(G.U. 6-5-95, n.104, suppemento)
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 90/531/CEE E 93/38/CEE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI APPALTI NEI SETTORI ESCLUSI
Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
integralmente l'aggiudicazione degli appalti di lavori,
di forniture e di servizi di cui agli articoli 7 e
9 da parte dei soggetti indicati all'art.2, che operano
nei settori definiti negli articoli da 3 a 6.
Art.2 SOGGETTI AGGIUDICATORI
1. Sono soggetti aggiudicatori:
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali
e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli
organismi di diritto pubblico comunque denominati e
loro associazioni;
b) le imprese pubbliche;
c) i soggetti privati che per l'esercizio delle attività
di cui agli articoli da 3 a 6 si avvalgono di diritti
speciali o esclusivi .
2. Si considerano imprese pubbliche le imprese sulle
quali i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza
dominante perché ne hanno la proprietà,
o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure
in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese
in questione; l'influenza dominante su un'impresa è
presunta quando, rispetto ad essa, i soggetti anzidetti,
direttamente o indirettamente, ne detengono la maggioranza
del capitale sottoscritto, oppure controllano la maggioranza
dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa,
o hanno il diritto di nominare più della metà
dei membri del consiglio d'amministrazione, del comitato
esecutivo o del collegio sindacale della stessa.
3. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti
per legge, regolamento o in virtù di una concessione
o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto
di riservare ad uno o più soggetti l'esercizio
delle attività di cui alcuni articoli da 3 a
6.
4. Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca
di diritti speciali o esclusivi in particolare quando:
a) abbia la podestà di avvalersi di procedure
espropriative o di imposizione di servitù per
la realizzazione delle reti e delle strutture indicate
negli articoli da 3 a 6 o per l'installazione dei relativi
impianti;
b) nel settore di cui all'art.3, approvvigioni di acqua
potabile, gas, energia elettrica, energia termica reti
gestite da soggetti titolari di diritti speciali o
esclusivi.
Art.3 ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, ENERGIA TERMICA
1. Rientrano nel settore acqua, energia elettrica, gas,
energia termica la messa a disposizione o la gestione
di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico
per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la
distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica,
energia termica, nonché l'alimentazione delle
suddette reti.
2. Non è disciplinata dal presente decreto, se
effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'art.2,
comma 1, lettera a):
a) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione
di acqua potabile o energia elettrica, quando la loro
produzione sia destinata ad un uso diverso da quello
indicato nel comma 1 e l'alimentazione della rete pubblica
dipenda dal consumo proprio del soggetto erogatore
e non abbia superato il 30% della produzione totale
considerata la media dell'ultimo triennio compreso
l'anno in corso;
b) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione
del gas o dell'energia termica, quando la loro produzione,
da parte del soggetto erogatore, derivi inevitabilmente
da un processo produttivo diverso da quelli individuati
nel presente decreto e l'alimentazione della rete pubblica
determini per il soggetto stesso un introito non superiore
al 20% del volume d'affari considerata la media dell'ultimo
triennio, compreso l'anno in corso.
Art.4 SFRUTTAMENTO DI AREA GEOGRAFICA
1. Si considera sfruttamento di area geografica la prospezione
esclusiva, la ricerca esclusiva e la coltivazione di
idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili
solidi su di essa effettuate ai sensi delle vigenti
norme in materia mineraria.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
può chiedere alla Commissione CE che lo sfruttamento
di un'area geografica non sia considerato quale attività
di cui al comma 1 o che i soggetti interessati non
siano considerati titolari di diritti speciali o esclusivi
ai sensi dell'art.2, comma 4, lettera b).
3. Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma
2 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
comunica alla Commissione CE le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, gli accordi o le intese
che consentono l'applicazione del regime alternativo
di cui all'art.3 della direttiva 93/38/CEE, alle condizioni
ivi stabilite.
4. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, adottati a seguito di decisione
favorevole della Commissione CE, sono indicate le attività
che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2.
5. I decreti di cui al comma 4 definiscono, inoltre
modalità atte ad assicurare che i soggetti aggiudicatori:
a) osservino i principi di non discriminazione e della
concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture
o servizi in particolare per quanto riguarda l'informazione
che mettono a disposizione delle imprese in ordine
alle proprie intenzioni di stipulare appalti;
b) comunichino alla Commissione CE alle condizioni da
questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione
degli appalti.
Art.5 TRASPORTI
1. Rientrano nel settore trasporti:
a) la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia
sistemi automatici, tramvia, filovia o autobus, il
cui esercizio sia subordinato alle prescrizioni delle
competenti autorità pubbliche sui percorsi,
sulle capacità di trasporto disponibili o sulla
frequenza del servizio, con esclusione del servizio
di trasporto mediante autobus qualora esso possa essere
liberamente svolto, su tutto o parte del territorio
nazionale, da altri soggetti in assenza di concessione
alle stesse condizioni previste per i soggetti aggiudicatori;
b) la messa a disposizione dei vettori aerei marittimi
e fluviali, di aeroporti, di porti marittimi o interni,
nonché di altri impianti terminali di trasporto.
Art.6 TELECOMUNICAZIONI
1. Rientrano nel settore delle telecomunicazioni la
messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche
di telecomunicazione o la prestazione di uno o più
servizi pubblici di telecomunicazione.
Art.7 OGGETTO DEGLI APPALTI
1. Ai fini del presente decreto si intendono per appalti:
a) di lavori, gli appalti che hanno ad oggetto l'esecuzione,
eventualmente congiunta alla progettazione, oppure
la realizzazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori di
edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI,
comprese le forniture e i servizi necessari alla loro
esecuzione;
b) di forniture, gli appalti che hanno ad oggetto l'acquisto,
il leasing operativo, la locazione, l'acquisto a riscatto,
con o senza opzioni per l'acquisto di prodotti, comportanti,
eventualmente, anche lavori di posa in opera ed installazione;
c) di servizi, gli appalti che hanno ad oggetto le prestazioni
elencate negli allegati XVI-A e XVI-B.
2. Gli appalti che includono servizi e forniture, fermo
quanto previsto all'art.9, comma 12, sono considerati
appalti di forniture quando il valore totale di queste
è superiore al valore dei servizi compresi nell'appalto.
3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-B
per quelli in cui tali servizi sono prevalenti rispetto
quelli di cui all'allegato XVI-A, si applicano solo
gli articoli 19 e 28.
Art.8 APPALTI ESCLUSI
1. Il presente decreto non si applica:
a) agli appalti che i soggetti aggiudicatori assegnano
per il conseguimento di scopi diversi dall'esercizio
di proprie attività rientranti nei settori di
cui agli articoli da 3 a 6, ovvero per l'esercizio
di dette attività in uno Stato che non sia membro
della CE, purché non comportino lo sfruttamento
materiale di una rete o di un'area geografica della
Comunità; tuttavia il presente decreto si applica
agli appalti, assegnati dai soggetti aggiudicatori
che esercitano la propria attività nel settore
dell'acqua potabile, riguardanti progetti di ingegneria
idraulica, irrigazione e drenaggio, ove il volume d'acqua
destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile sia
superiore al 20% del volume totale reso disponibile
dalla realizzazione di questi progetti, nonché
agli appalti che attengono allo smaltimento o al trattamento
delle acque reflue;
b) agli appalti il cui oggetto è destinato ad
essere rivenduto o ceduto in locazione a terzi quando
il soggetto aggiudicatore non è titolare di
alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o
la locazione dell'oggetto di tali appalti o quando
altri soggetti possono liberamente venderli o darli
in locazione alle stesse condizioni dell'aggiudicatore;
c) agli appalti nel settore delle telecomunicazioni
che vengano assegnati per acquisti destinati esclusivamente
a permettere ai soggetti aggiudicatori di assicurare
uno o più servizi di telecomunicazione, qualora
altri soggetti siano liberi di offrire gli stessi servizi
nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente
identiche;
d) agli appalti di lavori, forniture o servizi dichiarati
segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali
di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative vigenti o quando lo
esiga la protezione degli interessi nazionali essenziali;
e) agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti
ed aggiudicati sulla base:
e1) di un accordo internazionale concluso, conformemente
al Trattato CE, tra l'Italia ed uno o più Paesi
terzi e concernente lavori, forniture o servizi destinati
alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di
un'opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi
accordo sarà comunicato alla Commissione CE
a cura del Ministero degli affari esteri;
e2) di un accordo internazionale concluso in relazione
alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese
di uno Stato membro o di un Paese terzo
e3) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale;
f) agli appalti che i soggetti esercenti le attività
di cui all'art.3 assegnano per approvvigionarsi dell'acqua,
dell'energia o dei combustibili destinati alla loro
produzione;
2. Il presente decreto non si applica ai seguenti appalti
di servizi:
a) appalti aggiudicati ad un soggetto che sia esso stesso
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art.1,
lettera b), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1992, che coordina le procedure d'aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi, in base a un diritto
esclusivo di cui beneficia in virtù di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative compatibili
con il Trattato;
b) appalti relativi all'acquisizione o alla locazione,
indipendentemente dalle modalità finanziarie,
di terreni edifici esistenti o altri immobili o riguardanti
comunque diritti inerenti a tali beni; rientrano, tuttavia,
nel campo di applicazione del presente decreto gli
appalti relativi ai servizi finanziari conclusi precedentemente,
contestualmente o successivamente al contratto di acquisto
o locazione qualunque ne sia la forma;
c) appalti relativi ai servizi di telefonia vocale,
telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni
via satellite;
d) appalti relativi a servizi d'arbitrato e di conciliazione;
e) appalti relativi all'emissione, all'acquisto alla
vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari;
f) appalti relativi a servizi di ricerca e selezione
del personale;
g) appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo
diversi da quelli i cui risultati appartengono al soggetto
aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della
sua attività, purché la prestazione del
servizio sia dal medesimo interamente retribuita.
