(G.U. 6-5-95, n.104, supplemento)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/50/CEE IN MATERIA DI APPALTI DI PUBBLICI SERVIZI
Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'art.2, degli appalti di servizi
il cui valore di stima sia pari o superiore a 200.000
ECU, IVA esclusa.
Art.2 AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
1. Sono amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni
dello Stato, le regioni, le province autonome d Trento
e Bolzano, gli enti pubblici territoriali, gli altri
enti pubblici non economici, gli organismi di diritto
pubblico comunque denominati.
2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo,
gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1.
Art. 3 APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI
1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a
titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore
di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui
all'art.2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi
elencati negli allegati 1 e 2.
2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2
e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga
rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1,
il presente decreto si applica limitatamente ai soli
articoli 8, comma 3, 20 e 21.
3. Gli appalti che, insieme alla presentazione di servizi,
comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati
appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione
accessoria rispetto ai servizi e non costituiscano
l'oggetto principale dell'appalto.
4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono
considerati appalti di servizi quando il valore totale
di questi è superiore al valore delle forniture
comprese nell'appalto.
5. Il presente decreto si applica anche agli appalti
d servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50
per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed
aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati
agli appalti d lavori di cui all'art.3, comma 2, del
decreto de Presidente della Repubblica 19 dicembre
1991, n. 406.
Art.4 CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO
1. Per effettuare il calcolo dell'importo stimato dell'appalto
le amministrazioni aggiudicatrici si basano sulla remunerazione
complessiva dei prestatori di servizi, tenendo conto
delle disposizioni che seguono.
2. La scelta del metodo di valutazione non deve essere
compiuta allo scopo di eludere l'applicazione del presente
decreto; nessun insieme di servizi da appaltare può
essere, inoltre, frazionato allo scopo di sottrarlo
alla sua applicazione.
3. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto
occorre tener conto:
a) nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;
b) nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari,
di onorari, commissioni, interessi o altri tipi di
remunerazione;
c) nel caso di contratti comprendenti la progettazione
degli onorari o delle commissioni da pagare.
4. Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli
di cui al comma 3 sia ripartito in più lotti,
il suo valore ai fini dell'applicazione del presente
decreto, è dato dalla somma del valore dei singoli
lotti; il presente decreto non si applica, peraltro,
per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA,
sia inferiore a 80.000 ECU, purché il valore
stimato complessivo dei lotti così esentati
non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato
di tutti i lotti.
5. Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo
complessivo, la base di calcolo dell'importo è
data:
a) per gli appalti di durata determinata pari o inferiore
a quarantotto mesi, dal valore complessivo dell'appalto
per l'intera durata;
b) per gli appalti di durata indeterminata o superiore
a quarantotto mesi, dal valore mensile moltiplicato
per quarantotto.
6. Per gli appalti che presentano carattere di regolarità
o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato
periodo, il valore dell'appalto deve stabilirsi, alternativamente:
a) in base al valore complessivo dei contratti analoghi
relativi alla stessa categoria di servizi, conclusi
nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario
precedente, rettificato, se possibile, per tener conto
dei cambiamenti in termini di quantità o di
valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi
successivi al contratto iniziale;
b) in base al valore complessivo stimato dei contratti
per i dodici mesi successivi alla prima prestazione
del servizio o per tutta la durata dell'appalto quando
questa sia superiore a dodici mesi.
7. Nei casi in cui l'appalto preveda espressamente delle
opzioni, la base per il calcolo del valore del contratto
è data dal suo massimo valore complessivo autorizzato,
comprendente gli elementi opzionali.
8. Per la determinazione del controvalore in moneta
nazionale dell'ECU valgono le disposizioni di cui all'art.1,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992
n. 358.
Art.5 APPALTI ESCLUSI
1. Il presente decreto non si applica agli appalti di
lavori di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 dicembre 1991, n. 406, agli appalti di forniture
di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi
di cui alla direttiva 93/38/CEE e relative norme d'attuazione.
2. I1 presente decreto non si applica, inoltre:
a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o
la locazione, indipendentemente dalle modalità
finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri
immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti
a tali beni i contratti di servizi finanziari conclusi
precedentemente, contestualmente o successivamente
al contratto di acquisizione o locazione rientrano,
tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo
d'applicazione del presente decreto;
b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento,
lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi
televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti
il tempo di trasmissione;
c) ai contratti aventi per oggetto servizi di telefonia,
telex, radiotelefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni
via satellite;
d) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato
e conciliazione;
e) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli
o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi
forniti da banche centrali;
f) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione
del personale;
g) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo
diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente
alla amministrazione aggiudicatrice perché li
utilizzi nell'esercizio della propria attività,
purché la prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale amministrazione
h) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un
ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice
ai sensi dell'art.2, in base a un diritto di esclusiva
di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, purché queste
siano compatibili con il trattato;
i) agli appalti di servizi nel settore della difesa
da aggiudicarsi in conformità all'art.223 del
trattato
l) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti
o la cui prestazione debba essere accompagnata, in
base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
da misure speciali di sicurezza ovvero quando lo esiga
la tutela degli interessi essenziali della sicurezza
dello Stato;
m) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche
norme procedurali e da aggiudicarsi in base:
1) a un accordo internazionale concluso con uno o più
Stati estranei alle Comunità europee, concernente
servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione
o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte
degli Stati firmatari;
2) a un accordo internazionale concluso in relazione
alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese
di uno Stato membro o estraneo alle Comunità
europee
3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale.
