(G.U. 16-5-96 n. 118)
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E L'INCENTIVAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per i beni culturali e ambientali, convengono di addivenire al presente accordo di programma per la definizione di interventi tendenti alla utilizzazione dei beni culturali e ambientali che incentivino i flussi turistici, con particolare riguardo a quelli internazionali con la finalità principale di stimolo per l'economia per la creazione di nuovi posti di lavoro, di nuove risorse da destinare alla conservazione, alla manutenzione, identificazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Art. 2
L'accordo di programma è aperto alle altre amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici ed ai privati che ad
iniziativa delle amministrazioni contraenti potranno
essere chiamati a partecipare all'accordo mediante
recepimento, al fine di realizzare progetti di comune
interesse. Nel caso di materie di competenza primaria
delle Regioni o degli Enti locali, l'accordo di programma
è disciplinato dalle norme di cui all'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 3
Le amministrazioni contraenti convengono di predisporre
e attuare di comune accordo un piano di pubblicizzazione
e divulgazione che ponga in evidenza la disponibilità
delle amministrazioni pubbliche ad esaminare proposte
di concessione o di intervento per la utilizzazione
di beni culturali e ambientali a fini turistici.
Art. 4
Le amministrazioni contraenti convengono di costituire
presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione
appositi sportelli cui conferire il compito di accogliere
le richieste dei privati e fornire consulenza sui contenuti
e le modalità di presentazione dei progetti;
di predisporre l'istruttoria dei progetti; di attuare
presso la Scuola stessa piani di formazione rivolti
al personale pubblico e agli operatori privati con
particolare riguardo alle zone periferiche dello Stato.
Art. 5
Le pubbliche amministrazioni che sottoscrivono il presente
accordo svolgono in forma coordinata le seguenti attività,
ciascuna per le parti che risultano attribuite alla
propria competenza istituzionale impegnandosi a promuovere
la valorizzazione economica del patrimonio ambientale
artistico e culturale italiano assicurando altresì
la tutela utilizzando detto patrimonio per incrementare
il flusso e l'attività turistica, in particolare
attraverso progetti di accertata validità economica
proposti da privati:
a) predisposizione e divulgazione delle disponibilità
delle amministrazioni pubbliche ad accogliere richieste
di concessione a privati dei servizi di cui all'art.
47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, finalizzati alla migliore valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali a fini turistici ed
economici ;
b) accoglimento, valutazione ed approvazione di progetti
proposti da soggetti pubblici o privati che rispondono
alle finalità di cui all'art. l;
c) predisposizione ed attuazione di un progetto promozionale
mirato a sviluppare la fruizione dei beni museali da
parte di turisti stranieri attraverso l'introduzione
di una tessera agevolata;
d) predisposizione e attuazione di un piano di formazione
volto alla preparazione di personale tecnico, scientifico
e gestionale coerentemente con le finalità del
presente programma;
e) accoglimento, valutazioni ed approvazioni di progetti
proposti da soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri, di diffusione della cultura e della lingua
italiana nelle comunità di origine italiana
residenti nei Paesi extra europei, anche finalizzati
al turismo etnico.
Art. 6
L'esame dei progetti di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art. 5 è effettuato in sede di conferenza
dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministro
per i beni culturali e ambientali. L'esame dei progetti
di cui alle lettere d) ed e) è effettuato in
sede di conferenza di servizi convocata ad iniziativa
autonoma di ciascun rappresentante delle amministrazioni
contraenti il presente accordo. Alla conferenza dei
servizi partecipano i delegati delle amministrazioni
statali, degli Enti pubblici e i privati coinvolti
nel progetto.
Art. 7
La Presidenza del Consiglio nell'ambito delle sue funzioni
e poteri di coordinamento emanerà uno specifico
provvedimento attuativo del presente accordo di programma.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione.
(c) 1996 Note's