(G.U. 27-11-1995, n.277)
NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DI LIQUIDI SCHIUMOGENI A BASSA ESPANSIONE.
Art.1. CLASSIFICAZIONE
1. La classificazione di liquidi schiumogeni a bassa
espansione si effettua secondo quanto specificato nella
norma UNI- CNVVF 9493.
2. Il laboratorio di chimica del centro studi ed esperienze
del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di
cui agli artt. 1, secondo comma, e 5, del decreto del
Ministro dell'interno 26-3-1985 stabilendo, in particolare,
i criteri per l'approntamento della campionatura di
prova e predisponendo la modulistica occorrente per
il rilascio del certificato di prova per quanto non
espressamente previsto dalla norma UNI-CNVVF 9493.
Art.2. UTILIZZAZIONE
1. I liquidi schiumogeni a bassa espansione da impiegarsi
nelle attività soggette alle norme di prevenzione
incendi devono essere omologati.
2. La dichiarazione di conformità di cui al successivo
art.3, lettera e), sarà tenuta, a cura del responsabile
dell'attività, a disposizione dei competenti
organi di controllo.
Art.3. DEFINIZIONI
1. a) Per "omologazione" si intende la procedura
tecnico- amministrativa con la quale viene provato
il prototipo del liquido schiumogeno, certificata la
rispondenza alla norma ed emesso da parte del Ministero
dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla
riproduzione del prototipo medesimo, prima della immissione
del prodotto sul mercato, per la utilizzazione nelle
attività soggette alle norme di prevenzione
incendi.
b) Per "laboratorio" si intende il laboratorio
di chimica del centro studi ed esperienze del Ministero
dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero
dell'interno ai sensi del decreto del Ministero dell'interno
26-3-1985, che provvede alla esecuzione delle prove
e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione
del prodotto.
c) Per "certificato di prova" si intende il
rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica
la conformità alla norma e la classificazione
di comportamento sul fuoco del campione sottoposto
ad esame.
d) Per "produttore" si intende il fabbricante
del prodotto nonché ogni persona che, apponendo
il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto,
si presenti come fabbricante dello stesso. Si considera
altresì produttore chi importa o commercializza
un prodotto di importazione.
e) Per "dichiarazione" di conformità
si intende la dichiarazione rilasciata dal produttore
attestante la conformità del prodotto al prototipo
omologato e contenente, tra l'altro, i dati del marchio
di conformità di cui alla lettera f) del presente
articolo.
f) Per "marchio di conformità" si intende
l'indicazione permanente ed indelebile apposta dal
produttore sull'imballo del prodotto riportante gli
estremi dell'atto di omologazione e le indicazioni
di cui al punto 6 della norma UNI 9493 tra le quali
va compresa la minima temperatura dell'impiego.
g) Per "prototipo omologato" si intende il
campione, parte del campione stesso e/o documentazione
idonea alla completa identificazione e caratterizzazione
del prodotto, conservato dal laboratorio che rilascia
il certificato di prova.
Art.4. PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI
PROVA E DELL'OMOLOGAZIONE
1. 1) Per l'ottenimento del certificato di prova ai
fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente
procedura:
- il produttore inoltra al laboratorio domanda corredata
della documentazione occorrente;
- verificata la correttezza della documentazione di
cui sopra, il laboratorio richiede entro trenta giorni
l'invio della campionatura di prova nonché il
pagamento degli importi previsti dalla vigenti disposizioni
per l'esecuzione delle prove medesime;
- l'interessato deve inviare la campionatura richiesta
e la ricevuta del versamento di cui sopra entro sessanta
giorni dalla data della comunicazione del laboratorio
che, ricevuto quanto specificato, iscriverà
la pratica, entro i successivi quindici giorni, nello
specifico elenco cronologico, dandone comunicazione
al richiedente;
- decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia
provveduto in merito, la pratica viene archiviata per
decorrenza dei termini;
- entro sessanta giorni dall'iscrizione della pratica,
il laboratorio provvede al rilascio del certificato
di prova.
2) Per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare
al Ministero dell'interno apposita domanda corredata
dal certificato di prova.
Valutata la documentazione presentata, il Ministero
dell'interno provvederà, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare
all'interessato l'atto di omologazione del prodotto.
Semestralmente, il Ministero dell'interno renderà
noto l'elenco aggiornato dei prodotti omologati. Indipendentemente
da ciò, al fine di permettere anche l'effettuazione
dei controlli di cui all'art.7 del presente decreto,
il Ministero dell'interno comunicherà tempestivamente
ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti,
nonché i provvedimenti di annullamento delle
omologazioni stesse.
