(G.U. 1-4-1995, n.77)
RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA TURISMO, SPETTACOLO E SPORT.
(Convertito con modificazioni dalla L.203/95)
Art.1. TRASFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO
E DI SPETTACOLO
1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario,
di seguito denominate <<regioni>>, tutte
le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera
del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo,
salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione
centrale dal presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del prossima promozionale
triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre
1990, n.292, l'Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque
salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie
del presente decreto. Il parere deve essere reso entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione
della politica nazionale e comunitaria in materia di
spettacolo. Con il decreto del Presidente della Repubblica
di cui al comma 5 si provvede a regolamentare l'esercizio
delle seguenti funzioni:
a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione,
adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale
ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;
b) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati
extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi
dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n.943;
c) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità
compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi
di tipo economico in favore di sale cinematografiche
e circoli di promozione cinematografica, nonché
per le attività di prosa, lirica, concertistica,
danza, corali, festival e altre manifestazioni, anche
a carattere sperimentale, fatta salva la competenza
dello Stato per le attività e gli enti di interesse
nazionale.
4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle
di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di. Trento e Bolzano, previo parere delle competenti.
commissioni parlamentari, si provvede a regolamentare
l'esercizio delle funzioni delle regioni, come stabilito
dal comma 3, facendo comunque salva la competenza dello
Stato sugli enti e le attività di interesse
nazionale ed alla individuazione di altre funzioni
di preminente carattere o interesse locale o regionale.
Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali
per l'esercizio delle competenze di cui al predetto
comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento
alle regioni entro il 31 dicembre 1995 dei necessari
mezzi finanziari, sulla base dei programmi annuali
di sostegno alle attività di cui al comma 3
che verranno proposti dalle singole regioni.
6. Entro il 31 dicembre 1995 il Presidente del Consiglio
dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, predispone la ripartizione
delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo tra
lo Stato e le regioni.
7. Il personale del soppresso Ministero del turismo
e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito,
con il consenso dei medesimi, alle regioni o a enti
pubblici regionali o a enti locali territoriali, conservando
lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.
8. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 1, le regioni si avvalgono del personale
inquadrato nei rispettivi ruoli organici in servizio
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ivi compreso il personale trasferito
ai sensi del comma 7, senza procedere a nuove assunzioni
di personale.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, promuove la costituzione
del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, da iscrivere
nello stato di previsione del Consiglio dei Ministri,
avente il fine di raccogliere risorse pubbliche nazionali
e comunitarie da versare ad un apposito capitolo di
entrata da riassegnare al Fondo per essere destinata
all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta
turistica italiana, accordando priorità alle
proposte progettuali finalizzate all'adeguamento delle
strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti
dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie.
Il Fondo è gestito attraverso apposite convenzioni
stipulate dallo Stato e dalle regioni con società,
enti e istituti nazionali e regionali a prevalente
partecipazione pubblica. Le convenzioni devono prevedere
idonee forme di partecipazione alla gestione del Fondo
da parte delle organizzazioni a carattere generale
e di categoria del settore del turismo, maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
10. Le disponibilità relative ai finanziamenti
di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2
del decreto legge 4. novembre 1988, n.465, convertito,
con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1985, n.556,
e dell'articolo 12 bis del decreto legge 20 maggio
1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n.237, che risultino inutilizzate a
seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono
destinate al Fondo nazionale per lo sviluppo turistico
di cui al comma 9.
Art.2. FUNZIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT
1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti
funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento
del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti
ed organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n.400:
a) definizione delle politiche di settore, al fine di
fissare le linee strategiche di indirizzo nel rispetto
delle competenze regionali anche ai fini della partecipazione
dell'Italia alle organizzazioni multilaterali ed alla
realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve
le competenze del Ministero degli affari esteri in
materia di relazioni internazionali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18;
b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare
la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle
politiche comunitarie;
c) predisposizione di atti e svolgimento di attività
generali necessari all'attuazione degli atti adottati
dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze
della Corte di giustizia, fatte salve le competenze
del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea;
d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento
nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione
unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello
sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione
del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie
regionali;
e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento
relative alla disciplina delle imprese turistiche di
cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983,
n.217, e alla classificazione delle strutture ricettive
di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;
f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso
sistemi informativi computerizzati, avvalendosi, tra
l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580;
8) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza
del Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo
quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione
e vigilanza delle attività di spettacolo c gestione
del Fondo unico per lo spettacolo in ragione di competenze
concordate con le regioni, facendo comunque salva la
competenza dello Stato sugli enti e sulle attività
di interesse nazionale.