3. Il presente decreto non si applica, inoltre, agli
appalti di servizi:
a) assegnati da un soggetto aggiudicatore ad una impresa
collegata purché almeno 1'80% della cifra d'affari
media realizzata nella Comunità dall'impresa
in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi
derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese
alle quali è collegata;
b) assegnati da un'impresa comune, costituita da più
soggetti aggiudicatori per l'esercizio di attività
ai sensi degli articoli da 3 a 6, ad uno di questi
soggetti aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad
uno di essi, purché ricorra lo stesso requisito
della cifra d'affari di cui alla lettera a).
4. Allorché lo stesso servizio o servizi simili
sono forniti da più di un'impresa collegata
al soggetto aggiudicatore, occorre tener conto della
cifra d'affari totale nella Comunità europea,
risultante dalla fornitura di servizi da parte di queste
imprese.
5. Si intende, per impresa collegata, qualsiasi impresa
i cui conti annuali siano consolidati con quelli del
soggetto aggiudicatore a norma degli articoli 25 e
seguenti del decreto legislativo 9 aprile l991, n.127,
ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale decreto,
qualsiasi impresa sulla quale il soggetto aggiudicatore
eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza
dominante ai sensi dell'art.2, comma 2, nonché
qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante
sul soggetto aggiudicatore ovvero, come quest'ultimo,
sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa
in forza di proprietà, partecipazione finanziaria
o norme interne.
6. Agli appalti di lavori che non siano strettamente
correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatori
di cui agli articoli da 3 a 6, o che pure essendo funzionali
a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico
e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità
tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da
3 a 6, individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici
di concerto con i ministri competenti, si applicano,
per gli aspetti regolati dal presente decreto, le norme
vigenti.
Art.9 VALORE DEGLI APPALTI
1. Il presente decreto si applica agli appalti di importo
stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore a:
a) 5.000.000 di ECU nel caso di appalti di lavori;
2. Il bando di gara è immediatamente trasmesso
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
3. I soggetti aggiudicatori di cui all'art.2, comma
1, lettera a), pubblicano il bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto,
su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul
quotidiano avente particolare diffusione nella regione
dove la gara sarà svolta.
4. Le pubblicazioni di cui al comma 3 non possono aver
luogo prima della data di spedizione, che deve essere
menzionata, del bando all'Ufficio di cui al comma 2;
la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse
da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee; la prova della data di spedizione
incombe sui soggetti aggiudicatori.
5. I soggetti aggiudicatori di cui all'art.2, comma
1, lettere b) e c), possono provvedere alla pubblicità
delle gare avvalendosi in tutto o in parte delle modalità
di cui al comma 3, nel rispetto, comunque, delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 4.
Art.12 PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
1. Nel bando di gara il soggetto aggiudicatore indica
se l'aggiudicazione avverrà mediante procedura
aperta, ristretta o negoziata.
2. Si intende:
a) per procedura aperta, quella in cui ogni concorrente
può presentare un'offerta;
b) per procedura ristretta, quella alla quale partecipano
solo i candidati invitati dal soggetto aggiudicatore;
c) per procedura negoziata quella in cui il soggetto
aggiudicatore consulta i candidati di propria scelta
e negozia con uno o più di essi le condizioni
dell'appalto.
3. Per i soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettera
a):
a) il pubblico incanto costituisce procedura aperta;
b) la licitazione privata e l'appalto concorso costituiscono
procedure ristrette;
c) la trattativa privata preceduta dalla pubblicazione
di un bando ai sensi dell'art.11, comma 1, ovvero indetta
ai sensi dell'art.13 costituisce procedura negoziata.
4. Nell'appalto concorso il candidato redige, in base
alla richiesta formulata dal soggetto aggiudicatore,
il progetto delle opere delle forniture o dei servizi
ed indica le condizioni ed i prezzi ai quali è
disposto ad eseguire l'appalto.
Art.13 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
l. Gli appalti disciplinati dal presente decreto possono
essere affidati mediante procedura negoziata, senza
pubblicazione preventiva di un bando, nei seguenti
casi:
a) quando in risposta ad una procedura con indizione
di una gara non siano pervenute offerte appropriate,
sempreché le condizioni iniziali dell'appalto
non siano modificate sostanzialmente;
b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente
a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o
di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditività
o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo,
sempreché l'aggiudicazione dell'appalto non
pregiudichi l'indizione di una gara per gli appalti
successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando, a causa di particolarità tecniche,
artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei
diritti di esclusiva, l'appalto non può essere
affidato che ad un imprenditore, fornitore o prestatore
di servizi determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per
l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili
per il soggetto aggiudicatore i termini stabiliti per
le procedure aperte o ristrette non possono essere
rispettati;
e) nel caso degli appalti di forniture per consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o di
impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore
obblighi il soggetto aggiudicatore ad acquistare materiale
con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego
o la manutenzione del quale comporterebbero incompatibilità
o difficoltà sproporzionate;
f) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano
nel progetto iniziale aggiudicato, né nel primo
contratto concluso e che, a causa di una circostanza
imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione
dell'appalto, purché l'attribuzione sia fatta
all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue
l'appalto iniziale, nel caso in cui tali lavori o servizi
complementari non possano essere tecnicamente o economicamente
separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti
per i soggetti aggiudicatori, oppure nel caso in cui
tali lavori o servizi complementari, benché
separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano
strettamente necessari al suo perfezionamento;
g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti
di nuovi lavori che consistono nella ripetizione di
opere simili affidate dagli stessi soggetti aggiudicatori
all'impresa titolare del primo appalto, a condizione
che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di
base per il quale sia stato aggiudicato un appalto
in seguito all'indizione di una gara; la possibilità
del ricorso a questa procedura deve essere indicata
in occasione dell'indizione di gara per il primo appalto
e la somma complessiva prevista per il seguito dei
lavori sarà presa in considerazione dai soggetti
aggiudicatori per l'applicazione dell'art.9;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate
in borsa
i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro
purché sia soddisfatta la condizione di cui
all'art.16, comma 3
l) per gli acquisti d'opportunità, qualora sia
possibile acquistare forniture approfittando di un'occasione
particolarmente vantaggiosa che si è presentata
in un periodo di tempo molto breve e per le quali il
prezzo da pagare è sensibilmente inferiore rispetto
ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
m) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente
la propria attività commerciale ovvero in occasione
di procedure fallimentari, di concordato, di liquidazione
coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria.
Art.14 AVVISO INDICATIVO ANNUALE
l. Il soggetto aggiudicatore pubblica, entro il 31 dicembre
di ogni anno, almeno un avviso indicativo, conforme
all'allegato XIV, contenente le caratteristiche essenziali
degli appalti di cui abbia approvato o, nel caso dei
soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettere b) e c),
deliberato l'esecuzione, che intende aggiudicare nell'anno
successivo ai sensi del presente decreto.
