[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 21 DICEMBRE 1995

(G.U. 8-1-1996, n.5)

DISCIPLINA DEI METODI DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DAGLI IMPIANTI INDUSTRIALI.

Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto disciplina i metodi di valutazione dei risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni derivanti dagli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.203, e successivi decreti di attuazione.
2. I metodi di valutazione di cui al presente decreto si applicano per la verifica del rispetto dei limiti di emissione prescritti o dichiarati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.203, ed in particolare:
a) alle misure continue effettuate dall'esercente dell'impianto ai sensi degli artt. 7 e 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;
b) alle verifiche effettuate dall'autorità competente per il controllo.
3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al quattordicesimo comma dell'art.3 del decreto ministeriale 12-7-1990, l'esercente dell'impianto dichiara all'autorità competente i parametri che caratterizzano i periodi di avviamento e di arresto, come definiti al punto 1 dell'allegato al presente decreto.

Art.2. MISURE CONTINUE
1. Fino all'emanazione degli atti conseguenti alle attività previste dal decreto ministeriale 6-5-1992, alle misure in continuo si applica l'allegato al presente decreto.
2. Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie come definito ai punti 4.3.1 e 4.3.2 dell'allegato al presente decreto. Nel caso tale valore non venga raggiunto, l'esercente è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare la disponibilità del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorità preposta al controllo.
3. In caso di indisponibilità delle misure in continuo, l'esercente è tenuto, ove possibile, ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue o correlazioni con parametri di esercizio e/o su specifiche composizioni delle materie prime utilizzate. L'esercente propone all'autorità competente al controllo le procedure adottate per la stima delle emissioni. Nel caso si configuri l'indisponibilità di una o più misure per periodi superiori a 48 ore continuative, l'esercente è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità proposta al controllo.
4. I dati stimati o misurati con le modalità di cui al comma precedente concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite.

Art.3. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, i sistemi di rilevamento in continuo installati e/o in funzione alla data del 31 dicembre 1994 devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'allegato al presente decreto entro il 30 giugno 1996. L'esercente comunica all'autorità preposta al controllo l'avvenuto adeguamento.
2. In attesa di quanto previsto al comma precedente continuano a valere le modalità di misura e valutazione già concordate con l'autorità preposta al controllo.
3. In attesa della definizione di metodi normalizzati di rilevamento in continuo delle emissioni, ai fini della verifica del rispetto dei valori limite si fa riferimento alle procedure di calibrazione concordate con l'autorità preposta al controllo.

Art.4. AGGIORNAMENTI
1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione oggetto del presente decreto sono sottoposti ad aggiornamenti e/o integrazioni almeno quinquennali.

ALLEGATO
(criteri di valutazione delle emissioni)

(Si omette)






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