(G.U. 1-4-95)
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI
(Convertito nella legge 204/95)
Art.1 MISURE URGENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo
dei trasporti pubblici locali di competenza regionale,
le Regioni e gli Enti locali, in qualità di
enti concedenti, definiscono, anche mediante apposite
conferenze di servizi promosse dalle Regioni, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni,
piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi
di esercizio riferiti al periodo dal 1o gennaio 1987
al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i
contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano
dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto
pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo
1, commi 1 e 4-quater, del decreto-legge 19 dicembre
1992, n.485, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 febbraio 1993, n.32, nonché con i contributi
di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n.151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.226,
e 23 gennaio 1991, n.24, convertito dalla legge 21
marzo 1991, n.97. L'autorizzazione ad assumere mutui
di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n.485 del 1992 è applicabile alla copertura
dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992
e 1993.
2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di
cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo
di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato
agli Enti locali e alle aziende aventi diritto tramite
le Regioni a statuto ordinario una volta completate
le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle
aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano
dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993,
entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da parte dello
Stato.
3. I1 contributo di cui al comma 2 è assegnato
a ciascuna Regione dal Ministro dei trasporti e della
navigazione e non potrà comunque risultare superiore
al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi
di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri
di cui al comma 5. Le Regioni a loro volta assegnano
il contributo entro tre mesi dal ricevi mento.
4. Alle Regioni Lazio e Campania è altresì
corrisposto un contributo decennale complessivo rispettivamente
di lire 48 miliardi e di lire 22 miliardi annue per
la copertura dei relativi disavanzi di cui al comma
1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
5. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di
cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti
dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente
approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private
redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V,
capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati
in conformità ai criteri adottati per l'applicazione
del decreto-legge 9 dicembre 1986, n.833, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n.18,
con particolare riferimento a quelli concernenti gli
ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento
di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste,
dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da
quelli del trasporto pubblico locale. Per le aziende
non dotate per legge di organo di controllo interno,
uno o più soggetti in possesso dei requisiti
per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, nominati
dalle Regioni esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità
dei dati così rideterminati.
6. Ai fini della erogazione del contributo di cui al
comma 2, le Regioni trasmettono al Ministero dei trasporti
e della navigazione apposita certificazione da cui
risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1.
Le modalità per la struttura, la redazione e
la presentazione delle certificazioni sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le
Regioni trasmettono la certificazione entro tre mesi
dall'emanazione del suddetto decreto. Decorso il predetto
termine, il contributo viene ripartito tra le sole
Regioni adempienti.
7. In attesa della trasmissione della certificazione
di cui al comma 6, il Ministro dei trasporti e della
navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
eroga alle Regioni un acconto del contributo di cui
al comma 2, per l'ammontare complessivo di lire 330
miliardi, in base alle aliquote di riparto del Fondo
nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio
delle aziende di trasporto pubbliche e private per
il 1993, salvo conguaglio.
8. Il contributo è erogato a condizioni che il
piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma
1 risulti approvato dalla Regione o dall'Ente locale,
in qualità di enti concedenti, secondo le rispettive
competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso
qualora entro il 31 dicembre 1997 gli enti proprietari
non abbiano provveduto alla copertura dei disavanzi
risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A
tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze
che non derivino da effettive alienazioni di cespiti
a terzi.
9. Per le aziende di trasporto pubblico locale che entro
il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento
del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello
relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza
percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento,
le Regioni dispongono, per gli anni 1996 e 1997, il
recupero dei contributi di cui al comma 2 già
anticipati con le operazioni di mutuo, nei limiti di
un decimo per ciascun anno.
10. Qualora al 31 dicembre 1997 sia definitivamente
accertato il mancato conseguimento del miglioramento
del rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio
nella misura prevista al comma 9, le Regioni dispongono
il recupero di tutti i contributi di cui al comma 2
già anticipati con le operazioni di mutuo ed
il relativo importo è utilizzato dalle Regioni
interessate per favorire l'adozione di interventi diretti
ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale.
Il diritto all'erogazione del contributo di cui al
comma 2 viene comunque meno qualora alla data del 31
dicembre 1995 il rapporto tra i proventi ed i costi
di esercizio sia inferiore al 15 per cento.
