(G.U. 7-10-1995)
REGOLAMENTO CONCERNENTE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli
edifici pubblici e privati che, nella loro globalità,
risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi
della legge 1o giugno 1939, n.1089 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.184 dell'8 agosto 1939), destinati
a contenere biblioteche ed archivi.
2. Dette norme hanno pel fine la sicurezza degli edifici
e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.
Art.2 ATTIVITÀ CONSENTITE NEGLI EDIFICI PER I
QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Negli edifici di cui al comma 1 dell'art.1 possono
essere ubicate attività comprese nel decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 aprile 1982 n.98) non pertinenti l'attività
principale unicamente se dette attività risultano
isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco
con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti
norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri
tecnici di cui all'art.3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n.577 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982 n.229).
2. L'attività di cui al comma 1 deve altresì
rispeKare le norme di tutela ai sensi della legge n.1089/1939;
tale requisito deve essere certificato a cura della
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici
competente per territorio.
3. Per le aree al servizio dell'attività principale
che comportano rischio specifico, individuate dal decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 quali le centrali termiche,
le autorimesse, i gruppi elettrogeni, valgono le relative
disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno.
4. Restano validi, per gli edifici di cui al comma 1
dell'art.1, i provvedimenti di deroga già concessi
nonché i pareri formulati caso per caso e quanto
già consentito dagli organi tecnici competenti
in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza
e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione del
presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale secondo
le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee
è subordinato ad un riesame delle valutazioni
tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.
5. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno
interpretati sulla base delle definizioni generali
contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre
1983 n.339). Per la segnaletica di sicurezza antincendio
si applicano le disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.524 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982 n.218).
6. Ad esclusione dei materiali di cui all'art.3, comma
5, e degli estintori portatili d'incendio di cui all'art.8,
comma 1, per i quali è già previsto dalla
vigente normativa l'istituto della omologazione, con
decreti del Ministro dell'interno, anche a seguito
di iniziative comunitarie, saranno emanate norme tecniche
e procedurali per la omologazione dei prodotti di rilevante
interesse per la sicurezza dall'incendio, da impiegarsi
nelle attività disciplinate dalla presente norma.
Tali prodotti, successivamente all'emanazione dei decreti
stessi potranno essere impiegati solo se omologati.
I suddetti decreti fisseranno anche i tempi e le modalità
per lo smaltimento dei prodotti in precedenza installati
e per lo smaltimento delle scorte nonché i criteri
per il riconoscimento di quelli di provenienza dai
Paesi della Comunità economica europea.
Capo II
PRESCRIZIONI TECNICHE
Art.3 DISPOSIZIONI DI ESERCIZIO
1. E vietato, nei locali di cui all'art.1, tenere ed
usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe
elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene,
apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché
depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza,
reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.
2. Il carico d'incendio delle attività di cui
all'art.1, certificato all'atto della richiesta del
certificato di prevenzione incendi, non può
essere incrementato introducendo negli ambienti nuovi
elementi di arredo combustibili con esclusione del
materiale librario e cartaceo la cui quantità
massima dovrà essere in ogni caso predeterminata.
3. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale,
e nelle rampe, il carico d'incendio esistente costituito
dalle strutture, certificato come sopra, non potrà
essere modificato con l'apporto di ulteriori arredi
e di materiali combustibili.
4. Per le attività di cui al comma 1 dell'art.l
di nuova istituzione o per gli ampliamenti da realizzare
negli edifici sottoposti nella loro globalità
tutela ai sensi della legge n.1089/1939, il carico
di incendio relativo agli arredi e al materiale depositato,
con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili
esistenti, non dovrà superare i 50 kg/m2 in
ogni singolo ambiente.
5. Gli elementi di arredo combustibili introdoKi negli
ambienti successivamente alla data di entrata in vigore
della presente norma, con esclusione del materiale
esposto, debbono risultare omologati nelle seguenti
classi di reazione al fuoco: i materiali di rivestimento
dei pavimenti debbono essere di classe non superiore
a 2; gli altri materiali di rivestimenti e i materiali
suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce debbono
essere di classe 1; i mobili imbottiti debbono essere
di classe 1 IM.