2. La Presidenza del <<Consiglio dei Ministri
esercita altresì le competenze relative agli
interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1938,
n.465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1988, n.556, agli interventi di competenza
statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n.2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo
1987, n.65, ed al decreto-legge 2 febbraio 1988, n.22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo
1988, n.92, nonché quelle statali già
esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.
3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà
essere assicurata alle regioni una piena informazione
e partecipazione mediante la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione
e all'attuazione degli atti delle istituzioni della
Comunità europea.
Art.3. RIORDINO DEGLI ORGANI CONSULTIVI E DEGLI ENTI
DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO
1. In attesa della costituzione di un'autorità
di Governo specificamente competente per le attività
culturali e dell'entrata in vigore di leggi quadro
riguardanti rispettivamente la musica, la danza, il
teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400,
e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni,
di intesa, fermo restando quanto previsto a riguardo
nell'ultimo periodo dell'articolo 1 comma 5, con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
si procede a:
a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso
il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo
e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai
seguenti criteri e principi:
a) le funzioni già proprie delle commissioni
e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso
Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite
ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro
di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti)
ciascuno composto di non più di nove membri,
scelti fra rappresentanti delle associazioni di categoria
ed esperti altamente qualificati, nonché tra
rappresentanti delle associazioni degli utenti. Le
funzioni amministrative in materia di revisione dei
film e dei lavori teatrali, già esercitate dal
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo,
restano attribuite, in attesa della costituzione di
un'autorità di Governo specificatamente competente
per le attività culturali, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo,
che le esercita sentite le commissioni di primo grado
e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n.161;
la revisione in lingua originale dei film in lingua
tedesca da proiettare in provincia di Bolzano è
esercitata, su delega del Presidente del Consiglio
dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale
sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale;
b) il riordino degli enti già vigilati si ispira
alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento
di specifiche funzioni a società o enti anche
di natura privata quando ciò sia conforme a
criteri di economicità e funzionalità.
In attesa del riordino di detti enti, per quanto concerne
in particolare l'Ente teatrale italiano, il consiglio
di amministrazione è composto, oltre il presidente,
da quattro esperti scelti e nominati dall'autorità
di Governo competente in materia di spettacolo. Il
consiglio svolge le funzioni di cui all'articolo 4
della legge 14 dicembre 1978, n.836, nonché
quelle attribuite dall'articolo 6 della medesima legge
al comitato esecutivo;
c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza
ai comitati o agli organi dell'Ente con l'esercizio
di attività professionali obiettivamente tali
da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette
destinatarie di interventi finanziari pubblici;
d) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto è nominato il consiglio
di amministrazione dell'ENIT che esercita le competenze
di cui all'articolo 12 della legge 11 ottobre 1990,
n.292. Il consiglio, composto dal presidente e da cinque
componenti, di cui due in rappresentanza delle regioni,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il consiglio procede, entro sei mesi dal
suo insediamento, alla riforma e al riordino dell'Ente,
anche con riferimento alla rete delle sedi estere.
Ai fini del riordino di tale rete è autorizzata
la stipula di apposite convenzioni per unificare le
strutture dell'ENIT con quelle dell'istituto per il
commercio estero e di altri enti pubblici operanti
nel settore della promozione; possono essere costituite
società anche con soggetti privati per la realizzazione
di progetti di promozione e di commercializzazione
turistica. Fino all'insediamento del nuovo consiglio,
le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT
sono svolte da un commissario straordinario nominato
dal presidente del Consiglio dei Ministri;
e) l'ENIT può costituire o partecipare a società
miste per lo svolgimento di specifiche attività
promozionali ovvero partecipare ad accordi di programma
al fine anche di predisporre progetti comuni con altre
amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia
all'estero .
Art.4. GESTIONE DEI FINANZIAMENTI EROGATI DALLO STATO
1. A decorrere dal 10 gennaio 1994, il fondo istituito
dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio
1983, n.182, ed incrementato ai sensi della legge 13
luglio 1984, n.311, e dell'articolo 13, comma secondo,
lettera d), della legge 30 aprile 1985, n.163, è
utilizzato per la corresponsione di contributi sugli
interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca
nazionale del lavoro Sezione di credito cinematografico
e teatrale S.p.A.. o da altre banche, enti o società
finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività
musicali e delle attività teatrali di prosa.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti la misura dei
contributi e le modalità ed i termini per la
loro corresponsione.
