(G.U. 28-10-1995, N.253)
DISCIPLINA CONCERNENTE LE DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.
Art.1.
1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque
destinate al consumo umano che possono essere disposte
dalla regione Sicilia ai sensi degli artt. 17 e 18
del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988,
n.236, non possono superare i valori massimi ammissibili
(VMA) indicati nel successivo art.2.
Art.2.
1. I parametri con i rispettivi valori massimi ammissibili
che possono essere raggiunti in presenza di particolari
situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione
delle acque, individuati ai sensi dell'art.16 del decreto
del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, sono
i seguenti:
Parametro (V.M.A.)
Manganese (mg/l) Mn............... 250
Magnesio (mg/l) Mg.................. 200
Art.3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui
all'art.2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui
all'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.236, la regione di cui all'art.1 è
tenuta ad adottare i valori che assicurino l'erogazione
dell'acqua della migliore qualità possibile.
Art.4.
1. L'esercizio delle deroghe è subordinato alla
osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma
dell'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.236.
2. La mancanza di conformità alle disposizioni
citate comporta la decadenza della facoltà di
deroga.
3. Gli obiettivi dei piani di intervento devono essere
raggiunti entro il 20 gennaio 1997 per il parametro
manganese ed entro il 31 dicembre 1999 per il parametro
magnesio; a tale data cessa la possibilità di
concedere deroghe ai sensi del presente provvedimento.
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