[Note's] DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 DICEMBRE 1995

(G.U. 16-5-96 n. 118)

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E L'INCENTIVAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per i beni culturali e ambientali, convengono di addivenire al presente accordo di programma per la definizione di interventi tendenti alla utilizzazione dei beni culturali e ambientali che incentivino i flussi turistici, con particolare riguardo a quelli internazionali con la finalità principale di stimolo per l'economia per la creazione di nuovi posti di lavoro, di nuove risorse da destinare alla conservazione, alla manutenzione, identificazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Art. 2
L'accordo di programma è aperto alle altre amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici ed ai privati che ad iniziativa delle amministrazioni contraenti potranno essere chiamati a partecipare all'accordo mediante recepimento, al fine di realizzare progetti di comune interesse. Nel caso di materie di competenza primaria delle Regioni o degli Enti locali, l'accordo di programma è disciplinato dalle norme di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3
Le amministrazioni contraenti convengono di predisporre e attuare di comune accordo un piano di pubblicizzazione e divulgazione che ponga in evidenza la disponibilità delle amministrazioni pubbliche ad esaminare proposte di concessione o di intervento per la utilizzazione di beni culturali e ambientali a fini turistici.

Art. 4
Le amministrazioni contraenti convengono di costituire presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione appositi sportelli cui conferire il compito di accogliere le richieste dei privati e fornire consulenza sui contenuti e le modalità di presentazione dei progetti; di predisporre l'istruttoria dei progetti; di attuare presso la Scuola stessa piani di formazione rivolti al personale pubblico e agli operatori privati con particolare riguardo alle zone periferiche dello Stato.

Art. 5
Le pubbliche amministrazioni che sottoscrivono il presente accordo svolgono in forma coordinata le seguenti attività, ciascuna per le parti che risultano attribuite alla propria competenza istituzionale impegnandosi a promuovere la valorizzazione economica del patrimonio ambientale artistico e culturale italiano assicurando altresì la tutela utilizzando detto patrimonio per incrementare il flusso e l'attività turistica, in particolare attraverso progetti di accertata validità economica proposti da privati:
a) predisposizione e divulgazione delle disponibilità delle amministrazioni pubbliche ad accogliere richieste di concessione a privati dei servizi di cui all'art. 47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, finalizzati alla migliore valorizzazione dei beni culturali ed ambientali a fini turistici ed economici ;
b) accoglimento, valutazione ed approvazione di progetti proposti da soggetti pubblici o privati che rispondono alle finalità di cui all'art. l;
c) predisposizione ed attuazione di un progetto promozionale mirato a sviluppare la fruizione dei beni museali da parte di turisti stranieri attraverso l'introduzione di una tessera agevolata;
d) predisposizione e attuazione di un piano di formazione volto alla preparazione di personale tecnico, scientifico e gestionale coerentemente con le finalità del presente programma;
e) accoglimento, valutazioni ed approvazioni di progetti proposti da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, di diffusione della cultura e della lingua italiana nelle comunità di origine italiana residenti nei Paesi extra europei, anche finalizzati al turismo etnico.

Art. 6
L'esame dei progetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5 è effettuato in sede di conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministro per i beni culturali e ambientali. L'esame dei progetti di cui alle lettere d) ed e) è effettuato in sede di conferenza di servizi convocata ad iniziativa autonoma di ciascun rappresentante delle amministrazioni contraenti il presente accordo. Alla conferenza dei servizi partecipano i delegati delle amministrazioni statali, degli Enti pubblici e i privati coinvolti nel progetto.

Art. 7
La Presidenza del Consiglio nell'ambito delle sue funzioni e poteri di coordinamento emanerà uno specifico provvedimento attuativo del presente accordo di programma.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.






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