2. Con l'avviso indicativo annuale il soggetto aggiudicatore
rende note:
a) le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori
d'importo pari o superiore a quello di cui all'art.9,
comma 1, lettera a), da affidare nei dodici mesi successivi;
b) il totale, per settore di prodotti, degli appalti
di forniture d'importo pari o superiore a 750.000 ECU,
da assegnare nei dodici mesi successivi;
c) l'importo totale previsto degli appalti di servizi,
per ciascuna delle categorie di cui all'allegato XVI-A,
di importo pari o superiore a 750.000 ECU, da assegnare
nei dodici mesi successivi.
3. L'avviso indicativo annuale può essere utilizzato
in luogo del bando ai fini dell'indizione della gara.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'avviso fa specifico
riferimento alle forniture, ai lavori o ai servizi
oggetto della gara e precisa con quale delle procedure
previste all'art.12, comma 1, lettere b) o c), procederà
senza successiva pubblicazione di un bando, all'aggiudicazione.
5. Con lo stesso avviso le imprese interessate sono
invitate a manifestare per iscritto il proprio interesse.
6. Il soggetto aggiudicatore invita, successivamente,
le imprese di cui al comma 5 a confermare il proprio
interesse sulla base di informazioni particolareggiate
relative all'appalto prima di procedere alla loro selezione;
le imprese che abbiano confermato il proprio interesse
sono poi invitate alla gara ai sensi dell'art.18, comma
4.
7. I soggetti aggiudicatori possono pubblicare avvisi
indicativi relativi a progetti importanti, senza ripetere
l'informazione già inclusa in un precedente
avviso indicativo annuale, a condizione che venga chiaramente
indicato che trattasi di avvisi supplementari.
8. Per la pubblicazione dell'avviso indicativo annuale
si applicano le disposizioni di cui all'art.11.
9. Se l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione,
gli inviti a partecipare alle gare di cui al comma
4 devono essere spediti al più tardi nei dodici
mesi successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
Art.15 SISTEMI DI QUALIFICAZIONE
1. Il soggetto aggiudicatore può istituire un
proprio sistema di qualificazione degli imprenditori,
fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione
dei lavori, tale sistema è disciplinato sulla
base di criteri differenziati per i settori di cui
agli articoli da 3 a 6, stabiliti con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro competente,
da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
2. Il sistema di qualificazione deve essere gestito
in base a norme e criteri oggettivi sulla cui base
sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti,
a domanda, i nominativi di imprese, dotate di specifici
requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate
a partecipare alle gare disciplinate dal presente decreto,
di pertinenza dello stesso soggetto aggiudicatore.
3. Con le modalità di cui all'art.18, comma 4,
il soggetto aggiudicatore che abbia istituito un proprio
sistema di qualificazione invita alle gare di cui all'art.12,
comma 2, lettere b) e c), senza preventiva pubblicazione
di un bando, solo i soggetti qualificati in tale sistema.
4. Il soggetto aggiudicatore può:
a) definire lo scopo del sistema di qualificazione,
nonché i criteri e requisiti, obiettivi e non
discriminanti, di iscrizione ed indicare le norme europee,
di cui all'allegato XVII, lettera c), alle quali, a
tal fine, intende fare riferimento, curando, inoltre,
l'aggiornamento di tali elementi
b) avvalersi del sistema di qualificazione istituito
da un altro soggetto aggiudicatore, dandone idonea
comunicazione alle imprese interessate.
5. L'istituzione, sia pure già intervenuta al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto,
dei sistemi di qualificazione e gli altri elementi
definiti ai sensi del comma 4, devono essere notificati,
ove non sia stato già provveduto in tal senso,
all'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee,
conformemente all'avviso di cui all'allegato XIII;
l'avviso deve precisare se il sistema di qualificazione
abbia o meno durata superiore ad un triennio; quando
il sistema abbia durata superiore al triennio l'avviso
va pubblicato annualmente, altrimenti è sufficiente
un avviso iniziale.
6. Per la pubblicità dell'avviso a livello nazionale
si applicano le disposizioni di cui all'art.11, commi
3, 4 e 5.
7. Il soggetto aggiudicatore stabilisce, tenuto anche
conto delle disposizioni di cui all'art.19 e senza
discriminazioni, quale documentazione e quali certificazioni
o atti sostitutivi devono corredare la domanda d'iscrizione;
non può, inoltre, richiedere certificazioni
o documentazione probatoria costituenti riproduzione
di documentazione valida già disponibile.
8. I documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi
di cui al comma 7 devono essere accompagnati, se redatti
in una lingua diversa dall'italiano, da una traduzione
in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorità diplomatiche o consolari italiane
del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da
un traduttore ufficiale.
9. I sistemi di qualificazione possono essere suddivisi
per categorie d'imprese secondo i tipi e gli importi
degli appalti per i quali vale la qualificazione.
10. In un termine non superiore a sei mesi il soggetto
aggiudicatore deve informare i richiedenti delle proprie
decisioni in merito alle domande di qualificazione;
ove ritenga che tale termine non possa essere rispettato,
il soggetto aggiudicatore, nei due mesi dalla presentazione
della domanda, comunica ai richiedenti i motivi della
proroga del termine e stabilisce il termine massimo
entro il quale si pronuncerà definitivamente;
tale termine non può, comunque, eccedere i nove
mesi dal ricevimento della domanda d'iscrizione.
11. L'eventuale reiezione della domanda o l'esclusione
dal sistema di qualificazione devono essere motivate
con riferimento ai criteri di cui ai commi 2, 4 e 9.
Art.16 ACCORDO QUADRO
1. L'accordo quadro è il contratto tra uno dei
soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto ed
uno o più imprenditori, fornitori o prestatori
di servizi, mediante il quale le parti, nel caso di
pluralità di prestazioni protratte per un tempo
determinato o in relazione a uno specifico programma
di esecuzione di lavori, di forniture o di prestazioni
di servizi, fissano le condizioni generali di realizzazione
del programma e le modalità di determinazione
di successivi rapporti negoziali, soprattutto in riferimento
ai prezzi ed eventualmente alle quantità.
2. Fermo quanto previsto all'art.9, comma 8, l'accordo
quadro può essere concluso per importi presunti
non inferiori, rispettivamente, per i lavori, le forniture
e i servizi al controvalore delle soglie stabilite
all'art.9, comma 1, lettere a), b) e c).
3. I contratti applicativi dell'accordo quadro possono
essere affidati con procedura negoziata, senza la preventiva
pubblicazione di un bando, solo se l'accordo stesso
sia stato aggiudicato in conformità al presente
decreto.
4. I soggetti aggiudicatori non possono far ricorso
all'accordo quadro al fine di impedire, limitare o
distorcere la concorrenza.
Art.17 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E
DELLE OFFERTE
1. Nella procedura aperta il termine per la ricezione
delle offerte è stabilito dai soggetti aggiudicatori
in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni
dalla data di spedizione del bando di gara; tale termine
può essere ridotto a trentasei giorni se i soggetti
aggiudicatori hanno pubblicato l'avviso indicativo
di cui all'art.14.
2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate,
con pubblicazione preventiva del bando di gara, il
termine per la ricezione delle richieste di partecipazione,
in risposta ad un bando pubblicato in virtù
dell'art.11 o ad un invito dei soggetti aggiudicatori
in virtù dell'art.14, comma 6, è di norma
pari almeno a cinque settimane a decorrere dalla data
di spedizione del bando o dell'invito e comunque non
inferiore al termine di ventidue giorni decorrente
dalla data di spedizione del bando o dell'avviso indicativo
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee; tale termine può essere ridotto a giorni
quindici qualora il soggetto aggiudicatore, in esito
ad una sua espressa richiesta motivata da ragioni di
eccezionalità e trasmessa mediante posta elettronica
telescrivente o telecopiatrice abbia ottenuto, da parte
dell'ufficio anzidetto, la pubblicazione del bando
o avviso nei cinque giorni successivi alla sua spedizione.
3. Limitatamente ai soggetti aggiudicatori di cui all'art.2,
comma 1, lettere b) e c), il termine di ricezione delle
offerte può essere fissato di concerto tra i
soggetti stessi e i candidati selezionati, sempreché
tutti gli offerenti dispongano di un termine identico
per la stesura e la presentazione delle offerte; qualora
sia impossibile raggiungere un accordo sul termine
per la ricezione delle offerte, il soggetto aggiudicatore
fissa un limite di tempo che, di norma, è pari
almeno a tre settimane e comunque non inferiore a dieci
giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare
un'offerta; la durata del termine tiene conto, in particolare,
dei fattori di cui all'art.18, comma 3.
Art.18 CAPITOLATI D'ONERI E LETTERE DI INVITO
1. I soggetti aggiudicatori spediscono normalmente agli
imprenditori, ai fornitori o ai prestatori di servizi,
i capitolati d'oneri ed i documenti complementari entro
i sei giorni successivi alla ricezione della domanda,
sempreché detta domanda sia pervenuta in tempo
utile.
