(G.U. 8-1-1996, n.5)
DISCIPLINA DEI METODI DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DAGLI IMPIANTI INDUSTRIALI.
Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto disciplina i metodi di valutazione
dei risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in
continuo delle emissioni derivanti dagli impianti che
ricadono nel campo di applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.203, e successivi
decreti di attuazione.
2. I metodi di valutazione di cui al presente decreto
si applicano per la verifica del rispetto dei limiti
di emissione prescritti o dichiarati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.203, ed
in particolare:
a) alle misure continue effettuate dall'esercente dell'impianto
ai sensi degli artt. 7 e 8 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica;
b) alle verifiche effettuate dall'autorità competente
per il controllo.
3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al quattordicesimo
comma dell'art.3 del decreto ministeriale 12-7-1990,
l'esercente dell'impianto dichiara all'autorità
competente i parametri che caratterizzano i periodi
di avviamento e di arresto, come definiti al punto
1 dell'allegato al presente decreto.
Art.2. MISURE CONTINUE
1. Fino all'emanazione degli atti conseguenti alle attività
previste dal decreto ministeriale 6-5-1992, alle misure
in continuo si applica l'allegato al presente decreto.
2. Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante
deve assicurare un indice di disponibilità mensile
delle medie orarie come definito ai punti 4.3.1 e 4.3.2
dell'allegato al presente decreto. Nel caso tale valore
non venga raggiunto, l'esercente è tenuto a
predisporre azioni correttive per migliorare la disponibilità
del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorità
preposta al controllo.
3. In caso di indisponibilità delle misure in
continuo, l'esercente è tenuto, ove possibile,
ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni
basate su misure discontinue o correlazioni con parametri
di esercizio e/o su specifiche composizioni delle materie
prime utilizzate. L'esercente propone all'autorità
competente al controllo le procedure adottate per la
stima delle emissioni. Nel caso si configuri l'indisponibilità
di una o più misure per periodi superiori a
48 ore continuative, l'esercente è tenuto ad
informare tempestivamente l'autorità proposta
al controllo.
4. I dati stimati o misurati con le modalità
di cui al comma precedente concorrono ai fini della
verifica del rispetto dei valori limite.
Art.3. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma,
i sistemi di rilevamento in continuo installati e/o
in funzione alla data del 31 dicembre 1994 devono essere
adeguati alle disposizioni di cui all'allegato al presente
decreto entro il 30 giugno 1996. L'esercente comunica
all'autorità preposta al controllo l'avvenuto
adeguamento.
2. In attesa di quanto previsto al comma precedente
continuano a valere le modalità di misura e
valutazione già concordate con l'autorità
preposta al controllo.
3. In attesa della definizione di metodi normalizzati
di rilevamento in continuo delle emissioni, ai fini
della verifica del rispetto dei valori limite si fa
riferimento alle procedure di calibrazione concordate
con l'autorità preposta al controllo.
Art.4. AGGIORNAMENTI
1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione
oggetto del presente decreto sono sottoposti ad aggiornamenti
e/o integrazioni almeno quinquennali.
ALLEGATO
(criteri di valutazione delle emissioni)
(Si omette)
(c) 1996 Note's