[Note's] DECRETO MINISTERO DELLA SANITA' 16 OTTOBRE 1995

(G.U. 28-10-1995, N.253)

DISCIPLINA CONCERNENTE LE DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.

Art.1.
1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sicilia ai sensi degli artt. 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, non possono superare i valori massimi ammissibili (VMA) indicati nel successivo art.2.

Art.2.
1. I parametri con i rispettivi valori massimi ammissibili che possono essere raggiunti in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque, individuati ai sensi dell'art.16 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, sono i seguenti:

Parametro (V.M.A.)
Manganese (mg/l) Mn............... 250
Magnesio (mg/l) Mg.................. 200

Art.3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art.2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, la regione di cui all'art.1 è tenuta ad adottare i valori che assicurino l'erogazione dell'acqua della migliore qualità possibile.

Art.4.
1. L'esercizio delle deroghe è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236.
2. La mancanza di conformità alle disposizioni citate comporta la decadenza della facoltà di deroga.
3. Gli obiettivi dei piani di intervento devono essere raggiunti entro il 20 gennaio 1997 per il parametro manganese ed entro il 31 dicembre 1999 per il parametro magnesio; a tale data cessa la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente provvedimento.






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