2. I soggetti aggiudicatori comunicano le informazioni
supplementari sui capitolati d'oneri, purché
richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della
scadenza del termine fissato per la ricezione delle
offerte.
3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione
voluminosa o particolarmente complessa, una visita
dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti allegati
al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel fissare
gli opportuni termini di scadenza.
4. I soggetti aggiudicatori invitano simultaneamente
e per iscritto i candidati prescelti mediante la lettera
d'invito, corredata dal capitolato d'oneri e dai documenti
complementari, e contenente almeno:
a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere
richiesti i documenti complementari e il termine per
la presentazione di tale richiesta, l'importo e le
modalità di pagamento della somma che deve eventualmente
essere versata per ottenere tali documenti;
b) il termine per la ricezione delle offerte l'indirizzo
al quale devono essere trasmesse e la lingua ó
le lingue in cui devono essere redatte
c) un riferimento al bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti che devono eventualmente
essere allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non
figurano nel bando di gara;
f) ogni altra condizione particolare per la partecipazione
all'appalto.
5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti
a presentare un'offerta devono essere fatti per le
vie più rapide possibili; quando le domande
di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex,
telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico,
esse devono essere confermate per lettera spedita prima
della scadenza del termine di cui all'art.17, comma
1, o dei termini stabiliti dai soggetti aggiudicatori
ai sensi dell'art.17, comma 2.
6. I soggetti aggiudicatori provvedono affinché
non vi siano discriminazioni tra imprenditori, fornitori
o prestatori di servizi.
7. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche
agli imprenditori, ai fornitori o prestatori di servizi
interessati, all'atto della loro qualificazione o dell'assegnazione
degli appalti, i soggetti aggiudicatori possono imporre
requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle
informazioni che trasmettono.
8.I1 presente decreto non limita il diritto degli imprenditori,
fornitori o prestatori di servizi di esigere da un
soggetto aggiudicatore, in conformità della
legislazione vigente, il rispetto della riservatezza
delle informazioni che essi trasmettono.
Art.19 PRESCRIZIONI TECNICHE
1. I soggetti aggiudicatori, tenuto anche conto delle
definizioni di cui all'allegato XVII, inseriscono specifiche
tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'oneri
di ciascun appalto.
2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento
a specifiche europee allorché esistano.
3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche
devono, per quanto possibile, essere definite in riferimento
ad altre norme in uso nella Comunità.
4. I soggetti aggiudicatori definiscono le specifiche
supplementari necessarie a completare le specifiche
europee o le altre norme; a tal fine accordano una
preferenza alle specifiche che indicano requisiti di
rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali
o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi
non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto
il ricorso alle suddette specifiche.
5. Non possono essere introdotte specifiche tecniche
che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una
provenienza determinata o procedimenti particolari
aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese
a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate
dall'oggetto dell'appalto; è in particolare
vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi e
l'indicazione di un'origine o una provenienza determinata;
tuttavia, tale indicazione accompagnata dall'espressione
<<o equivalente>> è autorizzata
quando l'oggetto non può essere altrimenti descritto
con specifiche sufficientemente precise e comprensibili
per tutti gli interessati.
6.I soggetti aggiudicatori possono derogare al comma
2 qualora:
a) sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente
la conformità di un prodotto alle specifiche
europee;
b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:
b1) della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 28
aprile 1991, come modificata e integrata dall'art.11
della direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio
1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del
29 ottobre 1993, ovvero:
b2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre
1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle
tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
c) l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche
europee obblighi l'aggiudicatore ad acquistare forniture
incompatibili con le apparecchiature già utilizzate
oppure comporti costi o difficoltà tecniche
sproporzionati; i soggetti aggiudicatori fanno ricorso
a tale deroga unicamente nel quadro di una strategia
chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista
di un successivo passaggio a specifiche europee;
d) la specifica europea di cui trattasi risulti non
essere adatta all'applicazione particolare cui è
destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici
verificatisi dopo la sua adozione; i soggetti aggiudicatori
che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare
al competente organismo di standardizzazione o agli
altri organismi abilitati alla revisione delle specifiche
europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate
le specifiche europee e necessaria la loro revisione;
e) il progetto in questione sia di natura autenticamente
innovativa, cosicché l'applicazione di specifiche
europee esistenti risulterebbe inadeguata.
7. I bandi pubblicati ai sensi dell'art.11 menzionano
nel testo il ricorso al comma 6.
8.11 presente articolo non pregiudica la normativa tecnica
obbligatoria purché essa sia compatibile con
il diritto comunitario.
9. I soggetti aggiudicatori comunicano agli imprenditori,
ai fornitori o ai prestatori di servizi interessati
all'aggiudicazione dell'appalto, che ne fanno domanda,
le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro
appalti di lavori, di forniture o di servizi, ovvero
le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi
per gli appalti che formano oggetto di avvisi indicativi
ai sensi dell'art.14.
10. Quando tali specifiche tecniche sono definite in
documenti che sono disponibili per imprenditori, fornitori
o prestatori di servizi interessati, la comunicazione
del riferimento di tali documenti è considerata
sufficiente.
Art.20 PIANI DI SICUREZZA
1. Il soggetto aggiudicatore è tenuto a precisare,
nel capitolato d'oneri, l'autorità o le autorità
da cui i concorrenti possono ottenere le informazioni
pertinenti sugli obblighi connessi alle disposizioni
in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro vigenti
nelle località in cui devono essere eseguiti
i lavori o prestati i servizi e che saranno applicabili
ai lavori effettuati o ai servizi prestati nel cantiere
durante l'esecuzione dell'appalto.
2.11 soggetto aggiudicatore chiede, altresì,
ai concorrenti di precisare che hanno tenuto conto,
nella preparazione dell'offerta, degli obblighi di
cui al comma 1, senza che ciò osti all'applicazione
delle disposizioni di cui all'art.25.
Art.21 SUBAPPALTO
1. Ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.18
della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modifiche
e integrazioni, nel capitolato d'oneri relativo all'appalto
di lavori il soggetto aggiudicatore può chiedere
all'offerente di comunicargli nella sua offerta, la
parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare
a terzi, ferma la responsabilità dell'offerente
medesimo.
Art.22 CAPACITÀ DI CONCORRERE ALLE GARE
1. Fatto salvo quanto previsto all'art.15, i soggetti
aggiudicatori di cui all'art.2, comma 1, lettera a),
applicano:
a) per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui
agli articoli da 18 a 21 del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n.406;
b) per gli appalti di forniture o di servizi, le disposizioni
di cui agli articoli da 11 a 15 del decreto legislativo
24 luglio 1992, n.358.
2. I soggetti aggiudicatori di cui all'art.2, comma
1, lettere b) e c), nel definire criteri e norme obiettivi
ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto
ristretta o negoziata possono tener conto di criteri
e principi desumibili dalle disposizioni di cui al
comma 1, ed in particolare, dei motivi di esclusione
dalle gare di cui alle lettere da a) a g) dell'art.18,
comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
n.406, per gli appalti di lavori ed alle lettere da
a) ad f) dell'art.11 del decreto legislativo 24 luglio
1992, n.358, per gli appalti di forniture o servizi.
3. I criteri selettivi, che devono essere messi preventivamente
a disposizione di imprenditori, fornitori o prestatori
di servizi possono essere basati sulla necessità
oggettiva, per il soggetto aggiudicatore, di ridurre,
in sede di prequalificazione nelle procedure ristrette
o negoziate, il numero dei candidati ad un livello
giustificato dalla necessità di equilibrio tra
le caratteristiche specifiche della procedura d'appalto
e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione; il numero
dei candidati prescelti deve tener conto, tuttavia,
dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente.
4. Qualora richiedano la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti per accertare
la rispondenza del prestatore di servizi a determinate
norme in materia di garanzia della qualità,
i soggetti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi
di garanzia della qualità basati sulla pertinente
serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi
conformi alla serie di norme europee EN 45000.
5. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri: essi ammettono, parimenti, altre prove
relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia
della qualità, se presentate da prestatori di
servizi che non abbiano accesso a tali certificati
o non abbiano la possibilità di ottenerli entro
i termini richiesti.
