[Note's] DECRETO MINISTERO DEL TESORO 16 AGOSTO 1995

(G.U. 5-11-95, n.259)

MODALITÀ E CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE AI COMUNI E LORO CONSORZI DI MUTUI DECENNALI, SENZA INTERESSI, PREVISTI DALL'ART.5 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N.179, A VALERE SUL FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PRESSO LA SEZIONE AUTONOMA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E FINALIZZATI ALLA ACQUISIZIONE E ALL'URBANIZZAZIONE DI AREE EDIFICABILI AD USO RESIDENZIALE NONCHÉ ALL'ACQUISTO DI AREE EDIFICATE DA RECUPERARE.

Art.1.
Le disponibilità del fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree e l'urbanizzazione, previsto dall'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, sono depositate in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato a favore della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, istituita presso la Cassa depositi e prestiti dall'art.10 della legge 5 agosto 1978, n.457.

Art.2.
La sezione autonoma per l'edilizia residenziale entro il 31 gennaio di ciascun anno comunicherà al Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici (CER) la consistenza delle disponibilità affluite nel conto corrente di cui all'articolo 1 nel corso del precedente anno.
Il Comitato per l'edilizia residenziale, effettuata l'assegnazione delle disponibilità alle regioni, e quest'ultime, effettuata la ripartizione dei fondi ai comuni e loro consorzi, cureranno l'invio alla sezione dei relativi provvedimenti ed eventuali modifiche entro quindici giorni dalla loro emissione.

Art.3.
Per la concessione dei mutui decennali, senza interessi, i comuni interessati, o i loro consorzi, dovranno produrre alla sezione, entro quattro mesi dalla data del provvedimento regionale di ripartizione, apposita domanda a firma del proprio legale rappresentante, contenente, fra l'altro, il riferimento al predetto provvedimento regionale.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) copia della documentazione relativa all'acquisizione delle aree;
b) dichiarazione a firma del segretario dell'ente, attestante che le aree acquisite o da acquisire sono comprese fra quelle individuate e destinate ad opere di edilizia residenziale con delibera del consiglio comunale divenuta esecutiva ai sensi di legge;
c) dichiarazione a firma del segretario dell'ente, attestante che il prezzo di cessione delle aree, eventualmente definito in sede di accordo fra le parti, è stato approvato dalla giunta municipale, previa dichiarazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale;
d) quadro economico approvato dagli organi competenti dell'ente locale, contenente:
- l'elenco delle opere di urbanizzazione da eseguire nelle aree prescelte, o in quelle contermini;
- le previsioni di spesa, con espressa esclusione della revisione prezzi, a norma dell'art.3 del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n.359, e dell'art.15 della legge 23 dicembre 1992, n.498 distinte per l'esecuzione delle opere e per le spese generali, fra le quali quelle per la progettazione esecutiva;
e) copia dei provvedimenti di nomina del coordinatore unico e del responsabile unico, di cui all'art.4-bis, comma 1, lettera a), della legge 2 giugno 1995, n.215 (recante norme urgenti in materia di lavori pubblici).

Art.4.
Per la concessione dei mutui di cui al presente decreto, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti può assumere i poteri del consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'edilizia residenziale.
I provvedimenti cosi adottati saranno comunicati al predetto consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla loro emissione.

Art.5.
L'ammortamento dei mutui in questione avrà durata decennale mediante annualità rimborsabili a rate semestrali costanti e posticipate.
Dette rate affluiranno sul conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato a favore della sezione autonoma per l'edilizia residenziale in virtù del precedente art.1.

Art.6.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le norme del decreto del ministro del tesoro del 1o marzo 1992 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la nuova normativa afferente i mutui della Cassa depositi e prestiti.
Si applicano, inoltre, l'art.4, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406, in materia di concessione di lavori pubblici, le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.490, in ordine alla normativa antimafia, nonché l'art.3 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito nella legge 8 agosto 1592, n.359, e dell'art.15 della legge 23 dicembre 1992, n.498, che hanno soppresso la revisione prezzi per i lavori pubblici.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's