11. A garanzia del recupero delle somme di cui ai commi
9 e 10, le Regioni possono rivalersi sulle aziende.
12. Ai fini del presente decreto non sono da considerare
inclusi nei costi i maggiori oneri gravanti sulle aziende
operanti nelle Regioni Abruzzo e Molise in ragione
dell'esclusione operata dall'articolo 1 del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.194 del 20 agosto 1994.
13. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al
comma 9 devono conseguire un miglioramento annuale
del rapporto anzidetto di almeno due punti percentuali
fino al raggiungimento del livello del 35 per cento.
14. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente
articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti
delle Regioni e degli Enti locali che hanno già
dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui
al comma 1.
15. Alle Regioni a statuto speciale è corrisposto
un contributo straordinario decennale complessivo di
lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla
copertura dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo
dal 1o gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende
di trasporto pubbliche e private che esercitano il
trasporto pubblico locale nei rispettivi territori.
Il contributo è ripartito in proporzione alle
aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano
dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto
pubbliche e private per il 1989. Ai fini dell'attribuzione
del contributo si applicano le disposizioni di cui
al comma 5.
Art.2 MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI DI COMPETENZA
STATALE
1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo
dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza
statale esercitati in regime di concessione o in gestione
governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione
definisce con decreto da emanarsi di concerto con il
Ministro del tesoro, sentite le Regioni interessate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, piani finanziari per il riassorbimento
dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre
1993.
2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende
esercenti servizi ferroviari in regime di concessione
o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie
dello Stato S.p.A.., sono autorizzate a contrarre mutui
decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio
di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento
per capitale ed interessi sono a carico del bilancio
dello Stato nel limite complessivo di lire 150 miliardi
annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti le procedure, i criteri
e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.
3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui
al comma 1 non possono essere inferiori, nell'anno
1995, al 35 per cento dei costi del trasporto. Le aziende
devono comunque conseguire entro il 31 dicembre 1995
un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi
del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993,
di almeno il 20 per cento della differenza percentuale
mancante al raggiungimento del 35 per cento e comunque
tale per cui il suddetto rapporto sia almeno pari al
15 per cento.
4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato
conseguimento del miglioramento del rapporto tra i
proventi e i costi del trasporto di cui al comma 3,
è sospesa l'erogazione delle risorse finanziarie
di cui al comma 2. La sospensione può valere
per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto
periodo sia accertato il mancato conseguimento del
miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi
del trasporto, le aziende perdono il diritto alle risorse
finanziarie che in tale caso sono utilizzate per consentire
l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza
delle aziende stesse.
5. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma
2 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto
tra i proventi e i costi del trasporto di almeno due
punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per
cento.
6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
1, commi 2, 4 e 15, del comma 2 del presente articolo,
pari a lire 900 miliardi annue a decorrere dal 1995,
si provvede, quanto a lire 810 miliardi, rispettivamente
per lire 660 miliardi e per lire 150 miliardi, a carico
degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1668 e 1669
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti
e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire
90 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al citato capitolo 1669, intendendosi corrispondentemente
ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art.3 INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO MARITTIMO
PUBBLICO
1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo
processo di privatizzazione delle società del
gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del
Ministro del tesoro di cui al comma 5 diretti a ricapitalizzare
le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore
dei trasporti marittimi su linee merci internazionali.
Detti interventi sono subordinati alla presentazione
al Parlamento, entro il 30 aprile 1995, di un piano
di riordino delle società del gruppo Finmare
per l'espressione del parere da parte delle commissioni
competenti per materia prima dell'approvazione da parte
dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del
tesoro. Il piano, da sottoporre alla deliberazione
del CIPE, deve essere approvato entro il 31 maggio
1995.
2. Il processo di privatizzazione di cui al comma 1
è attuato in conformità alle modalità
e alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge
31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n.474.
3. Gli atti compiuti successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
in violazione delle disposizioni di cui al comma 2
sono nulli.
4. Il piano di riordino di cui al comma 1 deve indicare
i criteri da seguire ai fini dell'attuazione di quanto
previsto al comma 2.