6.I concorrenti che, in base alla normativa degli altri
Stati membri in cui sono stabiliti, sono ammessi a
prestare il servizio da appaltare, non possono essere
esclusi per il fatto che, a norma delle disposizioni
vigenti, è all'uopo richiesta la qualità
di persona fisica o di persona giuridica; tuttavia,
alle persone giuridiche può essere richiesto
di indicare, nella domanda di partecipazione o nell'offerta,
il nome e le qualificazioni professionali appropriate
delle persone che eseguono il servizio stesso.
Art.23 RIUNIONI DI IMPRESE
1. Le associazioni di imprenditori, fornitori o prestatori
di servizi possono fare offerte o negoziare con i soggetti
di cui all'art.2.
2. Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni
di imprenditori:
a) le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane,
e i consorzi di cui alle lettere b), c) e d), che,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una
di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta
in nome e per conto proprio e delle mandanti;
b) i consorzi tra società cooperative di produzione
e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n.422, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n.443
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile,
tra imprese individuali, anche artigiane, società
commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro;
d) i consorzi di concorrenti di cui all'art.2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) anche in forma di società
ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile;
e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240.
3. Qualora ad una procedura partecipi uno dei soggetti
di cui al comma 2 è vietata la partecipazione
alla medesima dei singoli associati, consorziati o
membri del gruppo; all'atto della presentazione dell'offerta
i consorzi di cui al comma 2, lettera b), c) e d) indicano
i singoli consorziati per conto dei quali concorrono.
4. In caso di procedura ristretta o di procedura negoziata
l'impresa invitata individualmente ha la facoltà
di presentare offerta o di trattare per sé e
quale capogruppo di imprese riunite ai sensi del comma
2.
5. Possono, altresì, essere invitate alle gare
e alle procedure negoziate di cui all'art.13 imprese
riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire
ai sensi del comma 2, le quali ne facciano richiesta
al soggetto aggiudicatore, sempre che sussistano i
requisiti previsti dal presente decreto.
6. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione
o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante
o successivo all'aggiudicazione della gara.
7. La violazione della disposizione di cui al comma
6 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l'esclusione
delle imprese riunite in associazione concomitante
o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi
appalti.
8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro
responsabilità solidale nei confronti del soggetto
aggiudicatore.
9. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle
altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata
autenticata; la procura relativa è conferita
a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca
del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti
del soggetto aggiudicatore.
10. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti
del soggetto aggiudicatore per tutte le operazioni
e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto,
anche dopo il collaudo; fino alla estinzione di ogni
rapporto il soggetto aggiudicatore, tuttavia, può
far valere direttamente le responsabilità facenti
capo alle imprese mandanti.
11. Il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione o associazione fra le imprese riunite
ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
12. Salvo quanto previsto al comma 13, nelle associazioni
temporanee i requisiti di capacità tecnica ed
economica, sempreché frazionabili, richiesti
dal soggetto aggiudicatore nel bando o nella lettera
di invito, per l'aggiudicazione di un appalto di lavori,
di forniture o di servizi devono essere posseduti nella
misura precisata dal soggetto aggiudicatore stesso;
per le imprese mandanti, tale misura non può
essere inferiore, per ciascuna, al 20% di quanto richiesto
cumulativamente; in ogni caso i requisiti così
sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere
almeno pari a quelli globalmente richiesti dal soggetto
aggiudicatore.
13. I soggetti aggiudicatori di cui all'art.2, comma
1, lettera a), applicano, peraltro, per quanto concerne
gli appalti di lavori, anche le disposizioni di cui
all'art.23, commi da 1 a 6, e comma 7, secondo periodo,
del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406.
14. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero,
qualora si tratti di impresa individuale in caso di
morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare
il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire
il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita
mandataria nei modi previsti dai commi da 8 a 11 e
che sia di gradimento al soggetto aggiudicatore stesso,
ovvero di recedere dall'appalto.
15. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti
ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale,
in caso di morte, interdizione o inabilitazione del
suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi
altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti
requisiti di idoneità è tenuta alla esecuzione
dell'appalto direttamente o á mezzo delle altre
imprese mandanti.
16. Le disposizioni sulle società di imprese
riunite di cui all'art.26 del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n.406, si applicano anche negli appalti
di lavori disciplinati dal presente decreto.
Art.24 AGGIUDICAZIONE
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative relative alla remunerazione di servizi
specifici, gli appalti disciplinati dal presente decreto
sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
a) quello del prezzo più basso;
b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo
la natura dell'appalto, quali il termine di esecuzione
o di consegna, il costo di gestione, il rendimento,
la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali,
il valore tecnico, il servizio successivo, l'assistenza
tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio,
la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; in tal
caso il soggetto aggiudicatore indica, nel capitolato
d'oneri o nel bando, possibilmente nell'ordine decrescente
dell'importanza che è loro attribuita, tutti
i criteri che intende applicare.
2. Negli appalti di lavori i soggetti aggiudicatori
di cui all'art.2, comma 1, lettera a), applicano, inoltre,
le disposizioni di cui all'art.29 commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406.
3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto
è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prendere
in considerazione le varianti, presentate da un concorrente,
che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti,
in tal caso essi indicano, nel capitolato d'oneri la
possibilità di presentare varianti, nonché
le condizioni minime che tali varianti devono rispettare
e le relative modalità di presentazione.
4. I soggetti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta
solo per il fatto che essa è stata redatta con
specifiche tecniche definite facendo riferimento a
specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali
riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi
della direttiva 89/106/CEE.
Art.25 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
1. Agli effetti del presente decreto, se per un determinato
appalto talune offerte risultano basse in modo anomalo
rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore
richiede per iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni,
verifica la composizione delle offerte e può
escluderle se non le considera valide; il soggetto
aggiudicatore può prendere in considerazione
giustificazioni fondate sull'economicità del
procedimento di costruzione o fabbricazione o sulle
soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente
favorevoli di cui gode l'offerente per l'esecuzione
dell'appalto o sull'originalità.
2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte
che sono anormalmente basse in virtù della concessione
di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato
l'offerente e se quest'ultimo non è stato in
grado di dimostrare che detto aiuto è stato
notificato alla Commissione CE a norma dell'art.93,
par. 3, del Trattato o è stato da essa autorizzato.
I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi
l'offerta ne informano la Commissione CE.
Art.26 OFFERTE ORIGINARIE DA PAESI TERZI
1. Il presente articolo si applica alle offerte per
prodotti originari dei Paesi terzi con cui la Comunità
non abbia concluso, in un contesto multilaterale o
bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile
ed effettivo delle imprese della Comunità agli
appalti di detti Paesi terzi. Esso non pregiudica gli
obblighi dell'Italia nei confronti dei Paesi stessi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione
di un appalto di forniture può essere respinta
quando la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi,
determinati conformemente al regolamento CEE n.802/68
del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione
comune della nozione di origine delle merci, modificato
da ultimo, dal regolamento CEE n.3860/87, supera il
50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.
Ai fini del presente articolo, è considerato
prodotto fabbricato il software impiegato nelle attrezzature
delle reti delle telecomunicazioni.
3. Fatto salvo il comma 4, se due o più offerte
si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione
di cui all'art.24, è accordata preferenza all'offerta
che non può essere respinta ai sensi del comma
2. Il valore delle offerte è considerato equivalente
ai sensi del presente articolo se la differenza di
prezzo non supera il 3%.
4. Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad
un'altra in virtù del comma 3, quando la sua
accettazione obbligherebbe il soggetto aggiudicatore
ad acquistare del materiale avente caratteristiche
tecniche diverse da quelle del materiale già
esistente, che comporterebbe incompatibilità
o difficoltà tecniche di utilizzazione o di
manutenzione o costi sproporzionati.
5. Per determinare la parte dei prodotti originari dei
Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i Paesi
terzi cui il beneficio delle disposizioni del presente
decreto è stato esteso con decisione del Consiglio
della Comunità europea conformemente al comma
1.
Art.27 CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
1. In merito ad ogni appalto, i soggetti aggiudicatori
conservano le informazioni atte a permettere loro,
in una fase successiva, di giustificare le determinazioni
riguardanti:
a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei
fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione
degli appalti;
b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche
europee conformemente all'art.19;
c) il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare
conformemente all'art.13;
d) il ricorso alle deroghe specificamente previste dal
presente decreto e) la mancata applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli da 12 a 15,17,18 e da 22 a 28,
in virtù delle deroghe previste dall'art.8.
2. Le informazioni devono essere conservate almeno per
un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di
aggiudicazione dell'appalto, affinché durante
questo periodo il soggetto aggiudicatore possa fornirle
alla Commissione CE, su richiesta di quest'ultima.