Art.6 PROCEDURE D'AGGIUDICAZIONE
1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice
indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare
per l'aggiudicazione dell'appalto:
a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appalto concorso, per settori diversi da quelli
indicati dall'art.26.2;
d) la trattativa privata.
2. Si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni
impresa interessata può presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla
quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione
aggiudicatrice;
c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla
lettera b), nella quale il candidato redige, in base
alla richiesta formulata dalla amministrazione aggiudicatrice,
il progetto del servizio ed indica le condizioni e
i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui
l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese
di propria scelta e negozia con una o più di
esse i termini del contratto .
Art.7 TRATTATIVA PRIVATA
1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati
a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando,
nei seguenti casi:
a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati
esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata
o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che
risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto
dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25,
purché le condizioni dell'appalto non vengano
sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici
pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno
che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese
che soddisfino i criteri di cui agli articoli da 11
a 16 e che, in occasione delle suddette procedure,
abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti
formali della procedura d'appalto;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi
o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare
e globale del prezzo;
c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi,
specie se di natura intellettuale o se rientranti tra
quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda
impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi
con sufficiente precisione perché essi possano
essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore
in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.
2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati
a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione
di un bando di gara:
a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un
pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto
concorso purché le condizioni iniziali dell'appalto
non siano sostanzialmente modificate;
b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica
o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi,
l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente
a un particolare prestatore di servizi;
c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione
e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato
al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in
quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere
invitati a partecipare ai negoziati;
d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per
impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili
per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere
osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10,
per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto
concorso o la trattativa privata con pubblicazione
di un bando; le circostanze addotte per giustificare
tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
e) per i servizi complementari non compresi nel progetto
inizialmente preso in considerazione, né nel
contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di
circostanze impreviste, siano diventati necessari per
la prestazione del servizio oggetto del progetto o
del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore
che fornisce questo servizio, a condizione che:
1) tali servizi complementari non possano venire separati,
sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto
principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione
ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto
iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;
2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati
per servizi complementari non può, tuttavia,
superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto
principale;
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore
di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato
dalla stessa amministrazione, purché tali servizi
siano conformi a un progetto di base per il quale sia
stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle
procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso
alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni
successivi alla conclusione dell'appalto iniziale,
deve essere indicato in occasione del primo appalto
e il costo complessivo stimato dei servizi successivi
è preso in considerazione dall'amministrazione
aggiudicatrice per la determinazione del valore globale
dell'appalto.
3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui
all'art.6, comma 1, lettere a), b) e c).
Art.8 FORME DI PUBBLICITÀ
1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non
appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario,
con un avviso indicativo, il volume globale degli appalti
per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato
1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi,
qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto
conto di quanto disposto dall'art.4, risulti pari o
superiore a 750.000 ECU, I.V.A. esclusa.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare
un appalto pubblico mediante le procedure di cui all'art.6,
comma 1, lettere a), b) e c) e all'art.7, comma 1,
rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto
pubblico di servizi ne comunicano il risultato con
apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui
all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano
o meno alla loro pubblicazione; non sono, tuttavia,
pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione
di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione
della legge o sia altrimenti contraria al pubblico
interesse o sia lesiva di legittimi interessi commerciali
di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare
la concorrenza tra prestatori di servizi .
4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati
conformemente all'allegato 4, sono inviati il più
rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee; nel caso della
procedura accelerata di cui all'art.10, comma 8, detti
bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma
o telecopia.
5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più
tardi, quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto.
6. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno
due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano
avente particolare diffusione nella regione dove si
svolgerà la gara non può aver luogo prima
della data di spedizione, che deve esservi menzionata,
dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione
non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
7. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni
aggiudicatrici.
8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi non può
eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo possono
essere applicate anche per gare di importo inferiore
a quello di cui all'art.1, ma almeno pari o superiore
a 100.000 ECU .
Art.9 TERMINI RELATIVI AI PUBBLICI INCANTI
1. Per i pubblici incanti non può essere fissato
un termine di ricezione delle offerte inferiore a cinquantadue
giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai
sensi dell'art.8, comma 4.
2. Il termine per la ricezione delle offerte può
essere ridotto a trentasei giorni qualora sia stato
pubblicato l'avviso indicativo di cui all'art.8, comma
1.
3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari
se richiesti in tempo utile devono essere inviati agli
offerenti nei sei giorni dal ricevimento della richiesta
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri,
se richieste in tempo utile, devono essere comunicate
almeno sei giorni prima del termine stabilito per la
ricezione delle offerte.
5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati
d'oneri o dei documenti o informazioni complementari
non possano essere rispettati i termini di cui ai commi
3 e 4 oppure quando le offerte possono essere fatte
solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione
in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri,
i termini di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adeguatamente
prolungati.
