[Note's] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1995, N.418

(G.U. 7-10-1995)

REGOLAMENTO CONCERNENTE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI

NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1o giugno 1939, n.1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.184 dell'8 agosto 1939), destinati a contenere biblioteche ed archivi.
2. Dette norme hanno pel fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

Art.2 ATTIVITÀ CONSENTITE NEGLI EDIFICI PER I QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Negli edifici di cui al comma 1 dell'art.1 possono essere ubicate attività comprese nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982 n.98) non pertinenti l'attività principale unicamente se dette attività risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri tecnici di cui all'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982 n.229).
2. L'attività di cui al comma 1 deve altresì rispeKare le norme di tutela ai sensi della legge n.1089/1939; tale requisito deve essere certificato a cura della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio.
3. Per le aree al servizio dell'attività principale che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 quali le centrali termiche, le autorimesse, i gruppi elettrogeni, valgono le relative disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno.
4. Restano validi, per gli edifici di cui al comma 1 dell'art.1, i provvedimenti di deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.
5. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983 n.339). Per la segnaletica di sicurezza antincendio si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.524 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982 n.218).
6. Ad esclusione dei materiali di cui all'art.3, comma 5, e degli estintori portatili d'incendio di cui all'art.8, comma 1, per i quali è già previsto dalla vigente normativa l'istituto della omologazione, con decreti del Ministro dell'interno, anche a seguito di iniziative comunitarie, saranno emanate norme tecniche e procedurali per la omologazione dei prodotti di rilevante interesse per la sicurezza dall'incendio, da impiegarsi nelle attività disciplinate dalla presente norma. Tali prodotti, successivamente all'emanazione dei decreti stessi potranno essere impiegati solo se omologati. I suddetti decreti fisseranno anche i tempi e le modalità per lo smaltimento dei prodotti in precedenza installati e per lo smaltimento delle scorte nonché i criteri per il riconoscimento di quelli di provenienza dai Paesi della Comunità economica europea.

Capo II
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art.3 DISPOSIZIONI DI ESERCIZIO
1. E vietato, nei locali di cui all'art.1, tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.
2. Il carico d'incendio delle attività di cui all'art.1, certificato all'atto della richiesta del certificato di prevenzione incendi, non può essere incrementato introducendo negli ambienti nuovi elementi di arredo combustibili con esclusione del materiale librario e cartaceo la cui quantità massima dovrà essere in ogni caso predeterminata.
3. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, e nelle rampe, il carico d'incendio esistente costituito dalle strutture, certificato come sopra, non potrà essere modificato con l'apporto di ulteriori arredi e di materiali combustibili.
4. Per le attività di cui al comma 1 dell'art.l di nuova istituzione o per gli ampliamenti da realizzare negli edifici sottoposti nella loro globalità tutela ai sensi della legge n.1089/1939, il carico di incendio relativo agli arredi e al materiale depositato, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non dovrà superare i 50 kg/m2 in ogni singolo ambiente.
5. Gli elementi di arredo combustibili introdoKi negli ambienti successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma, con esclusione del materiale esposto, debbono risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco: i materiali di rivestimento dei pavimenti debbono essere di classe non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimenti e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce debbono essere di classe 1; i mobili imbottiti debbono essere di classe 1 IM.

Art.4 SALE DI CONSULTAZIONE E LETTURA
1. Gli ambienti destinati a sala di consultazione e lettura devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso spazi scoperti o luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
2. A tal fine deve essere realizzato il percorso più breve per raggiungere le uscite; tale percorso deve avere in ogni punto larghezza non inferiore a 0,90 m, essere privo di ostacoli, segnalato con cartelli conformi al decreto del Presidente della Repubblica n.524/1982 e provvisto, ad intervalli regolari, di cartelli recanti le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli occupanti, così come specificato al successivo art.10.
3. I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a 30 m, devono essere dimensionati, in funzione del massimo affollamento ipotizzabile, per una capacità di deflusso non superiore a sessanta persone.
4. Il conteggio delle uscite può essere effeKuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a 0,90 m) che immettono su spazio scoperto o luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.
5. Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle anzidette caratteristiche dimensionali si deve procedere alla riduzione dell'affollamento eventualmente con l'ausilio di sistemi che limitino il numero delle persone in ingresso .

Art.5 DEPOSITI
1. Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in scaffali e/o contenitori metallici consentendo passaggi liberi non inferiori a 0,90 m tra i materiali ivi depositati.

2. Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte REI 120 munite di congegno di autochiusura.
3. Nei depositi il cui carico di incendio è superiore a 50 kg/m2 debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme.
4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n.2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.