Art.28 COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE CE
1. I soggetti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto
o un accordo quadro comunicano alla Commissione CE
entro due mesi dall'aggiudicazione e alle condizioni
dalla Commissione stessa definite e pubblicate con
decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, i risultati della procedura di aggiudicazione
mediante un avviso redatto conformemente all'allegato
XV.
2. I soggetti aggiudicatori, all'atto della trasmissione
delle informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e
9 dell'allegato XV, devono rappresentare alla Commissione,
se del caso, il carattere commerciale <<riservato>>
dell'appalto.
3. L'elenco delle attività, dei prodotti e dei
servizi esclusi ai sensi dell'art.8, comma 1, lettere
a), b) e c), è fornito a sua richiesta alla
Commissione CE.
4. I soggetti aggiudicatori notificano alla Commissione
CE, dietro sua richiesta, le informazioni seguenti
relative all'applicazione dell'art.8, comma 3:
a) i nomi delle imprese interessate;
b) il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;
c) gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione
CE, sono necessari per dimostrare che le relazioni
tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria
soddisfano le condizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'art.8.
5. I soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti
di servizi rientranti nella categoria n.8 dell'allegato
XVIA ai quali si applica l'art.13, comma 1, lettera
b), possono, per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato
XV, limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto,
in base alla classificazione dello stesso allegato
XVI-A; i soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli
appalti di servizi della categoria n.8 dell'allegato
XVI-A, ai quali non si applica l'art.13, comma 1, lettera
b), possono limitare le informazioni al punto 3 dell'allegato
XV, allorché ciò sia necessario a motivo
di preoccupazioni di riservatezza commerciale tuttavia
essi devono vigilare affinché le informazioni
pubblicate in relazione a questo punto siano almeno
altrettanto particolareggiate quanto quelle contenute
nel bando di indizione di gara pubblicato in conformità
all'art.11, comma 1, oppure, laddove sia utilizzato
un sistema di qualificazione, affinché esse
siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle
della categoria di cui all'art.15, comma 9; nei casi
elencati nell'allegato XVI-B i soggetti aggiudicatori
precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, che
esso venga pubblicato.
Art.29 RILEVAZIONI STATISTICHE
1. Sulla base delle indicazioni che saranno fornite
dalla Commissione CE, sarà redatta, a cura del
Ministro delle politiche comunitarie e con l'apporto
dell'istituto nazionale di statistica, una statistica
riguardante il valore totale e per categoria di attività
secondo la ripartizione degli allegati da I a X, degli
appalti aggiudicati concernenti detti settori operativi,
ma inferiori, per importi, alle soglie di cui all'art.9.
2. Le modalità e forme della rilevazione saranno
stabilite con decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie sulla base delle indicazioni
che saranno fornite dalla Commissione CE ai sensi degli
articoli 40 e 42 della dir.93/38/CEE.
Art.30 ADEGUAMENTO DELLE LEGGI DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
1. Le leggi delle regioni nelle materie di propria competenza
devono rispettare le disposizioni contenute nel presente
decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e
oggettivi di operatività, nonché in materia
di pubblicità degli appalti e modalità
di indizione delle gare, di procedure di aggiudicazione,
di sistemi di qualificazione, di accordo quadro, di
termini procedurali, di capitolati d'oneri e lettere
d'invito, di prescrizioni tecniche non discriminatorie,
di requisiti per concorrere, di riunione di imprese,
di criteri di aggiudicazione e di offerte anomale,
di offerte da Paesi terzi, di conservazione degli atti,
di comunicazioni agli organi della CE e di rilevazioni
statistiche.
2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni
a statuto speciale e le competenze delle province autonome
di Trento e Bolzano.
ALLEGATO I
PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi
del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta
dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province
approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n.2578
e del D.P.R. n.902 del 4 ottobre.
Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con R.D.L.
. ottobre 1919, n.2060.
Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali
4 settembre 1979, n.2/2 e 9 agosto 1980, n 81.
Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge
5 luglio 1963 n.9.
ALLEGATO II
PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE ELETTRICITÀ
Ente nazionale per l'energia elettrica istituito con
legge n.1643, 6 dicembre 1962, e approvato con decreto
n.1720, 21 dicembre 1965.
Enti che operano in base ad una concessione ai sensi
dell'articolo 4, n.5 o 8 della legge 6 dicembre 1962,
n.1643 Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti
le industrie elettriche.
Enti che operano in base ad una concessione ai sensi
dell'art.20 del decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1965, n.342 - Norme integrative della legge
6 dicembre 1962, n.1643 e norme relative al coordinamento
e all'esercizio delle attività elettriche esercitate
da enti ed imprese diverse dall'Ente nazionale per
l'energia elettrica.
ALLEGATO III
TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O ENERGIA TERMICA
Snam e Sgm e Edison Gas per il trasporto di gas.
Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal testo
unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici
servizi da parte dei comuni e delle province approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n.2578 e del D.P.R.
n.902 del 4 ottobre 1986.
Enti per la distribuzione di energia termica al pubblico,
richiamati dall'art.10 della legge 29 maggio 1982,
n.308 Norme sul contenimento dei consumi energetici,
lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio
di centrali elettriche alimentate con combustibili
diversi dagli idrocarburi.
Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia
termica al pubblico.
ALLEGATO IV
PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS
Gli enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso,
di una licenza o di una concessione per la prospezione
o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti
atti:
legge 10 febbraio 1953, n.136;
legge 11 gennaio 1957, n.6, modificata dalla legge 21
luglio 1967, n.613;
legge 9 gennaio 1991, n.9.
ALLEGATO V
PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DEL CARBONE ED ALTRI COMBUSTIBILI
SOLIDI
Carbo Sulcis S.p.a.
ALLEGATO VI
ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI
Ferrovie dello Stato.
Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione
rilasciata ai sensi dell'art.10 del regio decreto 9
maggio 1912, n.1447, che approva il testo unico delle
disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria
privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
Enti che operano in base a concessione rilasciata dallo
Stato ai sensi delle leggi speciali richiamate dal
titolo XI, capo II, sezione 1a del regio decreto 9
maggio 1912, n.1447, che approva il testo unico delle
disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria
privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione
rilasciata a norma dell'art.4 della legge 14 giugno
1949, n.410 - Concorso dello Stato per la riattivazione
dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Enti o autorità locali che forniscono servizi
ferroviari in base a concessione rilasciata a norma
dell'art.14 della legge 2 agosto 1952, n.1221 - Provvedimenti
per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di
altre linee di trasporto in regime di concessione
ALLEGATO VII
ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI URBANI DI
FERROVIE, TRAMVIE, FILOBUS O AUTOBUS
Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico
in base a concessione rilasciata ai sensi della legge
28 settembre 1939, n.1822 - Disciplina degli autoservizi
di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi
agricoli in regime di concessione all'industria privata)
- art.1, modificata dall'art.45 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1955, n.771.
Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico
ai sensi dell'art.1, n.4 o n.15, del regio decreto
15 ottobre 1925 n.2578 - Approvazione del testo unico
della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi
da parte dei comuni e delle province.
Enti che operano in base a concessione rilasciata a
norma dell'art.242 o 256 del regio decreto 9 maggio
1912, n.1447, che approva il testo unico delle disposizioni
di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,
le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
Enti e autorità locali che operano in base a
concessioni rilasciate ai sensi dell'art.4 della legge
14 giugno 1949, n.410 Concorso dello Stato per la riattivazione
dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Enti che operano in base a concessione rilasciata ai
sensi dell'art.14 della legge 2 agosto 1952, n.1221
- Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento
di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime
di concessione.
ALLEGATO VIII
ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE AEROPORTUALI
1 - AAAVTAG.
2 - Enti di gestione per leggi speciali.
3 - Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base
a concessione rilasciata a norma dell'art.694 del c.n.,
R.D. 30 marzo 1942, n.327.
4 - R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.
ALLEGATO IX
ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE PER
PORTI MARITTIMI, PORTI FLUVIALI O ALTRI TERMINALI
Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie
di Porto a norma del Codice della navigazione, regio
decreto 30 marzo 1942, n.327.
Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali
a norma dell'art.19 del Codice della navigazione, regio
decreto 30 marzo 1942, n.327.
ALLEGATO X
GESTIONE DELLE RETI Dl TELECOMUNICAZIONI OD OFFERTA
DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI
Ministero delle poste e telecomunicazioni.
Ente Poste italiane.
SIP - Società Italiana per l'esercizio delle
Telecomunicazioni p.a. con denominazione aggiuntiva
abbreviata Telecom. Italia S.p.a.