Art.10 TERMINI RELATIVI ALLA LICITAZIONE PRIVATA ALL'APPALTO
CONCORSO E ALLA TRATTATIVA PRIVATA
1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso
e nella trattativa privata con pubblicazione del bando
di gara, il termine di ricezione delle domande di partecipazione,
stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non
può essere inferiore a trentasette giorni dalla
data di spedizione del bando stesso, in conformità
con le prescrizioni del bando, le domande devono essere
corredate dagli elementi necessari ai fini della scelta
dei soggetti da invitare ai sensi dell'art.22, comma
1.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente
e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare
le rispettive offerte.
3. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è
indicato nell'allegato 5, deve essere accompagnata
dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.
4. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso
il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle
amministrazioni aggiudicatrici, non può essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione
della lettera d'invito.
5. Il termine di cui al comma 4 può essere ridotto
a ventisei giorni qualora sia stato pubblicato l'avviso
indicativo di cui all'art.8, comma 1.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri,
se richieste in tempo utile, devono essere comunicate
ai candidati almeno sei giorni prima del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
7. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito
di una visita dei luoghi o previa consultazione in
loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri,
i termini di cui ai commi 4 e 5 debbono essere adeguatamente
prolungati.
8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini
previsti nei commi 1 e 4, le amministrazioni giudicatrici
possono stabilire:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione
non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione
del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore
a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
d'invito.
9. Nei casi in cui al comma 8 l'amministrazione aggiudicatrice
precisa, nel bando di gara, le ragioni d'urgenza che
giustificano l'abbreviazione dei termini; il termine
di cui al comma 6 può, in tali casi, essere
ridotto a quattro giorni .
10. La domanda di partecipazione alle gare può
effettuarsi, oltre che per lettera, anche con telegramma,
telescritto, telefono o telecopia; in tali ipotesi
essa è comunque confermata con lettera da spedirsi
non oltre il termine di cui al comma 1.
11. Nei casi di cui al comma 8 le domande di partecipazione
alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono
essere fatti per i canali più rapidi possibili;
quando le domande vengono fatte mediante telegramma,
telescritto, telefono o telecopia esse devono essere
confermate con lettera spedita prima della scadenza
del termine di cui alla lettera a) dello stesso comma
8.
Art.11 RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
1. L'applicazione delle disposizioni sui raggruppamenti
di imprese contenute nell'art.10 del decreto legislativo
24 luglio 1992, n.358, è estesa agli appalti
di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Art.12 ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE
1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle
disposizioni sull'esclusione dalla partecipazione alle
gare, contenute nell'art.11 del decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358, è estesa agli appalti
di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione
dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate
a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta,
non possono essere escluse dalle gare sulla base di
disposizioni nazionali che non consentono l'esecuzione
di tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia,
a esse può essere richiesto di indicare nell'offerta
o nella domanda di partecipazione, il nome é
le qualificazioni professionali delle persone che effettuano
la prestazione del servizio stesso.
Art.13 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il
possesso della capacità economica e finanziaria,
contenute nell'art.13 del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358 è estesa agli appalti di cui all'allegato
1 al presente decreto e tiene conto dei servizi esperiti
dalle imprese concorrenti .
Art.14 CAPACITÀ TECNICA
1. La dimostrazione delle capacità tecniche dei
concorrenti, negli appalti di cui all'allegato 1, può
essere fornita mediante:
a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi
tre anni con l'indicazione degli importi, delle date
e dei destinatari pubblici o privati, dei servizi stessi;
se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni
o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati
e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione
effettiva della prestazione è dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente
b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei
prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione di servizi;
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici,
facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e,
in particolare, di quelli incaricati dei controlli
di qualità;
d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti
del concorrente e il numero di dirigenti impiegati
negli ultimi tre anni;
e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali,
degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca,
utilizzati per la prestazione del servizio e delle
misure adottate per garantire la qualità;
f) il controllo effettuato dalla amministrazione o,
per suo incarico, da un organismo ufficiale competente
del Paese in cui è stabilito il concorrente,
allorché il servizio da prestare sia complesso
o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato;
il controllo verte sulla capacità di produzione
e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente
e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo
della qualità;
g) l'indicazione della quota di appalto che il concorrente
intenda, eventualmente, subappaltare.
2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando
di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati
documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni di cui all'art.13 e quelle di cui
al comma 1 non possono eccedere l'oggetto dell'appalto;
l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi
interessi del concorrente relativi alla protezione
dei segreti tecnici e commerciali.
4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano
la presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti, attestanti che il concorrente osserva
determinate norme in materia di garanzia della qualità,
esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della
qualità basati sulla pertinente serie di norme
europee EN 29000, certificati da organismi conformi
alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni
aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri;
esse ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego
di misure equivalenti di garanzia della qualità
qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati
o non possa ottenerli nei termini richiesti.
Art.15 ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROFESSIONALI
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o
di altro Stato membro residenti in Italia, possono
essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali
per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali
degli ordini professionali; per i cittadini di altri
Stati membri, non residenti in Italia, può essere
richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità
vigenti nel paese di stabilimento, in uno dei registri
professionali o commerciali istituiti in tale paese,
ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata
o di idonea certificazione attestanti detta iscrizione.
