(G.U. 18-3-95)
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE
(Si riportano tra virgolette " le modifiche operate dalla legge di conversione, L.172/95)
Art.1
1. I1 secondo comma dell'articolo 14 della legge 10
maggio 1976, n.319, così come sostituito dall'articolo
17 della legge 24 dicembre 1979, n.650, è sostituito
dal seguente:
<<La disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione,
e quella degli insediamenti civili che non recapitano
in pubbliche fognature sono definite dalle regioni
con i rispettivi piani di risanamento delle acque di
cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina,
nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto
dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle
allegate alla presente legge, "conformandosi ai
princìpi e ai criteri" della direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo
conto delle indicazioni contenute nella delibera 30
dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto
dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque
salvi i limiti di accettabilità inderogabili
per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile.
"I suddetti piani di risanamento sono redatti
in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli
corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui
al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo
1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano">>.
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge
10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni,
è inserito il seguente:
<<Sono fatti salvi le competenze, i divieti di
immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti
da leggi che disciplinano materie specifiche>>.
3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi
di cui al comma 1 da parte delle regioni, restano ferme
le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in materia
di scarichi civili che non recapitano in pubbliche
fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed
in particolare quelle di cui alla delibera in data
30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto
dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n.319,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 10 gennaio
1981.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano
in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1991.
Art.2
1.I1 numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della
legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito
dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n.650,
è sostituito dal seguente:
<<2) nel caso di recapito in pubbliche fognature
debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto
centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti
di accettabilità di cui alla tabella C e, successivamente
all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai
limiti di accettabilità, alle norme ed alle
prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai
consorzi e dalle province che provvedono alla gestione
del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie
previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, come integrata
dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.1
suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni
sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto
centralizzato di depurazione in modo da assicurare
il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature definita dalla regione ai sensi del successivo
articolo 14>>.
2. "Le regioni disciplinano con propria legge l'obbligo
degli enti gestori del servizio di fognatura e di depurazione
di prescrivere agli utenti adeguate forme di pretrattamento
delle acque reflue industriali che confluiscono in
reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, ove necessario ai seguenti fini:
a) proteggere la salute del personale operante nelle
reti fognarie e negli impianti di trattamento;
b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento
delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano
danneggiati;
c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento
delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non
vengano intralciati;
d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti
di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente
e non incidano sulla conformità delle acque
recipienti alle disposizioni vigenti;
e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza
pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale".
3. I1 secondo comma dell'articolo 17 della legge 10
maggio 1976, n.319, come inserito dall'articolo 25,
comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n.131, è sostituito dal seguente:
<<"In caso di mancata elaborazione entro
il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo
13, comma 3, della legge S gennaio 1994, n. 36, e fino
all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri
ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle
tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli
13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono
fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle
quote di tariffe riferite al servizio di fognatura
e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione
del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995.
In conformità ai predetti parametri, criteri
e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita
deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun
anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe
per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi
per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento,
al fine di migliorare il controllo e la depurazione
degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori,
tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità
e della quantità delle acque reflue scaricate.
I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione
o dotati di impianti insufficienti predispongono i
progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai
piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento
entro il 31 dicembre 1996">> .
3-bis. "All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976,
n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
<<Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata
dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano
ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la
finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione
è effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione
o di accertamento. Per il contenzioso si applicano
le disposizioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa
o ritardata denuncia della quantità e qualità
delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una
soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa
è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone
se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il
canone definitivamente accertato superi di oltre un
quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta
una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone
accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone
è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento
del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del
canone si protragga per oltre un anno l'utente decade
dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è
pronunciata dalla medesima autorità che provvede
al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il
pagamento di quanto dovuto">>.
Art.3
1.I1 terzo e il quarto comma dell'articolo 21 della
legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati dall'articolo
19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dagli articoli
144 e 34, primo comma, lettera g), della legge 24 novembre
1981, n.689, sono sostituiti dai seguenti:
<<Fatte salve le disposizioni penali di cui al
primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti
di accettabilità stabiliti dalle regioni ai
sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca
reato o circostanza aggravante, è punita con
la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
trenta milioni. Per gli scarichi da insediamenti produttivi
in caso di superamento dei limiti di accettabilità
delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano
in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi
del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si
applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni
a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad
un anno. La condanna comporta l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni
non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori
che alla data di accertamento della violazione dispongano
di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla
depurazione delle acque.
Si applica sempre la pena dell'ammenda da lire venticinque
milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena
dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati
i limiti di accettabilità inderogabili per i
parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile,
di cui al numero 4) del documento unito alla delibera
30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto
dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.9 del 10 gennaio 1981, e di cui
all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima.
La condanna comporta l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione>>.
Art.4
1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
è sostituito dal seguente:
<<Art. 22.-1. Fuori dai casi di cui all'articolo
21, chiunque effettui o mantenga uno scarico senza
osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento
di autorizzazione, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire
ventiquattro milioni>>.
Art.5
(Soppresso dalla legge di conversione)
Art.6
1. All'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
<<"Gli scarichi di pubbliche fognature di
cui è titolare lo stesso ente pubblico competente
al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati
dall'approvazione dell'impianto">>. 1. Dopo
il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed
integrazioni, è aggiunto il seguente:
<<Il regime autorizzatorio degli scarichi civili
e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti
pubblici di depurazione è definito dalle regioni
nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14
conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991>>.
2. All'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
e successive modificazioni ed integrazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<"Chiunque apra o comunque effettui"
scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite
o meno da impianti pubblici di depurazione nelle acque
indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo,
senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo
comma dell'articolo 15, "ovvero continui ad effettuare"
o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione
sia stata negata o revocata, è punito con la
sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire
cento milioni>>.
Artt.2-7
(Soppressi dalla legge di conversione).
Art.7
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto le autorità
competenti provvedono al riesame delle autorizzazioni
allo scarico, con priorità per quelle provvisorie
rilasciate in forma tacita ai sensi dell'articolo 15
della legge 10 maggio 1976, n. 319. Le autorizzazioni
devono essere rinnovate ogni quattro anni.
Art.8
(Soppresso dalla legge di conversione)
Art.9
1. I1 presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
(c) 1996 Note's