Art.4 SALE DI CONSULTAZIONE E LETTURA
1. Gli ambienti destinati a sala di consultazione e
lettura devono essere provvisti di un sistema organizzato
di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato
degli occupanti verso spazi scoperti o luoghi sicuri
in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
2. A tal fine deve essere realizzato il percorso più
breve per raggiungere le uscite; tale percorso deve
avere in ogni punto larghezza non inferiore a 0,90
m, essere privo di ostacoli, segnalato con cartelli
conformi al decreto del Presidente della Repubblica
n.524/1982 e provvisto, ad intervalli regolari, di
cartelli recanti le istruzioni sul comportamento che
in caso di incendio dovranno tenere gli occupanti,
così come specificato al successivo art.10.
3. I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a
30 m, devono essere dimensionati, in funzione del massimo
affollamento ipotizzabile, per una capacità
di deflusso non superiore a sessanta persone.
4. Il conteggio delle uscite può essere effeKuato
sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza
non inferiore a 0,90 m) che immettono su spazio scoperto
o luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle
uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.
5. Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle
anzidette caratteristiche dimensionali si deve procedere
alla riduzione dell'affollamento eventualmente con
l'ausilio di sistemi che limitino il numero delle persone
in ingresso .
Art.5 DEPOSITI
1. Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere
posizionato all'interno del locale in scaffali e/o
contenitori metallici consentendo passaggi liberi non
inferiori a 0,90 m tra i materiali ivi depositati.
2. Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio
debbono avvenire tramite porte REI 120 munite di congegno
di autochiusura.
3. Nei depositi il cui carico di incendio è superiore
a 50 kg/m2 debbono essere installati impianti di spegnimento
automatico collegati ad impianti di allarme.
4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione
naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n.2
ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.
Art.6 IMPIANTI ELETTRICI
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo
le prescrizioni della legge 1o marzo 1968, n.186 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968 n.77) e
della legge 5 marzo 1990, n.46 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 marzo 1990 n.59) e rispettive integrazioni
e modificazioni.
2. Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali
è prevista la presenza del pubblico, deve essere
installato un sistema di illuminazione di sicurezza
per garantire l'illuminazione delle vie di esodo e
la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo
necessario a consentire l'evacuazione di tuKe le persone
che si trovano nel complesso.
3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche
atmosferiche.
Art.7 ASCENSORI E MONTACARICHI
1. Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione
debbono rispettare le norme antincendio previsto nei
decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie del 28 novembre 1987, n.586 e del 9 dicembre
1987, n.587 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
25 marzo 1988 n.71) e, per quanto compatibile, nel
decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987,
n.246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno
1987 n.148), e successive integrazioni e modificazioni.
Art.8 MEZZI ANTINCENDIO
1. Deve essere prevista l'installazione di un estintore
portatile con capacità estinguenti non inferiore
a 13 A ogni 150 mq di superficie di pavimento; gli
estintori debbono essere disposti in posizione ben
visibile, segnalata e di facile accesso.
2. L'impianto idrico antincendio deve essere realizzato
da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata
di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento
di manichette flessibili o da naspi. La rete idrica
deve essere dimensionata per garantire una portata
minima di 240 I/min per ogni colonna montante con più
di due idranti e, nel caso di più colonne, per
il funzionamento contemporaneo di 2 colonne. L'alimentazione
idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione
ai due idranti idraulicamente più sfavoriti
di 120 I/min cadauno, con una pressione residua al
bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti.
Gli idranti di regola debbono essere collocati ad ogni
piano in prossimità degli accessi, delle scale,
delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi;
la loro ubicazione deve comunque consentire di poter
intervenire in ogni ambiente dell'attività.
Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve
essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 I/min
alla pressione di 1,5 bar al bocchello la rete che
alimenta i naspi deve garantire le predetté
caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi
in posizione idraulicamente più sfavorevole
contemporaneamente in funzione, con una autonomia di
60 min. Deve essere inoltre prevista una rete di idranti
UNI 70 esterna al fabbricato. In prossimità
dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente
accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco
deve essere installato un aKacco di mandata per autopompe.
3. Devono essere installati impianti fissi di rivelazione
automatica di incendio. Questi debbono essere collegati
mediante apposita centrale a dispositivi di allarme
ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.
4. Nei locali deve essere installato almeno un sistema
di allarme acustico in grado di avvertire i presenti
delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Tale
sistema deve essere attivato a giudizio del responsabile
dell'attività o di un suo delegato. I dispositivi
sonori devono avere caratteristiche e sistemazione
tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti.
Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori
deve essere sistemato in uno o più luoghi posti
soKo controllo del personale. Nei locali aperti al
pubblico deve essere previsto un impianto di altoparlanti
da utilizzare in condizioni di emergenza per dare le
necessarie istruzioni ai presenti. E ammessa l'assenza
di detto impianto in attività che occupano un
unico piano, in cui l'affollamento, il numero dei locali
e le loro caratteristiche siano tali da permettere
altre soluzioni egualmente affidabili. Gli impianti
devono disporre di almeno due alimentazioni elettriche,
una di riserva all'altra. Un'alimentazione almeno deve
essere in grado di assicurare la trasmissione da tutti
gli altoparlanti per 30 minuti consecutivi come minimo.
Le apparecchiature di trasmissione devono essere poste
<<in luogo sicuro>> noto al personale e
facilmente raggiungibile dal personale stesso.
Capo III
PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE
Art.9 GESTIONE DELLA SICUREZZA
1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità
di un edificio disciplinato dal presente regolamento,
deve nominare il responsabile delle attività
svolte al suo interno (direttore della biblioteca dell'archivio
o dell'istituto) e il responsabile tecnico addétto
alla sicurezza.
2. Il responsabile dell'attività deve provvedere
affinché nel corso della gestione non vengano
alterate le condizioni di sicurezza e in particolare:
- non siano superati gli affollamenti massimi previsti
per gli ambienti destinati a sale di consultazione
e lettura;
- siano mantenute sgombre da ogni ostacolo ed agibili
le vie di esodo;
- siano rispettate le disposizioni di esercizio in occasione
di manutenzioni e risistemazioni.
3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve
intervenire affinché:
a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e
siano eseguite con tempestività le manutenzioni
o sostituzioni necessarie. Siano altresì condotte
periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza
non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei
controlli di cui al punto 4;
b) siano mantenuti costantemente in buono stato tutti
gli impianti presenti nell'edificio. Gli schemi aggiornati
di detti impianti nonché di tutte le condotte,
fogne e opere idrauliche, strettamente connesse al
funzionamento dell'edificio, ove in dotazione all'istituto,
devono essere conservati in apposito fascicolo. In
particolare per gli impianti elettrici deve essere
previsto che un addetto qualificato provveda, con la
periodicità stabilita dalle specifiche normative
CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare
al responsabile dell'attività eventuali carenze
e/o malfunzionamento, per gli opportuni provvedimenti.
Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere
annotata nel registro dei controlli e inserita nei
relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono
essere soKoposti a verifiche periodiche con cadenza
non superiore a tre anni;
c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione,
di condizionamento e riscaldamento ove esistenti prevedendo
in particolare una verifica periodica degli stessi
con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche
e frigorifere devono essere condotte da personale qualificato
in conformità con quanto previsto dalle vigenti
normative;
d) sia previsto un servizio organizzato composto da
un numero proporzionato di addetti qualificati, in
base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività,
esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;
e) siano eseguite per il personale addetto all'attività
periodiche riunioni di addestramento e di istruzioni
sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché
esercitazioni di sfollamento dell'attività.
4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di
cui al comma 1 deve altresì curare la tenuta
di un registro ove sono annotati tutti gli interventi
ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti
elettrici dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi
antincendio, nonché all'osservanza della normativa
relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio
e nelle aree a rischio specifico.
Art.10 PIANI DI INTERVENTO E ISTRUZIONI DI SICUREZZA
1. Nelle attività di cui al comma 1 dell'art.1
devono essere predisposti adeguati piani di intervento
da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza
ragionevolmente prevedibili. Il personale addetto deve
essere edotto sull'intero piano e, in particolare,
sui compiti affidati ai singoli.
2. Detti piani, definiti caso per caso in relazione
alle caratteristiche dell'attività, devono essere
concepiti in modo che in tali situazioni:
- siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo
evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
- con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito
tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo un
piano prestabilito nonché la protezione del
materiale bibliografico;
- sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del
fuoco, forze dell'ordine ecc.);
- sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere
i soccorritori con le informazioni del caso, riguardanti
le caratteristiche dell'edificio;
- sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate
sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione
dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli
impianti di emergenza, arresto delle installazioni
di ventilazione e condizionamento, azionamento dei
sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi di spegnimento
e quanto altro previsto nel piano di intervento.