2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi
debbono, nello Stato membro in cui sono stabiliti,
essere in possesso di una particolare autorizzazione
o appartenere a una particolare organizzazione ai fini
della prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione
aggiudicatrice può richiedere loro la prova
del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza
a tale organizzazione.
Art.16 COMPLETAMENTO E CHIARIMENTO DEI DOCUMENTI PRESENTATI
1. Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13,
14 e 15, le amministrazioni aggiudicatrici invitano,
se necessario, i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
Art.17 ELENCHI UFFICIALI DI PRESTATORI DI SERVIZI
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori
di servizi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice,
per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante
le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa
e la relativa classificazione.
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli
elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorità
che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni
aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla
prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione
del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto
dagli articoli 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente
decreto, nonché dagli articoli 11, comma 1,
lettere a), b) e c), e 13, comma 1, lettere b) e c),
del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, estesi
agli appalti di cui all'allegato 1 in virtù
degli articoli 12 e 13 che precedono.
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi
di cui al comma 1 non possono essere contestati; tuttavia,
per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti
iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva.
4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi
iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma 1
alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di
servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque,
essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle
previste dagli articoli da 12 a 15; le amministrazioni
o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli
altri Stati membri nome e indirizzo degli organismi
presso i quali possono essere presentate le domande
d'iscrizione.
5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono
poter partecipare alle gare indipendentemente dalla
loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia
eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni
aggiudicatrici.
Art.18 SUBAPPALTO
1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice
richiede al concorrente di indicare nell'offerta la
parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare
a terzi.
2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata
la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario.
3. La disciplina del subappalto nel settore dei lavori
pubblici contenuta nell'art.18 della legge 19 marzo
1990, n.55, e successive modifiche e integrazioni,
si applica anche nelle ipotesi di subappalto nel settore
degli appalti pubblici di servizi.
Art.19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO
E DI CONDIZIONI DI LAVORO
1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta
a indicare, nel capitolato d'oneri, le autorità
presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni
circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni
in materia di protezione dell'impiego e di condizioni
di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del
contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice, nel fornire le
informazioni di cui al comma 1, chiede ai concorrenti
di precisare, senza che ciò osti all'applicazione
delle disposizioni di cui all'art.25, che nel redigere
le offerte hanno tenuto conto degli obblighi connessi
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione
dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
Art.20 PRESCRIZIONI TECNICHE
1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 sono
contenute nei capitolati d'oneri o nei documenti contrattuali
relativi a ciascun appalto.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie,
in quanto compatibili con il diritto comunitario, le
specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite
dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento
a norme nazionali che recepiscono norme europee o ad
omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche
comuni.
Art. 21 DEROGHE IN MATERIA DI PRESCRIZIONI TECNICHE
1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare
alle disposizioni di cui all'art.20, comma 2, qualora:
a) le norme, le omologazioni tecniche europee o le specifiche
tecniche comuni non includano nessuna disposizione
in materia di accertamento della conformità,
ovvero non esistano mezzi tecnici che permettano di
stabilire in modo soddisfacente la conformità
di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche
europee o specifiche tecniche comuni;
b) l'applicazione delle norme, delle omologazioni tecniche
europee o delle specifiche tecniche comuni comporti
l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con
le apparecchiature già usate dall'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero costi sproporzionati o difficoltà
tecniche sproporzionate, purché venga definita
contestualmente e per iscritto una strategia che consenta
il passaggio, entro un determinato periodo di tempo,
alle indicate norme, omologazioni e specifiche;
c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione
e risulti per esso inadeguato il ricorso a norme europee,
a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche
comuni già esistenti;
d) l'applicazione dell'art.20, comma 2, pregiudichi
l'attuazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio
del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco
riconoscimento della omologazione delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni o della decisione 87/95/CEE
del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione
del settore delle tecnologie dell'informazione e delle
telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari
in specifici settori relativi a servizi o a prodotti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono
di quanto previsto nel comma 1, ne indicano, ogni qualvolta
ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara
oppure nei capitolati d'oneri e ne indicano in ogni
caso, i motivi nella propria documentazione interna
e li comunicano, previa loro richiesta, agli Stati
membri e alla Commissione CE.
3. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche
europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche
tecniche:
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche
nazionali, di cui sia riconosciuta la conformità
ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie
relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure
previste nelle medesime e, in particolare, secondo
le procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti
da costruzione
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche
tecniche nazionali in materia di progettazione, di
calcolo e di realizzazione delle opere, nonché
di impiego dei materiali;
c) possono essere definite con riferimento ad altri
documenti; in tal caso, deve essere fatto riferimento,
in ordine di preferenza, a:
1) norme nazionali che recepiscono norme internazionali
riconosciute dall'ltalia;
2) altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
3) qualsiasi altra norma.
4. E vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto
del contratto, l'introduzione, nelle relative clausole,
di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di
una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero
ottenuti mediante un particolare procedimento e che
abbiano, quindi, l'effetto di favorire o di escludere
determinati prestatori di servizi; è, in particolare,
vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, nonché
l'indicazione di una origine o di una produzione determinata;
tuttavia, tale indicazione, accompagnata dall'espressione
<<o equivalente>>, è autorizzata
quando l'oggetto del contratto non possa essere descritto
diversamente mediante specifiche sufficientemente precise
e comprensibili per tutti gli interessati.