5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro
del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto
dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento
dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare
per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione
che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari
mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di
impegno decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 7739 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
6. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare
operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee
merci internazionali la continuità nella corresponsione
dei contributi anche per gli anni 1994, 1996, fermo
restando il complessivo arco quinquennale del periodo
concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa
di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi
per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede
a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3653
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti
e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi.
7.1 contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n.856,
e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990,
n.296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n.383,
possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate.
Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare
con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere
da mezzi e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento
dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio
d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili
per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione
per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società
di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986,
n.856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva
per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso
d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi
quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989,
n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
maggio 1989, n.160, hanno effetto dalla data indicata
nel relativo decreto.
Art.4 TRASPORTI RAPIDI DI MASSA
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede
al coordinamento degli interventi di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n.910, e
di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n.211,
al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti
rapidi di massa.
2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti
e della navigazione si avvale di una commissione di
alta vigilanza. La commissione è nominata con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
che provvede altresì a fissarne le modalità
per il funzionamento, ed è composta dai seguenti
membri:
a) un magistrato amministrativo o un avvocato dello
Stato con funzioni di presidente;
b) tre dirigenti generali del Ministero dei trasporti
e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
d) tre esperti in materia di trasporti dei quali uno
designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani
e un altro designato dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano.
3. La commissione si avvale di una segreteria tecnica
costituita da quattro componenti nominati dal Ministro
dei trasporti e della navigazione.
4. La commissione deve ultimare l'esame dei progetti
presentati alla data di entrata in vigore del presente
decreto utilizzando la metodologia già predisposta
dal soppresso Comitato interministeriale per la programmazione
economica nel trasporto (CIPET), entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La commissione sostituisce quella costituita con decreto
del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la
vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'articolo
3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n.910, e
la commissione di cui all'articolo 6 della legge 26
febbraio 1992, n.211, che conseguentemente sono soppresse.
5. I compensi complessivi corrisposti ai membri della
commissione non possono superare l'ammontare di lire
300 milioni annue.
Art.5 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
1. E autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato
di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno
1993 e dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa
complessiva di lire 450 miliardi per la concessione
di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle
Regioni a statuto ordinario, da destinare alle finalità
di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10
aprile 1981, n.151, sulla base delle aliquote adottate
per l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo nazionale
trasporti, allo scopo prioritario di provvedere all'acquisto
di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto
o di mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari
e lacuali, nonché a fune e a cremagliera, e
alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto
pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nel
rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto
del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.77
del 1o aprile 1992. Una quota di tale disponibilità,
pari a complessive lire 100 miliardi, è destinata
all'acquisto dei mezzi di trasporto per persone con
ridotte capacità motorie.
2. E autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato
di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 175 miliardi
da utilizzare per le finalità e con le modalità
di cui al comma 1, fatte salve le eccedenze risultanti
dalle erogazioni già effettuate in applicazione
dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n.399, e 4 dicembre
1993, n.498.
3. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla
ripartizione delle provvidenze previste dall'articolo
10 della legge 8 giugno 1978, n.297, anche ai fini
del rinnovo del parco autobus.
Art.6 INTERPORTI
1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli
interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto
1990, n.240, come modificato dal comma 3, il Ministro
dei trasporti e della navigazione definisce con proprio
decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto i tempi e
le modalità per la presentazione delle domande
per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge
n.240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi
gli interporti, salvo quelli già previsti e
disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo
9 della medesima legge n.240 del 1990, dovranno corrispondere
ai seguenti requisiti:
a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la
dotazione interportuale nazionale in un contesto di
rete logistica che faccia riferimento agli scambi con
la rete comunitaria e con Paesi terzi;
b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali
dei trasporti;
c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui
alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 1993;
d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme
agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque
le aree tutelate dalla convenzione internazionale di
Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza
internazionale, nonché le aree sottoposte ai
vincoli di cui alle leggi 1o giugno 1939, n.1089, e
29 giugno 1939, n.1497, e successive modificazioni.
Sono altresì escluse le aree individuate come
meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in
esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n.431;
e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista
la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale
e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri
e vettori.
2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990,
n.240, come sostituiti dai commi 5 e 7.
3. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990,
n.240, le parole da: <<gli interporti di primo
e di secondo livello>> fino alla fine del comma,
sono sostituite dalle seguenti: <<gli interporti
di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa
riferimento al suddetto piano generale dei trasporti
e ai successivi aggiornamenti >> .
4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n.240, è
abrogato.
5. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n.240, è
sostituito dal seguente:
<<Art. 4
1. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6
è disposta, previa stipula di convenzione, con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.
I soggetti interessati all'ammissione ai contributi
dovranno, all'atto della domanda:
a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione
CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.111 del 14 maggio 1993;
b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso
si tratti di società per azioni, non inferiore
a due miliardi;
c) presentare un piano per la realizzazione dell'opera
che, oltre al contributo previsto dalla presente legge,
preveda il maggior apporto possibile di altre risorse
rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati
alla realizzazione dell'infrastruttura;
d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una
spesa per investimenti complessiva per la quale il
contributo previsto dalla presente legge non superi
il sessanta per cento dell'importo;
e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità
competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di
automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto
di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e dal decreto del
Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 1991, nonché
dai successivi provvedimenti in materia.
2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto
preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario
dell'infrastruttura, nonché "dallo studio"
(modifica della legge di conversione) di impatto ambientale,
effettuata secondo le modalità previste dalla
direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,
e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai
flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto>>.
6. L'articolo 5 della legge 4 agosto 1990, n.240, è
sostituito dal seguente:
<<Art. 5
1. Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere
previsti:
a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
b) la procedura per l'accertamento della validità
tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese
le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura
primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera,
nonché i collaudi provvisori e definitivi;
c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo
quanto disposto dall'articolo 6;
d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati,
di tutti gli oneri di costruzione;
e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati,
dell 'esercizio;
f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione
dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi
di economicità della gestione.
2. Alla convenzione "devono essere allegati la
valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo
le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE
del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico
sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante
nell'area di influenza dell'interporto" (frase
modificata dalla legge di conversione)>>.
7. L'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n.240, è
sostituito dal seguente:
<<Art.6
1. "I soggetti di cui all'articolo 4" (parole
modificate dalla legge di conversione) sono autorizzati
a contrarre mutui con istituti di credito speciale
o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un
volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi,
in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di
lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi
per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno
degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte
in ciascun anno possono esserlo negli esercizi successivi.
2. A favore dei soggetti ammessi ai contributi, il Ministero
dei trasporti e della navigazione può concedere
un contributo in misura non superiore al 60 per cento
dell'importo complessivo della spesa per investimenti
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui al presente articolo
sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a
carico dello Stato di lire 5 miliardi per il 1989,
25 miliardi per il 1990, 10 miliardi per il 1991, 15
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993>>.
8. All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n.240,
le parole: <<I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo
3>> sono sostituite dalle seguenti: <<I
soggetti di cui all'articolo 4>>.
9. L'articolo 8 della legge 4 agosto 1990, n.240, è
sostituito dal seguente:
<<Art.8
1. Ai fini della localizzazione della realizzazione
delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione
degli interporti di cui alla presente legge, qualora
non abbia provveduto, attraverso il proprio Piano regolatore
generale e con variante allo stesso, l'Amministrazione
comunale competente, si applicano le disposizioni dell'articolo
81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi
del Piano generale dei trasporti, le norme di cui all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n.142>>.
10. All'articolo 10 della legge 4 agosto 1990, n.240,
sono soppresse le parole: <<o concessionarie>>.
Art.7 VISITE MEDICHE PERIODICHE DI ACCERTAMENTO DELLA
PERSISTENZA DELL'IDONEITÀ PSICO-FISICA PER I
TITOLARI DI LICENZE ED ATTESTATI AERONAUTICI
1. A decorrere dal 1o agosto 1994 e fino "alla
data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione
aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato
ai sensi del comma 1 dell'articolo del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1988, n.566," (frase modificata dalla
legge di conversione) le visite mediche di seconda
e terza classe intese ad accertare la persistenza dell'idoneità
psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati
aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso
uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare,
presso uno degli uffici di sanità marittima
ed aerea del Ministero della sanità, servizio
assistenza sanitaria al personale navigante, ovvero
presso un medico militare dell'Aeronautica militare
o un medico specializzato in medicina aeronautica,
spaziale o sportiva anche se sprovvisti della prevista
autorizzazione ministeriale. In ogni caso le visite
dovranno svolgersi in conformità ai requisiti
psico-fisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione
civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari o
i sanitari che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneità
psico-fisica rilasciano all'interessato un certificato
attestante l'idoneità, ovvero la non idoneità,
in duplice copia, una delle quali è trasmessa
dall'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
dell'aviazione civile, entro sette giorni dal rilascio.