Art.5. TRASFERIMENTO DI PERSONALE E RISORSE ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del
turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della
facoltà prevista dall'articolo 1, comma 7, è
trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e inquadrato a decorrere dal 1o luglio 1994 nei ruoli
aggiunti dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma
1, separati da quelli della Presidenza stessa e istituiti
con decreto del Presidente dei Consigliò dei
Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica, salve le eventuali procedure
di mobilità di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, da
attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come
previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto
legge 23 aprile 1993, n.118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno l993, n.202. Il personale conserva
la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti
alla data di inquadramento nei ruoli di cui al presente
comma.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati
presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo,
possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti
di cui al comma l, a norma dell'articolo 199 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3
3. Il personale del soppresso Ministero del turismo
e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, presta servizio presso altre
amministrazioni in posizione di comando può
richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione
ove presta servizio con il consenso di quest'ultima,
nei termini e con le modalità di cui all'articolo
199 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n.3.
4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla
riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria
generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale
del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.
Art.6 SUCCESSIONE NEI RAPPORTI DEL SOPPRESSO MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E NORMA TRANSITORIA
1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri
subentrano nei termini e secondo i settori di competenza
ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi
e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero
del turismo e dello spettacolo.
2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la
parte che non sia già di loro competenza, di
funzioni amministrative di promozione, di sostegno
e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché
del personale di cui all'articolo 1 comma 7, si provvede
con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni
statutarie.
3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo
3, continuano ad applicarsi le norme organizzative
attualmente in vigore.
4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano
contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio
di previsione del soppresso Ministero del turismo e
dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.
Art.7 ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA IGIENICA
PER GLI ALBERGHI
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente
rappresentative in campo nazionale, formula, con atto
di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto i988 n.400, i criteri di adeguamento alle disposizioni
vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea
delle seguenti normative:
a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto
24 maggio 1925, n.1102;
b). la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della
legge 17 maggio 1983, n.217, in materia di classificazione
alberghiera;
c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge
l7 maggio 1983, n.217, in materia di vincolo di destinazione.
2. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
<<I soggetti di cui al primo comma, anche tramite
i propri collaboratori sono tenuti a consegnare ai
clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione
delle generalità conforme al modello approvato
dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata
a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente.
Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione
può essere effettuata da uno dei coniugi anche
per gli altri familiari e dal capogruppo anche per
i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione,
in serie numerata progressivamente, sono conservate
per cinque anni presso la struttura ricettiva a disposizione
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che
ne possono chiedere l'esibizione. I soggetti di cui
al primo comma sono altresì tenuti a comunicare
giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza
l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna
di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione,
anche con mezzi informatici, effettuate secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno>>.
Art.8. DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI PER L'ATTIVITÀ
DI AFFITTACAMERE
1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere
di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17
maggio 1983, n.217, sono soggette a contribuzione previdenziale
in rapporto al reddito effettivamente percepito se
inferiore al livello minimo imponibile, determinato
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n.233.
Art.9 AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1
e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993 n.63,
si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che
risultino ancora debitori per contributi o premi omessi
o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti
alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino
i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva
entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può
avvenire, secondo le modalità fissate dagli
enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di
uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995,
la seconda entro il 31 maggio 1995, 1a terza entro
il 31 luglio 1995 la quarta entro il 30 settembre 1995
e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive
alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8
per cento annuo per il periodo di differimento.
2. Il termine del 30 novembre 1993 concernente il pagamento
della seconda rata del condono previdenziale di cui
al decreto legge 22 maggio 1993, n.155, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.243,
e successive modificazioni, è fissato per le
attività dello spettacolo al 31 dicembre 1994.
3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il
pagamento delle prime due rate del condono previdenziale
di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale
di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo
della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti
previdenziali.
4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso
di rateizzazione concordata con gli enti interessati,
il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente
dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria,
ai fini della liquidazione delle sovvenzioni.
Art.10 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre
1988, n.465, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 1988, n.556, e sostituito dal seguente:
<<6. I beni risultanti dalla realizzazione dei
progetti fino alla scadenza del finanziamento agevolato
di cui all'articolo l, comma 5, lettera b), sono sottoposti
a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per
il concessionario che intenda trasferire o alienare
i beni. stessi, di preventiva autorizzazione da parte
del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta
per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari.
Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario
può estinguere i vincoli versando il corrispettivo.
predeterminato nell'atto di concessione in misura non
inferiore all'ammontare del 10% del contributo pubblico
comprensivamente goduto>>.
2. All'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o
marzo 1994 .n.153, il quarto capoverso è sostituito
dal seguente:
<<4. Per "film lungometraggio di produzione
nazionale" si intende il film di durata superiore
a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato
da imprese produttrici nazionali con troupe italiana,
che presenti complessivamente almeno due delle componenti
di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti
di cui alle lettere d), e), ed f), tre delle componenti
di cui alle lettere g), h) i), l) e m), e due delle
componenti di cui alle lettere o), p) e q) del medesimo
comma.