Art.22 SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE
RISTRETTE
1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso
e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice
sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti
prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare
per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa,
l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute
in merito alla situazione del prestatore di servizi,
nonché sulle informazioni e sulle formalità
necessarie per valutare le condizioni minime di natura
economica e tecnica che devono essere soddisfatte.
2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso
l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere,
facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo
e massimo di prestatori di servizi che intende invitare;
i limiti sono definiti in relazione alla natura del
servizio da prestare, fermo restando che il numero
minimo non deve essere inferiore a cinque e quello
massimo, almeno di norma, a venti prestatori di servizi;
in ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare
offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza
effettiva.
3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'art.7,
comma 1, il numero dei candidati non può essere
inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente
di candidati idonei.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti,
senza discriminazioni, ai cittadini di altri Stati
membri che soddisfano i requisiti necessari, alle stesse
condizioni applicate ai cittadini italiani.
Art.23 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari
servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al
presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei
seguenti criteri:
a) unicamente al prezzo più basso;
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo
il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito
tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche
e funzionali, il servizio successivo alla vendita,
l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione,
il prezzo.
2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1,
lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono
menzionare nel capitolato d'oneri o nel bando di gara,
i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione,
possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.
3. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere,
nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta
precisando modalità atte ad assicurare, in caso
di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo
collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice
per tutta la durata della prestazione del servizio.
4. L'affidamento della progettazione non è compatibile
con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario,
degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi
progettati; della suddetta incompatibilità deve
essere data notizia nel bando di gara.
5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro
dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito
di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue
nella graduatoria.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro competente per il settore
interessato sono stabiliti parametri di valutazione
e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1,
lettera b), volti a garantire, in relazione alla natura
del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualità.
Art.24 VARIANTI
1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'art.23,
comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice
può prendere in considerazione le varianti presentate
dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti
minimi prescritti dalla stessa amministrazione.
2. L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando
di gara, se le varianti sono ammesse e, in tal caso,
precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi
che esse devono rispettare e le modalità per
la loro presentazione.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere
la presentazione di una variante soltanto perché
essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite
con riferimento a norme nazionali che attuano norme
europee o a omologazioni tecniche europee oppure a
specifiche tecniche comuni di cui all'art.20, comma
2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali
di cui all'art 21, comma 3, lettere a) e b).
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso
varianti a norma dei commi 1, 2 e 3, non possono respingere
una variante soltanto perché configurerebbe,
se accolta, un contratto di forniture anziché
un appalto pubblico di servizi.
Art. 25 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente
basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione
aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto
le precisazioni in merito agli elementi costitutivi
dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo
conto di tutte le spiegazioni ricevute.
2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in
particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia
del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni
tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli
di cui dispone il concorrente per prestare il servizio,
oppure l'originalità del servizio stesso, con
l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti
elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, ovvero
i cui valori risultano da atti ufficiali.
3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1
e 2 tutte le offerte che presentano una percentuale
di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica
dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza
tener conto delle offerte in aumento.
4. Nella verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice
tiene conto anche degli oneri eventualmente connessi,
per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art.23,
comma 3.
Art. 26 CONCORSI DI PROGETTAZIONE
1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi
di progettazione, anche se rientranti nei settori di
cui alla direttiva 93/38/CEE e relative norme nazionali
di recepimento.
2. I concorsi di progettazione sono procedure intese
a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore,
soprattutto nel settore della pianificazione territoriale,
dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria
civile, nonché in quello dell'elaborazione dati,
un piano o un progetto, selezionati da una commissione
giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione
di premi.
3. Le presenti disposizioni si applicano ai concorsi
di progettazione organizzati nel contesto di una procedura
di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore
stimato al netto dell'I.V.A. sia pari o superiore:
a) a 200.000 ECU per gli appalti di servizi di cui all'art.1
del presente decreto;
b) a 400.000 ECU per gli appalti di servizi di cui all'art.9,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 93/38/CEE;
c) a 600.000 ECU per gli appalti di servizi di cui all'art.9
comma 1 lettera b), del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 93/38/CEE.
4. Le presenti disposizioni si applicano, inoltre, a
tutti i concorsi di progettazione nei quali l'importo
complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi
e dei versamenti a favore dei partecipanti non sia
inferiore a 200.000 ECU Nel caso di concorsi indetti
dai soggetti aggiudicatori di cui all'art.9, comma
1, lettera a) o lettera b), del decreto legislativo
di attuazione della direttiva 93/38/CEE, tale valore
è portato, rispettivamente, a 400.000 ECU e
a 600.000 ECU.
5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire
un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.
6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite
in conformità del presente decreto e messe a
disposizione degli interessati alla partecipazione.
7. Fermo il disposto di cui all'art.12, comma 2, 1'ammissione
dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può
essere limitata al territorio nazionale o a parte di
esso.
8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero
limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti
aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari
e non discriminatori, in ogni caso il numero dei candidati
da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.
9. La commissione giudicatrice è composta unicamente
da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al
concorso.
10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una
particolare qualificazione professionale, almeno un
terzo dei membri della commissione giudicatrice deve
possedere la stessa qualificazione o una equipollente.