Art.6 IMPIANTI ELETTRICI
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge 1o marzo 1968, n.186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968 n.77) e della legge 5 marzo 1990, n.46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990 n.59) e rispettive integrazioni e modificazioni.
2. Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali è prevista la presenza del pubblico, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l'illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l'evacuazione di tuKe le persone che si trovano nel complesso.
3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche.

Art.7 ASCENSORI E MONTACARICHI
1. Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previsto nei decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 28 novembre 1987, n.586 e del 9 dicembre 1987, n.587 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1988 n.71) e, per quanto compatibile, nel decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n.246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987 n.148), e successive integrazioni e modificazioni.

Art.8 MEZZI ANTINCENDIO
1. Deve essere prevista l'installazione di un estintore portatile con capacità estinguenti non inferiore a 13 A ogni 150 mq di superficie di pavimento; gli estintori debbono essere disposti in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.
2. L'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 I/min per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il funzionamento contemporaneo di 2 colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 I/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti di regola debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve comunque consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attività. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 I/min alla pressione di 1,5 bar al bocchello la rete che alimenta i naspi deve garantire le predetté caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 min. Deve essere inoltre prevista una rete di idranti UNI 70 esterna al fabbricato. In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco deve essere installato un aKacco di mandata per autopompe.
3. Devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica di incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.
4. Nei locali deve essere installato almeno un sistema di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Tale sistema deve essere attivato a giudizio del responsabile dell'attività o di un suo delegato. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti. Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori deve essere sistemato in uno o più luoghi posti soKo controllo del personale. Nei locali aperti al pubblico deve essere previsto un impianto di altoparlanti da utilizzare in condizioni di emergenza per dare le necessarie istruzioni ai presenti. E ammessa l'assenza di detto impianto in attività che occupano un unico piano, in cui l'affollamento, il numero dei locali e le loro caratteristiche siano tali da permettere altre soluzioni egualmente affidabili. Gli impianti devono disporre di almeno due alimentazioni elettriche, una di riserva all'altra. Un'alimentazione almeno deve essere in grado di assicurare la trasmissione da tutti gli altoparlanti per 30 minuti consecutivi come minimo. Le apparecchiature di trasmissione devono essere poste <<in luogo sicuro>> noto al personale e facilmente raggiungibile dal personale stesso.

Capo III
PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE

Art.9 GESTIONE DELLA SICUREZZA
1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore della biblioteca dell'archivio o dell'istituto) e il responsabile tecnico addétto alla sicurezza.
2. Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza e in particolare:
- non siano superati gli affollamenti massimi previsti per gli ambienti destinati a sale di consultazione e lettura;
- siano mantenute sgombre da ogni ostacolo ed agibili le vie di esodo;
- siano rispettate le disposizioni di esercizio in occasione di manutenzioni e risistemazioni.
3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:
a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano altresì condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli di cui al punto 4;
b) siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell'edificio. Gli schemi aggiornati di detti impianti nonché di tutte le condotte, fogne e opere idrauliche, strettamente connesse al funzionamento dell'edificio, ove in dotazione all'istituto, devono essere conservati in apposito fascicolo. In particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell'attività eventuali carenze e/o malfunzionamento, per gli opportuni provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere soKoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;
c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e riscaldamento ove esistenti prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche e frigorifere devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;
d) sia previsto un servizio organizzato composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;
e) siano eseguite per il personale addetto all'attività periodiche riunioni di addestramento e di istruzioni sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dell'attività.
4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui al comma 1 deve altresì curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio, nonché all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.

Art.10 PIANI DI INTERVENTO E ISTRUZIONI DI SICUREZZA
1. Nelle attività di cui al comma 1 dell'art.1 devono essere predisposti adeguati piani di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Il personale addetto deve essere edotto sull'intero piano e, in particolare, sui compiti affidati ai singoli.
2. Detti piani, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:
- siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
- con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo un piano prestabilito nonché la protezione del materiale bibliografico;
- sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine ecc.);
- sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso, riguardanti le caratteristiche dell'edificio;
- sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.
3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.524, e successive modifiche e integrazioni.
4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata che indichi tutte le possibili vie di esodo.
5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata dalle seguenti indicazioni:
- scale e vie di esodo;
- mezzi di estinzione;
- dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;
- eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- impianti e locali a rischio specifico.
6. A cura del responsabile dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici relativo all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti della attività e delle aree a rischio specifico. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

Capo IV
DEROGHE

1. Ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1o giugno 1939, n.1089, non sia possibile il rispeKo integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendio, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento, corredata per le biblioteche dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia bibliotecaria e per gli archivi dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia archivistica, con le procedure previste dall'art.21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577. Il Comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi, ai sensi del terzo comma dell'art.11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, di esperti nominati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.12 NORME TRANSITORIE
1. Gli edifici storici ed artistici di cui al precedente art.1, punto 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.

