(G.U. 18-12-1995, n.294)
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DECENTRAMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ESERCIZIO DEI POTERI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE
Art.1.
1. Ai fini del decentramento e di un più efficace
esercizio dei poteri statali in materia di tutela ambientale
e paesaggistica, si applicano le seguenti disposizioni:
a) Sono emanati dal Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, gli atti di cui all'articolo
82, comma secondo, lettera a), e comma quarto, limitatamente
a beni qualificabili come bellezze naturali non inclusi
negli elenchi del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n.616, come modificato dall'articolo
1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431;
b) salvo quanto previsto dalle lettere a) e c), sono
di competenza dell'ufficio centrale per i beni ambientali
e paesaggistici, gli atti di cui all'articolo 82, commi
quarto, nono e decimo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.616, come modificato dall'articolo
1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431;
c) è attribuito alle soprintendenze territorialmente
competenti l'esercizio dei poteri di autorizzazione
in via surrogatoria e di annullamento delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 7 della legge 29
giugno 1939, n.1497, previsti dall'articolo 82, comma
nono, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n.616, come modificalo dall'articolo 1
del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431,
limitatamente agli interventi interessanti il territorio
di un unico comune.
2. Le istanze e le comunicazioni relative ai procedimenti
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 vanno presentate
alle soprintendenze territorialmente competenti.
3. Il termine per l'esercizio del potere di annullamento,
previsto dall'articolo 82, comma nono, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616,
come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27
giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n.431, si intende rispettato
purché il relativo provvedimento sia emanato
nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
dell'autorizzazione regionale.
Art.2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (19-12-957 e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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