3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico
e del personale in caso di emergenza vanno esposte
ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità
a quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n.524, e successive modifiche
e integrazioni.
4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata
una pianta d'orientamento semplificata che indichi
tutte le possibili vie di esodo.
5. All'ingresso dell'attività va esposta una
pianta dell'edificio corredata dalle seguenti indicazioni:
- scale e vie di esodo;
- mezzi di estinzione;
- dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione
del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto
di ventilazione e di condizionamento;
- eventuale quadro generale del sistema di rivelazione
e di allarme;
- impianti e locali a rischio specifico.
6. A cura del responsabile dell'attività dovrà
essere predisposto un registro dei controlli periodici
relativo all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione
di sicurezza, dei presidi antincendio, dell'osservanza
della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti
della attività e delle aree a rischio specifico.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato
e disponibile per i controlli da parte dell'autorità
competente.
Capo IV
DEROGHE
1. Ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1o giugno 1939, n.1089, non sia possibile il rispeKo integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendio, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento, corredata per le biblioteche dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia bibliotecaria e per gli archivi dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia archivistica, con le procedure previste dall'art.21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577. Il Comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi, ai sensi del terzo comma dell'art.11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, di esperti nominati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.12 NORME TRANSITORIE
1. Gli edifici storici ed artistici di cui al precedente
art.1, punto 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti
disposizioni non oltre tre anni della pubblicazione
del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.
Art.13 DISPOSIZIONI FINALI
1.Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a l2, da 16
a 25, e l'art.36 del regio decreto 7 novembre 1942,
n.1564 (pubblicato nella Gazzetta Ufficialedel 12 gennaio
1943 n.8). Restano in vigore gli altri articoli che
siano compatibili con le disposizioni contenute nel
presente regolamento.
NOTE
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art.87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge
ed i regolamenti.
- La legge 1o giugno 1939, n.1089, recante <<Tutela
delle cose d'interesse artistico>>, è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.184 dell'8 agosto
1939.
- Il R.D. 7 novembre 1942, n.1564, recante <<Approvazione
della norma per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio
degli impianti tecnici che interessano gli edifici
pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere
biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e
oggetti d'interesse culturale>>, è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 1943.
- Il D.M.16 febbraio 1982, recante <<Modificazione
al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente
la determinazione delle attività soggette alle
visite di prevenzione incendi>>, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 9 aprile 1982.
- La legge 7 dicembre 1984, n.818, recante <<Nulla
osta provvisorio per le attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli
2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n.66 e norme integrative
dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco>>, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.338 del 10 dicembre 1984.
- Il D.L. 27 febbraio 1987, n.51 recante <<Proroga
di alcuni termini in materia di nulla-osta provvisorio
di prevenzione incendi>> (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.49 del 28 febbraio 1987), è stato
convertito, con modificazione, con legge 13 aprile
1987 n.149 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.91
del 1o aprile 1987).
Il comma 2 dell'art.17 della legge n.400/1988 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per
la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica autorizzando l'esercizio
della potestà regolamentare del Governo, determinino
le norme generali regolatrici della materia e dispongano
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
- La legge 5 marzo 1990, n.46, recante <<Norme
per la sicurezza degli impianti>>, è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 1990.
- La legge 20 maggio 1991 n.158, recante <<Differimento
di termini previsti da disposizioni legislative>>,
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.117
del 21 maggio 1991.
Nota all'art.1:
- La legge 1o giugno 1939, n.1089, è citata nella
nota alle premesse.
Note all'art.2:
- Il D.M.16 febbraio 1982 e citato nella nota alle premesse.
- Il testo dell'art.3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n.577,
recante <<Approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza
antincendi>>, pubblicato nella Gazzeffa Ufficiale
n.229 del 20 agosto 1982, è il seguente:
<<Art.3.
- Per il conseguimento delle finalità perseguite
dal presente decreto del Presidente della Repubblica
si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante
norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno
di concerto con le amministrazioni di volta in volta
interessate.
Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici
generali in relazioni alle situazioni di rischio tipiche
da prevenire, dovranno specificare:
1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi
a ridurre la probabilità dell'insorgere dell'incendio
quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di
svolgimento di determinate operazioni atti ad influire
alle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile
e sull'agente ossidante;
2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti
a limi- tare le conseguenze dell'incendio quali sistemi,
dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi
per le vie d'esodo di emergenza, dispositivi, impianti,
distanziamenti, compartimentazione e simili;
3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura
di titolari di attività comportanti notevoli
livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art.2,
comma c), della legge 13 maggio 1961, n.469>>.
- La legge 1o giugno 1939, n.1089 è citata nella
nota alle premesse.
- Il D.M. 30 novembre 1983 recante <<Termine definizioni
generali e simboli grafici di prevénzione incendi>>,
é pubblicato nella Gazzeffa Ufficiale n.339
del 12 dicembre 1983.
- Il D.P.R. 8 giugno 1982, n.524, recante <<Attuazione
della direttiva (CEE) n.77/576 per il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza
sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n.79/640
che modifica gli allegati della direttiva suddetta>>,
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.218
del 10 agosto 1982.
Nota all'art.3:
- La legge 1o giugno 1939, n.1089, è citata nelle
note alle premesse.
Nota all'art.4:
- Il D.P.R. 8 giugno 1982, n.524 è citato nella nota all'art.2.
Nota all'art.6:
- La legge 1o marzo 1988, n.186, recante <<Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici>>,
è pubblicata nella Gazzeffa Ufficiale n.77 del
23 marzo 1968.
- La legge 5 marzo 1990, n.46, è citata nella
nota alle premesse.
Note all'articolo 7:
- Il D.M. 28 novembre 1987, n.586, recante: <<Attuazione
della direttiva n.84/528 CEE relativa agli apparecchi
di solleva- mento e di movimentazione e loro elementi
costruttivi>>, è pubbli- cato nella Gazzeffa
Ufficiale n.71 del 25 marzo 1988, suppl. ord.
- Il D.M. 9 dicembre 1987 n.587, recante <<Attuazione
delle direttive n.84/529/CEE e n.86/316/CEE relative
agli ascensori elettrici è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.71 del 25 marzo 1988, supplemento
ordinario.
- Il D.M.16 maggio 1987, n.246 recante:
<<Norme di sicurezza antincendi per gli edifici
di civile abitazione, è pubblicato nella Gazzetta
Ufhciale n.148 del 27 giugno 1987.
Nota all'art.10:
Il D.P.R. 8 giugno 1982, n.524, è citato nella
nota all'art.2.
Note all'art.11:
- La legge 1o giugno 1939, n.1089, è citata nella
nota alle premesse.
- Il testo dell'art.21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n.577,
è il seguente:
<<Art.21, Nei casi in cui, per un'attività
soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione
particolare degli insediamenti, degli impianti, delle
caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile
il rispetto integrale delle norme in vigore l'interessato
potrà avanzare motivata richiesta di deroga
all'osservanza della norma medesima al comando provinciale
dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza
dei motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro,
con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.
L'ispettore regionale o interregionale, con proprio
motivato parere, trasmetterà l'istanza ai competenti
organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere
espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico
di cui all'art.10 sempreché venga accertata
la possibilità di realizzare, mediante misure
alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello
previsto dalle norme.
Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale
31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti>>.
- Il testo dell'art.11 del D.P.R. del 29 luglio 1982,
n.577, è il seguente:
<<Art.11. Il comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme
tecniche e procedurali in materia di prevenzione e
incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto
di cui all'art.4, secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico
per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi
soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma
dell'art.23 della legge 23 dicembre 1978, n.833, sull'istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti
la prevenzione incendi;
d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga
di cui all'art.21 in attesa di riordinamento delle
norme di prevenzione incendi;
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione
di studi ricerche e progetti nella specifica materia.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato
potrà articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo
limitato all'esigenze di elaborazione e di aggiornamento
di particolari norme tecniche, il comitato può
avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti
di enti e organismi diversi da quelli indicati nel
precedente art.10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche,
elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti
del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto
di altri Ministeri i nteressati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma
generale della propria attività concernente
i compiti al medesimo attribuiti nonché una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente>>
.
Nota all'art.13:
- Il R.D. 7 novembre 1942, n.1564, è citato nella
nota alle premesse.
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