11. La commissione giudicatrice è autonoma nelle
sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in
base a progetti presentati in modo anonimo e solo in
base ai criteri specificati nel bando di concorso di
cui all'allegato 6A.
12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso
di progettazione invia all'Ufficio delle pubblicazioni
delle Comunità europee un avviso in merito ai
risultati della procedura, conforme all'allegato 6B;
per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo,
l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni
dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui
ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine è
pari a giorni sessanta.
13. Le disposizioni di cui all'art.8, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo di attuazione della direttiva
93/38/CEE si applicano anche con riguardo ai concorsi
di progettazione.
14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per
quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle
disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie
per l'espletamento dei concorsi di progettazione tenendo
conto, in relazione ai settori di applicazione e alla
specificità della progettazione, del regolamento
previsto dall'art.3 della legge 11 febbraio 1994, n.109,
e successive modifiche ed integrazioni.
Art.27 ADEMPIMENTI PROCEDURALI E COMUNICAZIONI ALLA
COMMISSIONE CE
1. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni
dal ricevimento della relativa istanza scritta, comunica
ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda
di invito o della loro offerta, nonché il nome
dell'aggiudicatario.
2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti
che lo richiedano per iscritto, i motivi che l'hanno
indotta a rinunciare all'aggiudicazione di un appalto
oggetto di una gara ovvero di avviare una nuova procedura;
essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità
di cui all'art.23, comma 1, lettera a), l'amministrazione
aggiudicatrice comunica alla Commissione CE il rifiuto
delle offerte ritenute troppo basse.
4. Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice
redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa
b) l'oggetto e il valore dell'appalto;
c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e
i motivi della loro scelta
d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della
scelta della sua offerta e, se nota, la parte di appalto
che il medesimo intende subappaltare a terzi
f) le circostanze che, ai sensi dell'art.7, giustificano
il ricorso alla trattativa privata.
5. Il verbale di cui al comma 4 o un suo estratto, è
comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione
CE.
6. Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice
precisa alla Commissione CE, dietro sua richiesta le
ragioni che l'hanno indotta ad utilizzare la procedura
negoziata ai sensi dell'art.7, comma 2, lettera a).
7. Ogni accordo internazionale concluso con le modalità
di cui all'art.5, comma 2, lettera m), n.1), è
comunicato alla Commissione CE.
Art. 28 PROSPETTI STATISTICI
l. Le amministrazioni aggiudicatrici redigono e trasmettono
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro
il 31 luglio di ogni anno, un prospetto statistico
recante il numero ed il valore degli appalti di servizi
da esse aggiudicati e disciplinati dal presente decreto,
distinguendo, possibilmente, secondo le procedure,
le categorie di servizi e la nazionalità del
soggetto aggiudicatario; nel caso delle procedure negoziate,
suddivise secondo l'art.7, commi l e 2, dovrà
essere, inoltre, precisato il numero e il valore degli
appalti attribuiti a ciascuno Stato membro o Paese
terzo.
2. A partire dal 31 ottobre 1995 e con cadenza biennale
il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie cura la trasmissione alla Commissione CE
dei prospetti statistici di cui al comma 1.
Art.29 COMPUTO DEI TERMINI
1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto
è effettuato secondo le disposizioni del regolamento
CEE - Euratom n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno
1971.
Art.30 PROCEDURE DI RICORSO
1. Le disposizioni in materia di violazioni del diritto
comunitario contenute negli articoli 12 e 13 della
legge 19 febbraio 1992, n.142 sono estese agli appalti
disciplinati dal presente decreto.
Art.31 ADEGUAMENTO DELLE LEGGI DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
1. Le leggi delle regioni, nelle materie di propria
competenza, devono rispettare le disposizioni contenute
nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti
soggettivi e oggettivi di operatività, nonché
in materia di procedure di aggiudicazione, di forme
di pubblicità, di termini procedurali, di riunione
di imprese di requisiti soggettivi di partecipazione,
di iscrizione nei registri professionali e negli elenchi
ufficiali di prestatori di servizi, di subappalto,
di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di scelta
dei soggetti da invitare alle procedure ristrette,
di criteri d'aggiudicazione, di varianti, di verifica
delle offerte anomale, di concorso di progettazione,
di adempimenti procedurali e di comunicazione agli
organi della CE, di rilevazioni statistiche.
2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni
a statuto speciale e le competenze delle province autonome
di Trento e Bolzano.
Art.32 ALLEGATI
1. Gli allegati da 1 a 7 sono parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1995
ALLEGATO 1
Categ-oria
Denominazione Numero di riferimento Numero di riferimento
della CPC
1 Servizio di manutenzione e riparazione 6112, 6122,
633, 886
2 Servizi di trasporto terrestre (1), inclusi i servizi
con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione
del trasporto di posta
712 (salvo 71235), 7512, 87304
3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci,
escluso il trasporto di posta 73 (salvo 71235)
4 Trasporto di posta per via terrestre (1), e aerea 71235,
7321
5 Servizi di telecomunicazione (2) 752
6 Servizi finanziari
a) servizi assicurativi
b) servizi bancari e finanziari (3)
ex 81 , 812, 814
7 Servizi informatici ed affini 84
8 Servizi R&S (4) 85
9 Servizi di contabilità, revisione dei conti
e tenuta dei libri contabili
862
10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione
pubblica
864
11 Servizi di consulenza gestionale e affini (5)
12 Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria,
anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica
ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica
ed analisi
867
13 Servizi pubblicitari 871
14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle
proprietà immobiliari
874, da 82201 a 82206
15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa
od a contratto
88442
16 Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione
e servizi analoghi
94
(1 ) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che
rientrano nella categoria 18.