3) Le domande con i relativi allegati e le ricevute
dei versamenti di cui ai commi primo e secondo debbono
essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di
ricevimento.
Art.5. COMMERCIALIZZAZIONE CEE
1. I liquidi schiumogeni a bassa espansione legalmente
riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità
economica europea, sulle base di norme armonizzate
o di norme o regole tecniche straniere riconosciute
equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo
SEE, possono essere commercializzati in Italia per
essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto.
2. A tal fine, per ciascun prototipo di prodotto il
produttore dovrà presentare apposita istanza
diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale
della protezione civile e dei servizi antincendio,
che provvederà al rilascio dell'atto di omologazione
di cui all'art.3, nel rispetto delle procedure di cui
all'art.4, secondo comma, motivando l'eventuale diniego.
3. L'istanza di cui al comma precedente dovrà
essere corredata della documentazione necessaria alla
identificazione del prodotto e dei relativi certificati
di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti
autorità dello Stato membro.
Art.6. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ PER IL PRODUTTORE
1. Il produttore è tenuto ai sensi delle disposizioni
di legge vigenti, alla osservanza dei seguenti adempimenti
sotto la personale responsabilità civile e penale:
- garantire le conformità della produzione al
prototipo omologato mediante un sistema di controllo
di produzione;
- emettere per ogni prodotto la dichiarazione di conformità;
- apporre sull'imballo del prodotto il marchio di conformità.
Art.7. CONTROLLI
1. Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre
a controllo, anche con metodi a campione, i prodotti.
2. Gli accertamenti di cui al precedente comma possono
essere effettuati presso il produttore, i depositi
sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori,
i commercianti e gli utilizzatori.
3. A tal fine, con l'ottenimento di atti di omologazione
del prodotto, il produttore si impegna a consentire
l'accesso ai locali di produzione e deposito, a fornire
tutte le informazioni necessarie alla verifica della
qualità dei prodotti medesimi ed a consentire
il prelievo di quanto necessario alle operazioni di
controllo.
4. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri,
modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.
Art.8. VALIDITÀ, RINNOVO, DECADENZA E ANNULLAMENTO
DELL'OMOLOGAZIONE
1. L'omologazione ha validità cinque anni ed
è rinnovabile, su istanza del produttore ad
ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni.
Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove
tecniche di cui al precedente art.1 qualora la vigente
normativa di prova non sia variata e il produttore
dichiari che il prodotto non ha subito modifiche, salvo
che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti
di annullamento di omologazione. Negli altri casi,
il rinnovo comporterà l'effettuazione, in tutto
o in parte, delle prove di cui all'art.1 secondo quanto
stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione
a variazioni di normativa o a modifiche apportate al
prodotto.
2. L'omologazione decade se il prodotto subisce una
qualsiasi modifica o, ai soli fini della produzione,
con l'entrata in vigore di una nuova normativa che
modifica o annulla, anche solo parzialmente, quella
vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa.
La nuova normativa stabilirà i tempi necessari
per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo
smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi
alla normativa vigente al momento della posa in opera,
sono ammessi per i tempi e con le modalità che
saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione
incendi disciplinanti le singole attività.
3. I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di
produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno
essere compatibili con quelli stabiliti per i prodotti
posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti
le singole attività.
4. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare
l'omologazione se:
- viene rilevata la non conformità di esemplare
di prodotto al prototipo omologato;
- il produttore non ottempera in tutto o in parte agli
obblighi fissati agli artt. 6 o 7.
5. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano
il divieto di apposizione del marchio di conformità
e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità
per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.
Art.9. RICORSI
1. Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione
o di diniego sono esperibili i rimedi amministrativi
e giurisdizionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24-11-1971, n.1199, ed alla legge
6-12-1971, n.1034 (inerente a: "Istituzione dei
tribunali amministrativi regionali"), e successive
modificazioni.
Art. 10. NORME TRANSITORIE
1. 1) A decorrere dal 1o gennaio 1997 potranno essere
prodotti e commercializzati soltanto liquidi schiumogeni
a bassa espansione omologati ai sensi del presente
decreto.
2) Decorsi sei anni dalla data di emanazione del presente
decreto potranno essere utilizzati solo liquidi schiumogeni
a bassa espansione i cui prototipi siano stati omologati
ai sensi del presente decreto.
Decorso il suddetto termine, i liquidi schiumogeni a
bassa espansione i cui prototipi non siano stati omologati
ai sensi del presente decreto, dovranno essere ritirati
e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell'esercente.
(c) 1996 Note's