[Note's] DECRETO LEGGE 14 DICEMBRE 1995, N.530

(G.U. 18-12-1995, n.294)

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DECENTRAMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ESERCIZIO DEI POTERI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE

Art.1.
1. Ai fini del decentramento e di un più efficace esercizio dei poteri statali in materia di tutela ambientale e paesaggistica, si applicano le seguenti disposizioni:
a) Sono emanati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, gli atti di cui all'articolo 82, comma secondo, lettera a), e comma quarto, limitatamente a beni qualificabili come bellezze naturali non inclusi negli elenchi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431;
b) salvo quanto previsto dalle lettere a) e c), sono di competenza dell'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, gli atti di cui all'articolo 82, commi quarto, nono e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431;
c) è attribuito alle soprintendenze territorialmente competenti l'esercizio dei poteri di autorizzazione in via surrogatoria e di annullamento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n.1497, previsti dall'articolo 82, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, come modificalo dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, limitatamente agli interventi interessanti il territorio di un unico comune.
2. Le istanze e le comunicazioni relative ai procedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 vanno presentate alle soprintendenze territorialmente competenti.
3. Il termine per l'esercizio del potere di annullamento, previsto dall'articolo 82, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, si intende rispettato purché il relativo provvedimento sia emanato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione regionale.

Art.2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (19-12-957 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.




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