[Note's] DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995 N.97

(G.U. 1-4-1995, n.77)

RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA TURISMO, SPETTACOLO E SPORT.

(Convertito con modificazioni dalla L.203/95)

Art.1. TRASFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO E DI SPETTACOLO
1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate <<regioni>>, tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del prossima promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n.292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 si provvede a regolamentare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;
b) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n.943;
c) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonché per le attività di prosa, lirica, concertistica, danza, corali, festival e altre manifestazioni, anche a carattere sperimentale, fatta salva la competenza dello Stato per le attività e gli enti di interesse nazionale.
4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di. Trento e Bolzano, previo parere delle competenti. commissioni parlamentari, si provvede a regolamentare l'esercizio delle funzioni delle regioni, come stabilito dal comma 3, facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e le attività di interesse nazionale ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al predetto comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni entro il 31 dicembre 1995 dei necessari mezzi finanziari, sulla base dei programmi annuali di sostegno alle attività di cui al comma 3 che verranno proposti dalle singole regioni.
6. Entro il 31 dicembre 1995 il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone la ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo tra lo Stato e le regioni.
7. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso dei medesimi, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti locali territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.
8. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei rispettivi ruoli organici in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi compreso il personale trasferito ai sensi del comma 7, senza procedere a nuove assunzioni di personale.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, da iscrivere nello stato di previsione del Consiglio dei Ministri, avente il fine di raccogliere risorse pubbliche nazionali e comunitarie da versare ad un apposito capitolo di entrata da riassegnare al Fondo per essere destinata all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana, accordando priorità alle proposte progettuali finalizzate all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito attraverso apposite convenzioni stipulate dallo Stato e dalle regioni con società, enti e istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica. Le convenzioni devono prevedere idonee forme di partecipazione alla gestione del Fondo da parte delle organizzazioni a carattere generale e di categoria del settore del turismo, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
10. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 4. novembre 1988, n.465, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1985, n.556, e dell'articolo 12 bis del decreto legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono destinate al Fondo nazionale per lo sviluppo turistico di cui al comma 9.

Art.2. FUNZIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT
1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti ed organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400:
a) definizione delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo nel rispetto delle competenze regionali anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali ed alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18;
b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;
e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n.217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;
f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati, avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580;
8) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo c gestione del Fondo unico per lo spettacolo in ragione di competenze concordate con le regioni, facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e sulle attività di interesse nazionale.
2. La Presidenza del <<Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1938, n.465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n.556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.65, ed al decreto-legge 2 febbraio 1988, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n.92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.
3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

Art.3. RIORDINO DEGLI ORGANI CONSULTIVI E DEGLI ENTI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO
1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore di leggi quadro riguardanti rispettivamente la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, di intesa, fermo restando quanto previsto a riguardo nell'ultimo periodo dell'articolo 1 comma 5, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede a:
a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti fra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati, nonché tra rappresentanti delle associazioni degli utenti. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n.161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale;
b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. In attesa del riordino di detti enti, per quanto concerne in particolare l'Ente teatrale italiano, il consiglio di amministrazione è composto, oltre il presidente, da quattro esperti scelti e nominati dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Il consiglio svolge le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 14 dicembre 1978, n.836, nonché quelle attribuite dall'articolo 6 della medesima legge al comitato esecutivo;
c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici;
d) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato il consiglio di amministrazione dell'ENIT che esercita le competenze di cui all'articolo 12 della legge 11 ottobre 1990, n.292. Il consiglio, composto dal presidente e da cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle regioni, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio procede, entro sei mesi dal suo insediamento, alla riforma e al riordino dell'Ente, anche con riferimento alla rete delle sedi estere. Ai fini del riordino di tale rete è autorizzata la stipula di apposite convenzioni per unificare le strutture dell'ENIT con quelle dell'istituto per il commercio estero e di altri enti pubblici operanti nel settore della promozione; possono essere costituite società anche con soggetti privati per la realizzazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica. Fino all'insediamento del nuovo consiglio, le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal presidente del Consiglio dei Ministri;
e) l'ENIT può costituire o partecipare a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali ovvero partecipare ad accordi di programma al fine anche di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero .

Art.4. GESTIONE DEI FINANZIAMENTI EROGATI DALLO STATO
1. A decorrere dal 10 gennaio 1994, il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n.182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n.311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n.163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.A.. o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione.

Art.5. TRASFERIMENTO DI PERSONALE E RISORSE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 7, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato a decorrere dal 1o luglio 1994 nei ruoli aggiunti dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa e istituiti con decreto del Presidente dei Consigliò dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 23 aprile 1993, n.118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno l993, n.202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento nei ruoli di cui al presente comma.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma l, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3
3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.

Art.6 SUCCESSIONE NEI RAPPORTI DEL SOPPRESSO MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E NORMA TRANSITORIA
1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché del personale di cui all'articolo 1 comma 7, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.
3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.
4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

Art.7 ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA IGIENICA PER GLI ALBERGHI
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto i988 n.400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:
a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n.1102;
b). la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n.217, in materia di classificazione alberghiera;
c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge l7 maggio 1983, n.217, in materia di vincolo di destinazione.
2. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<<I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per cinque anni presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuate secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno>>.

Art.8. DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI PER L'ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE
1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n.217, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233.

Art.9 AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993 n.63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, 1a terza entro il 31 luglio 1995 la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.
2. Il termine del 30 novembre 1993 concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto legge 22 maggio 1993, n.155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.243, e successive modificazioni, è fissato per le attività dello spettacolo al 31 dicembre 1994.
3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.
4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni.

Art.10 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n.465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n.556, e sostituito dal seguente:
<<6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo l, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni. stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo. predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10% del contributo pubblico comprensivamente goduto>>.
2. All'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994 .n.153, il quarto capoverso è sostituito dal seguente:
<<4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e), ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h) i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del medesimo comma.
3. le autorizzazioni di cui ai comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n.498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazioni per lo svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di minore retribuzione, nonché in termini di cessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.
4. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n.426, e successive modifiche, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dalla autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, possono stipulare contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n.313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n.182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n.311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.A..
6. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n.153, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994>>.
7. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: <<In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n.819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n.378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo,>> sono sostituite dalle seguenti: <<In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n.819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n.378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n.819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno, rispettivamente, per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,>>;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: <<11 tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo>>.
8. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni, le parole: <<per lo stesso numero di sale>> sono sostituite dalle seguenti: <<per un Periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico>>.
9. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n.424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 de! citato articolo 1.
10. Per la realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia è concesso, in favore dell'Ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.11. MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
1. Al comma 2 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato cori regio decreto 18 giugno 1931, n.773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n.480, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.>>.
2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n.480, è sostituito dal seguente:
<<3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità indicata al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di avere ottemperato alle prescrizioni. Fermo quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi dieci giorni dalla contestazione della violazione.>>.

Art. 12. PROMOZIONE DEL TURISMO GIOVANILE
1. Tra i servizi di rilevante valore culturale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 2 aprile 1980, n.123, si intendono compresi anche quelli di promozione del turismo giovanile perseguiti dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG).
2. Ai fini dell'applicazione della legge 11 luglio 1986, n.390, nella tabella da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n.123, è inserita l'AIG.

Art.13 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.




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