(2) Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex,
di radiotelefonia, di radioavviso senza trasmissione
di parola, nonché i servizi di trasmissione
via satellite.
(3) Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari
relativi all'emissione, all'acquisto, a)la vendita
ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari, nonché dei servizi forniti da banche
centrali.
(4) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca
e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente
le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della
propria attività, nella misura in cui la prestazione
di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.
(5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
ALLEGATO 2
Categ-oria
Denominazione Numero di riferimento della CPC
17 Servizi alberghieri e di ristorazione 64
18 Servizi di trasporto per ferrovia 711
19 Servizi di trasporto per via d'acqua 72
20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei
trasporti
74
21 Servizi legali 861
22 Servizi di collocamento e reperimento di personale 872
23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati
i servizi con furgoni blindati
873 (salvo 87304)
24 Servizi relativi all'istruzione, anche professionale 92
25 Servizi sanitari e sociali 93
26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 96
27 Altri servizi
ALLEGATO 3
DEFINIZIONI DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai fini del presente decreto si intende per:
1. <<specifiche tecniche>>: l'insieme delle
prescrizioni d'ordine tecnico, contenute in particolare
nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche
richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o
una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente
l'opera, il materiale il prodotto o la fornitura in
modo che essi rispondano all'uso á cui sono
destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra
queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità
o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni,
inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto
od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della
qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo
ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o
l'etichettatura. Esse comprendono altresì le
regole riguardanti la progettazione e le modalità
di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo
d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché
i metodi o le tecniche di costruzione come pure ogni
altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice
è in grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti
generali o specifici, in relazione all'opera finita
ed ai materiali od alle parti che la compongono;
2. <<norme>>: le specifiche tecniche, la
cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria,
approvate da un ente di normalizzazione riconosciuto
ai fini di un'applicazione ripetuta e continua;
3. <<norme europee>>: le norme approvate
dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN)
o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(Cenelec) in quanto <<norme europee (EN)>>
ovvero <<documenti d'armonizzazione (HD)>>,
in base alle regole comuni di queste organizzazioni,
ovvero dall'istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni
(ETSI - European Telecomunication Standards Institute)
in quanto <<norme europee per le telecomunicazioni
(ETS)>>;
4. <<omologazione tecnica europea>>: la
valutazione tecnica favorevole dell'idoneità
all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza
ai requisiti essenziali per la realizzazione di opere,
in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto
stesso e di determinate condizioni d'applicazione e
d'impiego. L'omologazione europea è rilasciata
da un organismo designato a questo scopo dallo Stato
membro;
5. <<specifiche tecniche comuni>>: le specifiche
tecniche stabilite conformemente ad una procedura riconosciuta
dagli Stati membri per garantire un'applicazione conforme
in tutti gli Stati membri, e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee;
6. <<requisiti essenziali>>: i requisiti
riguardanti la sicurezza, la salute e determinati altri
aspetti d'interesse generale che l'opera può
soddisfare.
ALLEGATO 4
MODELLI Dl BANDI E AVVISI Dl GARA
A. PREINFORMAZIONE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di
telefono, telex e telefax dell'amministrazione e, qualora
non coincidano con i primi, del servizio al quale possono
esser richieste informazioni aggiuntive.
2. Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in
ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato
1.
3. Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione
per ogni categoria.
4. Altre informazioni.
5. Data d'invio dell'avviso.
6. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
B. PROCEDURE APERTE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di
telefono telex e telefax dell'amministrazione.
2. Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento
CPC.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione
del servizio sia riservata ad una particolare professione
in forza di disposizioni legislative, regolamentari
od amministrative;
b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari
od amministrative in causa
c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche
di indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i
prestatori di servizi di presentare offerte per una
parte dei servizi in questione.
6. All'occorrenza soppressione delle varianti.
7. Durata del contratto o termine per il completamento
del servizio.
8. a) Denominazione ed indirizzo del servizio al quale
possono venir richiesti i documenti del caso
b) Termine ultimo per la richiesta di tali documenti
c) All'occorrenza, costo e modalità di pagamento
delle somme pagabili per tali documenti.
9. a) Persone autorizzate a presenziare all'apertura
delle offerte;
b) Data, ora e luogo dell'apertura.
10. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia
richieste.
11. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento
e/o ,,ferimenti alle disposizioni in materia.
12. All'occorrenza, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di prestatori di servizi
al quale sia aggiudicato l'appalto.
13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori
di servizi, nonché informazioni e formalità
necessarie per valutare le condizioni minime di carattere
economico e tecnico che devono soddisfare.
14. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato
dalla propria offerta.
15. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se
possibile, loro classificazione per ordine d'importanza.
l criteri diversi da quello del prezzo più basso
vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato
d'oneri.
