(G.U. 5-11-95, n.259)
MODALITÀ E CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE AI COMUNI E LORO CONSORZI DI MUTUI DECENNALI, SENZA INTERESSI, PREVISTI DALL'ART.5 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N.179, A VALERE SUL FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PRESSO LA SEZIONE AUTONOMA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E FINALIZZATI ALLA ACQUISIZIONE E ALL'URBANIZZAZIONE DI AREE EDIFICABILI AD USO RESIDENZIALE NONCHÉ ALL'ACQUISTO DI AREE EDIFICATE DA RECUPERARE.
Art.1.
Le disponibilità del fondo speciale di rotazione
per l'acquisizione di aree e l'urbanizzazione, previsto
dall'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, sono
depositate in apposito conto corrente infruttifero
presso la tesoreria centrale dello Stato a favore della
sezione autonoma per l'edilizia residenziale, istituita
presso la Cassa depositi e prestiti dall'art.10 della
legge 5 agosto 1978, n.457.
Art.2.
La sezione autonoma per l'edilizia residenziale entro
il 31 gennaio di ciascun anno comunicherà al
Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero
dei lavori pubblici (CER) la consistenza delle disponibilità
affluite nel conto corrente di cui all'articolo 1 nel
corso del precedente anno.
Il Comitato per l'edilizia residenziale, effettuata
l'assegnazione delle disponibilità alle regioni,
e quest'ultime, effettuata la ripartizione dei fondi
ai comuni e loro consorzi, cureranno l'invio alla sezione
dei relativi provvedimenti ed eventuali modifiche entro
quindici giorni dalla loro emissione.
Art.3.
Per la concessione dei mutui decennali, senza interessi,
i comuni interessati, o i loro consorzi, dovranno produrre
alla sezione, entro quattro mesi dalla data del provvedimento
regionale di ripartizione, apposita domanda a firma
del proprio legale rappresentante, contenente, fra
l'altro, il riferimento al predetto provvedimento regionale.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) copia della documentazione relativa all'acquisizione
delle aree;
b) dichiarazione a firma del segretario dell'ente, attestante
che le aree acquisite o da acquisire sono comprese
fra quelle individuate e destinate ad opere di edilizia
residenziale con delibera del consiglio comunale divenuta
esecutiva ai sensi di legge;
c) dichiarazione a firma del segretario dell'ente, attestante
che il prezzo di cessione delle aree, eventualmente
definito in sede di accordo fra le parti, è
stato approvato dalla giunta municipale, previa dichiarazione
di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale;
d) quadro economico approvato dagli organi competenti
dell'ente locale, contenente:
- l'elenco delle opere di urbanizzazione da eseguire
nelle aree prescelte, o in quelle contermini;
- le previsioni di spesa, con espressa esclusione della
revisione prezzi, a norma dell'art.3 del decreto legge
11 luglio 1992, n.333, convertito nella legge 8 agosto
1992, n.359, e dell'art.15 della legge 23 dicembre
1992, n.498 distinte per l'esecuzione delle opere e
per le spese generali, fra le quali quelle per la progettazione
esecutiva;
e) copia dei provvedimenti di nomina del coordinatore
unico e del responsabile unico, di cui all'art.4-bis,
comma 1, lettera a), della legge 2 giugno 1995, n.215
(recante norme urgenti in materia di lavori pubblici).
Art.4.
Per la concessione dei mutui di cui al presente decreto,
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti
può assumere i poteri del consiglio di amministrazione
della sezione autonoma per l'edilizia residenziale.
I provvedimenti cosi adottati saranno comunicati al
predetto consiglio di amministrazione nella prima adunanza
successiva alla loro emissione.
Art.5.
L'ammortamento dei mutui in questione avrà durata
decennale mediante annualità rimborsabili a
rate semestrali costanti e posticipate.
Dette rate affluiranno sul conto corrente istituito
presso la Tesoreria centrale dello Stato a favore della
sezione autonoma per l'edilizia residenziale in virtù
del precedente art.1.
Art.6.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
le norme del decreto del ministro del tesoro del 1o
marzo 1992 e successive modifiche ed integrazioni,
concernente la nuova normativa afferente i mutui della
Cassa depositi e prestiti.
Si applicano, inoltre, l'art.4, comma 2, del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n.406, in materia di
concessione di lavori pubblici, le disposizioni di
cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.490, in
ordine alla normativa antimafia, nonché l'art.3
del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito
nella legge 8 agosto 1592, n.359, e dell'art.15 della
legge 23 dicembre 1992, n.498, che hanno soppresso
la revisione prezzi per i lavori pubblici.
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