Il certificato è documento valido ai fini del
rinnovo delle licenze e degli attestati. "La data
di effettiva operatività presso ogni circoscrizione
aeroportuale di almeno un organo sanitario organizzato
ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1988, n.566, è comunicata con apposito
avviso, a cura del Ministero dei trasporti e della
navigazione, nella Gazzetta Ufficiale". (frase
aggiunta dalla legge di conversione)
"Art. 7-bis SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI BUROCRATICI
NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO
1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel
territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio
estero, da effettuare secondo le regole del volo a
vista, non è richiesta la presentazione di piano
di volo purché il velivolo sia munito di idoneo
apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza."
(articolo introdotto dalla legge di conversione)
Art.8 PROCEDURE DI APPROVAZIONE DI PROGETTI DI OPERE
CONCERNENTI RETI FERROVIARIE O DI IMPIANTI AEROPORTUALI
1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre
1990, n.385, è prorogato fino al 31 dicembre
1995.
Art.9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI CERTIFICATI
DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
1. Il termine del 1o luglio 1994 di cui all'articolo
116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360,
concernente il rilascio del certificato del tipo K.E.
ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza
senza sostenere il relativo esame, è prorogato
al 30 giugno 1995.
Art.10 GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE DELLA SARDEGNA
1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna
per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione
dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n.1221,
è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990,
n.385.
Art.11 MODIFICAZIONE DI NORME DISCRIMINATRICI NEI CONFRONTI
DI TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA ITALIANA
1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, così come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n.360, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per i primi tre anni dal conseguimento della
patente di categoria B non è consentito il superamento
della velocità di 100 km/h per le autostrade
e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.>>;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: <<alla
guida>> sono inserite le seguenti: <<e
alla velocità>> ed è soppresso
l'ultimo periodo;
c) al comma 5 dopo le parole: <<limiti di guida>>
sono inserite le seguenti: <<e di velocità>>.
2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: <<degli
autoveicoli e>>;
c) è soppresso il comma 3.
3. Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo
117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, così come modificato dal decreto legislativo
10 settembre 1993, n.360, vigente prima della data
di entrata in vigore della modifica apportata dal presente
articolo.
4. I possessori di ciclomotori già in circolazione
debbono dotarsi entro il 31 marzo 1995 del contrassegno
di identificazione di cui all'articolo 97 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato
dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360.
Art.12 CONSERVAZIONE DI SOMME NEL BILANCIO DELLO STATO
1. Le disponibilità in conto competenza ed in
conto residui iscritte sui capitoli 1574, 1583, 2557,
7212, 7294, 7304, 7501, 7502 e 7509 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno 1994, non impegnate entro il 31 dicembre
1994 possono esserlo entro l'anno 1995.
Art.13 FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
1. "Fino al 31 dicembre 1995" (parole introdotte
dalla legge di conversione) ai fini dell'attuazione
dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre
1993, n.537, il trattamento relativo alla cessazione
del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla
data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza
per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), è regolato
dalla legge 14 dicembre 1973, n.829. La società
Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche
nei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 5
della legge 29 gennaio 1994, n.87.
Art.14 AGGIORNAMENTO CARTE CIRCOLAZIONE
1. Il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo
di aggiornamento delle carte di circolazione degli
autoveicoli che hanno l'obbligo dell'installazione
del limitatore di velocità, come previsto dal
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
in data 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.99 del 30 aprile 1994, di
attuazione della direttiva 92/6/CEE, del Consiglio
del 10 febbraio 1992, relativa al montaggio ed all'impiego
dei limitatori di velocità per alcune categorie
di veicoli è prorogato fino al termine di scadenza
della revisione per l'anno 1995 prevista per ciascun
autoveicolo.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
è stabilita la certificazione da esibire ai
fini del controllo, con riferimento alla proroga del
termine di cui al comma 1.
Art.15 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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