(G.U. 8-8-1995, n.184)
CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLABILI E CICLOPEDONALI NELLE AREE URBANE.
Art. 1. BENEFICIARI
1. Beneficiari dei contributi di cui al <<fondo
per il finanziamento degli interventi relativi ad itinerari
ciclabili o ciclopedonali>> ai sensi della direttiva
adottata dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
del 30 marzo 1994, sono i comuni quali soggetti attuatori
del programma regionale, così come quantificato
in allegato A che ha formato oggetto di istruttoria
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le aree urbane.
Art. 2. REQUISITI
1. Quale requisito indispensabile per l'accesso ai benefici
di legge, i comuni interessati dovranno inviare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane, entro sessanta giorni dalla data
di approvazione da parte degli organi competenti, il
progetto esecutivo consistente nel: capitolato speciale
di appalto, elaborati grafici di progetto, relazioni
descrittive, computo metrico estimativo, programma
realizzativo.
2. La documentazione di cui al precedente comma dovrà
essere corredata da un "piano finanziario",
ai sensi dell'art.4, nono comma, del decreto legge
2-3-1989, n.65 (<<Disposizioni in materia di
finanza pubblica>>), e successive integrazioni
e modificazioni.
3. La documentazione di cui ai commi secondo e terzo
dovrà essere in originale o in copia conforme
debitamente autenticata.
Art.3. EROGAZIONE
1. La documentazione relativa alla certificazione dello
stato di avanzamento lavori, ai fini della concessione
del contributo di cui alla legge 28-6-1991, n.208,
dovrà essere presentata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane.
2. A garanzia della esatta e funzionale progettazione
ed esecuzione dell'opera, prima dell'esecuzione dei
lavori la stazione appaltante presterà cauzione,
ai sensi dell'art.6 della legge 10-12-1981, n.741,
mediante idonea garanzia fidejussoria assicurativa
o bancaria fornita da primario istituto o compagnia
di assicurazione. La cauzione, pari al 10% del totale
contributi ex lege n.208/1991, sarà svincolata
all'emanazione del certificato di collaudo finale.
3. Il Ministro del tesoro, su proposta della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree
urbane, erogherà il contributo, determinato
ai sensi del comma successivo, che sarà versato
al comune beneficiario, ai sensi della legge 29-10-1984,
n.720, e successive modificazioni ed integrazioni (Tesoreria
unica) presso la sezione di tesoreria competente per
territorio.
4. I contributi verranno erogati sugli stati avanzamento
lavori (S.A.L.) in misura percentuale pari al rapporto
tra il costo complessivo dell'opera ed il costo ammesso
a contributo, ai sensi degli artt. 3 e 4, del decreto
ministeriale 6-7-1992, n.467, previa liquidazione,
ai sensi del comma precedente, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane.
5. Ogni variante alla progettazione esecutiva dovrà
essere approvata preventivamente dal comune nel rispetto
della normativa vigente.
6. L'erogazione del contributo avrà termine con
l'invio da parte del comune beneficiario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree
urbane, dell'ultimo S.A.L. unitamente al certificato
di regolare esecuzione dei lavori ovvero atto di collaudo.
7. La documentazione prevista ai commi quarto e sesto
del presente articolo deve essere certificata dal direttore
dei lavori, vistata dal capo dell'ufficio tecnico dell'ente,
ai sensi dell'art.19 della legge 3-1-1978, n.1, ovvero
da dirigente avente analoga funzione.
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