16. Altre informazioni.
17. Data d'invio del bando.
18. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
C. PROCEDURE RISTRETTE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di
telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
2. Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento
CPC.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione
del servizio sia riservata ad una particolare professione
in forza di disposizioni legislative, regolamentari
od amministrative;
b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari
od amministrative in causa;
c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche
di indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i
prestatori dei servizi di presentare offerte per una
parte dei servizi in questione.
6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente
indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati
a presentare offerte.
7. Eventuale divieto di varianti.
8. Durata del contratto o termine per il completamento
del servizio.
9. Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di prestatori di servizi al quale
sia aggiudicato l'appalto.
10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura
accelerata;
b) Termine ultimo per la presentazione delle domande
di partecipazione;
c) Indirizzo al quale vanno inviate;
d) Lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11. Termine entro il quale saranno inviati gli inviti
a presentare offerte.
12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie
richieste.
13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori
di servizi nonché informazioni e formalità
necessarie per valutare le condizioni minime di carattere
economico e tecnico che devono soddisfare.
14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se
possibile, loro classificazione in ordine d'importanza,
qualora tali informazioni non figurino nell'invito
a presentare offerte.
15. Altre informazioni.
16. Data d'invio del bando.
17. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
D. PROCEDURE NEGOZIATE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di
telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
2. Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento
CPC.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione
del servizio sia riservata ad una particolare professione
in forza di disposizioni legislative, regolamentari
od amministrative;
b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari
od amministrative in causa;
c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche
di indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i
prestatori dei servizi di presentare offerte per una
parte dei servizi in questione.
6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente
indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati
a presentare offerte.
7. Eventuale divieto di varianti.
8. Durata del contratto o termine per il completamento
del servizio.
9. Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di prestatori di servizi al quale
sia aggiudicato l'appalto.
10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura
accelerata;
b) Termine ultimo per la presentazione delle domande
di partecipazione;
c) Indirizzo al quale vanno inviate;
d) Lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia
richieste.
12. Informazioni relative alla posizione del prestatore
di servizi, nonché informazioni e formalità
necessarie a valutare le condizioni minime di carattere
economico e tecnico che devono soddisfare.
13. Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di
servizi già selezionati dall'amministrazione
aggiudicatrice.
14. Altre informazioni.
15. Data d'invio del bando.
16. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
17. Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
E. APPALTI AGGIUDICATI
(avviso di postinformazione)
1. Nome ed indirizzo dell'amministrazione.
2. Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della
procedura negoziata non preceduta da pubblicazione
di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale
procedura (articolo 7, comma 2).
3. Categoria del servizio e descrizione. Numero di riferimento
CPC.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi.
8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Se del caso, valore e quota del contratto che possono
essere subappaltati a terzi.
10. Altre informazioni.
11. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
12. Data d'invio dell'avviso.
13. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
14. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui
all'allegato 2, accordo dell'amministrazione aggiudicatrice
per la pubblicazione dell'avviso (articolo 8, comma
3).
ALLEGATO 5
(art.10, comma3)
MODELLO DI LETTERA D'INVITO
La lettera d'invito contiene almeno:
a) se del caso, l'indirizzo del servizio al quale possono
essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti
complementari, il termine per presentare tale domanda,
nonché l'importo e le modalità di pagamento
della somma che deve essere eventualmente versata per
ottenere detti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo
cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue
in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare
a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite
dal candidato a norma degli articoli 13 e 14 oppure
a completamento delle informazioni ivi previste (punto
13 degli allegati 4B, 4C, e punto 12 dell'allegato
4D);
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non
figurano nel bando di gara.
ALLEGATO 6
A. BANDI Dl CONCORSO Dl PROGETTAZIONE
1. Nome, indirizzo telegrafico, numeri di telefono,
telex e telefax dell'amministrazione e del servizio
al quale possono venir richiesti i documenti del caso.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la
presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
a) numero previsto di partecipanti;
b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
c) criteri che verranno applicati alla selezione dei
partecipanti;
d) termine ultimo per la presentazione delle domande
di partecipazione.
6. Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione
sia riservata ad una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei
progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati.
9. Indicazione del fatto che la decisione della giuria
sia vincolante o no per le amministrazioni o per i
soggetti aggiudicatori.
10. Se del caso, numero e valore dei premi in palio.
11. Se del caso, indicazione particolareggiata degli
importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicazione del fatto che i concorrenti premiati
abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali
contratti complementari o, nel caso di cui all'art.26,
commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, di eventuali
appalti volti a dar seguito al progetto.
13. Altre informazioni.
14. Data d'invio del bando.
15. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
B. RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di
telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
2. Descrizione del progetto.
3. Numero totale dei partecipanti.
4. Numero dei partecipanti esteri.
5. Vincitori del concorso.
6. Se del caso, premi assegnati.
7. Altre informazioni.
8. Riferimento del bando di concorso di progettazione.
9. Data d'invio dell'avviso.
10. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
ALLEGATO 7
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ART.2
Università statali, istituti universitari di
Stato, consorzi per i lavori di sistemazione delle
università.
Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori
astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici.
Enti di sviluppo agricolo.
Istituzioni di assistenza e di beneficenza di qualsiasi
tipo.
(c) 1996 Note's