[Note's] DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 MARZO 1995

(G.U. 8-8-1995, n.184)

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLABILI E CICLOPEDONALI NELLE AREE URBANE.

Art. 1. BENEFICIARI
1. Beneficiari dei contributi di cui al <<fondo per il finanziamento degli interventi relativi ad itinerari ciclabili o ciclopedonali>> ai sensi della direttiva adottata dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 30 marzo 1994, sono i comuni quali soggetti attuatori del programma regionale, così come quantificato in allegato A che ha formato oggetto di istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane.

Art. 2. REQUISITI
1. Quale requisito indispensabile per l'accesso ai benefici di legge, i comuni interessati dovranno inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, entro sessanta giorni dalla data di approvazione da parte degli organi competenti, il progetto esecutivo consistente nel: capitolato speciale di appalto, elaborati grafici di progetto, relazioni descrittive, computo metrico estimativo, programma realizzativo.
2. La documentazione di cui al precedente comma dovrà essere corredata da un "piano finanziario", ai sensi dell'art.4, nono comma, del decreto legge 2-3-1989, n.65 (<<Disposizioni in materia di finanza pubblica>>), e successive integrazioni e modificazioni.
3. La documentazione di cui ai commi secondo e terzo dovrà essere in originale o in copia conforme debitamente autenticata.

Art.3. EROGAZIONE
1. La documentazione relativa alla certificazione dello stato di avanzamento lavori, ai fini della concessione del contributo di cui alla legge 28-6-1991, n.208, dovrà essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane.
2. A garanzia della esatta e funzionale progettazione ed esecuzione dell'opera, prima dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante presterà cauzione, ai sensi dell'art.6 della legge 10-12-1981, n.741, mediante idonea garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria fornita da primario istituto o compagnia di assicurazione. La cauzione, pari al 10% del totale contributi ex lege n.208/1991, sarà svincolata all'emanazione del certificato di collaudo finale.
3. Il Ministro del tesoro, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, erogherà il contributo, determinato ai sensi del comma successivo, che sarà versato al comune beneficiario, ai sensi della legge 29-10-1984, n.720, e successive modificazioni ed integrazioni (Tesoreria unica) presso la sezione di tesoreria competente per territorio.
4. I contributi verranno erogati sugli stati avanzamento lavori (S.A.L.) in misura percentuale pari al rapporto tra il costo complessivo dell'opera ed il costo ammesso a contributo, ai sensi degli artt. 3 e 4, del decreto ministeriale 6-7-1992, n.467, previa liquidazione, ai sensi del comma precedente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane.
5. Ogni variante alla progettazione esecutiva dovrà essere approvata preventivamente dal comune nel rispetto della normativa vigente.
6. L'erogazione del contributo avrà termine con l'invio da parte del comune beneficiario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, dell'ultimo S.A.L. unitamente al certificato di regolare esecuzione dei lavori ovvero atto di collaudo.
7. La documentazione prevista ai commi quarto e sesto del presente articolo deve essere certificata dal direttore dei lavori, vistata dal capo dell'ufficio tecnico dell'ente, ai sensi dell'art.19 della legge 3-1-1978, n.1, ovvero da dirigente avente analoga funzione.






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