[Note's] DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1995, N.98

(G.U. 1-4-95)

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI

(Convertito nella legge 204/95)

Art.1 MISURE URGENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le Regioni e gli Enti locali, in qualità di enti concedenti, definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle Regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1o gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n.151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.226, e 23 gennaio 1991, n.24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n.97. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n.485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.
2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato agli Enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le Regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da parte dello Stato.
3. I1 contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna Regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potrà comunque risultare superiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 5. Le Regioni a loro volta assegnano il contributo entro tre mesi dal ricevi mento.
4. Alle Regioni Lazio e Campania è altresì corrisposto un contributo decennale complessivo rispettivamente di lire 48 miliardi e di lire 22 miliardi annue per la copertura dei relativi disavanzi di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
5. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n.833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n.18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Per le aziende non dotate per legge di organo di controllo interno, uno o più soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, nominati dalle Regioni esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati così rideterminati.
6. Ai fini della erogazione del contributo di cui al comma 2, le Regioni trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le Regioni trasmettono la certificazione entro tre mesi dall'emanazione del suddetto decreto. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole Regioni adempienti.
7. In attesa della trasmissione della certificazione di cui al comma 6, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, eroga alle Regioni un acconto del contributo di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di lire 330 miliardi, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1993, salvo conguaglio.
8. Il contributo è erogato a condizioni che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla Regione o dall'Ente locale, in qualità di enti concedenti, secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 gli enti proprietari non abbiano provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.
9. Per le aziende di trasporto pubblico locale che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento, le Regioni dispongono, per gli anni 1996 e 1997, il recupero dei contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo, nei limiti di un decimo per ciascun anno.
10. Qualora al 31 dicembre 1997 sia definitivamente accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio nella misura prevista al comma 9, le Regioni dispongono il recupero di tutti i contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo ed il relativo importo è utilizzato dalle Regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo di cui al comma 2 viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio sia inferiore al 15 per cento.
11. A garanzia del recupero delle somme di cui ai commi 9 e 10, le Regioni possono rivalersi sulle aziende.
12. Ai fini del presente decreto non sono da considerare inclusi nei costi i maggiori oneri gravanti sulle aziende operanti nelle Regioni Abruzzo e Molise in ragione dell'esclusione operata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 1994.
13. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 9 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del 35 per cento.
14. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle Regioni e degli Enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1.
15. Alle Regioni a statuto speciale è corrisposto un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo dal 1o gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori. Il contributo è ripartito in proporzione alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1989. Ai fini dell'attribuzione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art.2 MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI DI COMPETENZA STATALE
1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993.
2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.A.., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 150 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.
3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al comma 1 non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi del trasporto. Le aziende devono comunque conseguire entro il 31 dicembre 1995 un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento e comunque tale per cui il suddetto rapporto sia almeno pari al 15 per cento.
4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di cui al comma 3, è sospesa l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie che in tale caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse.
5. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 2 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per cento.
6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 2, 4 e 15, del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 810 miliardi, rispettivamente per lire 660 miliardi e per lire 150 miliardi, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1668 e 1669 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo 1669, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Art.3 INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO MARITTIMO PUBBLICO
1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del Ministro del tesoro di cui al comma 5 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali. Detti interventi sono subordinati alla presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile 1995, di un piano di riordino delle società del gruppo Finmare per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia prima dell'approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro. Il piano, da sottoporre alla deliberazione del CIPE, deve essere approvato entro il 31 maggio 1995.
2. Il processo di privatizzazione di cui al comma 1 è attuato in conformità alle modalità e alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474.
3. Gli atti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in violazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono nulli.
4. Il piano di riordino di cui al comma 1 deve indicare i criteri da seguire ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 2.
5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
6. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994, 1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
7.1 contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n.856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n.383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n.856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

Art.4 TRASPORTI RAPIDI DI MASSA
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede al coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n.910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n.211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa.
2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale di una commissione di alta vigilanza. La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede altresì a fissarne le modalità per il funzionamento, ed è composta dai seguenti membri:
a) un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato con funzioni di presidente;
b) tre dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
d) tre esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da quattro componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
4. La commissione deve ultimare l'esame dei progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzando la metodologia già predisposta dal soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La commissione sostituisce quella costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n.910, e la commissione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n.211, che conseguentemente sono soppresse.
5. I compensi complessivi corrisposti ai membri della commissione non possono superare l'ammontare di lire 300 milioni annue.

Art.5 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
1. E autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993 e dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 450 miliardi per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle Regioni a statuto ordinario, da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n.151, sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo nazionale trasporti, allo scopo prioritario di provvedere all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto o di mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali, nonché a fune e a cremagliera, e alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.77 del 1o aprile 1992. Una quota di tale disponibilità, pari a complessive lire 100 miliardi, è destinata all'acquisto dei mezzi di trasporto per persone con ridotte capacità motorie.
2. E autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 175 miliardi da utilizzare per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, fatte salve le eccedenze risultanti dalle erogazioni già effettuate in applicazione dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n.399, e 4 dicembre 1993, n.498.
3. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione delle provvidenze previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n.297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.