ALLEGATO XI
ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI QUALI FIGURANO
NELLA NOMENCLATURA GENERALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
NELLA COMUNITÀ EUROPEA
Classi Gruppi Sottogruppi e voci Denominazione
50 EDILIZIA E GENIO CIVILE
500 Edilizia e genio civile (imprese non specializzate);
demolizione
Costruzioni di edifici e lavori di genio civile da
parte di imprese non specializzate
Demolizione
501 COSTRUZIONE D'IMMOBILI (D'ABITAZIONE E ALTRI)
501.1 Impresa generale di costruzione d'immobili
501.2 Impresa di copertura di tetti
501.3 Costruzione di forni e camini industriali
501.4 Imprese specializzate nell'impermeabilizzazione
501.5 Impresa di pulitura e manutenzione facciate
501.6 Impresa di ponteggi
501.7 Imprese specializzate in altre attività
della costruzione (carpenteria compresa)
502 GENIO CIVILE: COSTRUZIONE DI STRADE, PONTI, FERROVIE,
ECC.
502.1 Impresa generale di genio civile
502.2 Lavori di sterro e miglioramento del terreno
502.3 Costruzione di opere d'arte in superficie e
sottosuolo (ponti, gallerie, pozzi, ecc.)
502.4 Costruzione di opere d'arte fluviale e marittima
(canali, ponti, chiuse, argini, ecc.)
502.5 Costruzione di strade (compresa la costruzione
specializzata di aeroporti)
502.6 Impresa specializzata in opere di idraulica
(irrigazione drenaggio, evacuazione delle acque usate,
depurazione)
502.7 Imprese specializzate in altre attività
di genio civile
503 INSTALLAZIONI VARIE PER L'EDILIZIA
503.1 Impresa generale di installazione
503.2 Installazione di gas, acqua ed apparecchi sanitari
503.3 Impianti di riscaldamento e ventilazione (impianti
di riscaldamento centrale condizionamento d'aria, ventilazione)
503.4 Isolamenti termici, acustici e antivibrazioni
503.5 Impianti elettrici
503.6 Installazione di antenne, parafulmine, telefoni,
ecc.
504 FORNITURE DEI LOCALI
504.1 Fornitura generale
504.2 Lavori in gesso: rasatura, plafonatura, stucchi
504.3 Lavori di falegnameria, soprattutto posa in
opera di infissi e parquet
504.4 Decorazione (pittura, tappezzeria in carta),
lavori da vetraio
504.5 Rivestimenti di pavimenti e muri (in piastrelle
e altri materiali per copertura), anche collanti
504.6 Forniture diverse (impianto di stufe in ceramica,
ecc.)
ALLEGATO XII
A. PROCEDURE APERTE
1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico,
telescrivente e telecopiatrice del soggetto aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi,
indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro).
Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A
o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantità dei prodotti da fornire
o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche
generali dell'opera;
b) indicazioni relative alla possibilità, per
i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture
richieste e/o parti di esse; se l'opera o l'appalto
è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza
dei vari lotti e possibilità di presentare offerte
per uno, per più o per l'insieme dei lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo
dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta
anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione
del servizio sia riservata ad una particolare professione
in forza di disposizioni legislative, regolamentari
od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari
od amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche
di indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone responsabili della prestazione del servizio;
d) eventuale indicazione della facoltà di presentare
offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche
europee, a norma dell'art.19, comma 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto
di servizi.
9. a) Nome e indirizzo del servizio al quale possono
essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti
complementari.
b) Se applicabile, importo e modalità di pagamento
della somma da versare per ottenere tali documenti.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte.
b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte.
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte
le offerte.
11. a) Se applicabile, persone ammesse ad assistere
all'apertura delle offerte.
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia
richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Se applicabile, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento o associazione di fornitori,
imprenditori o prestatori di servizi cui sia aggiudicato
l'appalto.
15. Condizioni minime di carattere economico e tecnico
che il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di
servizi aggiudicatario deve assolvere.
16. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è
vincolato alla propria offerta.
17. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e loro
classificazione per ordine di importanza. l criteri
diversi dal prezzo più basso vanno indicati
se non figurano nei capitolati d'oneri.
18. Altre informazioni.
19. Se applicabile il riferimento della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
20. Data di spedizione del bando di gara da parte del
soggetto aggiudicatore.
21. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).
B. PROCEDURE RISTRETTE
1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico,
telescrivente e telecopiatrice del soggetto aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi;
indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro).
Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A
o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantità dei prodotti da fornire
o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche
generali dell'opera;
b) indicazioni relative alla possibilità, per
i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture
richieste e/o parti di esse; se l'opera o l'appalto
è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza
dei vari lotti e possibilità di presentare offerte
per uno, per più o per l'insieme dei lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo
dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta
anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione
del servizio sia riservata ad una particolare professione
in forza di disposizioni legislative, regolamentari
od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari
od amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche
di indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone responsabili della prestazione del servizio;
d) eventuale indicazione della facoltà di presentare
offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche
europee, a norma dell'art.19, comma 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto
di servizi.
9. Se applicabile, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento o associazione di fornitori
o imprenditori o prestatori di servizi cui sia aggiudicato
l'appalto.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande
di partecipazione.
b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande
di partecipazione.
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte
le offerte.
11. Termine entro il quale saranno spediti gli inviti
a presentare offerte.
12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia
richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti la situazione propria del
fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le
condizioni minime di carattere economico e tecnico
che deve assolvere.
15. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano
nell'invito a presentare offerte.
16. Altre informazioni.
17. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
18. Data di spedizione del bando di gara da parte del
soggetto aggiudicatore.
19. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).
C. PROCEDURE NEGOZIATE
1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico,
telescrivente e telecopiatrice del soggetto aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi;
indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro).
Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A
o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantità dei prodotti da fornire
o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche
generali dell'opera;
b) indicazioni relative alla possibilità, per
i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture
richieste e/o parti di esse; se l'opera o l'appalto
è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza
dei vari lotti e possibilità di presentare offerte
per uno, per più o per l'insieme dei lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo
dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta
anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione
del servizio sia riservata ad una particolare professione
in forza di disposizioni legislative, regolamentari
od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari
od amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche
di indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone responsabili della prestazione del servizio;
d) eventuale indicazione della facoltà di presentare
offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche
europee, a norma dell'art.19, comma 6.
7. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto
di servizi.
8. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande
di partecipazione.
b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate le domande
di partecipazione.
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.
9. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia
richieste.
10. Modalità essenziali di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
11. Se applicabile, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento o associazione di fornitori,
imprenditori o prestatori di servizi cui sia aggiudicato
l'appalto.
12. Informazioni riguardanti la situazione propria del
fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le
condizioni minime di carattere economico e tecnico
che deve assolvere.
13. Se applicabile, i nomi e gli indirizzi dei fornitori,
imprenditori o prestatori di servizi già selezionati
dal soggetto aggiudicatore.
14. Se applicabile, la data o le date di precedenti
pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
15. Altre informazioni.
16. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
17. Data di spedizione del bando di gara da parte del
soggetto aggiudicatore.
18. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).
ALLEGATO XIII
AVVISO RELATIVO ALL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico,
numero di telescrivente e di telecopiatrice del soggetto
aggiudicatore .
2. Oggetto del sistema di qualificazione.
3. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
le norme riguardanti il sistema di qualificazione (se
tale indirizzo è diverso da quello menzionato
nel precedente n.1).
3. Se applicabile, durata del sistema di qualificazione.
ALLEGATO XIV
AVVISO INFORMATIVO PERIODICO
A. Per gli appalti di forniture:
1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico
numero di telescrivente e di telecopiatrice del soggetto
aggiudicatore e del servizio presso il quale si possono
ottenere informazioni complementari.
2. Natura e quantità o valore delle prestazioni
o dei prodotti da fornire.
3. a) Data stimata dell'inizio delle procedure di aggiudicazione
dell'appalto o degli appalti (se tale data è
nota).
b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà
impiegato.
4. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un avviso
di bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).
5. Data di spedizione dell'avviso da parte dei soggetti
aggiudicatori .
6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee (che deve essere fornita da detto Ufficio).
B. Per gli appalti di lavori:
1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico,
numero di telescrivente o di telecopiatrice del soggetto
aggiudicatore.
2. a) Luogo di esecuzione.
b) Natura ed entità delle prestazioni, principali
caratteristiche dell'opera o dei lotti relativi all'opera.
c) Stima del costo delle prestazioni previste.
