(G.U. 7-2-1995, n.31)
DISCIPLINA CONCERNENTE LE DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.
Art.1.
1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque
destinate al consumo umano che possono essere disposte
dalle regioni Lazio e Campania ai sensi degli artt.
17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n. 236, non possono superare il valore massimo
ammissibile (VMA) indicato nel successivo art.2.
2. Le deroghe di cui al primo comma non possono essere
disposte per acque destinate al consumo umano che vengano
attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino
in funzione dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del presente decreto.
Art.2.
1. Il parametro, con il rispettivo valore massimo ammissibile
e le relative osservazioni, individuato ai sensi dell'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988,
n. 236, è il seguente:
- fluoro (mg/l)F: 3-1,4 VMA variabile secondo la temperatura
media dell'aria (da 8 fino a 30o C) nella zona geografica
considerata.
Art.3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui
all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di
cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n. 236, le regioni di cui all'art. 1, in
relazione alle specifiche situazioni locali, sono tenute
ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di
acqua della migliore qualità possibile ed il
rientro tempestivo nella norma.
Art.4.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito
delle prescrizioni di cui agli artt. 1 e 2, è
subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 18, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24-5-1988, n. 236.
2. La deroga può essere concessa per attuare
e/o completare gli interventi necessari per riportare
a norma la situazione dell'approvvigionamento idrico-potabile
e comunque per un periodo non superiore a mesi sei,
a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art.5.
1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di
intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità
previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 24-5-1988, n. 236.
2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano
congiuntamente una ricognizione bimestrale dello stato
di attuazione dei piani di intervento.
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