[Note's] DECRETO MINISTERO DELLA SANITÀ 3 FEBBRAIO 1995

(G.U. 7-2-1995, n.31)

DISCIPLINA CONCERNENTE LE DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.

Art.1.
1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Lazio e Campania ai sensi degli artt. 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art.2.
2. Le deroghe di cui al primo comma non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente decreto.

Art.2.
1. Il parametro, con il rispettivo valore massimo ammissibile e le relative osservazioni, individuato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n. 236, è il seguente:
- fluoro (mg/l)F: 3-1,4 VMA variabile secondo la temperatura media dell'aria (da 8 fino a 30o C) nella zona geografica considerata.

Art.3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n. 236, le regioni di cui all'art. 1, in relazione alle specifiche situazioni locali, sono tenute ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile ed il rientro tempestivo nella norma.

Art.4.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli artt. 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n. 236.
2. La deroga può essere concessa per attuare e/o completare gli interventi necessari per riportare a norma la situazione dell'approvvigionamento idrico-potabile e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art.5.
1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n. 236.
2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione bimestrale dello stato di attuazione dei piani di intervento.




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