3. a) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà
impiegato.
b) Data prevista per l'inizio delle procedure di aggiudicazione
dell'appalto o degli appalti.
c) Data prevista per l'inizio dei lavori.
d) Scadenzario previsto per l'esecuzione dei lavori.
4. Modalità di finanziamento dei lavori o di
revisione dei prezzi .
5. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un avviso
di servizi aggiudicatario (o degli aggiudicatari).
bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).
6. Data di spedizione dell'avviso da parte dei soggetti
aggiudicatori .
7. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee (che deve essere fornita da detto ufficio).
C. Per gli appalti di servizi.
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di
telefono, telescrivente e telecopiatrice del soggetto
aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono
ottenere informazioni complementari .
2. Appalti complessivi che s'intende aggiudicare in
ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato
XIV A.
3. a) Data prevista per l'inizio delle procedure d'aggiudicazione
dell'appalto o degli appalti (se tale data è
nota).
b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà
impiegata.
4. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un bando
di gara sarà pubblicato ulteriormente).
5. Data d'invio dell'avviso da parte del soggetto aggiudicatore.
6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).
ALLEGATO XV
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I. INFORMAZIONI PER LA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
1. Nome e indirizzo del soggetto aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi: indicare
eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
3. Almeno una sintesi sul tipo di prodotti, lavori o
servizi forniti.
4. a) Forma di indizione di gara (avviso relativo al
sistema di qualificazione, avviso periodico, bando
di gara).
b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di
gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo
13 o il riferimento ad un appalto di servizi di cui
all'allegato XVI B.
5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura
aperta ristretta o negoziata).
6. Numero delle offerte ricevute.
7) Data di aggiudicazione dell'appalto.
8) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
effettuato in virtù dell'articolo 13, comma
1, lettera l).
9. Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore
10. Indicare, se del caso, se il contratto è
stato o potrebbe essere subappaltato.
11. Informazioni facoltative:
valore e quota da concedere eventualmente in subappalto
a terzi ;
criterio di aggiudicazione dell'appalto;
prezzo (o gamma dei prezzi) pagato(i).
II. INFORMAZIONI NON DESTINATE AD ESSERE PUBBLICATE
12. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto
è stato suddiviso tra più fornitori).
13. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
14. Paese di origine del prodotto o del servizio (origine
CE o origine non comunitaria e, in quest'ultimo caso,
ripartizione per paese terzo).
15. Si è fatto ricorso alle deroghe di cui all'art.19,
comma 6, all'uso delle specifiche europee? In caso
affermativo, a quali?
16. Quale criterio di aggiudicazione è stato
utilizzato? (offerta economicamente più vantaggiosa,
prezzo più basso).
17. L'appalto è stato aggiudicato a un offerente
che presentava una variante?
18. Vi sono state offerte che non sono state accettate
in quanto anormalmente basse?
19. Data di invio del presente avviso da parte del soggetto
aggiudicatore.
20. Nel caso degli appalti che hanno per oggetto dei
servizi figuranti nell'allegato XVI B, l'accordo del
soggetto aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso
(articolo 28, comma 5).
ALLEGATO XVI A
Categoria
Denominazione Numero di riferimento della CPC
1 Servizi di manutenzione e riparazione 6112, 6122,
633, 886
2 Servizi di trasporto terrestre (1), inclusi i servizi
con furgoni blindati e servizi di corriere, ad esclusione
del trasporto di posta 712 (salvo 71235), 7512, 87304
3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci,
escluso il trasporto di posta 73 (salvo 7321)
4 Trasporto di posta per via terrestre (1) e aerea 71235,
7321
5 Servizi di telecomunicazione (2) 752
6 Servizi finanziari
a) servizi assicurativi
b) servizi bancari e finanziari (3) ex 81, 812, 814
7 Servizi informatici ed affini 84
8 Servizi R&S (4) 85
9 Servizi di contabilità, revisione dei conti
e tenuta dei libri contabili 862
10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione
pubblica 864
11 Servizi di consulenza gestionale e affini (5) 865,
866
12 Servizi strumentali all'architettura ed all'ingegneria,
anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica
ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica
ed analitica
867
13 Servizi pubblicitari 871
14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle
proprietà immobiliari 874, 82201, 82206
15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa
od a contratto 88442
16 Eliminazione di scarichi di fogne e di rifiuti;
disinfestazione e servizi analoghi
94
(1) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che
rientrano nella categoria 18.
(2) Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex,
di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di radiotelecomunicazione
via satellite.
(3) Ad esclusione dei contratti relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita od al trasferimento di titoli
o di altri strumenti finanziari.
(4) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca
e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente
i soggetti aggiudicatori per loro uso nell'esercizio
delle proprie attività, purché la prestazione
di servizi sia ininterrottamente retribuita da detti
soggetti.
(5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
ALLEGATO XV B
Categoria
Denominazione Numero di riferimento della CPC
17. Servizi alberghieri e di ristorazione 64
18. Servizi di trasporto per ferrovia 711
19. Servizi di trasporto per via d'acqua 72
20. Servizi di supporto e sussidiari per il settore
dei trasporti
74
21. Servizi legali 861
22. Servizi di collocamento e reperimento di personale 872
23. Servizi di investigazione e di sicurezza (eccettuati
i servizi con furgone blindato) 873 (salvo 87304)
24. Servizi relativi all'istruzione, anche professionale 92
25. Servizi sanitari e sociali 93
26. Servizi ricreativi, culturali e sportivi 96
27. Altri servizi
ALLEGATO XVII (art.19)
DEFINIZIONI TECNICHE
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) <<specifiche tecniche>>: i requisiti
tecnici, menzionati, in particolare, nei capitolati
d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste
di un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura
o un servizio e che permettono di caratterizzarli oggettivamente
in modo che rispondano all'uso cui sono destinati dal
soggetto aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche
possono comprendere i livelli di qualità o le
proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni,
nonché le prescrizioni applicabili al materiale,
al prodotto, alla fornitura o al servizio per quanto
riguarda il sistema di garanzia della qualità,
la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di
prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura.
Relativamente agli appalti di lavori esse possono includere
anche le norme relative alla progettazione e al calcolo
dei costi delle opere, le condizioni di prova, di controllo
e di collaudo d'accettazione delle opere stesse, nonché
le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre
condizioni di carattere tecnico che il soggetto aggiudicatore
è in grado di prescrivere, mediante regolamentazione
generale o particolare, per quanto riguarda le opere
terminate e in ordine ai materiali o elementi costituenti
tali opere:
b) <<norma>>: la specifica tecnica approvata
da un organismo riconosciuto come avente attività
normativa, ai fini di un'applicazione ripetuta e continua,
il cui rispetto non è in linea di massima obbligatorio;
c) <<norma europea>>: ogni norma approvata
dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN)
o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC) in quanto <<norma europea (EN)>>
o <<documento di armonizzazione (HD), conformemente
alle regole comuni di tali organismi, o approvata dall'Ente
europeo di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni
(ETSI), conformemente alle proprie norme, in quanto
<<norma europea per le telecomunicazioni (ETS)>>;
d) <<specifica tecnica comune>>: la specifica
tecnica elaborata conformemente ad una procedura riconosciuta
dagli Stati membri al fine di garantire l'applicazione
uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
e) <<omologazione tecnica europea>>: una
valutazione tecnica attestante l'idoneità di
un prodotto all'impiego cui è destinato, basata
sulla sua conformità ai requisiti essenziali
prescritti per le opere nelle quali deve essere utilizzato,
alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle
sue condizioni di impiego, quali definite dalla direttiva
89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti
da costruzione; l'omologazione tecnica europea viene
rilasciata dall'organismo autorizzato a tal fine dallo
Stato membro;
f) <<specifica europea>>: una specifica
tecnica comune, una omologazione tecnica europea o
una norma nazionale che recepisce una norma europea;
g) <<rete pubblica di telecomunicazioni>>:
l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che
consente la trasmissione di segnali tra punti terminali
definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane
mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici per <<punto
terminale della rete>> si intende: l'insieme
dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche
di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni
e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica
e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
h) <<servizi pubblici di telecomunicazioni>>:
i servizi di telecomunicazioni della cui offerta sia
stato specificamente incaricato uno o più organismi
di telecomunicazioni; per <<servizi di telecomunicazioni>>
si intendono i servizi consistenti, totalmente o parzialmente,
nella trasmissione e nell'instradamento di segnali
su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante
procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della
radiodiffusione e della televisione.
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