[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 13 NOVEMBRE 1995

(G.U. 27-11-1995, n.277)

NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DI LIQUIDI SCHIUMOGENI A BASSA ESPANSIONE.

Art.1. CLASSIFICAZIONE
1. La classificazione di liquidi schiumogeni a bassa espansione si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI- CNVVF 9493.
2. Il laboratorio di chimica del centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di cui agli artt. 1, secondo comma, e 5, del decreto del Ministro dell'interno 26-3-1985 stabilendo, in particolare, i criteri per l'approntamento della campionatura di prova e predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova per quanto non espressamente previsto dalla norma UNI-CNVVF 9493.

Art.2. UTILIZZAZIONE
1. I liquidi schiumogeni a bassa espansione da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.
2. La dichiarazione di conformità di cui al successivo art.3, lettera e), sarà tenuta, a cura del responsabile dell'attività, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Art.3. DEFINIZIONI
1. a) Per "omologazione" si intende la procedura tecnico- amministrativa con la quale viene provato il prototipo del liquido schiumogeno, certificata la rispondenza alla norma ed emesso da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo medesimo, prima della immissione del prodotto sul mercato, per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.
b) Per "laboratorio" si intende il laboratorio di chimica del centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 26-3-1985, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto.
c) Per "certificato di prova" si intende il rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la conformità alla norma e la classificazione di comportamento sul fuoco del campione sottoposto ad esame.
d) Per "produttore" si intende il fabbricante del prodotto nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione.
e) Per "dichiarazione" di conformità si intende la dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del marchio di conformità di cui alla lettera f) del presente articolo.
f) Per "marchio di conformità" si intende l'indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sull'imballo del prodotto riportante gli estremi dell'atto di omologazione e le indicazioni di cui al punto 6 della norma UNI 9493 tra le quali va compresa la minima temperatura dell'impiego.
g) Per "prototipo omologato" si intende il campione, parte del campione stesso e/o documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione del prodotto, conservato dal laboratorio che rilascia il certificato di prova.

Art.4. PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI PROVA E DELL'OMOLOGAZIONE
1. 1) Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura:
- il produttore inoltra al laboratorio domanda corredata della documentazione occorrente;
- verificata la correttezza della documentazione di cui sopra, il laboratorio richiede entro trenta giorni l'invio della campionatura di prova nonché il pagamento degli importi previsti dalla vigenti disposizioni per l'esecuzione delle prove medesime;
- l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e la ricevuta del versamento di cui sopra entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio che, ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica, entro i successivi quindici giorni, nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente;
- decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;
- entro sessanta giorni dall'iscrizione della pratica, il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova.
2) Per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata dal certificato di prova.
Valutata la documentazione presentata, il Ministero dell'interno provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del prodotto. Semestralmente, il Ministero dell'interno renderà noto l'elenco aggiornato dei prodotti omologati. Indipendentemente da ciò, al fine di permettere anche l'effettuazione dei controlli di cui all'art.7 del presente decreto, il Ministero dell'interno comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti, nonché i provvedimenti di annullamento delle omologazioni stesse.
3) Le domande con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi primo e secondo debbono essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.5. COMMERCIALIZZAZIONE CEE
1. I liquidi schiumogeni a bassa espansione legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea, sulle base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
2. A tal fine, per ciascun prototipo di prodotto il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio, che provvederà al rilascio dell'atto di omologazione di cui all'art.3, nel rispetto delle procedure di cui all'art.4, secondo comma, motivando l'eventuale diniego.
3. L'istanza di cui al comma precedente dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Art.6. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ PER IL PRODUTTORE
1. Il produttore è tenuto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, alla osservanza dei seguenti adempimenti sotto la personale responsabilità civile e penale:
- garantire le conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;
- emettere per ogni prodotto la dichiarazione di conformità;
- apporre sull'imballo del prodotto il marchio di conformità.

Art.7. CONTROLLI
1. Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre a controllo, anche con metodi a campione, i prodotti.
2. Gli accertamenti di cui al precedente comma possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.
3. A tal fine, con l'ottenimento di atti di omologazione del prodotto, il produttore si impegna a consentire l'accesso ai locali di produzione e deposito, a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei prodotti medesimi ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo.
4. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.

Art.8. VALIDITÀ, RINNOVO, DECADENZA E ANNULLAMENTO DELL'OMOLOGAZIONE
1. L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile, su istanza del produttore ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art.1 qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subito modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comporterà l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art.1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate al prodotto.
2. L'omologazione decade se il prodotto subisce una qualsiasi modifica o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa che modifica o annulla, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.
3. I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.
4. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione se:
- viene rilevata la non conformità di esemplare di prodotto al prototipo omologato;
- il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli artt. 6 o 7.
5. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformità e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.

Art.9. RICORSI
1. Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione o di diniego sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24-11-1971, n.1199, ed alla legge 6-12-1971, n.1034 (inerente a: "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali"), e successive modificazioni.

Art. 10. NORME TRANSITORIE
1. 1) A decorrere dal 1o gennaio 1997 potranno essere prodotti e commercializzati soltanto liquidi schiumogeni a bassa espansione omologati ai sensi del presente decreto.
2) Decorsi sei anni dalla data di emanazione del presente decreto potranno essere utilizzati solo liquidi schiumogeni a bassa espansione i cui prototipi siano stati omologati ai sensi del presente decreto.
Decorso il suddetto termine, i liquidi schiumogeni a bassa espansione i cui prototipi non siano stati omologati ai sensi del presente decreto, dovranno essere ritirati e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell'esercente.






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