioni stralcio previste dall'articolo 6, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n.724, le regioni
e le province autonome possono utilizzare, senza alcun
vincolo di destinazione, le eventuali disponibilità
derivanti dai mutui per i ripiani della maggiore spesa
sanitaria per gli anni dal 1985 al 1992; le regioni,
dopo aver accertato l'avvenuta estinzione di tutte
le partite debitorie relative agli anni dal 1985 al
1992 e l'esistenza di residue liquidità derivanti
dai mutui relativi ai predetti anni, possono utilizzare
tali liquidità per il pagamento di partite debitorie
degli anni 1993 e 1994. Le regioni sono tenute a comunicare
ai Ministeri del tesoro e della sanità l'importo
delle predette liquidità distinte per anni di
provenienza.
2 L'integrale assunzione da parte delle regioni dei
mutui a copertura delle maggiori spese sanitarie per
gli esercizi dal I987 al 1991, può essere effettuata
anche nelle more del completamento degli adempimenti
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
2 marzo 1989, n65, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989, n.155.
Art.3 ACCELERAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA SANITARIA
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché gli enti di cui all'articolo
4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.412, sono
tenuti a procedere per quanto di rispettiva competenza,
entro il termine perentorio i centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla
predisposizione e alla approvazione dei progetti esecutivi
relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, e
di quelli all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990
n.135.
2. Le regioni e le province autonome, nonché
gli enti di cui al comma 1, entro 30 giorni successivi
all'approvazione, inviano al CIPE la richiesta di finanziamento
relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n.67, e a quelli di cui
all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n.135, e
successive modificazioni, certificando altresì
quelli di immediata cantierabilità, per ottenere
la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte
del Ministero del tesoro.
3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del
finanziamento la segreteria del CIPE sottopone al Comitato
la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.
4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai
progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n.67, per i quali entro
il termine di qui al comma 2 non sia stata presentata
la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione
degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale
di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La
ridestinazione di detti finanziamenti quale anticipazione
della successiva quota, a favore delle regioni, delle
province autonome e degli enti di cui al comma 1, i
cui interventi sono in avanzato stato di attuazione,
è attuata dal CIPE, su proposta del Ministro
della sanità , d'intesa con la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome. L'utilizzo di tali finanziamenti è
vincolato comunque al rispetto dei criteri di priorità
indicati dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n.396, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.492.
Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti, è
riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare
alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei
consultori familiari in ragione di una unità
ogni 20.000 abitanti e all'attivazione e sostegno di
strutture che applicano le tecnologie appropriate previste
dall'Organizzazione mondiale della sanità alla
preparazione e all'assistenza al parto, al fine di
assicurare la realizzazione in ogni distretto delle
attività e degli obbiettivi di sostegno alla
famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della
procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione
volontaria di gravidanza(IVG), nonché le finalità
previste dal progetto-obbiettivo materno-infantile
del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste
dalle azioni finalizzate e/o dai progetti dei piani
sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota
saranno individuati nell'ambito della conferenza permanente
per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dello stato
di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n.405, e
22 maggio 1978, n.194. Per l'attivazione e gestione
dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente
sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60
miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere
sul capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero
del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune
variazioni di bilancio.
5. L'articolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1994,
n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1995, n.22, è abrogato.
Art.4 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE PER LA PREVENZIONE
DEL RANDAGISMO
1. Per le finalità di cui alla legge 14 agosto
1991, n.281 e successive modificazioni, è autorizzata
la spesa di lire 3.425 milioni per il 1995, di lire
3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per
il 1997.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della sanità
3 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.5 SPESA FARMACEUTICA
1 Il risparmio di lire 450 miliardi di cui al comma
2 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n.724,
deve intendersi riferito al complesso della spesa farmaceutica
a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa
quella comunque sostenuta in ambito ospedaliero. La
riduzione dei prezzi dei farmaci prevista dall'ultimo
periodo di cui al predetto comma 2, non viene effettuata
qualora lo scostamento, rispetto al risparmio atteso,
sia inferiore al 5 per cento.
Art.6 ENTRATA IN VIGORE
1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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