3. le autorizzazioni di cui ai comma 3 dell'articolo
9 della legge 23 dicembre 1992, n.498, possono essere
concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazioni
per lo svolgimento di una autonoma attività,
purché sulla base di una convenzione approvata
dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata
alle finalità di incentivare la professionalizzazione
del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre
che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto
per l'ente, costituisca un vantaggio economico per
lo stesso in termini di minore retribuzione, nonché
in termini di cessione, totale o parziale, dei diritti
radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione
programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad
autonomo.
4. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei
contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della
legge 22 luglio 1977, n.426, e successive modifiche,
per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento;
a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere
autorizzati dalla autorità statale competente
in materia di spettacolo, previa dimostrazione della
copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti
il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero
del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto
delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, possono stipulare contratti aziendali integrativi
del contratto collettivo nazionale di lavoro della
categoria, a partire da quello che sarà stipulato
dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
5. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata
a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della
legge 13 luglio 1984, n.313, al fine della concessione
di contributi in conto interessi a favore delle attività
teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi
del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo
quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della
legge 10 maggio 1983, n.182, come modificato dalla
legge 13 luglio 1984, n.311, per le operazioni comunque
intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione
per il credito cinematografico e teatrale S.p.A..
6. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o
marzo 1994, n.153, dopo il comma 3 è inserito
il seguente:
<<3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi
al concorso per il rilascio degli attestati di qualità
per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è
stata già presentata istanza prima della data
di entrata in vigore del presente decreto e che a tale
data non siano stati proiettati in pubblico, sia i
film per i quali la copia campione sia stata presentata
alla autorità di Governo competente in materia
di spettacolo prima della medesima data. In tale caso
il termine per la presentazione delle domande è
prorogato al 30 giugno 1994>>.
7. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n.26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o marzo 1994, n 153, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: <<In alternativa al mutuo sul fondo
di cui alla legge 14 agosto 1971, n.819, o del fondo
di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n.378,
e successive modificazioni, può essere concesso,
a valere sullo stesso fondo,>> sono sostituite
dalle seguenti: <<In aggiunta al mutuo sul fondo
di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n.819,
o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio
1980, n.378, e successive modificazioni, può
essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della
legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni,
relativamente alla produzione e sui richiamati fondi
di intervento - con esclusione della quota parte del
fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo
2 della citata legge n.819 del 1971, che resta destinata
ad interventi per il consolidamento della produzione
e della distribuzione cinematografica nazionale e delle
industrie tecniche - e di sostegno, rispettivamente,
per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,>>;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
<<11 tasso di riferimento di cui al presente
articolo è pari a quello in vigore alla data
di stipula del contratto di mutuo>>.
8. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre
1965, n.1213, e successive modificazioni, le parole:
<<per lo stesso numero di sale>> sono sostituite
dalle seguenti: <<per un Periodo di tre anni
dalla prima proiezione in pubblico>>.
9. Gli interventi di riqualificazione delle strutture
ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo
1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n.424, riguardano
anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino
l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione
sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni
interessate ai sensi del comma 8 de! citato articolo
1.
10. Per la realizzazione delle iniziative connesse alla
celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente
autonomo La Biennale di Venezia è concesso,
in favore dell'Ente stesso, un contributo straordinario
di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.11. MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA
SICUREZZA
1. Al comma 2 dell'articolo 17-ter del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato cori regio decreto
18 giugno 1931, n.773, introdotto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 13 luglio 1994, n.480, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Copia
del verbale o del rapporto è consegnata o notificata
all'interessato.>>.
2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del citato testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994,
n.480, è sostituito dal seguente:
<<3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità
indicata al comma 1 ordina, con provvedimento motivato,
la cessazione dell'attività condotta in difetto
di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle
prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata
per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni
violate e comunque per un periodo non inferiore a 24
ore e non superiore a tre mesi. L'ordine di sospensione
è revocato quando l'interessato dimostra di
avere ottemperato alle prescrizioni. Fermo quanto previsto
al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni
a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene,
l'ordine di sospensione relativo ad attività
ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi
dieci giorni dalla contestazione della violazione.>>.
Art. 12. PROMOZIONE DEL TURISMO GIOVANILE
1. Tra i servizi di rilevante valore culturale di cui
all'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge
2 aprile 1980, n.123, si intendono compresi anche quelli
di promozione del turismo giovanile perseguiti dall'Associazione
italiana alberghi per la gioventù (AIG).
2. Ai fini dell'applicazione della legge 11 luglio 1986,
n.390, nella tabella da emanarsi ai sensi dell'articolo
1 della legge 2 aprile 1980, n.123, è inserita
l'AIG.
Art.13 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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