(G.U. 12-12-1995, n.289)
ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 19 APRILE 1994, N.701, RECANTE NORME PER L'AUTOMAZIONE DELLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI CATASTALI E DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI.
Art.1.
1. I modelli riportati nell'allegato A al regolamento,
recante norme per l'automazione delle procedure di
aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie
dei registri immobiliari, adottato con decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.701, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 24 dicembre 1994,
hanno efficacia a partire dalla data in cui viene resa
obbligatoria, per ciascuna circoscrizione territoriale
degli uffici periferici del dipartimento del territorio,
la presentazione delle denunce di nuova costruzione
e di variazione su supporto magnetico, ai sensi dell'art.1,
comma 7, del citato regolamento.
Art.2.
1. La data di attivazione delle procedure informatiche
di cui all'art.1, viene comunicata da ciascun ufficio
periferico, con anticipo di almeno quindici giorni,
agli ordini e collegi, competenti territorialmente,
delle categorie professionali abilitate alla presentazione
degli atti di aggiornamento catastale. La suddetta
data viene pubblicizzata mediante idonei comunicati
sulla stampa locale e nazionale.
Art.3.
1. Le denunce di nuova costruzione e di variazione sono
presentate su supporto magnetico con formati e modalità
conformi alle istruzioni ed ai programmi informatici
forniti gratuitamente dal dipartimento del territorio
ai consigli nazionali delle categorie professionali.
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