Art.13 DISPOSIZIONI FINALI
1.Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a l2, da 16 a 25, e l'art.36 del regio decreto 7 novembre 1942, n.1564 (pubblicato nella Gazzetta Ufficialedel 12 gennaio 1943 n.8). Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art.87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1o giugno 1939, n.1089, recante <<Tutela delle cose d'interesse artistico>>, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.184 dell'8 agosto 1939.
- Il R.D. 7 novembre 1942, n.1564, recante <<Approvazione della norma per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale>>, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 1943.
- Il D.M.16 febbraio 1982, recante <<Modificazione al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi>>, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 9 aprile 1982.
- La legge 7 dicembre 1984, n.818, recante <<Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n.66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco>>, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.338 del 10 dicembre 1984.
- Il D.L. 27 febbraio 1987, n.51 recante <<Proroga di alcuni termini in materia di nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi>> (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 1987), è stato convertito, con modificazione, con legge 13 aprile 1987 n.149 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 1o aprile 1987).
Il comma 2 dell'art.17 della legge n.400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- La legge 5 marzo 1990, n.46, recante <<Norme per la sicurezza degli impianti>>, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 1990.
- La legge 20 maggio 1991 n.158, recante <<Differimento di termini previsti da disposizioni legislative>>, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio 1991.

Nota all'art.1:
- La legge 1o giugno 1939, n.1089, è citata nella nota alle premesse.

Note all'art.2:
- Il D.M.16 febbraio 1982 e citato nella nota alle premesse.
- Il testo dell'art.3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n.577, recante <<Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi>>, pubblicato nella Gazzeffa Ufficiale n.229 del 20 agosto 1982, è il seguente:
<<Art.3.
- Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate.
Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazioni alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:
1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire alle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limi- tare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazione e simili;
3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art.2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n.469>>.
- La legge 1o giugno 1939, n.1089 è citata nella nota alle premesse.
- Il D.M. 30 novembre 1983 recante <<Termine definizioni generali e simboli grafici di prevénzione incendi>>, é pubblicato nella Gazzeffa Ufficiale n.339 del 12 dicembre 1983.
- Il D.P.R. 8 giugno 1982, n.524, recante <<Attuazione della direttiva (CEE) n.77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n.79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta>>, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 10 agosto 1982.

Nota all'art.3:
- La legge 1o giugno 1939, n.1089, è citata nelle note alle premesse.

Nota all'art.4:

- Il D.P.R. 8 giugno 1982, n.524 è citato nella nota all'art.2.

Nota all'art.6:
- La legge 1o marzo 1988, n.186, recante <<Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici>>, è pubblicata nella Gazzeffa Ufficiale n.77 del 23 marzo 1968.
- La legge 5 marzo 1990, n.46, è citata nella nota alle premesse.

Note all'articolo 7:
- Il D.M. 28 novembre 1987, n.586, recante: <<Attuazione della direttiva n.84/528 CEE relativa agli apparecchi di solleva- mento e di movimentazione e loro elementi costruttivi>>, è pubbli- cato nella Gazzeffa Ufficiale n.71 del 25 marzo 1988, suppl. ord.
- Il D.M. 9 dicembre 1987 n.587, recante <<Attuazione delle direttive n.84/529/CEE e n.86/316/CEE relative agli ascensori elettrici è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 25 marzo 1988, supplemento ordinario.
- Il D.M.16 maggio 1987, n.246 recante:
<<Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufhciale n.148 del 27 giugno 1987.

Nota all'art.10:
Il D.P.R. 8 giugno 1982, n.524, è citato nella nota all'art.2.

Note all'art.11:
- La legge 1o giugno 1939, n.1089, è citata nella nota alle premesse.
- Il testo dell'art.21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n.577, è il seguente:
<<Art.21, Nei casi in cui, per un'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore l'interessato potrà avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.
L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmetterà l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art.10 sempreché venga accertata la possibilità di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.
Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti>>.
- Il testo dell'art.11 del D.P.R. del 29 luglio 1982, n.577, è il seguente:
<<Art.11. Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione e incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art.4, secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art.23 della legge 23 dicembre 1978, n.833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art.21 in attesa di riordinamento delle norme di prevenzione incendi;
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi ricerche e progetti nella specifica materia.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato all'esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art.10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri i nteressati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente>> .

Nota all'art.13:
- Il R.D. 7 novembre 1942, n.1564, è citato nella nota alle premesse.




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