Art.6 INTERPORTI
1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n.240, come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i tempi e le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n.240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti, salvo quelli già previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo 9 della medesima legge n.240 del 1990, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:
a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;
b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;
c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 1993;
d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonché le aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1o giugno 1939, n.1089, e 29 giugno 1939, n.1497, e successive modificazioni. Sono altresì escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431;
e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.
2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n.240, come sostituiti dai commi 5 e 7.
3. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n.240, le parole da: <<gli interporti di primo e di secondo livello>> fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: <<gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti >> .
4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n.240, è abrogato.
5. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n.240, è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
1. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:
a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 1993;
b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due miliardi;
c) presentare un piano per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo;
e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.
2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonché "dallo studio" (modifica della legge di conversione) di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto>>.
6. L'articolo 5 della legge 4 agosto 1990, n.240, è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
1. Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti:
a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;
c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'articolo 6;
d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione;
e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell 'esercizio;
f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicità della gestione.
2. Alla convenzione "devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto" (frase modificata dalla legge di conversione)>>.
7. L'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n.240, è sostituito dal seguente:
<<Art.6
1. "I soggetti di cui all'articolo 4" (parole modificate dalla legge di conversione) sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli esercizi successivi.
2. A favore dei soggetti ammessi ai contributi, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere un contributo in misura non superiore al 60 per cento dell'importo complessivo della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato di lire 5 miliardi per il 1989, 25 miliardi per il 1990, 10 miliardi per il 1991, 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993>>.
8. All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n.240, le parole: <<I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<I soggetti di cui all'articolo 4>>.
9. L'articolo 8 della legge 4 agosto 1990, n.240, è sostituito dal seguente:
<<Art.8
1. Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio Piano regolatore generale e con variante allo stesso, l'Amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del Piano generale dei trasporti, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142>>.
10. All'articolo 10 della legge 4 agosto 1990, n.240, sono soppresse le parole: <<o concessionarie>>.

Art.7 VISITE MEDICHE PERIODICHE DI ACCERTAMENTO DELLA PERSISTENZA DELL'IDONEITÀ PSICO-FISICA PER I TITOLARI DI LICENZE ED ATTESTATI AERONAUTICI
1. A decorrere dal 1o agosto 1994 e fino "alla data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n.566," (frase modificata dalla legge di conversione) le visite mediche di seconda e terza classe intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, presso uno degli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità, servizio assistenza sanitaria al personale navigante, ovvero presso un medico militare dell'Aeronautica militare o un medico specializzato in medicina aeronautica, spaziale o sportiva anche se sprovvisti della prevista autorizzazione ministeriale. In ogni caso le visite dovranno svolgersi in conformità ai requisiti psico-fisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari o i sanitari che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica rilasciano all'interessato un certificato attestante l'idoneità, ovvero la non idoneità, in duplice copia, una delle quali è trasmessa dall'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, entro sette giorni dal rilascio. Il certificato è documento valido ai fini del rinnovo delle licenze e degli attestati. "La data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario organizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n.566, è comunicata con apposito avviso, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, nella Gazzetta Ufficiale". (frase aggiunta dalla legge di conversione)

"Art. 7-bis SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI BUROCRATICI NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO
1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non è richiesta la presentazione di piano di volo purché il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza." (articolo introdotto dalla legge di conversione)

Art.8 PROCEDURE DI APPROVAZIONE DI PROGETTI DI OPERE CONCERNENTI RETI FERROVIARIE O DI IMPIANTI AEROPORTUALI
1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n.385, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

Art.9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
1. Il termine del 1o luglio 1994 di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, concernente il rilascio del certificato del tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza senza sostenere il relativo esame, è prorogato al 30 giugno 1995.

Art.10 GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE DELLA SARDEGNA
1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n.1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n.385.

Art.11 MODIFICAZIONE DI NORME DISCRIMINATRICI NEI CONFRONTI DI TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA ITALIANA
1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.>>;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: <<alla guida>> sono inserite le seguenti: <<e alla velocità>> ed è soppresso l'ultimo periodo;
c) al comma 5 dopo le parole: <<limiti di guida>> sono inserite le seguenti: <<e di velocità>>.
2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: <<degli autoveicoli e>>;
c) è soppresso il comma 3.
3. Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo.
4. I possessori di ciclomotori già in circolazione debbono dotarsi entro il 31 marzo 1995 del contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360.

Art.12 CONSERVAZIONE DI SOMME NEL BILANCIO DELLO STATO
1. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 1574, 1583, 2557, 7212, 7294, 7304, 7501, 7502 e 7509 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, non impegnate entro il 31 dicembre 1994 possono esserlo entro l'anno 1995.

Art.13 FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
1. "Fino al 31 dicembre 1995" (parole introdotte dalla legge di conversione) ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n.537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), è regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n.829. La società Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n.87.

Art.14 AGGIORNAMENTO CARTE CIRCOLAZIONE
1. Il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli che hanno l'obbligo dell'installazione del limitatore di velocità, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, del Consiglio del 10 febbraio 1992, relativa al montaggio ed all'impiego dei limitatori di velocità per alcune categorie di veicoli è prorogato fino al termine di scadenza della revisione per l'anno 1995 prevista per ciascun autoveicolo.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è stabilita la certificazione da esibire ai fini del controllo, con riferimento alla proroga del termine di cui al comma 1.

Art.15 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




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